Decreto presidenziale 27 aprile 2021
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 09/06/2025, n. 11127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11127 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 11127/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07922/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7922 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da ME ER s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandra Mari, Anna Maria Desiderà ed Eugenio Bettella, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia;
contro
OR dei servizi energetici s.p.a. (“SE”), in persona del direttore della Direzione affari legali e societari p.t. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Frontoni e Antonio Pugliese, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia;
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (“Enea”) e Getrag s.p.a., non costituite in giudizio;
per l’annullamento
(ric. e I mm.aa.)
- del provvedimento prot. n. SE/P20180029046 – 06/04/2018, ricevuto a mezzo pec in pari data, recante “rigetto della richiesta di verifica e certificazione (rvc) n. 0678493096516R008_rev1-1#3, presentata da ME ER s.r.l.”, con cui il OR ha disposto il rigetto della richiesta di verifica e certificazione (“rvc”) n. 0678493096516R008_rev1-1#3 ( rectius 0678493096516R008_rev1-1#2);
- nonché di tutti gli altri atti connessi, precedenti e/o conseguenti, ivi inclusi, per quanto occorrer possa, la nota prot. n. SE/P20180007223 – 01/02/2018, ricevuta a mezzo pec in pari data, recante “preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241 del 1990, della richiesta di verifica e certificazione (rvc) n. 0678493096516R008_rev1-1#3” ( rectius 0678493096516R008_rev1-1#2); la nota raccomandata a/r prot. SE/P20170082098 – 02/11/2017, ricevuta il 7.11.2017, recante richiesta di integrazioni relativa alla rvc n. 0678493096516R008_rev1-1#2; nonché sempre per quanto occorrer possa anche della nota del 28.10.2013, prot. Enea/2013/56689/UTEE-IND, con cui l’Agenzia ha formulato una richiesta di integrazioni sulla proposta di progetto e programma di misura 0678493096513T002, nonché della successiva nota del 13.10.2016, prot. Enea/2016/48559/UCB, con cui l’Agenzia ha chiesto integrazioni alla prima rvc;
e per l'accertamento del diritto
della ME ER s.r.l. alla percezione dei certificati bianchi spettanti ai sensi del d.m. 28.12.2012, con riferimento alla richiesta di verifica e certificazione (rvc) n. 0678493096516R008_rev1-1#2 (erroneamente rinominata rvc n. 0678493096516R008_rev1-1#3) nonché a tutte le ulteriori rvc che verranno;
e la condanna
del SE, ai sensi dell'art. 34 c.p.a., a porre in essere tutte le azioni conseguenti necessarie al riconoscimento dei certificati bianchi e/o comunque, anche in virtù di risarcimento in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 c.c., all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, incluso in particolare il rilascio dell'autorizzazione all'emissione dei certificati bianchi relativi alla richiesta di verifica e certificazione (rvc) n. 0678493096516R008_rev1-1#2 (erroneamente rinominata rvc n. 0678493096516R008_rev1-1#3) nonché a tutte le ulteriori rvc che verranno;
(II mm.aa.)
- del provvedimento del SE, senza data né protocollo, pervenuto in data 28.2.2021, recante “Istanza di riesame prot. SE/A20180312272 del 7/08/2018 in relazione al provvedimento del SE prot. SE/P20180029046 del 6/04/2018. Conferma del diniego della richiesta di verifica e certificazione (rvc) n. 0678493096516R008_rev1-1#3”;
- nonché di tutti gli altri atti connessi, precedenti e/o conseguenti, ivi inclusi, per quanto occorrer possa, la nota prot. SE/P20200021116 – 20/05/2020, recante “Richiesta di integrazione relativa alla richiesta di verifica e certificazione (rvc) n. 0678493096516R008_rev1-1#3 e contestuale sospensione del procedimento amministrativo delle rvc n. 0678493096516R008_rev1-1#4 e 0678493096516R008_rev1-1#5 presentata da ME ER s.r.l.”;
- dei provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo;
e per l'accertamento del diritto
della ME ER s.r.l. alla percezione dei certificati bianchi spettanti ai sensi del d.m. 28.12.2012, con riferimento alla richiesta di verifica e certificazione (rvc) n. 0678493096516R008_rev1-1#2 (erroneamente rinominata rvc n. 0678493096516R008_rev1-1#3) nonché a tutte le ulteriori rvc che verranno;
e la condanna
del SE, ai sensi dell'art. 34 c.p.a., a porre in essere tutte le azioni conseguenti necessarie al riconoscimento dei certificati bianchi e/o comunque, anche in virtù di risarcimento in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 c.c., all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, incluso in particolare il rilascio dell'autorizzazione all'emissione dei certificati bianchi relativi alla richiesta di verifica e certificazione (rvc) n. 0678493096516R008_rev1-1#2 (erroneamente rinominata rvc n. 0678493096516R008_rev1-1#3) nonché a tutte le ulteriori rvc che verranno;
(III mm.aa.)
- del provvedimento del SE, senza data né protocollo, pervenuto a mezzo pec in data 28.10.2022, recante “Applicazione dell'art. 42 commi 3 bis e 3 ter del d.lgs. n. 28/11 alla richiesta di verifica e certificazione (rvc) n. 0678493096516R008_rev1- Comunicazione di esito”, nella sola parte in cui implicitamente conferma il rigetto sella seconda rvc (n. 0678493096516R008_rev1-1#2, ridenominata n. 0678493096516R008_rev1-1#3) e la fine della incentivazione;
e per l'accertamento del diritto
della ME ER s.r.l. alla percezione dei certificati bianchi spettanti ai sensi del d.m. 28.12.2012, con riferimento alla richiesta di verifica e certificazione (rvc) n. 0678493096516R008_rev1-1#2 (erroneamente rinominata rvc n. 0678493096516R008_rev1-1#3) nonché a tutte le ulteriori rvc che verranno;
e la condanna
del SE, ai sensi dell'art. 34 c.p.a., a porre in essere tutte le azioni conseguenti necessarie al riconoscimento dei certificati bianchi e/o comunque, anche in virtù di risarcimento in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 c.c., all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, incluso in particolare il rilascio dell'autorizzazione all'emissione dei certificati bianchi relativi alla richiesta di verifica e certificazione (rvc) n. 0678493096516R008_rev1-1#2 (erroneamente rinominata rvc n. 0678493096516R008_rev1-1#3) nonché a tutte le ulteriori rvc che verranno;
(IV mm.aa.)
- dei tre provvedimenti del SE, senza data né protocollo, pervenuti tutti a mezzo pec in data 26.5.2023, recanti rispettivamente: - “rigetto della richiesta di verifica e certificazione (rvc) n. 0678493096516R008_rev1-1#4, presentata da ME ER s.r.l.”; - “rigetto della richiesta di verifica e certificazione (rvc) n. 0678493096516R008_rev1-1#5, presentata da ME ER s.r.l.”; - “rigetto della richiesta di verifica e certificazione (rvc) n. 0678493096516R008_rev1-1#6, presentata da ME ER s.r.l.”, nonché per quanto occorrer possa dei relativi preavvisi di rigetto ricevuti tutti il 13.04.2021;
nonché per l'accertamento del diritto
della società alla percezione dei certificati bianchi spettanti ai sensi del d.m. 28.12.2012, con riferimento alla richiesta di verifica e certificazione (rvc) n. 0678493096516R008_rev1-1#2 (ridenominata rvc n.0678493096516R008_rev1-1#3) e le ulteriori rvc nel frattempo presentate e rigettate con provvedimenti impugnati in parte con il presente e in parte con precedenti ricorsi;
e la condanna
del SE, ai sensi dell'art. 34 c.p.a., a porre in essere tutte le azioni conseguenti necessarie al riconoscimento dei certificati bianchi e/o comunque, anche in virtù di risarcimento in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 c.c., all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, incluso in particolare il rilascio dell'autorizzazione all'emissione dei certificati bianchi relativi alle rvc oggetto del presente ricorso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del SE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 il dott. UI NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 5.6.2018 (dep. il 3.7) la ME ER s.r.l. ha impugnato il provvedimento del 6.4.2018, con cui il SE ha rigettato la richiesta di verifica e certificazione (“rvc”) n. 0678493096516R008_rev1-1#3.
1.1. In punto di fatto la società ha rappresentato che: in qualità di energy service company (“esco”) ha sottoposto al OR la proposta di progetto e programma di misura (“pppm”) n. 0678493096513T002, relativa alla realizzazione presso lo stabilimento di Modugno (BA) della cliente Getrag s.p.a. di alcuni interventi di efficientamento energetico (sostituzione gruppo frigorifero CG 101 a servizio dell’area produzione; recupero calore da gruppo frigo CG 101; recupero di calore dai compressori aria a servizio del ciclo produttivo; recupero di calore dal circuito di raffreddamento di processo forno 7 dal condensatore del gruppo frigorifero ad esso dedicato CG7011; realizzazione di sistema di raffreddamento del processo produttivo mediante utilizzo di aria esterna durante i periodi stagionali in cui l’umidità assoluta e la temperatura aria esterna sono inferiori ai valori richiesti dalla produzione); a seguito dell’istruttoria condotta dall’Enea, incentratasi sulla richiesta di revisione del rendimento di riferimento del generatore equivalente, la pppm (n. 0678493096513T002_rev1) è stata espressamente approvata dal SE con provvedimento del 9.12.2013; la società ha inoltre ottenuto l’approvazione della prima rvc, a seguito di ulteriori richieste di documentazione e chiarimenti da parte dell’Enea, senza che fossero stati sollevati rilievi “in ordine alla tipologia degli interventi proposti […] né alla loro ammissibilità, tantomeno in termini di addizionalità”; sennonché, presentata la seconda rvc (“che in nulla differiva rispetto a quella precedentemente approvata”), malgrado le osservazioni fornite dalla società in seguito al preavviso di rigetto, il OR ha respinto l’istanza con il provvedimento gravato per l’asserita carenza di addizionalità dei risparmi generati dagli interventi (“per il solo fatto che la società non ha messo a disposizione copia delle fatture”) e per il “superamento, nell’avvio dei monitoraggi, del termine di 24 mesi dalla data di prima attivazione dell’Intervento di sostituzione del gruppo frigo”.
1.2. La ME ER ha dunque articolato i seguenti motivi:
(i) “Eccesso di potere per manifesta carenza dei presupposti – Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti e per insufficiente istruttoria – Eccesso di potere per carenza manifesta di motivazione, violazione art. 3 della L. n. 241/90 – Violazione dei principi di buon andamento dell’azione amministrativa art. 97 Cost. – Eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta – Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta con altri atti – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6, 7 e 14 del DM 28.12.2012 e 1.1, 3, 6, 12, 13 e 16 dell’Allegato A alla Delibera dell’AEEGSI EEN 9/11 – Violazione del divieto di aggravamento del procedimento – Violazione dei principi generali (nazionali e del diritto dell’Unione Europea) di legalità e certezza del diritto, trasparenza dell’azione amministrativa, proporzionalità e tutela del legittimo affidamento, desumibili dall’art. 97 della Costituzione e dall’art. 1 della L. n. 241/1990, nonché dalle Direttive UE 32/2006, 28/2009 e 27/2012 – Violazione articoli 2, 12, allegati 1 e 2, del D.M. 11.01.2017 – Sviamento - Violazione dell’art. 12 della L. n. 241/1990 – Violazione del divieto di aggravamento del procedimento”: pur essendo vero che le fatture non sono state materialmente inviate al SE (giacché non in possesso della ricorrente, ma comunque a disposizione presso la società cliente), tuttavia la tabella, denominata “riepilogo voci di spesa”, predisposta dalla Getrag e recante l’indicazione dei costi sostenuti dalla stessa per la realizzazione degli interventi e delle corrispondenti fatture, sarebbe stata già stata trasmessa al OR all’epoca della richiesta di integrazioni del 2.11.2017; inoltre, la ME ER avrebbe dato adeguata dimostrazione della struttura dei costi con appositi “schemi riepilogativi dei dati” trasmessi al SE con le osservazioni del 9.2.2018, che il OR non avrebbe neppure considerato; in ogni caso, l’assenza delle fatture non avrebbe potuto condurre alla reiezione della rvc, trattandosi, a dire della ricorrente, di documentazione messa a disposizione presso la società cliente, ultronea e di cui la parte non era comunque onerata della conservazione; il rigetto sarebbe quindi avvenuto sulla base di un rilievo meramente formale, come del resto desumibile dal fatto che “dall’esame delle fatture (doc. 19) è possibile evincere che non vi è scostamento tra i dati ivi contenuti e quanto attestato nella tabella riepilogativa già prodotta nella richiesta di integrazioni, che neppure è stata esaminata” ed “essendo a tutti noto che il costo di realizzazione di un progetto di efficienza energetica non costituisce elemento necessario all’ammissione del progetto stesso al sistema incentivante in questione”; tra l’altro, la motivazione resa sul punto dal SE, “richiamando i temi della evoluzione tecnologica, normativa e di mercato, senza alcuna ulteriore precisazione o indicazione e riferendosi indistintamente a tutti gli Interventi”, sarebbe del tutto generica, poiché non consentirebbe di cogliere le specifiche ragioni per cui la rvc è stata respinta; ancora, ferma la censura sulla ritenuta inconsistenza giuridica del parametro dell’addizionalità economica, comunque gli interventi sarebbero addizionali dal punto di vista dell’evoluzione tecnologica, normativa e di mercato;
(ii) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 1, art. 6, comma 6.5 e art. 16, commi 16.1 e 16.2, Linee Guida di cui all’All. A alla Delibera dell’AEEG EEN 9/11 – Eccesso di potere per violazione delle FAQ Rev.0 del 27 dicembre 2011 dell’Autorità di Regolazione per ER Reti e Ambiente – Violazione dell’art. 97 Cost. del principio del legittimo affidamento – Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 – Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti – Eccesso di potere per istruttoria carente e/o insufficiente – Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta”: il motivo relativo al “superamento, nell’avvio dei monitoraggi, del termine di 24 mesi dalla data di prima attivazione dell’Intervento di sostituzione del gruppo frigo” non potrebbe attenere all’ammissibilità dell’intervento, bensì esclusivamente alla contabilizzazione dei risparmi da essi generati (“il dato contestato rileva al più solo ai fini del numero di anni di incentivazione” dell’intervento relativo alla sostituzione del frigo); sul punto la decisione del OR lederebbe comunque l’affidamento riposto dalla società nelle FAQ pubblicate sul sito istituzionale dell’Aeeg e sarebbe frutto di un palese difetto di motivazione, di istruttoria e di coerenza dell’attività amministrativa; in ogni caso, “la lettera di garanzia non costituisce collaudo e comunque l’inizio dei monitoraggi dell’Intervento sostituzione frigo è avvenuto l’8.08.2014 (cfr. doc. 7), e quindi entro 24 mesi dalla sua realizzazione”;
(iii) “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 D.M. 28.12.2012 – Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 6 e 12 delle Linee Guida di cui all’All. A alla Delibera dell’AEEG EEN 9/11 – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 nonies L n. 241/90 – Eccesso di potere per carenza e/o erroneità dei presupposti, per difetto di istruttoria e di motivazione, per contraddittorietà”: il provvedimento gravato si risolverebbe in un surrettizio annullamento dell’atto di approvazione della pppm, in quanto le contestazioni del SE “sono inerenti ad un (presunto) vizio originario/genetico del provvedimento”; esso dunque sarebbe illegittimo per violazione del termine di diciotto mesi;
(iv) “Violazione e/ falsa applicazione degli articoli 3 e 10 della Ln. 241/90 – Violazione e/ falsa applicazione, sotto diversi profili degli articoli 6 e 14 del D.M. 28.12.2012 – Violazione e/ falsa applicazione degli articoli 6, 12, 14 e 16 delle Linee Guida di cui all’All. A alla Delibera dell’AEEG EEN 9/11 – Violazione art. 97 Costituzione – Eccesso di potere per manifesta illogicità e contraddittorietà nonché per carenza dei presupposti – Sviamento di potere – Violazione sotto altro profilo dei principi di legalità, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento”: la finalità della rvc sarebbe “solo ed unicamente la misurazione dei risparmi conseguiti in un determinato lasso temporale” e non consentirebbe invece “un’ulteriore verifica degli aspetti del progetto già valutati in sede di approvazione della PPPM”; l’atto gravato sarebbe dunque illegittimo per sviamento di potere e perché si porrebbe in contrasto con la disciplina relativa all’attività di controllo (in part., art. 14, d.m. 18.12.2012), che attribuirebbe rilievo soltanto “alla verifica del corretto adempimento degli impegni assunti” con la pppm;
(v) “Violazione sotto ulteriori profili dei principi generali (nazionali e del diritto dell’Unione Europea) di legalità e certezza del diritto, trasparenza dell’azione amministrativa, proporzionalità e tutela dell’affidamento, desumibili dall’art. 97 della Costituzione e dall’art. 1 della L. n. 241/1990 nonché dalle Direttive UE 32/2006, 28/2009 e 27/2012 – Eccesso di potere per perplessità, contraddittorietà, manifesta irrazionalità e manifesta ingiustizia”: il provvedimento impugnato si porrebbe in violazione dei principi generali dell’attività amministrativa, sia nazionali che di derivazione unionale.
1.3. La società, oltre all’annullamento dell’atto gravato, ha inoltre chiesto di accertare il diritto a percepire i certificati bianchi richiesti con la seconda rvc e in base “a tutte quelle che verranno”.
2. Il SE si è costituito in resistenza con comparsa di stile.
3. Con successivo ricorso notificato il 15.10.2020 (dep. il 29.10) la società ha dedotto nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte. In particolare, ha prospettato che le censure articolate con l’impugnativa introduttiva avrebbero trovato conferma nelle modifiche introdotte all’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 dall’art. 56, co. 7, d.l. n. 76/2020; novella che avrebbe definitivamente chiarito la sottoposizione del potere di controllo ai presupposti previsti dall’art. 21- novies l. n. 241/1990 per l’esercizio del potere di autotutela.
4. Con una seconda impugnativa per motivi aggiunti (not. il 27.4.2021; dep. l’8.5) la ME ER ha impugnato il provvedimento del 26.2.2021, con cui il OR ha confermato il rigetto della seconda rvc.
4.1. Nello specifico, la società, in parte replicando le censure già articolate, ha dedotto i seguenti motivi:
(i) “Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 6 d.m. 28.12.2012, 6 e 12 delle Linee guida di cui all’all. A alla delibera dell’Aeeg een 9/11 – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 nonies l n. 241/90 – eccesso di potere per carenza e/o erroneità dei presupposti, per difetto di istruttoria e di motivazione, per contraddittorietà – sviamento violazione e falsa applicazione dell’art. 42, comma 3, d.lgs n. 28/2011 e dell’art. 56, commi 7 e 8, d.l. 76/2020, conv. con mod. In l. 120/2020 – violazione dei principi di proporzionalità, trasparenza, rispetto delle garanzie partecipative e di affidamento degli operatori”: il provvedimento gravato sarebbe illegittimo sia perché reitererebbe la violazione dell’art. 21- novies l. n. 241/1990 sia in quanto ignorerebbe l’istanza di riesame presentata dalla società al SE il 15.10.2020 ai sensi dell’art. 56, co. 8, d.l. n. 76/2020, in forza del quale “Il GSE, preso atto della documentazione già nella propria disponibilità e di eventuale documentazione integrativa messa a disposizione dal proponente, dispone la revoca del provvedimento di annullamento entro il termine di 60 giorni consecutivi dalla data di presentazione dell'istanza a cura del soggetto interessato”; in subordine, il OR avrebbe quantomeno dovuto disporre una decurtazione degli incentivi ex art. 42, co. 3, d.lgs. n. 28/2011;
(ii) “Eccesso di potere per manifesta carenza dei presupposti, travisamento ed erronea valutazione dei fatti e per insufficiente istruttoria – violazione art. 3 della l. n. 241/90 per manifesta carenza di motivazione – violazione art. 97 Cost. – eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta e per contraddittorietà interna e con altri atti – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6, 7 e 14 del d.m. 28.12.2012 e 1.1, 3, 6,12,13 e 16 dell’allegato A alla delibera dell’Aeegsi een 9/11 – violazione del divieto di aggravamento del procedimento – violazione dei principi generali (nazionali e del diritto dell’unione europea) di legalità e certezza del diritto, trasparenza dell’azione amministrativa, proporzionalità e tutela del legittimo affidamento, desumibili dall’art. 97 della Costituzione e dall’art. 1 della l. n. 241/1990, nonché dalle direttive Ue 32/2006, 28/2009 e 27/2012 – violazione articoli 2,12, allegati 1 e 2, del d.m.11.01.2017 – sviamento – violazione dell’art.12 della l. n. 241/1990”: il SE avrebbe dovuto reputare sufficienti le fatture prodotte dalla società, unitamente alla documentazione già trasmessa prima del provvedimento gravato con il ricorso introduttivo, a dimostrazione dei costi sostenuti per gli interventi; inoltre, il OR avrebbe illegittimamente mosso due nuovi rilievi in merito alla addizionalità tecnica del “gruppo frigorifero” e del “recupero della energia termica dal compressore”, che sarebbero comunque destituiti di fondamento (vengono poi replicate le considerazioni critiche già dedotte con il primo e il terzo motivo del ricorso introduttivo);
(iii) “Violazione e falsa applicazione degli artt.1, comma 1, art. 6, comma 6.5 e art. 16, commi 16.1 e 16.2, Linee guida di cui all’all. A alla delibera dell’Aeeg een 9/11 – eccesso di potere per violazione delle FAQ rev. 0 del 27 dicembre 2011 dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – violazione dell’art. 97 C ost. del principio del legittimo affidamento – violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 – eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti – eccesso di potere per istruttoria carente e/o insufficiente – eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta”, di contenuto analogo al secondo motivo del ricorso introduttivo;
(iv ) “Eccesso di potere per manifesta contraddittorietà ed illogicità – carenza istruttoria e di motivazione - vizio relativo alle due questioni superate”: nell’atto gravato il SE ha rappresentato che “la documentazione fornita […] ha consentito di verificare le caratteristiche e le efficienze dei sistemi di produzione dell’energia termica e frigorifera utilizzati nelle condizioni ante intervento; ha consentito di rettificare l’algoritmo al fine di tenere conto dei contributi negativi che si conseguono negli intervalli temporali in cui l’EER di riferimento è maggiore dell’EER post intervento”; ciò manifesterebbe l’illogicità e irragionevolezza dell’operato del OR, perché “con esse il GSE ha riconosciuto la sussistenza dei profili di efficienza del sistema che rendono il Progetto conforme alla normativa di riferimento” e perché “addirittura il GSE ha fatto modificare l’algoritmo di calcolo, da cui si trae la determinazione dei TEE spettanti [a ciascun] progetto proprio per la efficienza energetica che realizza”;
(v) “Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3 e 10 della l. 241/90 – violazione e/o falsa applicazione, sotto diversi profili degli articoli 6 e 14 del d.m. 28.12.2012 – violazione e/ falsa applicazione degli articoli 6, 12, 14 e 16 delle linee guida – violazione dell’art. 42 d.lgs. 28/2011 – violazione art. 97 Costituzione – eccesso di potere per manifesta illogicità e contraddittorietà nonché per carenza dei presupposti – sviamento di potere – violazione sotto altro profilo dei principi di legalità, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento”, di contenuto analogo al quarto motivo del ricorso introduttivo;
(vi) “Violazione sotto ulteriori profili dei principi generali (nazionali e del diritto dell’unione europea) di legalità e certezza del diritto, trasparenza dell’azione amministrativa, proporzionalità e tutela dell’affidamento, desumibili dall’art. 97 della Costituzione e dall’art. 1 della l. n. 241/1990 nonché dalle direttive Ue 32/2006, 28/2009 e 27/2012 – eccesso di potere per perplessità, contraddittorietà, manifesta irrazionalità e manifesta ingiustizia – violazione congiunta degli articoli 1 del I^ Protocollo addizionale Cedu e art. 14 Convenzione europea, ratificati dall’Italia con l. 848/55 e incorporata dall’art. 6 Tratt. Ue e artt. 17 e 21 Carta dei diritti fondamentali dell’Ue – violazione art.117 Cost.”, di contenuto analogo al quinto motivo del ricorso introduttivo.
5. Con un terzo ricorso per motivi aggiunti (not. il 27.12.2022; dep. l’11.1.2023) la società ha impugnato il provvedimento del SE del 28.10.2022, “nella sola parte in cui implicitamente conferma il rigetto sella seconda RVC (n. 0678493096516R008_rev1- 1#2, ridenominata n. 0678493096516R008_rev1-1#3) e la fine della incentivazione”. In particolare, la ricorrente ha reiterato le doglianze già articolate, precisando (primo motivo) che il SE avrebbe dovuto riconoscere gli incentivi richiesti con la seconda rvc e, in applicazione dell’art. 42, co. 3- bis e 3- ter , d.lgs. n. 28/2011, non avrebbe potuto far “presagire” la perdita degli incentivi anche per il futuro o avrebbe potuto indicare, quantomeno, la decurtazione degli incentivi da riconoscersi alla società.
6. Con una quarta impugnativa ex art. 43 c.p.a. (not. il 25.7.2023; dep. l’8.9) la ME ER ha impugnato i tre provvedimenti del 26.5.2023, con cui il OR ha respinto la terza, la quarta e la quinta rvc presentate dalla società. La ricorrente ha dedotto censure analoghe a quelle già articolate, rappresentando altresì che: i tre dinieghi violerebbero “il principio del c.d. once only ”, per avere evidenziato una ragione ostativa all’approvazione delle rvc mai prima opposta (primo motivo); tale ragione - “3. l’algoritmo di calcolo dei risparmi del gruppo frigorifero oggetto di intervento non tiene conto dei contributi negativi che si conseguono negli intervalli temporali in cui l’EER di riferimento è maggiore dell’EER post intervento. Si segnala, inoltre, che non sono stati forniti dei chiarimenti relativi alla mancata esecuzione delle modifiche da apportare all’algoritmo di calcolo dei risparmi secondo quanto descritto nel documento ‘FMC0500518 documentazione completa’ […]” - sarebbe comunque insussistente, giacché l’algoritmo sarebbe stato modificato dalla società sulla base delle indicazioni del SE e da questi già positivamente vagliato con il provvedimento del 26.2.2021.
7. All’odierna udienza, in vista della quale le parti hanno presentato memorie (relative, oltreché al merito, anche alle sollevate eccezioni di improcedibilità del ricorso introduttivo e del primo ricorso per motivi aggiunti per prospettata carenza di interesse e di inammissibilità della memoria ex art. 73 c.p.a. del SE per asserita violazione del divieto di integrazione postuma della motivazione dei provvedimenti), la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti sono improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
8.1. Giova invero rammentare che l’adozione di un nuovo atto, quando non sia meramente confermativo di un provvedimento precedente, ma rappresenti invece una rinnovata espressione della funzione amministrativa, comporta la pronuncia d’improcedibilità del giudizio in corso per sopravvenuta carenza di interesse, trasferendosi l’interesse del ricorrente dall’annullamento dell’atto originariamente impugnato a quello che lo sostituisce (Cons. Stato, sez. VI, 31.3.2023, n. 3352).
8.2. In particolare, la giurisprudenza amministrativa è costante nel ribadire che la figura dell’atto meramente confermativo ricorre qualora l’amministrazione si limiti a prospettare che non vi sono motivi per riaprire il procedimento e per procedere a una nuova valutazione; in tale evenienza, essa non fa che ripetere la precedente determinazione, senza alcuna nuova valutazione dei fatti e degli elementi istruttori offerti dal privato. Nel caso del provvedimento di conferma, invece, l’amministrazione adotta un atto del medesimo contenuto di quello previamente emesso, ma dopo una nuova considerazione della fattispecie concreta e, soprattutto, dopo una nuova istruttoria ( ex plur. , Cons. Stato, sez. II, 14.12.2023, n. 10814 e precedenti ivi citati).
8.3. Nell’odierna controversia il SE ha riesaminato il provvedimento impugnato con l’impugnativa introduttiva e con il primo ricorso per motivi aggiunti sulla base dell’istanza, corredata da documenti, presentata dalla società il 7.8.2018; all’esito della relativa istruttoria in data 28.2.2021 ha quindi adottato un nuovo atto, che, pur tenendo conto delle osservazioni e dei documenti presentati, mantiene fermo il rigetto della rvc. Il predetto provvedimento ha dunque natura di conferma, in quanto assunto all’esito di una rinnovata istruttoria.
9. Il secondo ricorso per motivi aggiunti, con cui la società ha gravato l’atto di conferma dell’originario rigetto della rvc, è infondato.
9.1. In una recente pronuncia della Sezione, resa tra le stesse parti, è stato ribadito che (sent. 10.2.2025, n. 2962, alla cui motivazione si rinvia ex art. 88, co. 2, lett. d , c.p.a.):
- la verifica del requisito dell’addizionalità si pone come condizione essenziale e fondamentale del sistema e “proprio le fonti unionali in materia di aiuti di Stato impongono l’affermarsi di una lettura del concetto di addizionalità allargata ai profili economici (o di ‘mercato’), in quanto informate al c.d. effetto di incentivazione, che impone esattamente l’obiettivo di stimolare i potenziali beneficiari ad intraprendere attività economiche che altrimenti non avrebbero intrapreso in assenza della concessione dell’aiuto”;
- tale requisito non sussiste quando l'intervento consenta il riassorbimento dei costi per effetto del risparmio che ne deriva;
- l’approvazione della pppm non preclude al SE di rilevare inter alia l’assenza dell’addizionalità economica nell’esaminare una rvc (“l’approvazione della pppm è quindi un requisito necessario, ma non sufficiente all’emissione dei titoli”);
- il potere di verifica e controllo esercitato dal SE “può configurarsi come autotutela solo quando si sia evidentemente in presenza di un mero ripensamento del OR fondato su una diversa considerazione di elementi che gli erano già noti” e non quando la valutazione consegua a “un focus procedimentale nuovo e ulteriore rispetto a quello già svolto dal OR”;
- “l'art. 56, comma 7 d.l. n. 76 del 2020, pur avendo previsto che l'esercizio del potere di decadenza si eserciti in presenza dei presupposti di cui all'articolo 21- nonies l. n. 241 del 1990 non ha mutato la natura del potere esercitato, che rimane di decadenza sia pure subordinato alla ricorrenza degli indicati presupposti” e “non costituisce una norma di interpretazione autentica, immediatamente applicabile ai giudizi in corso, ma consente alle imprese, destinatarie di provvedimenti del SE di decadenza dagli incentivi ancora sub iudice al momento di entrata in vigore del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, di sollecitare un ulteriore procedimento amministrativo da parte del OR, presentando apposita richiesta, volta a consentire l'applicazione, ai fini di una diversa regolazione del rapporto sostanziale, dello ius superveniens , come recato dall'art. 56, comma 7, dello stesso decreto legge”.
9.2. Nel caso che occupa, i rilievi del SE muovono proprio dall’esame delle novità istruttorie emerse nel corso del procedimento e si appuntano sulla circostanza che la società, venendo meno all’obbligo sulla stessa incombente in base al principio di autoresponsabilità di fornire tutti gli elementi idonei a dar prova della sussistenza delle condizioni per l’ammissione ai benefici richiesti, non ha consentito di appurare “il totale dei costi di investimento imputabili a ciascun intervento che costituisce il progetto di efficienza energetica in oggetto”. Inoltre, la società non ha fornito specifica dimostrazione delle caratteristiche e delle efficienze “dei sistemi di produzione dell’energia termica e frigorifera utilizzati nelle condizioni ante intervento”, oltre al fatto che “l’algoritmo di calcolo dei risparmi del gruppo frigorifero oggetto di intervento non tiene conto dei contributi negativi che si conseguono negli intervalli temporali in cui l’EER di riferimento è maggiore dell’EER post intervento”.
9.3. Ed invero, manca la doverosa dimostrazione da parte dell’istante dell’addizionalità dell’intervento, che non è stata neppure specificamente fornita nel corso del presente giudizio. Difettano, infatti, specifiche deduzioni e prove da parte della società circa il costo di ogni singolo intervento, il risparmio economico che ne deriva e il tempo di ritorno dell’investimento; ciò che sarebbe stato senz’altro necessario per verificare, per l’appunto, che il progetto non si ripaghi da sé, così rendendo ultroneo (quindi illegittimo) l’accesso al regime incentivante. Di talché, la valutazione operata dal SE in ordine alla carenza del requisito di addizionalità è immune dai vizi prospettati dalla ricorrente, anche tenuto conto dei limiti al sindacato di legittimità, che non può spingersi fino alla sostituzione delle valutazioni dell’amministrazione che, pur connotate da una fisiologica opinabilità, siano “tecnicamente attendibili” ( ex plur. , Tar Lazio, questa sezione, 17.1.2025, n. 877 e precedenti ivi citati).
9.4. Ne consegue l’infondatezza di tutti i motivi articolati sul punto con l’impugnativa in esame, con espresso assorbimento di quelli relativi alle ulteriori autonome rationes che sorreggono l’atto gravato per difetto di interesse (in ragione, quindi, della natura plurimotivata del provvedimento).
10. Parimenti privi di fondamento sono il terzo e il quarto ricorso per motivi aggiunti.
Invero, a parte la reiterazione delle censure già esaminate o di quelle necessariamente assorbite, è appena il caso di rammentare che:
- l’art. 42, co. 3- bis e 3- ter, d.lgs. n. 28/2011, invocato dalla parte ricorrente, consente di fare salve le rvc già approvate (com’è del resto avvenuto nella presente vicenda con riguardo alla prima rvc), ma non preclude ovviamente al SE il doveroso rigetto di tutte le ulteriori rvc che reiterano il medesimo difetto di presupposto già accertato dal OR in esito all’attività di verifica e controllo (nel caso di specie, inter alia, l’assenza dell’addizionalità);
- la decurtazione degli incentivi, come alternativa al loro mancato riconoscimento, “presuppone che non si tratti di violazioni rilevanti ai fini dell’ottenimento dell’incentivo” (Cons. Stato, sez. IV, 24.1.2022, n. 462), condizione assente nel caso che occupa, in ragione dell’acclarata insussistenza di uno dei requisiti fondamentali per l’accesso al sistema incentivante.
11. In conclusione, il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse; le restanti impugnative devono invece essere respinte.
12. La novità delle questioni trattate, quantomeno al tempo dell’introduzione del giudizio, giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. V- ter , definitivamente pronunciando, dichiara improcedibili per sopravenuto difetto di interesse il ricorso introduttivo nonché il primo ricorso per motivi aggiunti e respinge il secondo, il terzo e il quarto ricorso per motivi aggiunti in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Anna Maria Verlengia, Presidente FF
Annalisa Tricarico, Referendario
UI NA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UI NA | Anna Maria Verlengia |
IL SEGRETARIO