Accoglimento
Sentenza 9 dicembre 2010
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 09/12/2010, n. 8664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 8664 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2010 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08664/2010 REG.SEN.
N. 05822/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5822 del 2009, proposto da:
GE UZ, AR RE, AN AS, CH De LA, UC NE, ZO IO, IU IO, IA MA, AR FE, rappresentati e difesi dagli avv. Felice Laudadio, AR Laura Laudadio, Andrea Orefice, con domicilio eletto presso Felice Laudadio in Roma, via Alessandro III, 6;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza del TRIBUNALE DI NAPOLI IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO n. 03695/2006, resa tra le parti, concernente INDENNITÀ DI AMMINISTRAZIONE EX ART. 33 CCNL 16.2.1999
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2010 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Roberto Modena in sostituzione di Felice, AR Laura Laudadio nonchè Andrea Orefice e Cristina Gerardis (Avv.St.);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I sigg.ri UZ GE, RE AR, AS AN, De LA HE, NE UC, IO ZO, IO IU, MA IA e FE AR, dipendenti del Ministero della Giustizia hanno proposto ricorso per l’esecuzione della sentenza n.3695 del 9/2/2006 con la quale il Tribunale di Napoli in fu8nzione di Giudice del lavoro , in accoglimento della relativa domanda , ha dichiarato il diritto dei ricorrenti all’inclusione nella base di calcolo della tredicesima mensilità e del trattamento di quiescenza dell’indennità di amministrazione ex art.33 del CCNL del 1999, con condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive ad loro maturate per effetto del ricalcolo della tredicesima mensilità oltre interessi re rivalutazione.
Gli interessati, premesso di aver notificato in data 1/9/2008 un atto di diffida , senza che sia stato dato concreta e integrale esecuzione alla sentenza della cui ottemperanza qui si discute , con il ricorso all’esame chiedono che questo Consiglio di Stato adotti le misure idonee ad assicurare l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe indicata, provvedendo sin d’ora, ove occorra, alla nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia dell’Amministrazione intimata.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia.
Tanto premesso, il ricorso si appalesa fondato.
Ed invero, la sentenza n.3695/06 del Tribunale di Napoli non risulta sia stato oggetto di impugnativa e il giudicato che da essa discende comporta l’obbligo per l’Amministrazione intimata di adottare i provvedimenti necessari per l’esecuzione di quanto statuito nella decisione stessa in relazione al pagamento delle differenze retributive dovute in conseguenza del ricalcolo della tredicesima mensilità comprensiva dell’indennità di amministrazione e alla determinazione del trattamento di quiescenza .
A tale obbligo non risulta , nonostante il notevole tempo trascorso dalla diffida e messa in mora, abbia compiutamente adempiuto l’Amministrazione della Giustizia , non potendo, peraltro considerarsi satisfattiva ai fini in esame la nota del Ministero della Giustizia ( depositata in giudizio) con cui si notizia l’avvocatura dello stato circa l’avvenuta esecuzione della sentenza n.3695/06, atteso che , in particolare, allo stato, non risulta siano intervenuti i consequenziali atti.
Risultando altresì , osservate le formalità per la corretta instaurazione del rapporto processuale , il gravame per l’ottemperanza va accolto e va conseguentemente dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di adottare i provvedimenti anzidetti, nel termine di 30 ( trenta ) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione o dalla sua notificazione. per il caso di ulteriore inadempienza viene nominato il Direttore Generale dell’Ufficio X Direzione Centrale dei Servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze ovvero suo delegato , Commissario ad acta , perché provveda , con facoltà di sub delega , entro 60 giorni dalla scadenza della predetta data , a dare esecuzione alò giudicato in questione a spese dell’Amministrazione.
Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensate tra le parti le spese e competenze del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e , per l’effetto, assegna al Ministero della Giustizia il termine di giorni 30 decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione , per dare completa ottemperanza alla sentenza di cui all’epigrafe e, nell’eventualità di perdurante inerzia dell’Amministrazione , nomina un Commissario ad acta , come specificato in motivazione, perché provveda in via sostitutiva.
Compensa tra le parti le spese e competenze del presente giudizio
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Anna Leoni, Consigliere
Sergio De Felice, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/12/2010
IL SEGRETARIO