Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 30/05/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 3322/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Udienza del 30/05/2025
Innanzi al Giudice del Lavoro e alle A.U.P.P. dott.sse Sara Cecere, , Parte_1
sono presenti: Parte_2
per parte opposta l'avv. Ilaria Bruno, la quale si riporta a tutte le difese già in atti, insistendo per l'accoglimento della domanda così come proposta, con vittoria di spese al costituito procuratore che si dichiara anticipatario.
Si chiede che la causa sia introdotta a sentenza.
È altresì presente l'avv. Francesco de Giovanni per parte opponente, il quale nel reiterare ogni sua precedente eccezione e deduzione conclude per il rigetto della domanda con vittoria di spese ed attribuzione. Pertanto, fissarsi la causa in decisione.
In subordine entrambi i procuratori chiedono fissarsi udienza a trattazione scritta.
Il giudice, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio e all'esito provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 30/5/2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 3322/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi;
TRA
(c.f. indicato: Parte_3
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, P.IVA_1 dall'avv. DE GIOVANNI FRANCESCO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata (pec indicata: .salerno.it); Email_1 CP_1
OPPONENTE
CONTRO
(c.f. indicato: ), in persona del l. r. p. t., CP_2 C.F._1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. BRUNO ILARIA, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata (pec indicata: ; Email_2
OPPOSTA
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25/11/2023, la società ricorrente in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 183/2023 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, in data
16/10/2023, su ricorso di , avente ad oggetto il pagamento della somma CP_2 di Euro €#3.585,72# oltre accessori dovuti per differenze retributive maturate nel corso del rapporto di lavoro subordinato con la opponente e oggetto del verbale di
2 conciliazione sottoscritto in sede sindacale il 27/4/2022.
A fondamento dell'opposizione la società ha eccepito la incompetenza territoriale del
Tribunale di Avellino, per essere competente il Tribunale di Napoli;
la improcedibilità della domanda perchè non preceduta dalla negoziazione assistita ex d.l. 132/20214; la insussistenza del credito, deducendo, altresì, che la società aveva regolarmente provveduto al pagamento di quanto dovuto ed eccependo in compensazione la somma di euro 350,00, già in precedenza corrisposta, secondo la prospettazione attorea, al creditore, ma non decurtata dall'importo ingiunto;
la omessa previsione della regolamentazione della rivalutazione e degli interessi in sede di verbale di conciliazione.
Sulla scorta di tali premesse rassegnava le seguenti conclusioni: preliminare, dichiarare l'incompetenza territoriale nonché l'improcedibilità della domanda. Nel merito in accoglimento della presente opposizione, Voglia dichiarare non dovuta la somma ingiunta e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 183.23 reso dal
Tribunale di Avellino Sez. Lavoro il 17.10.23 nel procedimento n. 2587.23 RG Lav, notificato in pari data. Con vittoria di spese e competenze di lite e con attribuzione.
L'opposta si è costituita in giudizio ed ha resistito all'opposizione, della quale ha chiesto il rigetto per infondatezza, con il favore delle spese processuali.
La causa, discussa alla odierna udienza, è stata decisa come da sentenza in atti.
2. Sono consolidati i principi processuali secondo cui, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura fra le parti un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda fatta valere mediante il decreto, nel quale l'opposto e l'opponente assumono la posizione sostanziale rispettivamente di attore e convenuto.
Pertanto, il ricorso in opposizione, a mente dell'art. 416 c.p.c. deve contenere la proposizione a pena di decadenza, delle eventuali domande in via riconvenzionale e delle eccezioni processuali che non siano rilevabili d'ufficio, nonché nella stessa memoria la presa di posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, la proposizione di tutte le sue difese in fatto e in diritto e l'indicazione specifica, a pena di decadenza, dei mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare.
Nel caso che ne occupa, la società ha sollevato in via preliminare, l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Avellino.
L'accezione è infondata.
3 Nell'odierna vicenda processuale la difesa della società ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Avellino, affermando che, ai sensi dell'art. 413 cpc la controversia rientra nella competenza del Tribunale di Napoli, avendo la società sede in Napoli.
Sull'argomento deve essere evidenziato che la giurisprudenza di legittimità afferma, in maniera costante, che i criteri di collegamento per individuare il giudice territorialmente competente sono tre 1) il luogo dove è sorto il rapporto di lavoro 2) il luogo dove si trova l'azienda o di una sua dipendenza ovvero 3) quello ove il lavoratore
è addetto (Cfr. Cass. Sez L. Ord 13530 del 27.07.2012; Conf. Cass. N. 24695 del 2010).
Nell'odierna vicenda processuale l'obbligazione (il rapporto di lavoro) è sorta a Solofra
e, parimenti anche l'accordo sindacale è stato sottoscritto sul luogo di svolgimento dell'attività lavorativa.
Sulla questione una recente Cass. civ. Sez. lavoro, 09/02/2017, n. 3469 ha ribadito che
"In tema di controversie di lavoro, la competenza per territorio del giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto, ai sensi della prima ipotesi dell'art. 413, comma 2,
c.p.c., sussiste anche ove risulti successivamente trasferita in altro luogo la sede dell'azienda e la domanda sia stata proposta dopo il decorso di sei mesi da detto trasferimento;
invero, il successivo comma 3, secondo cui la competenza territoriale permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa, purché la domanda sia proposta entro sei mesi, va riferito esclusivamente agli altri fori alternativi previsti dal comma 2 (luogo in cui si trova l'azienda o la dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale prestava la sua opera al momento della fine del rapporto) e non anche al "forum contractus".
Parte opponente focalizza la propria difesa sul criterio di collegamento stabilito dall'art. 413 c.pc., che, ritiene questo giudicante, costituisce uno dei diversi criteri facoltativi di collegamento stabiliti in materia di obbligazioni.
Ad ogni buon conto il decreto ingiuntivo è stato azionato sulla base di un verbale di conciliazione non adempiuto ed è incontroverso che l'accordo è stato sottoscritto presso la sede di esecuzione dell'attività lavorativa.
Va pertanto disattesa la eccezione di incompetenza territoriale.
Va disattesa altresì l'eccezione di improcedibilità della domanda, in quanto la negoziazione assistita non costituisce condizione di procedibilità nei procedimenti per ingiunzione, in base al disposto dell'art. 3 co.3 lett. a) del D.L. 132/2014, conv. nella l.
162/2014, né per le cause in materia di lavoro, ex art. 2 co.2, lett. b) d.l. cit..
4
3. Nel merito, l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 183/2023 D.I., emesso in data
16/10/2023, proposta dalla società opponente è infondata e, pertanto, va rigettata.
Invero, è noto che, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda fatta valere mediante il ricorso monitorio, nel quale l'opposto e l'opponente hanno la posizione sostanziale rispettivamente di attore e di convenuto;
inoltre, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di rito, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronunzia della sentenza (e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto) dei fatti costitutivi del diritto in contestazione: sicché il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto ingiuntivo opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo (cfr. Cass., Sezioni Unite, n. 93/7448; Cass. n.
10229/2002; Cass. n. 22489/2006; Cass. n. 13085/2008 e successive).
Il credito azionato dall'odierno opposto si fonda sul verbale di conciliazione sindacale sottoscritto il 27/4/2022 con cui la soc. (P.IVA Parte_3 P.IVA_1 riconosceva di essere debitrice della somma, al netto di ogni ritenuta di legge, dell'importo di €9.185,72 a titolo di mensilità arretrate, tredicesima mensilità Rol,
Ferie, ex festività, diritto di preavviso e TFR maturato (cfr. punto 2 del citato verbale); il pagamento della suindicata somma veniva convenuto, con il beneficio della rateizzazione, con le seguenti modalità e termini: 1 rata di €. 350,00 entro e non oltre il 29.04.2022; nr. 24 rate con scadenza mensile di €. 350,00 ed 1 rata di €. 435,72 a far data dal 15.05.2022 ed entro e non oltre il 31.05.2024 (cfr. pag. 3 del citato verbale); al punto 4 del predetto verbale si prevedeva espressamente che “le parti convengono che il mancato pagamento di 1 rate anche non consecutive nelle forme e modi indicati al precedente punto 3, comporterà la decadenza per la società dal beneficio del termine, con conseguente diritto del signor di poter agire, anche senza CP_2 preventiva costituzione in mora, per il pagamento dell'intero credito residuo”.
5 Dunque il lavoratore, creditore opposto, attore in senso sostanziale, ha provato, mediante produzione del verbale di conciliazione sottoscritto il 27/4/2022, la sua pretesa creditoria che trova la propria fonte contrattuale nel pregresso rapporto di lavoro intercorso con la società opponente.
Il ricorso per ingiunzione è stato iscritto a ruolo in data 26.09.2023 e, a tale data, come dimostra la documentazione bancaria prodotta in giudizio da parte ricorrente, la società non aveva pagato le rate di agosto e settembre 2023, stabilite dalle parti nella misura di euro 350,00 da corrispondersi mensilmente entro il 15 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente del lavoratore il cui IBAN era già in possesso della società.
La parte opponente, pur avendone l'onere ex art. 2697, comma II, cod. civ., non ha fornito la prova documentale del pagamento ovvero dell'estinzione del debito nei confronti del creditore e, a fondamento dell'eccezione di pagamento, ha offerto prova testimoniale.
A parte gli assorbenti profili di inammissibilità della prova in quanto articolata in maniera oltremodo generica e tale da non superare il rigido vaglio di ammissibilità, tale prova appare viziata da inammissibilità alla luce del disposto di cui agli artt. 2721
e 2725 c.c. (come eccepito da parte opposta) e del costante orientamento della Suprema
Corte secondo cui: “Poiché ai sensi dell'art. 2726 c.c. le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito, è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 c.c., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta” (Cass. civ. sez. II, sentenza n. 7940 del 20.04.2020, nonché Cass. civ., sez. II, sentenza n. 5884 del 25.05.1993).
E' infine infondata anche la dedotta contestazione circa la condanna al pagamento degli interessi e la rivalutazione monetaria sulla somma ingiunta, in quanto la condanna agli interessi e rivalutazione, in materia di pagamento nelle controversie di lavoro è prevista ex lege ai sensi dell'art. 429 cpc e 150 disp. att. Cpc..
Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, l'opposizione proposta risulta infondata e, quindi, va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
6 4. Va rigettata, infine, la domanda di condanna per lite temeraria, atteso che, non è possibile ravvisare in capo alla società opponente né il dolo o la colpa grave di cui al comma 1 dell'art. 96 c.p.c., né è possibile ritenere che l'azione esercitata sia un'azione pretestuosa o, più in generale, vi sia stato un abuso del processo, legittimante la condanna di cui al comma 3 del medesimo articolo (si veda Sezioni Unite, sentenza n.
22405 del 13.09.2018 “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso
è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave
(per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese
e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” nonché, con riguardo all'ultimo comma della norma in argomento, Cass. civ. sez. lav. sentenza n. 3830 del
15.02.2021 “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2,
c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente”.
5. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, in virtù del principio della soccombenza, consegue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna dell'opponente al rimborso delle spese di lite in favore dell'opposto, le quali vengono liquidate in dispositivo, in base alle tariffe previste dal D.M. 10.03.2014, n. 55, come modificato dal
7 D.m. 147/2022, senza l'aumento richiesto ex art. 1 co. 4 bis perché i collegamenti ipertestuali contenuti nella comparsa non sono fruibili e quindi inefficaci.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 183/2023 D.I., emesso in data
16/10/2023, proposta dalla società Parte_3 nei confronti di , con ricorso
[...] CP_2 depositato in data 3322/2023 e ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta e/o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
183/2023;
2) Condanna l'opponente società al pagamento in favore dell'opposto delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 1700,00 (euromillesettecento/00 per compenso, oltre
Iva e Cassa, se dovute come per legge, e rimborso spese generali.
Così deciso in Avellino in data 30/5/2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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