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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 08/05/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente rel.
Ettore DI ROBERTO Giudice
Maurizio DRIGANI Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 2343/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto:
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio e promossa con ricorso congiuntamente depositato
DA
, nato il [...] alla Spezia ed ivi residente Parte_1
Cod. Fisc. Avv. BERARDI ALESSANDRA C.F._1
E
, nata il [...] a [...] e residente alla Spezia Controparte_1
Cod. Fisc. Avv. MAGNANI SIMONA C.F._2
1 E con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data
13.12.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
precisate dalle parti come da note scritte autorizzate depositate entro il termine del
15.4.2025:
“1) La figlia verrà affidata ad entrambi i genitori e collocata paritariamente tra Per_1
gli stessi e vivrà con la madre nella casa familiare sita in via Aragone 53.
2) Le parti si impegnano a non far frequentare neanche occasionalmente alla figlia partners per un anno da deposito del presente ricorso e comunque finchè la relazione non diventi seria e stabile.
3) frequenterà entrambi i genitori 15 giorni/mese/ciascuno anche non Per_1
consecutivi che saranno calendarizzati in accordo tra di loro di volta in volta in quanto entrambi lavorano in base a turni che vengono modificati di settimana in settimana e comunque gli stessi si impegnano a comunicarsi reciprocamente i giorni di collocazione entro la domenica precedente la settimana in divenire e a alternarsi i weekend di frequentazione. , in caso di impossibilità del genitore collocatario, Per_1
potrà essere accudita dai rispettivi nonni.
4) I genitori provvederanno al mantenimento diretto della figlia senza, quindi, Per_1
essere tenuti al versamento di un contributo al mantenimento per la stessa.
5) I genitori trascorreranno con la figlia, alternando fra loro, il giorno di Natale e quello di Santo Stefano, il giorno di San Silvestro e quello di Capodanno, il giorno di Pasqua
e il Lunedì dell'Angelo – restando convenuto che la minore sarà per Pasqua con il genitore con cui non ha trascorso il Natale.
2 trascorrerà quindi con i genitori, sempre in via alternata, di anno in anno Per_1
(passando ad esempio il Natale con la madre, se l'anno precedente lo aveva trascorso con il padre), ogni festività religiosa o laica, compatibilmente alle loro esigenze.
La minore trascorrerà poi – separatamente sia con la madre che con il padre – un periodo di vacanza estivo di almeno 14 giorni, anche non consecutivi, salvo diversi accordi scritti fra i genitori per periodi maggiori. I genitori si impegnano inoltre a comunicarsi con congruo anticipo il luogo di villeggiatura prescelto e a comunicare il periodo di vacanza all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno.
6) I genitori sosterranno le spese straordinarie per la figlia nella misura del 50% ciascuno, necessarie e concordate, come da linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli minori adottate dal Tribunale della Spezia in data 13.12.2018.
7) L'assegno unico a favore della minore verrà suddiviso al 50% tra i genitori.
8) Entrambi i genitori saranno obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso all'iscrizione dei figli sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità dei figli minori valida anche per l'espatrio.
9) Fatto salvo ogni ulteriore provvedimento che il Tribunale riterrà opportuno adottare nell'interesse superiore del minore.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso ex artt. 337 bis e ss. c.c. - 38 disp. att. c.c. ed ex art. 473- bis. 51 c.p.c., anche personalmente sottoscritto e depositato in data 9.12.2024, deducendo di aver intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale è nata in [...]
26.6.2015 la figlia , riconosciuta da entrambi i genitori, di aver deciso di cessare Per_1
3 la loro convivenza e di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata al ricorso, hanno congiuntamente chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle concordate condizioni riportate come in epigrafe.
In ricorso, ai sensi del comma 2 dell'art. 473-bis 51 c.p.c., le parti hanno rappresentato la volontà di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare.
Nel termine assegnato è stata quindi depositata apposita nota, sottoscritta dalle parti, con la quale le stesse hanno confermato la rinuncia a comparire all'udienza, la volontà di non riconciliarsi e le condizioni di cui al ricorso.
E' stato poi assegnato alle parti nuovo termine fino al 15.4.2025 per il deposito della documentazione mancante e per rendere i chiarimenti richiesti.
Nel termine così assegnato è stata quindi depositata apposita nota accompagnatoria della documentazione richiesta e delle indicazioni in merito alle attività lavorative e alle capacità patrimoniali delle parti.
Nel merito, le pattuizioni concordate tra le parti sono conformi a legge, rispondenti all'interesse della figlia minore d'età in quanto idonee a garantire un equilibrato rapporto affettivo con entrambi i genitori e congrue sotto il profilo economico e possono pertanto essere ratificate dal tribunale.
Alla stregua dell'art. 473 bis. 4, tenuto conto dell'età della figlia minore e dei contenuti dell'accordo, non è necessario procedere all'ascolto della stessa.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.:
4 preso atto degli accordi intervenuti fra le parti, dispone nei seguenti termini:
“1) La figlia verrà affidata ad entrambi i genitori e collocata paritariamente tra Per_1
gli stessi e vivrà con la madre nella casa familiare sita in via Aragone 53.
2) Le parti si impegnano a non far frequentare neanche occasionalmente alla figlia partners per un anno da deposito del presente ricorso e comunque finchè la relazione non diventi seria e stabile.
3) frequenterà entrambi i genitori 15 giorni/mese/ciascuno anche non Per_1
consecutivi che saranno calendarizzati in accordo tra di loro di volta in volta in quanto entrambi lavorano in base a turni che vengono modificati di settimana in settimana e comunque gli stessi si impegnano a comunicarsi reciprocamente i giorni di collocazione entro la domenica precedente la settimana in divenire e a alternarsi i weekend di frequentazione. , in caso di impossibilità del genitore collocatario, Per_1
potrà essere accudita dai rispettivi nonni.
4) I genitori provvederanno al mantenimento diretto della figlia senza, quindi, Per_1
essere tenuti al versamento di un contributo al mantenimento per la stessa.
5) I genitori trascorreranno con la figlia, alternando fra loro, il giorno di Natale e quello di Santo Stefano, il giorno di San Silvestro e quello di Capodanno, il giorno di Pasqua
e il Lunedì dell'Angelo – restando convenuto che la minore sarà per Pasqua con il genitore con cui non ha trascorso il Natale.
trascorrerà quindi con i genitori, sempre in via alternata, di anno in anno Per_1
(passando ad esempio il Natale con la madre, se l'anno precedente lo aveva trascorso con il padre), ogni festività religiosa o laica, compatibilmente alle loro esigenze.
La minore trascorrerà poi – separatamente sia con la madre che con il padre – un periodo di vacanza estivo di almeno 14 giorni, anche non consecutivi, salvo diversi accordi scritti fra i genitori per periodi maggiori. I genitori si impegnano inoltre a
5 comunicarsi con congruo anticipo il luogo di villeggiatura prescelto e a comunicare il periodo di vacanza all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno.
6) I genitori sosterranno le spese straordinarie per la figlia nella misura del 50% ciascuno, necessarie e concordate, come da linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli minori adottate dal Tribunale della Spezia in data 13.12.2018.
7) L'assegno unico a favore della minore verrà suddiviso al 50% tra i genitori.
8) Entrambi i genitori saranno obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso all'iscrizione dei figli sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità dei figli minori valida anche per l'espatrio.”
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio del 17.4.2025
Il Presidente estensore
Lucia SEBASTIANI
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