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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 11112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11112 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.g. n. 28077/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Presidente
Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice est.
Dott.ssa Ivana Sassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 28077 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2022 , avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Parte_1 procura in atti, dall' avv. PRIZIO TEODORO, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato/a,
-RICORRENTE-
E
nata a [...] il [...], residente in [...]
Annunziata n.30, non costituita;
-RESISTENTE CONTUMACE-
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
- INTERVENTORE EX LEGE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, il ricorrente in epigrafe generalizzato, esponeva di aver contratto matrimonio con la resistente in Napoli il 21.09.1985, dalla cui unione nascevano i figli ( nato il [...]- deceduto il 10.12.2006) e ( nata a [...] Persona_1 Persona_2 il 13.11.1998) maggiorenne ed economicamente autosufficiente nonché coniugata, che la residenza dei coniugi era sita in Napoli alla Via Annunziata n.30, di essere inoccupato e di non produrre redditi, che da tempo la coppia non aveva un'unione affettiva e sentimentale stante il venir meno della comunione materiale e spirituale.
Ciò posto il ricorrente concludeva chiedendo la pronuncia di separazione personale con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 11.04.2023 il Presidente, dato atto dell'impossibilità di esperimento del tentativo di conciliazione per assenza del coniuge, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, e null'altro prevedeva.
Quindi rimetteva le parti davanti al giudice istruttore. Quivi non si costituiva la resistente sebbene regolarmene avvisata.
La causa, in assenza di istanze istruttorie, veniva rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni.
La causa subiva diversi rinvii dovuti all'assenza del Magistrato titolare del ruolo.
All'udienza cartolare del 30.10.2025 la causa veniva riservata al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del Pm.
Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione personale.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della resistente, non costituitasi in giudizio sebbene regolarmente citata.
Sulla domanda di separazione personale.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché dalla duratura e perdurante cessazione della convivenza. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Non vi sono statuizioni accessorie alla pronunzia de qua, essendo la figlia della coppia maggiorenne nonché economicamente autosufficiente e non essendo stata avanzata domanda di assegno di mantenimento.
Sulle spese di lite.
Tenuto conto della natura del giudizio e della contumacia, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi;
• Dichiara non ripetibili le spese di lite;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 225, parte I s.,sez. A, , Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1985).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 14/11/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rosaria Gatti Dott.ssa Immacolata Cozzolino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Presidente
Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice est.
Dott.ssa Ivana Sassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 28077 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2022 , avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Parte_1 procura in atti, dall' avv. PRIZIO TEODORO, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato/a,
-RICORRENTE-
E
nata a [...] il [...], residente in [...]
Annunziata n.30, non costituita;
-RESISTENTE CONTUMACE-
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
- INTERVENTORE EX LEGE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, il ricorrente in epigrafe generalizzato, esponeva di aver contratto matrimonio con la resistente in Napoli il 21.09.1985, dalla cui unione nascevano i figli ( nato il [...]- deceduto il 10.12.2006) e ( nata a [...] Persona_1 Persona_2 il 13.11.1998) maggiorenne ed economicamente autosufficiente nonché coniugata, che la residenza dei coniugi era sita in Napoli alla Via Annunziata n.30, di essere inoccupato e di non produrre redditi, che da tempo la coppia non aveva un'unione affettiva e sentimentale stante il venir meno della comunione materiale e spirituale.
Ciò posto il ricorrente concludeva chiedendo la pronuncia di separazione personale con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 11.04.2023 il Presidente, dato atto dell'impossibilità di esperimento del tentativo di conciliazione per assenza del coniuge, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, e null'altro prevedeva.
Quindi rimetteva le parti davanti al giudice istruttore. Quivi non si costituiva la resistente sebbene regolarmene avvisata.
La causa, in assenza di istanze istruttorie, veniva rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni.
La causa subiva diversi rinvii dovuti all'assenza del Magistrato titolare del ruolo.
All'udienza cartolare del 30.10.2025 la causa veniva riservata al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del Pm.
Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione personale.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della resistente, non costituitasi in giudizio sebbene regolarmente citata.
Sulla domanda di separazione personale.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché dalla duratura e perdurante cessazione della convivenza. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Non vi sono statuizioni accessorie alla pronunzia de qua, essendo la figlia della coppia maggiorenne nonché economicamente autosufficiente e non essendo stata avanzata domanda di assegno di mantenimento.
Sulle spese di lite.
Tenuto conto della natura del giudizio e della contumacia, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi;
• Dichiara non ripetibili le spese di lite;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 225, parte I s.,sez. A, , Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1985).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 14/11/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rosaria Gatti Dott.ssa Immacolata Cozzolino