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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16068 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
[...]
nata a [...] il [...] c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. SCHIANO LOMORIELLO
ROSARIO presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] C.F. rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. SCHIANO LOMORIELLO ROSARIO presso il quale elettivamente domicilia
NONCHE'
nata a [...] il [...] c.f. , rappresentata e Controparte_2 C.F._3
difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. SCHIANO LOMORIELLO ROSARIO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21/09/2024 i sigg.ri , Parte_1 Controparte_1
e premesso: Controparte_2
- che con sentenza n. 13840/2016 del Tribunale di Napoli veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sigg.ri e alle Parte_1 Controparte_1 seguenti condizioni: “l'affido condiviso delle figlie minori con residenza privilegiata presso la madre con previsione del diritto del padre di tenerlo con sé due pomeriggi a settimana il martedì e giovedì dall'uscita di scuola alle 21.00 e due fine settimana al mese dal venerdì alle 16.00 alla
1 domenica alle 21.00, salvo diverso accordo tra le parti;
le figlie trascorreranno con il padre 15 giorni continuativi durante il periodo estivo da concordarsi col coniuge entro il 30 maggio di ciascun anno nonché 4 giorni consecutivi a Natale o Capodanno ed ancora 4 giorni consecutivi a
Pasqua ad anni alterni;
- il sig. , corrisponderà alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
l'importo mensile di € 400,00 (quattrocento/00), 200 € per ciascuna figlia, versato il 4 di
[...] ogni mese per il mantenimento delle stesse;
tale importo sarà maggiorato ogni anno, in base alle variazioni Istat;
inoltre, il sig. resta onerato a provvedere al 50% delle Controparte_1 eventuali spese scolastiche delle spese per eventuali attività ludiche da concordare congiuntamente tra i coniugi, le spese straordinarie per assistenza medica di cui avessero bisogno le figlie, non corrisposte dall'assistenza pubblica saranno, le stesse saranno poste a carico di entrambi i coniugi al 50%; - il sig. , corrisponderà altresì alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
l'importo mensile di €100,00 (cento/00) a titolo di assegno divorzile, tale importo sarà maggiorato ogni anno, in base alle variazioni Istat;
- Le parti di danno reciproco assenso al rilascio del passaporto”;
- che nelle more la figlia ha raggiunto la maggiore età nonché l'autosufficienza economica per CP_2 cui va revocato il contributo paterno al suo mantenimento;
- che il sig. intende aumentare il contributo al mantenimento della figlia ancora minore. CP_1 Per_1
Su tali premesse i ricorrenti rappresentavano la volontà di addivenire congiuntamente alla modifica delle condizioni di divorzio pronunciato dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 13840/2016 del
23.12.2016.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 51 e ss cpc.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 20.03.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di modificare le condizioni di cui alla sentenza di divorzio alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
In merito alla modifica delle condizioni di divorzio, le parti stabilivano quanto segue:
“ - dichiarare che non sia più dovuto dal sig. con decorrenza dal deposito del Controparte_1 presente l'assegno di contributo al mantenimento nei confronti della figlia , Controparte_2 ormai maggiorenne (nata a [...] il [...]) ed economicamente autosufficiente;
- dichiarare che il sig. verserà assegno di contributo al mantenimento per € Controparte_1
250,00 oltre rivalutazione ISTAT e 50% spese scolastiche e sanitarie straordinarie in favore della altra figlia di minore età nata a Napoli il [...] a [...].ra Persona_2 [...]
presso la quale la minore ha domicilio privilegiato”. Parte_1
2 Orbene, in ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 13840/2016 così provvede:
1. revoca con decorrenza dal deposito del ricorso, l'assegno di mantenimento dovuto dal sig.
nei confronti della figlia Controparte_1 Controparte_2
- pone a carico di un assegno per il mantenimento in favore della figlia minore Controparte_1 nata a Napoli il [...] a [...].ra nella misura Persona_2 Parte_1 di € 250,00 oltre rivalutazione ISTAT e 50% spese scolastiche e sanitarie straordinarie;
2. Nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/03/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16068 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
[...]
nata a [...] il [...] c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. SCHIANO LOMORIELLO
ROSARIO presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] C.F. rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. SCHIANO LOMORIELLO ROSARIO presso il quale elettivamente domicilia
NONCHE'
nata a [...] il [...] c.f. , rappresentata e Controparte_2 C.F._3
difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. SCHIANO LOMORIELLO ROSARIO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21/09/2024 i sigg.ri , Parte_1 Controparte_1
e premesso: Controparte_2
- che con sentenza n. 13840/2016 del Tribunale di Napoli veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sigg.ri e alle Parte_1 Controparte_1 seguenti condizioni: “l'affido condiviso delle figlie minori con residenza privilegiata presso la madre con previsione del diritto del padre di tenerlo con sé due pomeriggi a settimana il martedì e giovedì dall'uscita di scuola alle 21.00 e due fine settimana al mese dal venerdì alle 16.00 alla
1 domenica alle 21.00, salvo diverso accordo tra le parti;
le figlie trascorreranno con il padre 15 giorni continuativi durante il periodo estivo da concordarsi col coniuge entro il 30 maggio di ciascun anno nonché 4 giorni consecutivi a Natale o Capodanno ed ancora 4 giorni consecutivi a
Pasqua ad anni alterni;
- il sig. , corrisponderà alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
l'importo mensile di € 400,00 (quattrocento/00), 200 € per ciascuna figlia, versato il 4 di
[...] ogni mese per il mantenimento delle stesse;
tale importo sarà maggiorato ogni anno, in base alle variazioni Istat;
inoltre, il sig. resta onerato a provvedere al 50% delle Controparte_1 eventuali spese scolastiche delle spese per eventuali attività ludiche da concordare congiuntamente tra i coniugi, le spese straordinarie per assistenza medica di cui avessero bisogno le figlie, non corrisposte dall'assistenza pubblica saranno, le stesse saranno poste a carico di entrambi i coniugi al 50%; - il sig. , corrisponderà altresì alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
l'importo mensile di €100,00 (cento/00) a titolo di assegno divorzile, tale importo sarà maggiorato ogni anno, in base alle variazioni Istat;
- Le parti di danno reciproco assenso al rilascio del passaporto”;
- che nelle more la figlia ha raggiunto la maggiore età nonché l'autosufficienza economica per CP_2 cui va revocato il contributo paterno al suo mantenimento;
- che il sig. intende aumentare il contributo al mantenimento della figlia ancora minore. CP_1 Per_1
Su tali premesse i ricorrenti rappresentavano la volontà di addivenire congiuntamente alla modifica delle condizioni di divorzio pronunciato dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 13840/2016 del
23.12.2016.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 51 e ss cpc.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 20.03.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di modificare le condizioni di cui alla sentenza di divorzio alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
In merito alla modifica delle condizioni di divorzio, le parti stabilivano quanto segue:
“ - dichiarare che non sia più dovuto dal sig. con decorrenza dal deposito del Controparte_1 presente l'assegno di contributo al mantenimento nei confronti della figlia , Controparte_2 ormai maggiorenne (nata a [...] il [...]) ed economicamente autosufficiente;
- dichiarare che il sig. verserà assegno di contributo al mantenimento per € Controparte_1
250,00 oltre rivalutazione ISTAT e 50% spese scolastiche e sanitarie straordinarie in favore della altra figlia di minore età nata a Napoli il [...] a [...].ra Persona_2 [...]
presso la quale la minore ha domicilio privilegiato”. Parte_1
2 Orbene, in ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 13840/2016 così provvede:
1. revoca con decorrenza dal deposito del ricorso, l'assegno di mantenimento dovuto dal sig.
nei confronti della figlia Controparte_1 Controparte_2
- pone a carico di un assegno per il mantenimento in favore della figlia minore Controparte_1 nata a Napoli il [...] a [...].ra nella misura Persona_2 Parte_1 di € 250,00 oltre rivalutazione ISTAT e 50% spese scolastiche e sanitarie straordinarie;
2. Nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/03/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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