Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 25/06/2025, n. 12602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12602 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 12602/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00239/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 239 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marina Armelisasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- la Presidenza della Repubblica, in persona del Presidente pro tempore , non costituita in giudizio.
per l'annullamento:
- del decreto dell’intimato Ministero -OMISSIS- dell’11 maggio 2021, di rigetto dell’istanza di parte ricorrente volta ad acquisire la cittadinanza italiana ex art. 9, c. 1, lett. f), l. n. 91/1992
- di ogni altro atto connesso, presupposto, conseguente o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’intimato Ministero;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, c. 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, il dott. Fabrizio Giallombardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l'odierno ricorso il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe, che ha respinto la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana (art. 9, c. 1, lett. f , l. n. 91/1992) per:
- la mancanza del requisito reddituale (ivi individuato nella soglia di esenzione dalla spesa sanitaria), alla luce del reddito da egli percepito nell'anno 2018;
- la presenza di precedenti pregiudizievoli risalenti nel tempo.
1.1. Parte ricorrente ha esposto in fatto quanto segue:
- di aver fatto ingresso in Italia nel 1983 e di avervi soggiornato senza soluzione di continuità dal 1989, svolgendo l'attività prima di cuoco e poi di gestore di una pizzeria;
- di aver istato per la concessione della cittadinanza italiana nel 2016, denegata a mezzo del provvedimento impugnato.
1.2. Parte ricorrente ha quindi articolato le seguenti censure.
1.2.1. Con il primo motivo di ricorso ( assenza di elementi che giustifichino il decreto- illogicità o contraddittorietà’ della motivazione- violazione art. 97 della Costituzione, e conseguentemente dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento, e di comportamento secondo buona fede travisamento dei fatti per ritenere erroneamente sussistenti dei fatti inesistenti eccesso di potere per non corretto esercizio del potere discrezionale dell’amministrazione ingiustizia manifesta per aver oltrepassato quanto opportuno e necessario per il raggiungimento di un fine. Violazione art.9 legge n.91/92 violazione legge 241/90 carenza di motivazione violazione del diritto di difesa ) ha contestato le ragioni di diniego espresse dall'amministrazione, in quanto:
- con riguardo al requisito reddituale, ha riferito che - secondo quanto riportato dalla dichiarazione persone fisiche del 2019 inerente al periodo d'imposta 2018 - egli avrebbe conseguito un reddito di euro 10.077,00, superiore a quello individuato dall'amministrazione dell’interno;
- in merito ai precedenti penali, ha dato rilievo alla risalenza dei fatti menzionati, alla ridotta rilevanza degli stessi e al fatto che egli, nel 1980 (data di adozione di due delle tre sentenze richiamate nel procedimento; la terza risale al 1979), non sarebbe stato nemmeno presente in Italia.
1.2.2. Con il secondo motivo di ricorso ( violazione dell’art. 6 legge 124/2005 ) ha contestato la tardività dell’adozione del provvedimento e ha ulteriormente censura la sua pretesa carenza di motivazione.
1.2.3. Con il terzo motivo di ricorso ( violazione art.10 bis della legge 241/90 ) ha lamentato la pretermissione della comunicazione dei motivi ostativi di accoglimento dell'istanza, evidenziando come l'amministrazione dell’interno ben avrebbe potuto acquisire d'ufficio l'eventuale documentazione ritenuta necessaria per la definizione del procedimento.
1.3. Parte ricorrente ha quindi chiesto di annullare il provvedimento impugnato e, in subordine, di disporre il riesame dell'istanza in questione, " con condanna al risarcimento dei danni subiti da liquidarsi in via equitativa o da quantificarsi in separato giudizio "
2. Il 20 febbraio 2023 il ricorrente ha depositato un'istanza di prelievo.
3. Il 9 maggio 2025 si è costituito l'intimato Ministero con atto di mera forma.
4. Quest’ultimo ha depositato documenti il 14 maggio 2025.
5. All'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato indicata in epigrafe, tenutasi tramite collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il presente ricorso verte sul provvedimento con il quale l'amministrazione dell'interno ha rigettato l'istanza di parte ricorrente volta all'ottenimento della cittadinanza in ragione dell'insufficienza del suo reddito e di taluni precedenti penali, invero risalenti al 1979-1980.
2. Vanno previamente dichiarati inutilizzabili i documenti depositati dal Ministero resistente il 14 maggio 2025.
Com’è noto, l’art. 73, c. 1, c.p.a., prevede – per quanto qui rileva – il termine di quaranta giorni liberi prima dell’udienza per produrre documenti. Il mancato rispetto di tale termine comporta l’inutilizzabilità dei documenti tardivamente prodotti (Cons. St., sez. V, 23 maggio 2022, n. 4059; Cons. St., sez. VI, 12 gennaio 2021, n. 395; Cons. St., sez. V, 9 gennaio 2019, n. 395).
Resta ferma la possibilità di produrre oltre il suddetto termine eventuali documenti. Ciò avviene dietro eccezionale autorizzazione del Collegio, nel rispetto del contraddittorio e sempreché la produzione nel termine di legge sia risultata estremamente difficile (art. 54, c. 1, c.p.a.). La prova dell’estrema difficoltà grava sulla parte che chiede tale autorizzazione (C.G.A.R.S., sez. giurisd., 9 agosto 2023, n. 517; Cons. St., sez. III, 10 marzo 2022, n. 1708).
Nel caso di specie alcuna autorizzazione è stata richiesta al Collegio, il che rende pacificamente inutilizzabili i documenti tardivamente depositati.
3. Ciò premesso, e a prescindere da ogni considerazione sull’evidente estraneità al presente giudizio della Presidenza della Repubblica (in questa sede intimata da parte ricorrente), il ricorso è infondato e va pertanto rigettato, tenuto conto delle seguenti considerazioni.
3.1. Va anzitutto chiarito che il provvedimento de quo rientra nella fattispecie dei cc.dd. « provvedimenti plurimotivati », rispetto ai quali è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni per sorreggere l'atto in sede giurisdizionale, dal momento che nel caso di un atto fondato su una pluralità di ragioni indipendenti ed autonome le une dalle altre, il rigetto delle censure proposte contro una di tali ragioni rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento (cfr., ex plurimis , Cons. St., Sez. V, 3 marzo 2022 n. 1529; Cons. St., Sez. VI, 17 febbraio 2022, n. 1200; Cons. St., Sez. V, 8 febbraio 2022n, n. 899; Cons. St., Sez. IV, 24 gennaio 2022, n. 436; Cons. St., Sez. V, 11 gennaio 2022, n. 200).
3.2. Nel caso di specie, è dirimente l'elemento dell'incapienza del reddito di parte ricorrente.
3.2.1. Come condivisibilmente affermato dal giudice di appello (Cons. St., sez. III, 16 settembre 2022, n. 8042):
(i) il provvedimento di concessione della cittadinanza ex art. 9, comma 1, lett. f), L. n. 91 del 1992 è atto squisitamente discrezionale di " alta amministrazione ", condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno " status illesae dignitatis " (morale e civile) di colui che lo richiede;
(ii) l'interesse pubblico alla concessione della particolare capacità giuridica connessa allo status di cittadino impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante; prospettive a cui non può essere estranea la produzione di un reddito che accresca le risorse del Paese stesso sotto il profilo sia produttivo che contributivo e non gravi, al contrario, sugli oneri di solidarietà sociale previsti per i soggetti indigenti;
(iii) in tale ottica, non può ritenersi in linea di principio censurabile che, in assenza di particolari benemerenze che possano compensare l'insufficienza del reddito dichiarato, detta insufficienza possa costituire causa ex se del diniego di cittadinanza anche nei confronti di un soggetto che risulti sotto ogni altro profilo ben integrato nella collettività, con una regolare situazione di vita familiare e di lavoro;
(iv) è infatti pacifico che quello della residenza legale dello straniero per almeno dieci anni, previsto dalla norma citata, sia solo il requisito di base, ossia una condicio sine qua non , che non esonera dall'accertamento di ulteriori condizioni valutabili discrezionalmente, fra le quali l'effettivo e proficuo inserimento del soggetto nella comunità nazionale e l'autosufficienza economica;
(v) tale valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale; il sindacato del giudice non può dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole;
(vi) non può ritenersi irragionevole il riferimento all'ammontare per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria prescritto dall'art. 3, D.L. 25 novembre 1989, n. 382, convertito in L. 25 gennaio 1990, n. 8, confermato dall'art. 2, comma 15, della L. 28 dicembre 1995, n. 549.
L'onere di dimostrare un sufficiente reddito grava sul ricorrente, coerentemente con il generale principio di riparto dell'onere della prova che invera anche il giudizio amministrativo e con la circostanza che ben potrebbe il ricorrente dimostrare la sussistenza dell'elemento reddituale (cfr. TAR Lazio, sez. V-bis, 16 gennaio 2025, n. 717 e giurisprudenza ivi citata).
3.2.2. Nel caso di specie, parte ricorrente non ha dimostrato di aver conseguito un reddito sufficiente ai fini dell'ottenimento della cittadinanza, tenuto conto che:
(i) il provvedimento impugnato ha fatto espresso riferimento al parametro di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria dei titolari di una pensione di vecchiaia con reddito imponibile fino a euro 8.263,31 "incrementato fino a € 11.362,05 di reddito complessivo in presenza del coniuge a carico ed in ragione di ulteriori € 516,00 per ogni figlio a carico ", concludendo che " da un controllo effettuato attraverso l'Agenzia delle Entrate il reddito percepito nell'anno 2018 dal nucleo familiare dell'interessato risulta inferiore ai parametri richiesti ";
(ii) il ricorrente ha riferito di aver percepito un reddito nel periodo di imposta 2018 pari a euro 10.077,00, dunque superiore al minimo previsto in caso di assenza di familiari a carico;
(iii) a supporto di quanto dichiarato, parte ricorrente ha prodotto uno stralcio del modello "persone fisiche 2019 ", privo dei dati sui familiari a carico (manca la relativa pagina), senza peraltro fornire alcuna informazione sui propri familiari e sul reddito del nucleo familiare menzionato nel provvedimento impugnato .
3.2.3. Ne consegue che l'affermazione del ricorrente non appare in grado di superare quanto affermato dall'amministrazione, laddove egli - per confutare l’argomento dell’incapienza reddituale, alla base del rigetto della propria istanza - ben avrebbe potuto (quantomeno in sede giurisdizionale) produrre integralmente il modello in questione, al pari della domanda di cittadinanza (anch'essa non prodotta), da cui ben sarebbe potuta emergere la composizione del nucleo familiare e l'esistenza di eventuali familiari a carico, necessari per determinare la soglia reddituale rilevante ai fini della valutazione dell’istanza medesima.
3.2.4. Da ciò discende l'infondatezza del primo motivo di ricorso, che viene analizzato limitatamente alla questione del reddito per le ragioni di cui si è detto.
3.3. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, tenuto conto delle seguenti considerazioni.
3.3.1. Anzitutto, non può fondatamente predicarsi alcuna carenza motivazionale nel provvedimento impugnato.
Ciò non solo per il carattere plurimotivato dello stesso, ma anche per avere l’intimata amministrazione dell’interno compiutamente riferito sull'insufficienza dell'elemento del reddito del nucleo familiare.
3.3.2. Quanto alla violazione del termine di conclusione del procedimento, il Collegio non rinviene ragioni per discostarsi da quanto condivisibilmente affermato da questo Tribunale ancora di recente, ovvero che " per la richiesta di cittadinanza per naturalizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992 non sussiste alcun limite temporale che impedisca l'adozione di un provvedimento negativo (cfr. Tar Lazio, Sez. II quater, sentenza n. 9800/2013): come affermato costantemente dalla giurisprudenza - che l’amministrazione intimata correttamente richiama - il mancato rispetto del termine di settecentotrenta giorni per la conclusione del procedimento legittima soltanto il ricorso al giudice amministrativo per la dichiarazione dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere espressamente sulla domanda (Tar Lazio, , sez. V bis, sentenze nn. 8041, 8852, 9418 del 2022; sez. II - quater, sentenze n. 1171 del 2012; n. 4021 del 2012; n. 4369 del 2013) " (TAR Lazio, sez. VS, 3 febbraio 2025, n. 2348).
3.3.3. Passando, infine, alla contestata pretermissione della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, si rileva quanto segue.
Dal provvedimento impugnato si legge che il suddetto preavviso è stato reso a mente della " nota ministeriale inserita in cives in data 18/03/2021 utilizzando le medesime modalità informatiche previste per l'accettazione dell [e] istanze ".
Il ricorrente, di contro, non ha prodotto alcuna evidenza del suddetto sistema da cui si sarebbe potuta evincere la mancanza di una simile comunicazione. Egli, come si è detto, non ha nemmeno prodotto una copia della propria istanza, con ciò non contribuendo al generale dovere di cooperazione di cui all'art. 2, c. 2, c.p.a.
Con esplicito riguardo all'inserimento del preavviso di rigetto nella piattaforma cives si è di recente pronunciato questo Tribunale, affermando che " considerato che le domande di cittadinanza devono essere presentate necessariamente in via telematica attraverso il portale dedicato, il preavviso di rigetto effettuato con comunicazione telematica nell’area riservata del portale del Ministero dell’Interno – istituito, ai sensi dell’art. 33, comma 2-bis del decreto-legge n. 63/2013, convertito nella legge n. 98/2013, per una più rapida gestione dei fascicoli dei richiedenti la naturalizzazione italiana – rappresenta, ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale, d. lgs. n. 82/2005, art. 3-bis, una modalità ordinaria di comunicazione delle pubbliche amministrazioni con il privato, quindi valida da un punto di vista giuridico. Tale modalità di interlocuzione in via esclusivamente telematica, prescelta dall’Amministrazione come modalità esclusiva per la gestione dei procedimenti in materia, deve ritenersi legittima poiché coniuga le superiori statuizioni legislative (art. 33 comma 2 bis del decreto legge n. 68/2013 convertito in legge n. 98/2013, secondo cui “entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli uffici pubblici coinvolti nei procedimenti di rilascio della cittadinanza acquisiscono e trasmettono dati e documenti attraverso gli strumenti informatici”), con l’interesse del destinatario alla più rapida definizione del procedimento (TAR Lazio, Roma, sez. I-ter, 23.06.2022, n. 8580) " (TAR Lazio, sez. V-bis, 30 aprile 2025, n. 8460).
Di talché, alla luce di quanto riportato nel provvedimento impugnato e della mancanza di specifici elementi forniti dal ricorrente a supporto di un ipotetico malfunzionamento della piattaforma in questione, la censura di mancata comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ben può essere rigettata.
3.3.4. Quanto all’ulteriore profilo dell’omessa acquisizione d’ufficio della documentazione utile a comprovare i requisiti ritenuti carenti dall’amministrazione (contestata sempre con il terzo motivo di ricorso), il provvedimento impugnato ha dato conto del fatto che la carenza del requisito reddituale (alla base del rigetto dell’istanza di parte ricorrente) è risultata proprio dagli approfondimenti condotti in proprio dall’amministrazione dell’interno che, sul punto, non può dunque essere criticata per aver svolto un’istruttoria carente o superficiale.
3.4. L'infondatezza del ricorso impone di rigettare l'istanza risarcitoria, a prescindere da ogni considerazione sulla sua genericità.
4. Stante quanto precede, il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Le spese di lite possono trovare compensazione tra le parti costituite, tenuto conto dell’assenza di difese scritte da parte del Ministero dell’interno, nonché della sua tardiva produzione documentale.
Non è luogo a provvedere sulle spese di lite con riguardo alla Presidenza della Repubblica, in quanto non costituita nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate tra le parti costituite.
Non è luogo a provvedere sulle spese di lite con riguardo alla Presidenza della Repubblica.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente FF
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Fabrizio Giallombardo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabrizio Giallombardo | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.