CA
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/06/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Donatella Draetta Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2009/2019 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
C.F. , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Cucchiara Alessandro e dall'Avv. Gazzè Alessandra, PEC: e Email_1 Email_2 appellante contro
, Controparte_1
C.F. in persona dell'Assessore p.t., P.IVA_2 rappresentato e difeso dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato,
PEC: Email_3
e in persona del l.r.p.t., C.F. Controparte_2 P.IVA_3 subentrata a in forza di atto di fusione per incorporazione (del Controparte_3
30.10.2019, rep. n. 15286), rappresentata e difesa dall'Avv. Guido Corso, PEC: Email_4 appellati
1
Conclusioni per l'appellante:
- Nel merito, riformare integralmente la sentenza n. 4016/2019 del 17.9.2019 emessa dal
Tribunale di Palermo – sez. V civile, e per l'effetto accertare, ritenere e dichiarare l'illegittimità,
l'arbitrarietà, l'erroneità e l'ingiustizia DDG dell'Assessorato Regionale del Turismo dello
Sport e dello Spettacolo – Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo, n. 1883/Serv. 4 del
29.11.2011, notificato in data 13 febbraio 2012, registrato alla Corte dei Conti il 01.02.2012, con il quale è stato revocato il contributo di €. 361.768,00 concesso in via provvisoria alla ditta con DDG n. 1465/Serv. 3 Tur del 27.11.2003, nonché di tutti gli atti ad esso Parte_1 connessi e/o presupposti, e per l'effetto disporne la disapplicazione, ciò per le causali di cui in narrativa;
-conseguentemente, accertare, ritenere e dichiarare il diritto della Parte_1 alla conservazione delle somme per € 361.768,00, erogate a titolo di contributo in conto capitale concesso in via provvisoria di cui DDG n. 1465/Serv. 3 Tur del 27.11.2003, oltre a interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, nonché al conseguimento della somma di €. 945.000,00
a titolo di contributo impegnato dall'Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello
Spettacolo – Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo per investimento e spese di cui alla misura
4.19 del POR Sicilia 2000/2006 ritenuti ammissibili, e per l'effetto condannare l'Assessorato
Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo – Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo alla corresponsione in favore della ditta dell'importo di € 583.232,00 a titolo Parte_1 di saldo del contributo approvato, pari alla differenza tra le somme impegnate (€ 945.000,00) e quelle erogate (€ 361.768,00), oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
Conclusioni per l'Assessorato: rigettare l'appello.
Conclusioni per Controparte_2
Previo rigetto della domanda cautelare, respingere l'appello proposto dalla Parte_1 avverso la sentenza n. 4016/2019 emessa dal Tribunale di Palermo – Sez. V civ. in data 17 settembre 2019.
2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con sentenza n. 4016/2019, emessa il 5 settembre 2019, il Tribunale di Palermo ha rigettato le domande proposte da nei confronti dall' Parte_1 Controparte_4
(di seguito, per brevità, solo Assessorato) e volte
[...] Controparte_2
a sentir dichiarare l'illegittimità del decreto di revoca adottato il 29/11/2011 (D.D.G. 1883/Serv.
4/ TUR) del contributo in conto capitale pari ad € 361.768,00 concessole per la realizzazione di un Centro congressi a Cefalù, “Villa dei Melograni”.
Ha innanzi tutto rilevato il Tribunale che il contributo era stato revocato sulla base della relazione sullo stato finale del programma di investimenti redatta da , attestante Controparte_3 il mancato rispetto del termine fissato per l'invio della dichiarazione di ultimazione dei lavori, nonché il mancato rispetto da parte della società dei parametri occupazionali previsti dal bando: il bando e la relativa circolare applicativa (pt.
6.8 circ. assessoriale n. 1 del 17.5.01) prevedevano infatti degli indicatori relativi al rapporto tra capitale investito e da investire nel programma e investimento complessivo del programma, al rapporto tra numero di occupati attivati nel programma e investimento complessivo, al punteggio complessivo conseguito dal programma sulla base delle priorità individuate nel bando e l'obbligo per l'impresa finanziata di non discostarsi dai predetti indicatori oltre la soglia del 30% con riferimento a ognuno – soglia elevata al 50% con riferimento al solo indicatore occupazionale dall'art. 45 l.R. 9/09 – ovvero oltre quella media del 20% , oltre la necessità di rispettare il termine di ultimazione dei lavori.
Il Tribunale, ritenuto che la violazione di tali prescrizioni integrasse senz'altro un'ipotesi di revoca integrale del finanziamento secondo quanto disposto dall'art. 75 L.R. 32/00 e della relativa circolare attuativa (n. 1 del 17.5.02, paragrafi 6.8 e 9.1.7), ha ritenuto provate nel caso di specie le contestate inadempienze alla luce degli esiti della relazione finale redatta dalla banca concessionaria dalla quale risultava infatti che, nonostante l'innalzamento della soglia di scostamento rilevante relativa al parametro occupazionale, la media dello scostamento dei tre indicatori con riferimento al progetto per cui è causa era comunque superiore al 20%.
Ritenuto infine che il rispetto della soglia media di scostamento (e dunque l'insussistenza della causa di revoca) postulasse il computo, ai fini della determinazione dell'indicatore occupazionale, delle sole unità lavorative iscritte nel ramo d'azienda per cui era stata concesso il finanziamento
(turistico alberghiero), il Tribunale ha concluso per la legittimità del decreto di revoca dei
3 contributi pubblici assegnati alla società attrice, in quanto adottato dall'Assessorato Regionale in presenza dei presupposti di fatto previsti dalla normativa di riferimento.
2. Avverso la predetta sentenza ha interposto gravame l'appellante in epigrafe che, con citazione notificata il 17 ottobre 2019, ne ha chiesto la riforma, lamentandone l'ingiustizia nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto legittimo il decreto di revoca del finanziamento adottato dall'Assessorato, erroneamente interpretando il quadro normativo di riferimento.
Ha in particolare dedotto la società appellante che il legislatore regionale aveva previsto una sola ipotesi di revoca del finanziamento, all'art. 75 co.5, L.R. 32/2000, condizionata alla violazione da parte dell'impresa beneficiaria dell'impegno di gestire direttamente l'attività realizzata con l'investimento agevolato per un periodo minimo di cinque anni, mentre lo scostamento dall'indice occupazionale non poteva assurgere a causa di revoca dell'agevolazione concessa e ciò tanto più in quanto la L.R. n. 9/2009 aveva previsto che per i progetti finanziati nell'ambito del POR Sicilia
2000-2006, la percentuale di scostamento in diminuzione del solo indicatore occupazionale non comporta la revoca del contributo qualora esso ricada entro la percentuale del novanta per cento, percentuale ulteriormente incrementata al 90 con la successiva L.R. n. 15/2013.
La società ha quindi eccepito che essendosi lo scostamento dell'indicatore occupazionale attestato sotto la percentuale del 30%, inizialmente prevista dal bando, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere la revoca illegittima perché adottata in carenza dei presupposti di legge, tanto più che la stessa non rispondeva ad alcun apprezzabile interesse pubblico - avendo invero la società pienamente realizzato l'intervento ammesso a finanziamento - ed era comunque intervenuta tardivamente, oltre un termine ragionevole.
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memorie reiettive dell'avverso gravame, depositate il 31 dicembre 2019 e il 4 febbraio 2020, si sono costituiti, rispettivamente,
l'Assessorato e , concludendo come in epigrafe. Controparte_2
L'Assessorato ha in particolare evidenziato che con DDG. n.1465/Serv.3 Tur del 27.11.2003 era stato concesso, in via provvisoria, alla Società appellante un contributo in conto capitale di €
361.768,00 per la realizzazione di un centro congressi nel Comune di Cefalù (PA) e che ai sensi della circolare n.1 del 17.05.2001, pubblicata nella GURS n.32 del 29 giugno 2001, contenente le disposizioni attuative del POR Sicilia 2000/2006 Mis.
4.19 a), punto 6.8 “qualora il valore del singolo indicatore subisca uno scostamento in diminuzione superiore a 30 punti percentuali ovvero la media degli scostamenti in diminuzione degli indicatori interessati superi i 20 punti percentuali, le agevolazioni concesse vengono revocate” (indicatori: 6.2 — il rapporto tra il capitale proprio investito e da investire nel programma e l'investimento complessivo del 4 programma medesimo, risultanti dalla istruttoria della banca concessionaria;
6.3 — il rapporto tra il numero di occupati attivati dal programma e l'investimento complessivo;
6.5 — determinato dal punteggio complessivo conseguito da ciascun programma sulla base delle priorità individuate dal bando).
La banca concessionaria, con la relazione finale trasmessa il 10 ottobre 2008 aveva evidenziato che dalle verifiche effettuate attraverso il libro matricola, le unità lavorative impiegate risultavano solo 9, con conseguente scostamento dell'indicatore occupazionale per un valore superiore ai 30 punti percentuali e che la società aveva violato la lettera g) dell'art. 4 del decreto di concessione, trasmettendo oltre i termini la dichiarazione di ultimazione, di entrata in funzione ed entrata a regime dell'impianto. Cont Per i suesposti motivi con nota n.3099/Serv.3 del 5.11.2008 era stato comunicato alla società attrice l'avvio delle procedure di revoca del contributo concesso.
La società però aveva successivamente chiesto l'archiviazione del procedimento di revoca sia sostenendo di svolgere oltre all'attività ammessa a finanziamento (ristorazione e centro congressi) anche l'attività edile. Secondo entrambe le attività sarebbero “organizzate in base ad un Pt_1 sistema di qualità funzionale ed orientato a conseguire in modo efficiente e sinergico degli obiettivi di redditività aziendale” e nel computo del personale assunto si dovrebbero considerare le risorse umane di entrambe le attività; sia invocando l'applicazione dell'art.45 della L.R. n.9 del 6.08.2009 che aveva disposto che “Per i progetti finanziati nell'ambito delle misure del POR
Sicilia 2000-2006, la percentuale di scostamento in diminuzione del solo indicatore occupazionale non comporta la revoca del contributo qualora esso ricada entro la percentuale del
50 per cento”.
Superata la problematica relativa allo scostamento dell'indice occupazionale, l'Assessorato aveva tuttavia ritenuto che permanesse la criticità relativa al totale della media degli scostamenti pari a
– 24,737% a fronte di un tetto massimo del 20% previsto dal punto 6.8 della citata circolare dl
17/5/2001 e richiamato nel punto 12 dell'art. 5 del decreto di concessione provvisorio.
Avviata una nuova procedura di revoca e acquisite le controdeduzioni della società (nota del 28 luglio 2011), nonchè la relazione finale della banca concessionaria (nota del 10 ottobre 2008), con DDG n.1883/Serv.4 del 29.11.2011 era stata disposta la revoca del contributo provvisoriamente concesso e il contestuale recupero delle somme erogate.
5 4. Disposta la trattazione scritta dell'udienza del 4 dicembre 2024, già calendata per la precisazione delle conclusioni, le parti hanno depositato note scritte e la Corte ha assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello non può trovare accoglimento per le motivazioni che seguono.
6. Giova innanzi tutto rilevare che, ai sensi del comma 3 dell'art. 75 L.R. n. 32/2000, “Con decreto dell'Assessore sono altresì stabilite le modalità di istruttoria e di redazione delle graduatorie di ammissione a finanziamento, le modalità di rendicontazione e di erogazione delle rate di contributo nonché le circostanze che danno luogo alla revoca o all'annullamento in autotutela dei provvedimenti concessori ulteriori rispetto a quelle indicate ai commi 5 e 6”.
La Circolare n. 1 del 17 maggio 2001 dell'Assessorato Turismo, comunicazione e trasporti-
Dipartimento turismo, sport e spettacolo, recante disposizioni attuative dell'art. 75 della L.R.
32/2000, al Par. 9 espressamente prevede la revoca totale del finanziamento qualora, calcolati gli scostamenti in diminuzione degli indicatori suscettibili di subire le variazioni (e dunque il rapporto tra capitale proprio e investimento complessivo del programma, tra il numero di occupati attivati dal programma e investimento complessivo e, in ultimo, il punteggio complessivo conseguito da ciascun programma in base alle priorità stabilite nel bando), anche solo uno degli scostamenti di tali indicatori rispetto ai corrispondenti valori assunti per la formazione della graduatoria o la media degli scostamenti superi, rispettivamente i 30 o i 20 punti percentuali.
Tali ipotesi di revoca, peraltro, sono state a loro volta recepite nel bando di attivazione della misura ammessa a finanziamento e nel decreto dirigenziale di concessione del contributo (art. 5
D.D.G. n. 1465/S.3/TUR).
7. Orbene, nel caso di specie, come pacifico in atti, la revoca del concesso finanziamento è stata disposta per una molteplicità di ragioni e, in particolare, come ribadito dall'Assessorato appellato, per i motivi di cui alla nota D.D.G. del 29 novembre 2011 e alla precedente nota della banca concessionaria del 21 novembre 2011, richiamata anche nel suddetto decreto di revoca, ossia lo scostamento, nell'anno a regime 2007, dell'indicatore occupazionale, assestatosi su valori superiori ai 30 punti percentuali consentiti e previsti dal bando, nonché lo scostamento del valore medio degli indicatori (mezzi propri I1, indicatore occupazionale I2 e progettuale I3) per un valore superiore al 20% previsto invece come tetto massimo di scostamento dalla circolare attuativa del bando in argomento, oltre che in ragione della tardiva trasmissione della dichiarazione di ultimazione.
6 Come dettagliatamente riportato nella nota della banca concessionaria, infatti, “le verifiche dell'anno a regime 2007 hanno comprovato lo scostamento di cui all'art. 5 del decreto di concessione provvisoria n. 1465/S.3/TUR lettere K) ed L), oltre quanto indicato al precedente punto C5 lettera a)”: sull'indicatore I1, rapporto mezzi propri/importo finanziato, la banca concessionaria ha rilevato uno scostamento del 28,89%; sull'indicatore I2, occupazionale, la banca ha rilevato uno scostamento pari al 38,11%; sull'indicatore I3, progettuale, la banca ha rilevato uno scostamento del 7,20% , individuando un valore medio degli scostamenti percentuali del 24,737%, superiore quindi al limite del 20% fissato nella predetta circolare e nel decreto di concessione del finanziamento (cfr. “relazione sullo stato finale del programma di investimenti ai sensi dell'art. 75 L.R. n. 32/2000, misura 4.19”, all. 21).
8. Né possono ritenersi computabili ai fini del calcolo dell'indicatore occupazionale le unità lavorative già impiegate dalla società appellante presso altro ramo d'azienda, riconducibile allo svolgimento di attività edile e che la società stessa ha di fatto spostato presso il ramo d'azienda avente ad oggetto l'attività di ristorazione e centro congressi beneficiaria del finanziamento.
A dire dell'appellante, il contestuale utilizzo delle unità lavorative nei due rami di attività non incontrerebbe alcun limite legislativo e consentirebbe di rilevare l'incremento occupazionale connesso all'investimento agevolato, cosicché lo scostamento dell'indicatore occupazionale risulterebbe pari a 22,4 punti percentuali e di conseguenza, anche la media degli scostamenti degli indicatori occupazionali si ridurrebbe a 19,5 punti percentuali e non a 24,75, rientrando dunque nei limiti previsti dall'art. 5 co.2 lett. l del decreto di concessione.
9. E tuttavia, il par.
6.3 della Circolare assessoriale dispone che “il numero di occupati attivati dal programma è rilevato con riferimento alla sola ed intera unità locale interessata dal programma medesimo…il dato “a regime” da considerare è quello che rileva, rispetto alla detta situazione precedente, la sola variazione occupazionale strettamente riconducibile al programma”. Ebbene, tale previsione impedisce di computare tra “gli occupati attivati dal programma” i dipendenti iscritti nel libro matricola del ramo di azienda deputato all'attività edile, in quanto trattasi di attività estranea a quella oggetto del programma di finanziamento, relativa alla Ristorazione e al
Centro Congressi.
10. E poiché l'art. 5 co. 2 del decreto di concessione del contributo prevede che le agevolazioni sono revocate qualora, calcolati gli scostamenti negativi degli indicatori di cui al punto 6.8 della
Circolare assessoriale n. 1/2001- e dunque l'indicatore del rapporto tra capitale proprio e investimento complessivo nel programma, l'indicatore del rapporto tra numero di occupati attivati dal programma e investimento complessivo e, in ultimo, l'indicatore determinato dal 7 punteggio complessivo conseguito da ciascun programma in base alla proprietà stabilite dal bando- anche solo uno di tali scostamenti superi i trenta punti percentuali (lett. h) o, eseguita la somma dei suddetti scostamenti negativi e rapportata al numero di indicatori suscettibili di variazione, la media degli scostamenti così determinata superi i venti punti percentuali (lett. l), la revoca deve, nel caso di specie, ritenersi legittima, come già affermato - sebbene con diversa motivazione - dal Tribunale, in ragione del superamento del valore massimo di sforamento calcolato quale media dei tre indicatori previsti dal bando, valore che, è opportuno precisare, non
è stato interessato da alcuna modifica, rimanendo fissato nella misura del 20%, diversamente dallo scostamento del solo indicatore occupazionale che, per effetto dell'art.45 della L.R. 9/2009,
è stato elevato al 50%.
11. Le spese di lite, visto l'art. 91 c.p.c., sono poste a carico dell'appellante e liquidate come in parte dispositiva, ove si dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, rigetta l'appello proposto dalla nei confronti Parte_1 dell' Controparte_1
e di , avverso la sentenza n. 4016/2019 emessa dal Tribunale di Controparte_2
Palermo il 5 settembre 2019.
Condanna la società appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 7.120,00, oltre spese generali, IVA e CPA, in favore di ciascun appellato.
Dà atto della sussistenza in capo alla società appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater DPR n. 115/2002.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, lì 27 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Donatella Draetta Giovanni D'Antoni
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Donatella Draetta Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2009/2019 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
C.F. , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Cucchiara Alessandro e dall'Avv. Gazzè Alessandra, PEC: e Email_1 Email_2 appellante contro
, Controparte_1
C.F. in persona dell'Assessore p.t., P.IVA_2 rappresentato e difeso dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato,
PEC: Email_3
e in persona del l.r.p.t., C.F. Controparte_2 P.IVA_3 subentrata a in forza di atto di fusione per incorporazione (del Controparte_3
30.10.2019, rep. n. 15286), rappresentata e difesa dall'Avv. Guido Corso, PEC: Email_4 appellati
1
Conclusioni per l'appellante:
- Nel merito, riformare integralmente la sentenza n. 4016/2019 del 17.9.2019 emessa dal
Tribunale di Palermo – sez. V civile, e per l'effetto accertare, ritenere e dichiarare l'illegittimità,
l'arbitrarietà, l'erroneità e l'ingiustizia DDG dell'Assessorato Regionale del Turismo dello
Sport e dello Spettacolo – Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo, n. 1883/Serv. 4 del
29.11.2011, notificato in data 13 febbraio 2012, registrato alla Corte dei Conti il 01.02.2012, con il quale è stato revocato il contributo di €. 361.768,00 concesso in via provvisoria alla ditta con DDG n. 1465/Serv. 3 Tur del 27.11.2003, nonché di tutti gli atti ad esso Parte_1 connessi e/o presupposti, e per l'effetto disporne la disapplicazione, ciò per le causali di cui in narrativa;
-conseguentemente, accertare, ritenere e dichiarare il diritto della Parte_1 alla conservazione delle somme per € 361.768,00, erogate a titolo di contributo in conto capitale concesso in via provvisoria di cui DDG n. 1465/Serv. 3 Tur del 27.11.2003, oltre a interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, nonché al conseguimento della somma di €. 945.000,00
a titolo di contributo impegnato dall'Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello
Spettacolo – Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo per investimento e spese di cui alla misura
4.19 del POR Sicilia 2000/2006 ritenuti ammissibili, e per l'effetto condannare l'Assessorato
Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo – Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo alla corresponsione in favore della ditta dell'importo di € 583.232,00 a titolo Parte_1 di saldo del contributo approvato, pari alla differenza tra le somme impegnate (€ 945.000,00) e quelle erogate (€ 361.768,00), oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
Conclusioni per l'Assessorato: rigettare l'appello.
Conclusioni per Controparte_2
Previo rigetto della domanda cautelare, respingere l'appello proposto dalla Parte_1 avverso la sentenza n. 4016/2019 emessa dal Tribunale di Palermo – Sez. V civ. in data 17 settembre 2019.
2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con sentenza n. 4016/2019, emessa il 5 settembre 2019, il Tribunale di Palermo ha rigettato le domande proposte da nei confronti dall' Parte_1 Controparte_4
(di seguito, per brevità, solo Assessorato) e volte
[...] Controparte_2
a sentir dichiarare l'illegittimità del decreto di revoca adottato il 29/11/2011 (D.D.G. 1883/Serv.
4/ TUR) del contributo in conto capitale pari ad € 361.768,00 concessole per la realizzazione di un Centro congressi a Cefalù, “Villa dei Melograni”.
Ha innanzi tutto rilevato il Tribunale che il contributo era stato revocato sulla base della relazione sullo stato finale del programma di investimenti redatta da , attestante Controparte_3 il mancato rispetto del termine fissato per l'invio della dichiarazione di ultimazione dei lavori, nonché il mancato rispetto da parte della società dei parametri occupazionali previsti dal bando: il bando e la relativa circolare applicativa (pt.
6.8 circ. assessoriale n. 1 del 17.5.01) prevedevano infatti degli indicatori relativi al rapporto tra capitale investito e da investire nel programma e investimento complessivo del programma, al rapporto tra numero di occupati attivati nel programma e investimento complessivo, al punteggio complessivo conseguito dal programma sulla base delle priorità individuate nel bando e l'obbligo per l'impresa finanziata di non discostarsi dai predetti indicatori oltre la soglia del 30% con riferimento a ognuno – soglia elevata al 50% con riferimento al solo indicatore occupazionale dall'art. 45 l.R. 9/09 – ovvero oltre quella media del 20% , oltre la necessità di rispettare il termine di ultimazione dei lavori.
Il Tribunale, ritenuto che la violazione di tali prescrizioni integrasse senz'altro un'ipotesi di revoca integrale del finanziamento secondo quanto disposto dall'art. 75 L.R. 32/00 e della relativa circolare attuativa (n. 1 del 17.5.02, paragrafi 6.8 e 9.1.7), ha ritenuto provate nel caso di specie le contestate inadempienze alla luce degli esiti della relazione finale redatta dalla banca concessionaria dalla quale risultava infatti che, nonostante l'innalzamento della soglia di scostamento rilevante relativa al parametro occupazionale, la media dello scostamento dei tre indicatori con riferimento al progetto per cui è causa era comunque superiore al 20%.
Ritenuto infine che il rispetto della soglia media di scostamento (e dunque l'insussistenza della causa di revoca) postulasse il computo, ai fini della determinazione dell'indicatore occupazionale, delle sole unità lavorative iscritte nel ramo d'azienda per cui era stata concesso il finanziamento
(turistico alberghiero), il Tribunale ha concluso per la legittimità del decreto di revoca dei
3 contributi pubblici assegnati alla società attrice, in quanto adottato dall'Assessorato Regionale in presenza dei presupposti di fatto previsti dalla normativa di riferimento.
2. Avverso la predetta sentenza ha interposto gravame l'appellante in epigrafe che, con citazione notificata il 17 ottobre 2019, ne ha chiesto la riforma, lamentandone l'ingiustizia nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto legittimo il decreto di revoca del finanziamento adottato dall'Assessorato, erroneamente interpretando il quadro normativo di riferimento.
Ha in particolare dedotto la società appellante che il legislatore regionale aveva previsto una sola ipotesi di revoca del finanziamento, all'art. 75 co.5, L.R. 32/2000, condizionata alla violazione da parte dell'impresa beneficiaria dell'impegno di gestire direttamente l'attività realizzata con l'investimento agevolato per un periodo minimo di cinque anni, mentre lo scostamento dall'indice occupazionale non poteva assurgere a causa di revoca dell'agevolazione concessa e ciò tanto più in quanto la L.R. n. 9/2009 aveva previsto che per i progetti finanziati nell'ambito del POR Sicilia
2000-2006, la percentuale di scostamento in diminuzione del solo indicatore occupazionale non comporta la revoca del contributo qualora esso ricada entro la percentuale del novanta per cento, percentuale ulteriormente incrementata al 90 con la successiva L.R. n. 15/2013.
La società ha quindi eccepito che essendosi lo scostamento dell'indicatore occupazionale attestato sotto la percentuale del 30%, inizialmente prevista dal bando, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere la revoca illegittima perché adottata in carenza dei presupposti di legge, tanto più che la stessa non rispondeva ad alcun apprezzabile interesse pubblico - avendo invero la società pienamente realizzato l'intervento ammesso a finanziamento - ed era comunque intervenuta tardivamente, oltre un termine ragionevole.
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memorie reiettive dell'avverso gravame, depositate il 31 dicembre 2019 e il 4 febbraio 2020, si sono costituiti, rispettivamente,
l'Assessorato e , concludendo come in epigrafe. Controparte_2
L'Assessorato ha in particolare evidenziato che con DDG. n.1465/Serv.3 Tur del 27.11.2003 era stato concesso, in via provvisoria, alla Società appellante un contributo in conto capitale di €
361.768,00 per la realizzazione di un centro congressi nel Comune di Cefalù (PA) e che ai sensi della circolare n.1 del 17.05.2001, pubblicata nella GURS n.32 del 29 giugno 2001, contenente le disposizioni attuative del POR Sicilia 2000/2006 Mis.
4.19 a), punto 6.8 “qualora il valore del singolo indicatore subisca uno scostamento in diminuzione superiore a 30 punti percentuali ovvero la media degli scostamenti in diminuzione degli indicatori interessati superi i 20 punti percentuali, le agevolazioni concesse vengono revocate” (indicatori: 6.2 — il rapporto tra il capitale proprio investito e da investire nel programma e l'investimento complessivo del 4 programma medesimo, risultanti dalla istruttoria della banca concessionaria;
6.3 — il rapporto tra il numero di occupati attivati dal programma e l'investimento complessivo;
6.5 — determinato dal punteggio complessivo conseguito da ciascun programma sulla base delle priorità individuate dal bando).
La banca concessionaria, con la relazione finale trasmessa il 10 ottobre 2008 aveva evidenziato che dalle verifiche effettuate attraverso il libro matricola, le unità lavorative impiegate risultavano solo 9, con conseguente scostamento dell'indicatore occupazionale per un valore superiore ai 30 punti percentuali e che la società aveva violato la lettera g) dell'art. 4 del decreto di concessione, trasmettendo oltre i termini la dichiarazione di ultimazione, di entrata in funzione ed entrata a regime dell'impianto. Cont Per i suesposti motivi con nota n.3099/Serv.3 del 5.11.2008 era stato comunicato alla società attrice l'avvio delle procedure di revoca del contributo concesso.
La società però aveva successivamente chiesto l'archiviazione del procedimento di revoca sia sostenendo di svolgere oltre all'attività ammessa a finanziamento (ristorazione e centro congressi) anche l'attività edile. Secondo entrambe le attività sarebbero “organizzate in base ad un Pt_1 sistema di qualità funzionale ed orientato a conseguire in modo efficiente e sinergico degli obiettivi di redditività aziendale” e nel computo del personale assunto si dovrebbero considerare le risorse umane di entrambe le attività; sia invocando l'applicazione dell'art.45 della L.R. n.9 del 6.08.2009 che aveva disposto che “Per i progetti finanziati nell'ambito delle misure del POR
Sicilia 2000-2006, la percentuale di scostamento in diminuzione del solo indicatore occupazionale non comporta la revoca del contributo qualora esso ricada entro la percentuale del
50 per cento”.
Superata la problematica relativa allo scostamento dell'indice occupazionale, l'Assessorato aveva tuttavia ritenuto che permanesse la criticità relativa al totale della media degli scostamenti pari a
– 24,737% a fronte di un tetto massimo del 20% previsto dal punto 6.8 della citata circolare dl
17/5/2001 e richiamato nel punto 12 dell'art. 5 del decreto di concessione provvisorio.
Avviata una nuova procedura di revoca e acquisite le controdeduzioni della società (nota del 28 luglio 2011), nonchè la relazione finale della banca concessionaria (nota del 10 ottobre 2008), con DDG n.1883/Serv.4 del 29.11.2011 era stata disposta la revoca del contributo provvisoriamente concesso e il contestuale recupero delle somme erogate.
5 4. Disposta la trattazione scritta dell'udienza del 4 dicembre 2024, già calendata per la precisazione delle conclusioni, le parti hanno depositato note scritte e la Corte ha assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello non può trovare accoglimento per le motivazioni che seguono.
6. Giova innanzi tutto rilevare che, ai sensi del comma 3 dell'art. 75 L.R. n. 32/2000, “Con decreto dell'Assessore sono altresì stabilite le modalità di istruttoria e di redazione delle graduatorie di ammissione a finanziamento, le modalità di rendicontazione e di erogazione delle rate di contributo nonché le circostanze che danno luogo alla revoca o all'annullamento in autotutela dei provvedimenti concessori ulteriori rispetto a quelle indicate ai commi 5 e 6”.
La Circolare n. 1 del 17 maggio 2001 dell'Assessorato Turismo, comunicazione e trasporti-
Dipartimento turismo, sport e spettacolo, recante disposizioni attuative dell'art. 75 della L.R.
32/2000, al Par. 9 espressamente prevede la revoca totale del finanziamento qualora, calcolati gli scostamenti in diminuzione degli indicatori suscettibili di subire le variazioni (e dunque il rapporto tra capitale proprio e investimento complessivo del programma, tra il numero di occupati attivati dal programma e investimento complessivo e, in ultimo, il punteggio complessivo conseguito da ciascun programma in base alle priorità stabilite nel bando), anche solo uno degli scostamenti di tali indicatori rispetto ai corrispondenti valori assunti per la formazione della graduatoria o la media degli scostamenti superi, rispettivamente i 30 o i 20 punti percentuali.
Tali ipotesi di revoca, peraltro, sono state a loro volta recepite nel bando di attivazione della misura ammessa a finanziamento e nel decreto dirigenziale di concessione del contributo (art. 5
D.D.G. n. 1465/S.3/TUR).
7. Orbene, nel caso di specie, come pacifico in atti, la revoca del concesso finanziamento è stata disposta per una molteplicità di ragioni e, in particolare, come ribadito dall'Assessorato appellato, per i motivi di cui alla nota D.D.G. del 29 novembre 2011 e alla precedente nota della banca concessionaria del 21 novembre 2011, richiamata anche nel suddetto decreto di revoca, ossia lo scostamento, nell'anno a regime 2007, dell'indicatore occupazionale, assestatosi su valori superiori ai 30 punti percentuali consentiti e previsti dal bando, nonché lo scostamento del valore medio degli indicatori (mezzi propri I1, indicatore occupazionale I2 e progettuale I3) per un valore superiore al 20% previsto invece come tetto massimo di scostamento dalla circolare attuativa del bando in argomento, oltre che in ragione della tardiva trasmissione della dichiarazione di ultimazione.
6 Come dettagliatamente riportato nella nota della banca concessionaria, infatti, “le verifiche dell'anno a regime 2007 hanno comprovato lo scostamento di cui all'art. 5 del decreto di concessione provvisoria n. 1465/S.3/TUR lettere K) ed L), oltre quanto indicato al precedente punto C5 lettera a)”: sull'indicatore I1, rapporto mezzi propri/importo finanziato, la banca concessionaria ha rilevato uno scostamento del 28,89%; sull'indicatore I2, occupazionale, la banca ha rilevato uno scostamento pari al 38,11%; sull'indicatore I3, progettuale, la banca ha rilevato uno scostamento del 7,20% , individuando un valore medio degli scostamenti percentuali del 24,737%, superiore quindi al limite del 20% fissato nella predetta circolare e nel decreto di concessione del finanziamento (cfr. “relazione sullo stato finale del programma di investimenti ai sensi dell'art. 75 L.R. n. 32/2000, misura 4.19”, all. 21).
8. Né possono ritenersi computabili ai fini del calcolo dell'indicatore occupazionale le unità lavorative già impiegate dalla società appellante presso altro ramo d'azienda, riconducibile allo svolgimento di attività edile e che la società stessa ha di fatto spostato presso il ramo d'azienda avente ad oggetto l'attività di ristorazione e centro congressi beneficiaria del finanziamento.
A dire dell'appellante, il contestuale utilizzo delle unità lavorative nei due rami di attività non incontrerebbe alcun limite legislativo e consentirebbe di rilevare l'incremento occupazionale connesso all'investimento agevolato, cosicché lo scostamento dell'indicatore occupazionale risulterebbe pari a 22,4 punti percentuali e di conseguenza, anche la media degli scostamenti degli indicatori occupazionali si ridurrebbe a 19,5 punti percentuali e non a 24,75, rientrando dunque nei limiti previsti dall'art. 5 co.2 lett. l del decreto di concessione.
9. E tuttavia, il par.
6.3 della Circolare assessoriale dispone che “il numero di occupati attivati dal programma è rilevato con riferimento alla sola ed intera unità locale interessata dal programma medesimo…il dato “a regime” da considerare è quello che rileva, rispetto alla detta situazione precedente, la sola variazione occupazionale strettamente riconducibile al programma”. Ebbene, tale previsione impedisce di computare tra “gli occupati attivati dal programma” i dipendenti iscritti nel libro matricola del ramo di azienda deputato all'attività edile, in quanto trattasi di attività estranea a quella oggetto del programma di finanziamento, relativa alla Ristorazione e al
Centro Congressi.
10. E poiché l'art. 5 co. 2 del decreto di concessione del contributo prevede che le agevolazioni sono revocate qualora, calcolati gli scostamenti negativi degli indicatori di cui al punto 6.8 della
Circolare assessoriale n. 1/2001- e dunque l'indicatore del rapporto tra capitale proprio e investimento complessivo nel programma, l'indicatore del rapporto tra numero di occupati attivati dal programma e investimento complessivo e, in ultimo, l'indicatore determinato dal 7 punteggio complessivo conseguito da ciascun programma in base alla proprietà stabilite dal bando- anche solo uno di tali scostamenti superi i trenta punti percentuali (lett. h) o, eseguita la somma dei suddetti scostamenti negativi e rapportata al numero di indicatori suscettibili di variazione, la media degli scostamenti così determinata superi i venti punti percentuali (lett. l), la revoca deve, nel caso di specie, ritenersi legittima, come già affermato - sebbene con diversa motivazione - dal Tribunale, in ragione del superamento del valore massimo di sforamento calcolato quale media dei tre indicatori previsti dal bando, valore che, è opportuno precisare, non
è stato interessato da alcuna modifica, rimanendo fissato nella misura del 20%, diversamente dallo scostamento del solo indicatore occupazionale che, per effetto dell'art.45 della L.R. 9/2009,
è stato elevato al 50%.
11. Le spese di lite, visto l'art. 91 c.p.c., sono poste a carico dell'appellante e liquidate come in parte dispositiva, ove si dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, rigetta l'appello proposto dalla nei confronti Parte_1 dell' Controparte_1
e di , avverso la sentenza n. 4016/2019 emessa dal Tribunale di Controparte_2
Palermo il 5 settembre 2019.
Condanna la società appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 7.120,00, oltre spese generali, IVA e CPA, in favore di ciascun appellato.
Dà atto della sussistenza in capo alla società appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater DPR n. 115/2002.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, lì 27 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Donatella Draetta Giovanni D'Antoni
8