Articolo 7 del Decreto 2 gennaio 1998, n. 28
Articolo 6Articolo 8
Versione
11 marzo 1998
Art. 7. Modalita' semplificate per la denuncia delle costruzioni di scarsa rilevanza cartografica o censuria 1. La denuncia delle costruzioni, che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 6, si effettua mediante la presentazione della documentazione prevista dalla normativa citata all'articolo 5, per l'accatastamento delle unita' immobiliari urbane. E' facolta' del tecnico di parte allegare, in luogo del tipo mappale, inquadrato sui punti fiduciali, un documento per l'aggiornamento cartografico redatto dal tecnico medesimo con la compilazione di un libretto delle misure, sulla base di elementi desunti da fonti cartografiche, ivi comprese le foto aeree, ovvero con misure atte a posizionare il fabbricato rispetto ai confini di particella o capisaldi della mappa.
Al libretto di misure e' allegato un estratto di mappa con l'indicazione della costruzione. Nel caso di atto di aggiornamento gia' prodotto, ma non inserito in atti, in luogo della presentazione dell'estratto di mappa, e' sufficiente la citazione degli estremi di presentazione in catasto del suddetto atto.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, secondo periodo, il dipartimento del territorio provvede alla predisposizione di una apposita procedura informatica, che sara' fornita gratuitamente ai consigli nazionali delle categorie professionali abilitate alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, affinche' provvedano ad una loro diffusione fra gli iscritti.
Entrata in vigore il 11 marzo 1998
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