Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5S, sentenza 17/01/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00900/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02686/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2686 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Ventura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Parma, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto n. K10/-OMISSIS-del 21 novembre 2019, con il quale il Ministero dell’Interno ha respinto la relativa istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. f della l. n. 91/1992, presentata in data 23 aprile 2015;
e per la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno, opportunamente quantificato in seguito a C.T.U.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Parma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 dicembre 2024 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato il decreto n. K10/-OMISSIS-del 21 novembre 2019, con il quale il Ministero dell’Interno ha respinto la relativa istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. f della l. n. 91/1992, presentata in data 23 aprile 2015.
Per quanto di interesse, nell’ambito dell’istruttoria preordinata al rilascio del richiesto provvedimento concessorio l’amministrazione procedente ha rilevato in capo al ricorrente un procedimento penale n.-OMISSIS- per il reato di cui all’art. 495 c.p. relativo alla notizia di reato dei Carabinieri di Piombino (LI) in data 23 aprile 2008, archiviato in data 29 gennaio 2009, per prescrizione.
Siffatta circostanza è stata giudicata sufficiente dal Ministero per fondare un giudizio di “ non coincidenza ” tra l’interesse dell’istante a conseguire la cittadinanza e quello pubblico ad acquisire un nuovo elemento in seno alla comunità nazionale, nonostante le risultanze acquisite nell’ambito del contraddittorio documentale perfezionatosi a seguito della comunicazione di cui all’art. 10 bis della L. n. 241/1990 nell’ambito del quale il ricorrente aveva comprovato che, ancora prima dell’attivazione del procedimento di naturalizzazione, la notizia di reato era sfociata nel procedimento di archiviazione per prescrizione.
Il provvedimento di diniego è stato quindi gravato, unitamente agli atti presupposti, da plurimi motivi di ricorso ove il ricorrente lamenta l’illegittimità dell’atto impugnato, chiedendone l’annullamento per eccesso di potere per difetto ed insufficienza di motivazione, per mancanza di istruttoria e per violazione del giusto procedimento; per violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 7 della Legge n.241/1990 e per eccesso di potere per mancanza di istruttoria e per violazione del giusto procedimento; per violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali di uguaglianza ex art. 3 Cost. e di imparzialità dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost., anche in riferimento agli artt.29 e ss., 32 e 38 Cost., per violazione degli artt. 8 e 14 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, per violazione e falsa applicazione dell’art.41Cost., per illogicità e irragionevolezza delle disposizioni impugnate, per eccesso di potere.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’interno, per il tramite dell’avvocatura erariale, con memorie e documenti con i quali ha insistito per il rigetto del gravame.
All’udienza straordinaria del 13 dicembre 2024, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è fondato.
Il Collegio ritiene di condividere le censure di difetto di istruttoria ed eccesso di potere formulate dal ricorrente in considerazione delle evidenze fattuali e documentali allegate in atti.
Risulta, infatti, incontestato che l’unico pregiudizio penale elevato dal Ministero a motivo ostativo al rilascio del richiesto provvedimento concessorio risulta oggetto di un provvedimento di archiviazione adottato in data antecedente a quella di presentazione dell’istanza di naturalizzazione.
Tanto da conto non solo della risalenza nel tempo della condotta, nonché dell’intervenuta archiviazione.
Di tanto il Ministero non appare aver tenuto conto.
In proposito, il Collegio rammenta che in materia di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. f della l. n. 91/1992 (cd. “naturalizzazione”) l’ordinamento demanda al Ministero un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta
Si tratta di un potere naturalmente connotato da un’amplissima discrezionalità la quale logicamente limita il perimetro della cognizione del Giudice amministrativo entro i confini del cd. “ sindacato debole ” e, quindi, verso un controllo sull’operato della P.A. di natura estrinseca e formale, ove rilevanza assorbente assumono, singolarmente e/o congiuntamente, elementi quali la ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, la veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione, l'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole.
Orbene, il provvedimento impugnato non supera nemmeno le – pur ampie – maglie di siffatta forma di sindacato giurisdizionale.
Non è dato comprendere, infatti, perché il Ministero abbia denegato di concedere la cittadinanza al ricorrente nonostante la sussistenza del prescritto requisito di ininterrotta permanenza decennale (da un lato) e l’assenza (dall’altro) di condanne e/o carichi pendenti per i cc.dd. “reati ostativi”.
Il diniego non trova giustificazione nemmeno su palesate esigenze di sicurezza nazionale, né su segnalazioni di polizia comprovanti una non perfetta integrazione nel tessuto sociale e, comunque, condizioni di disagio personali e/o familiari.
Al contrario il quadro conoscitivo acquisito dagli accertamenti effettuati dal Ministero (da un lato) e da quanto rappresentato e documentato dal ricorrente nell’ambito del contraddittorio procedimentale ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 (dall’altro) ha comprovato che questi è presente in Italia in virtù di rituale permesso di soggiorno di lungo periodo, ha una residenza stabile, una posizione reddituale che gli consente una esistenza dignitosa.
In tale esatto contesto fattuale e circostanziale, il contestato giudizio di “ non coincidenza ” tra l’interesse del ricorrente a conseguire la cittadinanza e quello pubblico ad acquisire un nuovo elemento in seno alla comunità nazionale sembra essersi fondato esclusivamente sulla ricorrenza del pregiudizio penale innanzi riportato e, quindi, in assenza di una qualsivoglia valutazione e/o bilanciamento con la complessiva situazione personale, economico e sociale riportata in sede domanda dal ricorrente, o comunque, da questi ribadita comprovata nell’ambito del segmento procedimentale disciplinato dall’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241.
In tal senso, pertanto, il ricorso deve essere accolto, con la precisazione che dalla presente pronuncia scaturisce l’obbligo per l’amministrazione di rivalutare la posizione del ricorrente, mediante la disamina puntuale del relativo inserimento sociale – e, quindi, della sua integrazione nella comunità nazionale - che tenga conto concretamente della sua condotta di vita durante la permanenza sul territorio nazionale, dei suoi legami familiari e della condotta tenuta da costoro, della sua attività lavorativa nonché di tutti gli altri elementi ritenuti rilevanti che denotino l’adesione, o meno, ai valori fondamentali dell’ordinamento giuridico nazionale.
Quanto alla domanda risarcitoria questa è dedotta genericamente e tanto meno dimostrata. Pertanto la relativa domanda non può essere accolta.
In conclusione, il gravame è fondato nei termini che precedono e in questi termini va accolto.
Da ultimo, le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 1.000,00 (€ mille/00) oltre accessori e rimborso del contributo unificato, se dovuto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Enrico Mattei, Presidente
Luca Emanuele Ricci, Primo Referendario
Ida Tascone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ida Tascone | Enrico Mattei |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.