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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/10/2025, n. 8767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8767 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6384/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato, dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6384/2025 R.G. avente ad oggetto: contratti e obbligazioni varie
TRA
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi dell'avv. Andrea Lampitelli C.F._2
( ), presso lo studio del quale, in Sant'Arpino (CE), alla via Santa RI a C.F._3
Piro n. 4, sono elettivamente domiciliati
OPPONENTI
E
( , in persona del procuratore speciale, , Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 procuratore di , rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Controparte_3 P.IVA_2
RI IN TI ( ), presso lo studio della quale, in Milano, via Piero C.F._4
Caldirola n.6/Y, è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti di costituzione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ed hanno proposto opposizione avverso il decreto n. Parte_1 Parte_2
372/2025 con il quale, esclusane la qualità di consumatori, questo Tribunale ha loro ingiunto di pagare (in solido con ) a la somma Controparte_4 Controparte_3
pagina 1 di 5 di euro 66.644,19, oltre interessi e spese del procedimento monitorio sulla base del saldo del conto corrente n. 4715475 assistito da apertura di credito in essere tra e Controparte_5 Controparte_4
e garantito da ciascuno dei due odierni opponenti mediante due fideiussioni rilasciate il
[...]
23.5.2006 ed il 14.3.2012. Gli opponenti hanno: 1) lamentato la “nullità per indeterminatezza del ricorso per decreto ingiuntivo” in quanto “assolutamente mancante della descrizione dei fatti posti a fondamento della domanda, ed è comunque manchevole delle necessarie allegazioni” (p. 2 dell'atto di citazione in opposizione); 2) eccepito la decadenza della controparte ai sensi dell'art. 1957 c.c. In particolare, premesso che, ai sensi degli articoli 5 delle fideiussioni (comportanti parziale deroga alla norma da ultimo citata) la creditrice era tenuta a far valere il proprio diritto nei confronti della debitrice principale entro 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, gli opponenti hanno osservato che la data della scadenza dell'obbligazione garantita deve essere individuata nel
24.04.2018 (e cioè il giorno in cui ha esercitato il proprio diritto di recesso dai Controparte_5 rapporti intrattenuti con la società debitrice principale) e che la prima iniziativa assunta per la realizzazione del credito deve farsi risalire alla data (16.10.2024) del deposito del ricorso per effetto del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo qui opposto, non potendo invece attribuirsi rilievo a precedenti atti interruttivi della prescrizione;
3) dedotto che le fideiussioni devono considerarsi nulle per violazione dell'art. 2, l. n. 287/90.
per il tramite della mandataria ha chiesto di rigettare Controparte_3 Controparte_1
l'opposizione deducendo: i) l'assenza di indeterminatezza della domanda formulata in sede monitoria “risultando chiaramente dedotti in ricorso sia il petitum che la causa petendi della domanda” (p. 4 della comparsa di costituzione e risposta); ii) che quando (come nel caso concreto emerge dall'art. 5 del contratto) la fideiussione prevede la responsabilità del garante sino all'integrale adempimento dell'obbligazione principale (non, solo, sino alla sua scadenza), l'azione del creditore non è soggetta ad alcun termine di decadenza e, ancora, che quando il contratto prevede l'obbligo per il fideiussore di pagare “a semplice richiesta scritta” (artt. 6 dei contratti sottoscritti dagli odierni opponenti) è sufficiente -al fine di evitare il maturare della decadenza prevista dall'art. 1957 c.c.- una semplice richiesta scritta (non occorrendo invece una iniziativa giudiziaria) e che tale richiesta è stata formulata mediante la pec da ad il 24.4.2018, Controparte_6 CP_4 nonché con l'”atto stragiudiziale di significazione e messa in mora notificato in data 16.03-
21.05.2020” (p. 7 della comparsa di costituzione e risposta); iii) che neppure è possibile ravvisare la nullità (peraltro solo parziale) delle fideiussioni per violazione dell'art. 2, l. n. 287/90 sia perché le pattuizioni contrattuali non sono riproduttive dello schema ABI oggetto del provvedimento n.
55/2005 di BA d'IA, sia perché gli opponenti non hanno provato l'effettiva esistenza di pagina 2 di 5 un'intesa a monte in contrasto con la disciplina in materia di concorrenza anche considerata la data di prestazione delle garanzie.
La causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 281sexies, co. 3, c.p.c. all'udienza del
26.9.2025.
2. L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata
2.1. Con riferimento al motivo di opposizione sopra indicato sub 1) è sufficiente osservare che il ricorso depositato ai sensi degli artt. 633 ss. c.p.c. contiene adeguata allegazione del petitum e della causa petendi, risultando in modo immediato dallo stesso la domanda di ingiunzione per l'importo
(esattamente quantificato) asseritamente dovuto sulla base del contratto di conto corrente concluso tra ed , nonché (quanto agli odierni opponenti) delle Controparte_5 Controparte_4 fideiussioni prestate da ciascuno degli . Pt_1
2.2. Quanto al motivo di opposizione sopra riportato al n. 2), questo Giudice ritiene che sia applicabile anche alla fideiussione il principio a più riprese affermato dalla Suprema Corte con riferimento al contratto autonomo di garanzia (e tanto perché la questione non è suscettibile di essere influenzata dal diverso rapporto che sussiste per ciascuna di tali garanzie con il contratto principale) secondo il quale, nel caso (in concreto ricorrente stante la lettera dell'art. 6 delle fideiussioni prestate nel 2012 -cui, sole, si fa qui riferimento non essendo pienamente leggibile il testo delle fideiussioni prestate nel 2006) in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire “a prima richiesta”, “l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art.
1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio” (Cass., sez. 3, sent. 26 settembre 2017, n. 22346; conf., di recente, Cass., sez. 3, ord. 10 gennaio 2025, n. 660).
Né una diversa conclusione può (come invece prospettato dalla parte opponente alla pagina 2 della memoria depositata ai sensi dell'art. 171ter n. 1 c.p.c.) essere argomentata alla luce della natura
“vessatoria” della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. e, pertanto, della prospettata necessità di offrirne una interpretazione idonea a salvaguardare la posizione della parte debole. In proposito, premesso che gli opponenti non si sono premurati di precisare se la prospettata vessatorietà debba pagina 3 di 5 essere apprezzata nella prospettiva del codice civile (artt. 1341 e 1342 c.c.), ovvero in quella del codice del consumo (artt. 33 ss. cod. cons.), è sufficiente osservare che l'art. 6 del contratto è stato oggetto di specifica sottoscrizione da parte di ciascuno dei fideiussori (sì che risulta garantita la tutela formale cui fa riferimento la richiamata disciplina del codice civile) e che gli opponenti non hanno offerto elementi alla stregua dei quali apprezzare la qualità (espressamente esclusa -sia pur sulla base di una cognizione sommaria- nel decreto ingiuntivo opposto) di garanti-consumatori, sì che non è possibile valutare la (pretesa) vessatorietà di tale clausola ai sensi dell'art. 33 cod. cons.
Ebbene, avuto riguardo tanto alla pec in data 24.4.2018 (doc. 11 di parte opposta), quanto all'atto di significazione e messa in mora notificato alla debitrice principale il 16.4.2019 (doc. 9 di parte opposta), deve quindi escludersi che il creditore sia incorso nella decadenza prevista dall'art. 1957
c.c.
2.3. Da ultimo, infondato risulta pure il motivo di opposizione sopra indicato al n. 3).
Gli opponenti non hanno infatti provato in alcun modo l'esistenza di quella intesa restrittiva della concorrenza a monte destinata a riverberarsi sui contratti conclusi a valle. Avuto riguardo all'anno
(2012) in cui sono state prestate le garanzie che sono qui esaminate, gli non avrebbero potuto Pt_1 avvalersi dell'efficacia probatoria privilegiata del provvedimento n. 55/2005 di BA d'IA (che, peraltro, neppure si sono premurati di produrre), ma avrebbero dovuto appunto provare (e tanto, si ribadisce, non hanno in alcun modo fatto) l'esistenza, in quel frangente temporale, di un'intesa restrittiva della concorrenza.
Fermo il carattere assorbente della considerazione che precede è peraltro appena il caso di osservare come, la pretesa nullità delle clausole contenute nel contratto a valle, sarebbe una nullità solo parziale, sì che dovrebbe (tra l'altro) ritenersi (a fronte della relativa dichiarazione -cui, si ribadisce, non può pervenirsi stante il mancato assolvimento dell'onere della prova) pur sempre operante quell'art. 1957 c.c. (nella prospettazione di parte, inefficacemente derogato) che, per quanto sopra osservato, contempla una decadenza in concreto non maturata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi ridotti della metà (considerata la limitata attività svolta) previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro 260.000,00
P.Q.M.
Il Tribunale, a definizione del giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo, nei confronti di ed Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 372/2025; Parte_2
pagina 4 di 5 2) condanna ed al pagamento, in solido, in favore Parte_1 Parte_2 di in persona del legale rappresentante p. t., delle spese del presente Controparte_3 giudizio che liquida in euro 7.051,50, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 6 ottobre 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato, dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6384/2025 R.G. avente ad oggetto: contratti e obbligazioni varie
TRA
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi dell'avv. Andrea Lampitelli C.F._2
( ), presso lo studio del quale, in Sant'Arpino (CE), alla via Santa RI a C.F._3
Piro n. 4, sono elettivamente domiciliati
OPPONENTI
E
( , in persona del procuratore speciale, , Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 procuratore di , rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Controparte_3 P.IVA_2
RI IN TI ( ), presso lo studio della quale, in Milano, via Piero C.F._4
Caldirola n.6/Y, è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti di costituzione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ed hanno proposto opposizione avverso il decreto n. Parte_1 Parte_2
372/2025 con il quale, esclusane la qualità di consumatori, questo Tribunale ha loro ingiunto di pagare (in solido con ) a la somma Controparte_4 Controparte_3
pagina 1 di 5 di euro 66.644,19, oltre interessi e spese del procedimento monitorio sulla base del saldo del conto corrente n. 4715475 assistito da apertura di credito in essere tra e Controparte_5 Controparte_4
e garantito da ciascuno dei due odierni opponenti mediante due fideiussioni rilasciate il
[...]
23.5.2006 ed il 14.3.2012. Gli opponenti hanno: 1) lamentato la “nullità per indeterminatezza del ricorso per decreto ingiuntivo” in quanto “assolutamente mancante della descrizione dei fatti posti a fondamento della domanda, ed è comunque manchevole delle necessarie allegazioni” (p. 2 dell'atto di citazione in opposizione); 2) eccepito la decadenza della controparte ai sensi dell'art. 1957 c.c. In particolare, premesso che, ai sensi degli articoli 5 delle fideiussioni (comportanti parziale deroga alla norma da ultimo citata) la creditrice era tenuta a far valere il proprio diritto nei confronti della debitrice principale entro 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, gli opponenti hanno osservato che la data della scadenza dell'obbligazione garantita deve essere individuata nel
24.04.2018 (e cioè il giorno in cui ha esercitato il proprio diritto di recesso dai Controparte_5 rapporti intrattenuti con la società debitrice principale) e che la prima iniziativa assunta per la realizzazione del credito deve farsi risalire alla data (16.10.2024) del deposito del ricorso per effetto del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo qui opposto, non potendo invece attribuirsi rilievo a precedenti atti interruttivi della prescrizione;
3) dedotto che le fideiussioni devono considerarsi nulle per violazione dell'art. 2, l. n. 287/90.
per il tramite della mandataria ha chiesto di rigettare Controparte_3 Controparte_1
l'opposizione deducendo: i) l'assenza di indeterminatezza della domanda formulata in sede monitoria “risultando chiaramente dedotti in ricorso sia il petitum che la causa petendi della domanda” (p. 4 della comparsa di costituzione e risposta); ii) che quando (come nel caso concreto emerge dall'art. 5 del contratto) la fideiussione prevede la responsabilità del garante sino all'integrale adempimento dell'obbligazione principale (non, solo, sino alla sua scadenza), l'azione del creditore non è soggetta ad alcun termine di decadenza e, ancora, che quando il contratto prevede l'obbligo per il fideiussore di pagare “a semplice richiesta scritta” (artt. 6 dei contratti sottoscritti dagli odierni opponenti) è sufficiente -al fine di evitare il maturare della decadenza prevista dall'art. 1957 c.c.- una semplice richiesta scritta (non occorrendo invece una iniziativa giudiziaria) e che tale richiesta è stata formulata mediante la pec da ad il 24.4.2018, Controparte_6 CP_4 nonché con l'”atto stragiudiziale di significazione e messa in mora notificato in data 16.03-
21.05.2020” (p. 7 della comparsa di costituzione e risposta); iii) che neppure è possibile ravvisare la nullità (peraltro solo parziale) delle fideiussioni per violazione dell'art. 2, l. n. 287/90 sia perché le pattuizioni contrattuali non sono riproduttive dello schema ABI oggetto del provvedimento n.
55/2005 di BA d'IA, sia perché gli opponenti non hanno provato l'effettiva esistenza di pagina 2 di 5 un'intesa a monte in contrasto con la disciplina in materia di concorrenza anche considerata la data di prestazione delle garanzie.
La causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 281sexies, co. 3, c.p.c. all'udienza del
26.9.2025.
2. L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata
2.1. Con riferimento al motivo di opposizione sopra indicato sub 1) è sufficiente osservare che il ricorso depositato ai sensi degli artt. 633 ss. c.p.c. contiene adeguata allegazione del petitum e della causa petendi, risultando in modo immediato dallo stesso la domanda di ingiunzione per l'importo
(esattamente quantificato) asseritamente dovuto sulla base del contratto di conto corrente concluso tra ed , nonché (quanto agli odierni opponenti) delle Controparte_5 Controparte_4 fideiussioni prestate da ciascuno degli . Pt_1
2.2. Quanto al motivo di opposizione sopra riportato al n. 2), questo Giudice ritiene che sia applicabile anche alla fideiussione il principio a più riprese affermato dalla Suprema Corte con riferimento al contratto autonomo di garanzia (e tanto perché la questione non è suscettibile di essere influenzata dal diverso rapporto che sussiste per ciascuna di tali garanzie con il contratto principale) secondo il quale, nel caso (in concreto ricorrente stante la lettera dell'art. 6 delle fideiussioni prestate nel 2012 -cui, sole, si fa qui riferimento non essendo pienamente leggibile il testo delle fideiussioni prestate nel 2006) in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire “a prima richiesta”, “l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art.
1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio” (Cass., sez. 3, sent. 26 settembre 2017, n. 22346; conf., di recente, Cass., sez. 3, ord. 10 gennaio 2025, n. 660).
Né una diversa conclusione può (come invece prospettato dalla parte opponente alla pagina 2 della memoria depositata ai sensi dell'art. 171ter n. 1 c.p.c.) essere argomentata alla luce della natura
“vessatoria” della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. e, pertanto, della prospettata necessità di offrirne una interpretazione idonea a salvaguardare la posizione della parte debole. In proposito, premesso che gli opponenti non si sono premurati di precisare se la prospettata vessatorietà debba pagina 3 di 5 essere apprezzata nella prospettiva del codice civile (artt. 1341 e 1342 c.c.), ovvero in quella del codice del consumo (artt. 33 ss. cod. cons.), è sufficiente osservare che l'art. 6 del contratto è stato oggetto di specifica sottoscrizione da parte di ciascuno dei fideiussori (sì che risulta garantita la tutela formale cui fa riferimento la richiamata disciplina del codice civile) e che gli opponenti non hanno offerto elementi alla stregua dei quali apprezzare la qualità (espressamente esclusa -sia pur sulla base di una cognizione sommaria- nel decreto ingiuntivo opposto) di garanti-consumatori, sì che non è possibile valutare la (pretesa) vessatorietà di tale clausola ai sensi dell'art. 33 cod. cons.
Ebbene, avuto riguardo tanto alla pec in data 24.4.2018 (doc. 11 di parte opposta), quanto all'atto di significazione e messa in mora notificato alla debitrice principale il 16.4.2019 (doc. 9 di parte opposta), deve quindi escludersi che il creditore sia incorso nella decadenza prevista dall'art. 1957
c.c.
2.3. Da ultimo, infondato risulta pure il motivo di opposizione sopra indicato al n. 3).
Gli opponenti non hanno infatti provato in alcun modo l'esistenza di quella intesa restrittiva della concorrenza a monte destinata a riverberarsi sui contratti conclusi a valle. Avuto riguardo all'anno
(2012) in cui sono state prestate le garanzie che sono qui esaminate, gli non avrebbero potuto Pt_1 avvalersi dell'efficacia probatoria privilegiata del provvedimento n. 55/2005 di BA d'IA (che, peraltro, neppure si sono premurati di produrre), ma avrebbero dovuto appunto provare (e tanto, si ribadisce, non hanno in alcun modo fatto) l'esistenza, in quel frangente temporale, di un'intesa restrittiva della concorrenza.
Fermo il carattere assorbente della considerazione che precede è peraltro appena il caso di osservare come, la pretesa nullità delle clausole contenute nel contratto a valle, sarebbe una nullità solo parziale, sì che dovrebbe (tra l'altro) ritenersi (a fronte della relativa dichiarazione -cui, si ribadisce, non può pervenirsi stante il mancato assolvimento dell'onere della prova) pur sempre operante quell'art. 1957 c.c. (nella prospettazione di parte, inefficacemente derogato) che, per quanto sopra osservato, contempla una decadenza in concreto non maturata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi ridotti della metà (considerata la limitata attività svolta) previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro 260.000,00
P.Q.M.
Il Tribunale, a definizione del giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo, nei confronti di ed Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 372/2025; Parte_2
pagina 4 di 5 2) condanna ed al pagamento, in solido, in favore Parte_1 Parte_2 di in persona del legale rappresentante p. t., delle spese del presente Controparte_3 giudizio che liquida in euro 7.051,50, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 6 ottobre 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
pagina 5 di 5