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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 04/02/2026, n. 1836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1836 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1836/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GIURAZZA MICHELE, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9730/2025 depositato il 25/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Forio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1377 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1683/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso avviso di accertamento per € 235,00, comprensivo di sanzioni ed interessi, notificato il 28.2.2025 per TASI 2019 ricorre il contribuente Ricorrente_1, rappresentato da difensore tecnico, citando il Comune di Forio.
Premette parte contribuente che è comproprietaria, per la quota del 50% di tre immobili, siti nel comune di
Forio (abitazione, box e deposito pertinenziali).
Deduce mancata attivazione del contraddittorio informato ed effettivo, omessa e/o carente motivazione dell'atto impugnato (con la precisazione, nello specifico, delle ragioni e valutazioni che hanno indotto l'Amministrazione a modificare di ufficio l'originaria dichiarazione del contribuente), violazione e falsa applicazione art. 1, commi 738 e ss. L. 160/2019 e art. 13, 2° co., quarto periodo, D.L. n. 201/2011, conv. in L. 214/2011 e s.mViolazione e falsa applicazione art. 1, commi 738 e ss. L. 160/2019 e art. 13, 2° co., quarto periodo, D.L. n. 201/2011, conv. in L. 214/2011 e s.m..
Su tale punto si richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022 (occorre che, nel Comune in cui è sita l'abitazione predetta, il contribuente abbia anche la residenza anagrafica e la dimora abituale, personale e non più congiunta a quella del nucleo familiare, essendo stato riconosciuto che il diritto all'esenzione spetta ad entrambi i coniugi, ancorchè residenti e dimoranti in Comuni diversi).
Sostiene quindi che l'atto impugnato ha arbitrariamente negato il beneficio dell'esenzione “prima casa” in capo al contribuente, sull'erroneo presupposto della ritenuta insussistenza da parte del ricorrente di tutte le condizioni e requisiti per usufruire della agevolazione, prevista per l'abitazione principale, in violazione delle norme di legge in materia.
Adduce ancora che il consumo di energia elettrica pari a 545 kWh (chilowatt/ore), nonché di acqua pari a
290 mc (metri cubi) sono compatibili con i consumi medi annui per l'anno 2019 di una famiglia tipo composta da una persona.
Si chiede di annullare l'avviso di accertamento impugnato;
condannare il Comune di Forio al pagamento di spese ed onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al difensore che si dichiara antistatario.
Si è costituito in giudizio il Comune di Forio a mezzo proprio funzionario, che premette che il contribuente anche per le annualità precedenti a quella della trattazione odierna (2019), ossia per gli anni d'imposta
2016, 2017 e 2018 ha ricevuto identici avvisi di accertamento e ha eccepito le stesse motivazioni;
I ricorsi proposti sono stati rigettati in primo e secondo grado con sentenze citate ed esibite, resesi definitive per mancata impugnazione.
Deduce inoltre che l'atto opposto contiene tutti gli elementi rilevanti ai fini del calcolo della base imponibile e del tributo nonché l'assenza di versamenti da parte del ricorrente, il che ne costituisce chiara motivazione.
Nel merito sostiene che i consumi dichiarati assolutamente non sono compatibili con un'abitazione principale (rispetto ad un consumo medio giornaliero unipersonale di 3/4 KWh al giorno come da fonte
ISTAT e ARERA, il contribuente si colloca a 1,4 kWh in media, significativamente inferiore).
Inoltre lo stesso ricorrente conferma il fatto che per motivi di lavoro, di famiglia ed affetto non trascorre con intensità e frequenza la casa di Forio, pertanto ne deriva la non abitualità della dimora e conseguentemente il disconoscimento della goduta agevolazione.
Non sussiste pertanto il necessario requisito relativo alla dimora abituale del ricorrente, che ha una mera residenza di comodo. Si chiede di rigettare la domanda proposta dal ricorrente;
con condanna al pagamento delle spese di giudizio anche in virtù dei precedenti ed eguali ricorsi tutti infondati e rigettati.
Parte ricorrente ha depositato memorie in cui insiste per l'accoglimento, allegando sentenza favorevole.
Parte resistente esibisce memorie tardivamente, di cui pertanto non può tenersi conto.
All'udienza odierna la causa viene introitata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il Comune di Forio ha infatti dimostrato (punto su cui non vi è stata contestazione ex art. 115 c.p.c. da parte del contribuente) che i consumi elettrici ed idrici degli immobili in Indirizzo_1 n. 233 erano molto contenuti ed in ogni caso pari ad un terzo circa della media per gli usi unipersonali stabilita daglli Organi competenti, ISTAT ed ARERA).
Tale circostanza rende evidente l'utilizzo non come dimora abituale bensì come casa di villeggiatura, sebbene il proprietario vi abbia formale residenza anagrafica.
La sentenza della Consulta, tesa alla tutela delle famiglie anche di fatto che per varie ragioni hanno necessità di vivere in abitazioni diverse, afferma peraltro che può beneficiare dell'esenzione prima casa solo l'immobile che sia realmente adibito a dimora abituale e raccomanda ai Comuni di vigilare affinché le cd. “seconde case” non siano sottratte ai tributi locali grazie a non veritiere dichiarazioni di residenze anagrafiche puramente apparenti.
L'accertamento opposto si colloca in tale profilo di attività amministrativa e non presenta vizi motivazionali, essendo in generale a carico del contribuente fornire adeguata prova del diritto all'esenzione per applicazione del beneficio prima casa.
Tale prova è carente nella fattispecie, essendo sostanzialmente inconferenti gli elementi addotti dal contribuente, per lo più afferenti a vicende temporalmente datate.
Inoltre l'atto opposto appartiene alla categoria degli atti “vincolati” per cui, in presenza di determinati presupposti di diritto e di fatto, gli Uffici tributari hanno l'obbligo giuridico di emetterli con contenuti prestabiliti dalla legge stessa attraverso specifiche norme tecniche.
Ed invero l'avviso opposto è stato emesso secondo i criteri di legge ed è congruamente motivato sulla base di una serie di elementi in essi indicati, tra cui, in particolare, i riferimenti normativi, regolamentari e deliberativi sulla base dei quali si è pervenuti alla determinazione del valore imponibile, dell'imposta dovuta, delle sanzioni per omesso/tardivo versamento, degli interessi, tutti espressamente dettagliati con apposito prospetto analitico di calcolo, nonché il nominativo del funzionario responsabile e del dirigente del servizio.
Va tenuto conto della sussistenza di numerose decisioni definitive per annualità precedenti, sulla medesima tematica e su identiche argomentazioni di parte, adottate dal Giudice tributario di prima e seconda cura.
Viceversa l'unica sentenza favorevole esibita dal contribuente è suscettibile di appello e quindi non può considerarsi definitiva.
Infine va considerate che dalla stessa esposizione difensiva del ricorrente emerge l'assenza per svariate ragioni (lavorative e familiari) dall'appartamento cumulativamente per la maggior parte dell'anno.
Si afferma infatti nel ricorso introduttivo che la dimora effettiva in Forio è avvenuta compatibilmente “con lo svolgimento della propria attività lavorativa dal lunedì al venerdì presso la sede INAIL di Roma;
2) con i settimanali pernottamenti presso l'abitazione della sorella, Nominativo_1, in Roma, alla Indirizzo_2
, al fine di evitare lo stress ed il disagio fisico e psicologico, oltre che economico, di quotidiane trasferte;
3) con i problemi di salute presentatisi a partire dal 2014 con necessità di ricoveri presso il Pronto
Soccorso di Roma, nel 2014 e due volte a Napoli, nel 2016 e 2017; 4) con la necessità di vedere i propri figli, residenti a [...]”.
Sulla base di tali epresse e puntuali affermazioni risulta inconfutabile che la presenza effettiva in Forio non può che essere stata ampiamente inferiore alla metà dell'anno solare.
E' d'uopo addebitare le spese di giudizio secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spes di lite che liquida in euro 250,00.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GIURAZZA MICHELE, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9730/2025 depositato il 25/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Forio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1377 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1683/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso avviso di accertamento per € 235,00, comprensivo di sanzioni ed interessi, notificato il 28.2.2025 per TASI 2019 ricorre il contribuente Ricorrente_1, rappresentato da difensore tecnico, citando il Comune di Forio.
Premette parte contribuente che è comproprietaria, per la quota del 50% di tre immobili, siti nel comune di
Forio (abitazione, box e deposito pertinenziali).
Deduce mancata attivazione del contraddittorio informato ed effettivo, omessa e/o carente motivazione dell'atto impugnato (con la precisazione, nello specifico, delle ragioni e valutazioni che hanno indotto l'Amministrazione a modificare di ufficio l'originaria dichiarazione del contribuente), violazione e falsa applicazione art. 1, commi 738 e ss. L. 160/2019 e art. 13, 2° co., quarto periodo, D.L. n. 201/2011, conv. in L. 214/2011 e s.mViolazione e falsa applicazione art. 1, commi 738 e ss. L. 160/2019 e art. 13, 2° co., quarto periodo, D.L. n. 201/2011, conv. in L. 214/2011 e s.m..
Su tale punto si richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022 (occorre che, nel Comune in cui è sita l'abitazione predetta, il contribuente abbia anche la residenza anagrafica e la dimora abituale, personale e non più congiunta a quella del nucleo familiare, essendo stato riconosciuto che il diritto all'esenzione spetta ad entrambi i coniugi, ancorchè residenti e dimoranti in Comuni diversi).
Sostiene quindi che l'atto impugnato ha arbitrariamente negato il beneficio dell'esenzione “prima casa” in capo al contribuente, sull'erroneo presupposto della ritenuta insussistenza da parte del ricorrente di tutte le condizioni e requisiti per usufruire della agevolazione, prevista per l'abitazione principale, in violazione delle norme di legge in materia.
Adduce ancora che il consumo di energia elettrica pari a 545 kWh (chilowatt/ore), nonché di acqua pari a
290 mc (metri cubi) sono compatibili con i consumi medi annui per l'anno 2019 di una famiglia tipo composta da una persona.
Si chiede di annullare l'avviso di accertamento impugnato;
condannare il Comune di Forio al pagamento di spese ed onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al difensore che si dichiara antistatario.
Si è costituito in giudizio il Comune di Forio a mezzo proprio funzionario, che premette che il contribuente anche per le annualità precedenti a quella della trattazione odierna (2019), ossia per gli anni d'imposta
2016, 2017 e 2018 ha ricevuto identici avvisi di accertamento e ha eccepito le stesse motivazioni;
I ricorsi proposti sono stati rigettati in primo e secondo grado con sentenze citate ed esibite, resesi definitive per mancata impugnazione.
Deduce inoltre che l'atto opposto contiene tutti gli elementi rilevanti ai fini del calcolo della base imponibile e del tributo nonché l'assenza di versamenti da parte del ricorrente, il che ne costituisce chiara motivazione.
Nel merito sostiene che i consumi dichiarati assolutamente non sono compatibili con un'abitazione principale (rispetto ad un consumo medio giornaliero unipersonale di 3/4 KWh al giorno come da fonte
ISTAT e ARERA, il contribuente si colloca a 1,4 kWh in media, significativamente inferiore).
Inoltre lo stesso ricorrente conferma il fatto che per motivi di lavoro, di famiglia ed affetto non trascorre con intensità e frequenza la casa di Forio, pertanto ne deriva la non abitualità della dimora e conseguentemente il disconoscimento della goduta agevolazione.
Non sussiste pertanto il necessario requisito relativo alla dimora abituale del ricorrente, che ha una mera residenza di comodo. Si chiede di rigettare la domanda proposta dal ricorrente;
con condanna al pagamento delle spese di giudizio anche in virtù dei precedenti ed eguali ricorsi tutti infondati e rigettati.
Parte ricorrente ha depositato memorie in cui insiste per l'accoglimento, allegando sentenza favorevole.
Parte resistente esibisce memorie tardivamente, di cui pertanto non può tenersi conto.
All'udienza odierna la causa viene introitata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il Comune di Forio ha infatti dimostrato (punto su cui non vi è stata contestazione ex art. 115 c.p.c. da parte del contribuente) che i consumi elettrici ed idrici degli immobili in Indirizzo_1 n. 233 erano molto contenuti ed in ogni caso pari ad un terzo circa della media per gli usi unipersonali stabilita daglli Organi competenti, ISTAT ed ARERA).
Tale circostanza rende evidente l'utilizzo non come dimora abituale bensì come casa di villeggiatura, sebbene il proprietario vi abbia formale residenza anagrafica.
La sentenza della Consulta, tesa alla tutela delle famiglie anche di fatto che per varie ragioni hanno necessità di vivere in abitazioni diverse, afferma peraltro che può beneficiare dell'esenzione prima casa solo l'immobile che sia realmente adibito a dimora abituale e raccomanda ai Comuni di vigilare affinché le cd. “seconde case” non siano sottratte ai tributi locali grazie a non veritiere dichiarazioni di residenze anagrafiche puramente apparenti.
L'accertamento opposto si colloca in tale profilo di attività amministrativa e non presenta vizi motivazionali, essendo in generale a carico del contribuente fornire adeguata prova del diritto all'esenzione per applicazione del beneficio prima casa.
Tale prova è carente nella fattispecie, essendo sostanzialmente inconferenti gli elementi addotti dal contribuente, per lo più afferenti a vicende temporalmente datate.
Inoltre l'atto opposto appartiene alla categoria degli atti “vincolati” per cui, in presenza di determinati presupposti di diritto e di fatto, gli Uffici tributari hanno l'obbligo giuridico di emetterli con contenuti prestabiliti dalla legge stessa attraverso specifiche norme tecniche.
Ed invero l'avviso opposto è stato emesso secondo i criteri di legge ed è congruamente motivato sulla base di una serie di elementi in essi indicati, tra cui, in particolare, i riferimenti normativi, regolamentari e deliberativi sulla base dei quali si è pervenuti alla determinazione del valore imponibile, dell'imposta dovuta, delle sanzioni per omesso/tardivo versamento, degli interessi, tutti espressamente dettagliati con apposito prospetto analitico di calcolo, nonché il nominativo del funzionario responsabile e del dirigente del servizio.
Va tenuto conto della sussistenza di numerose decisioni definitive per annualità precedenti, sulla medesima tematica e su identiche argomentazioni di parte, adottate dal Giudice tributario di prima e seconda cura.
Viceversa l'unica sentenza favorevole esibita dal contribuente è suscettibile di appello e quindi non può considerarsi definitiva.
Infine va considerate che dalla stessa esposizione difensiva del ricorrente emerge l'assenza per svariate ragioni (lavorative e familiari) dall'appartamento cumulativamente per la maggior parte dell'anno.
Si afferma infatti nel ricorso introduttivo che la dimora effettiva in Forio è avvenuta compatibilmente “con lo svolgimento della propria attività lavorativa dal lunedì al venerdì presso la sede INAIL di Roma;
2) con i settimanali pernottamenti presso l'abitazione della sorella, Nominativo_1, in Roma, alla Indirizzo_2
, al fine di evitare lo stress ed il disagio fisico e psicologico, oltre che economico, di quotidiane trasferte;
3) con i problemi di salute presentatisi a partire dal 2014 con necessità di ricoveri presso il Pronto
Soccorso di Roma, nel 2014 e due volte a Napoli, nel 2016 e 2017; 4) con la necessità di vedere i propri figli, residenti a [...]”.
Sulla base di tali epresse e puntuali affermazioni risulta inconfutabile che la presenza effettiva in Forio non può che essere stata ampiamente inferiore alla metà dell'anno solare.
E' d'uopo addebitare le spese di giudizio secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spes di lite che liquida in euro 250,00.