Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 09/04/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1701/ 2024
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Michele Sirgiovanni Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1701/ 2024 promossa da:
, con l' Avv. Massimiliano Duro Coroni, presso il cui Studio ha eletto Controparte_1 domicilio
RICORRENTE
e con l'Avv. Sara Mancini, presso il cui Studio ha eletto domicilio Controparte_2
CONVENUTO con l'intervento del
Pubblico Ministero.
OGGETTO: modifica condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori dal matrimonio
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente e parte convenuta congiuntamente:
1
e del 40% della sig. sulla quale è acceso un mutuo ipotecario con le stesse percentuali CP_1 CP_2 della proprietà, concesso dall' , viene assegnata alla Sig. ra Controparte_3 Controparte_2 che continuerà a viverci con il figlio il quale ivi avrà la residenza principale;
Per_1
2. Il Sig. richiederà il trasferimento della propria residenza altrove 15 giorni dalla CP_1 sottoscrizione del presente accordo;
3. viene affidato ad entrambi i genitori, i quali avranno poteri di ordinaria gestione Per_1 disgiunti, per il tempo e i momenti in cui il bambino starà con ciascuno di essi;
ognuno dei genitori dovrà provvedere al mantenimento ordinario, alle esigenze e alle attività del bambino (accompagnamento e ripresa dalla scuola materna, attività extra scolastiche, ecc.) in relazione al tempo che ciascuno dei genitori trascorrerà con il figlio;
4. Onde garantire un pari diritto di frequentazione dei genitori e nel rispetto delle attuali condizioni lavorative dei genitori, si stabilisce che il padre terrà con sé il figlio con le seguenti modalità:
- la prima e la terza settimana del mese: dall'uscita dalla scuola del martedì fino alla mattina del giovedì, quando lo riporterà a scuola, e dal sabato mattina al lunedì mattina quando lo riporterà a scuola, con pernottamenti inclusi;
- la seconda e la quarta settimana del mese: dall'uscita dalla scuola del mercoledì fino al sabato mattina avendo cura di riportarlo dalla madre entro le ore 10.00;
5. Viene previsto che quando la madre lavorerà nei sabato mattina in cui ha a dormire Per_1 nella notte venerdì su sabato, il Sig. si recherà a prendere il figlio entro le 8.30 onde CP_1 consentirle di arrivare puntuale a lavoro;
mentre, quando dormirà tra venerdì e sabato Per_1 dal padre, questi lo riporterà dalla madre entro le ore 10.00;
6. Salvo diversi accordi tra le parti, durante i periodi di chiusura della scuola per festività infra annuali, e salvo quanto precisato al punto che segue, si stabilisce che i diritti di visita rimangano invariati, salvo diversi accordi tra le parti onde consentire ai genitori di fare delle vacanze con o senza il figlio;
in tal caso dovrà esserne data comunicazione all'altro genitore quanto prima e comunque almeno 10 giorni prima della partenza;
7. Salvo diversi accordi tra le parti, trascorrerà la Vigilia e il giorno di Natale fino alle Per_1
18,00 con un genitore e la sera del Natale e Santo Stefano con l'altro; il giorno di Pasqua con un genitore fino alle 18,00 per passare la serata di Pasqua e Pasquetta con l'altro genitore;
tale modalità verrà attuata ad anni alterni;
ponti e festività ulteriori saranno alternate tra i genitori;
8. il padre terrà con sé il figlio durante l'estate per 15 giorni anche non consecutivi, da concordare tra le parti entro il 31 Maggio di ogni anno, tenendo presente sia le rispettive esigenze, che le esigenze e gli impegni del figlio, consentendo a quest'ultimo la frequentazione della scuola;
9. nel periodo di chiusura della scuola, e chiaramente laddove non sia in vacanza con uno dei genitori, il bambino potrà essere iscritto ai campi estivi che potranno essere concordati da entrambi i genitori;
10. Le parti potranno accordarsi per la modifica delle suddette modalità di frequentazione del figlio nel rispetto delle rispettive esigenze, impegnandosi a collaborare con reciprocità e rispetto,
2 restando inteso che la mancanza di reciproco consenso comporterà l'automatica attuazione delle condizioni sopra indicate;
11. Viene concordato che, laddove i genitori, per impegni personali o lavorativi (il Sig. CP_1 lavora su turni anche notturni), non potessero trascorrere la notte con il figlio nei periodi di rispettiva competenza, almeno fino all'inizio della scuola elementare, trascorrerà la Per_1 notte rispettivamente con la nonna paterna o con i nonni materni o, se concordato, con l'altro genitore;
12. Nelle occasioni di feste riguardanti i genitori o il figlio, compleanni personali o di familiari stretti, i genitori si accordano fin da ora che potrà essere scambiato il giorno o la sera onde consentire al bambino di partecipare alla festa;
in caso di feste di amici del bambino, sarà il genitore affidatario del momento a partecipare all'evento, salvo che i genitori si accordino per parteciparvi insieme;
13. In caso di viaggi le parti si impegnano a comunicarsi con anticipo luogo e compagni di viaggio, nonché a rendersi reperibili così da garantire che il figlio possa sentire l'altro genitore una volta al giorno.
14. I genitori provvederanno ciascuno in modo diretto alle esigenze di mantenimento ordinario del figlio provvedendo alla sua alimentazione e al vestiario;
in particolare le parti convengono che i capi di maggior costi quali scarpe o giubbotti saranno acquistati a metà;
15. Le spese straordinarie come previste dal Protocollo del CNF verranno suddivise al 50% tra i genitori;
tra di esse sono espressamente incluse le spese per iscrizione alla scuola, la mensa, campi estivi e i capi di abbigliamento più costosi come sopra indicato;
tali spese dovranno essere rimborsate al genitore che le ha anticipate entro il mese successivo;
16. Ciascun genitore percepirà l'assegno unico o misure di sostegno alla famiglia, il figlio resterà a carico di entrambi i genitori;
17. Il Sig. è dipendente a tempo indeterminato della società Lilly spa, con redditi indicati CP_1 nelle dichiarazioni dei redditi allegate;
18. La sig.ra è dipendente della società Autoleader srl e part-time presso la Gioielleria CP_2
Paci; inoltre la stessa percepisce un canone di locazione, percependo redditi complessivi come da dichiarazioni dei redditi allegate;
19. In forza delle suddette previsioni, viene revocato il contributo integrativo al mantenimento diretto che era stato previsto a carico del Sig. ; CP_1
20. Le parti si impegnano a portarsi reciproco rispetto, evitando giudizi e commenti negativi sull'altro genitore in presenza del figlio;
si impegnano a collaborare tra loro e con reciproca disponibilità, affinché ciascun genitore possa serenamente godere dei periodi di frequentazione del figlio;
altresì i genitori si impegnano a non pubblicare e non far pubblicare a terzi su profili social e altri canali, foto del minore ove lo stesso sia riconoscibile, salvo sui propri profili laddove siano privati;
21. Entrambi i genitori si rilasciano il consenso per il rilascio di documento in favore del figlio valido anche per l'espatrio”.
Per il Pubblico Ministero: “Visto, il Pubblico Ministero, in data 26.03.2025.”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 09.09.2024 e ritualmente notificato, ha Controparte_1 chiesto all'intestato Tribunale la modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento 3 del figlio omologate con decreto n.1460/23 emesso dal Tribunale di Prato a Persona_2
conclusione del procedimento rubricato rgvg 1334/22.
In particolare, le condizioni concordate di cui il ricorrente ha chiesto la modifica sono le seguenti: “1. La casa familiare posta in Prato, Via Becheroni 52, costituita da appartamento per civile abitazione e autorimessa alla quale si accede da Via Becheroni n. 8/A, identificati al NCEU al foglio di mappa 67, particella 1501, sub 27 per l'appartamento e sub 63 per quanto riguarda l'autorimessa, di proprietà di entrambe le parti nella misura del 60% del sig. e del 40% della CP_1 sig. sulla quale è acceso un mutuo ipotecario concesso dall' , viene CP_2 Controparte_3 assegnata alla Sig. ra che continuerà a viverci con il figlio di anni due, il quale Controparte_2 Per_1 ivi avrà la residenza principale;
2. viene affidato ad entrambi i genitori, i quali avranno poteri Per_1 di ordinaria gestione disgiunti, per il tempo e i momenti in cui il bambino starà con ciascuno di essi;
ognuno dei genitori dovrà provvedere al mantenimento ordinario, alle esigenze e alle attività del bambino (accompagnamento e ripresa dal nido, attività extra, ecc.) in relazione al tempo che ciascuno dei genitori trascorrerà con il figlio;
3. avrà la residenza principale presso l'abitazione di Via Per_1
Becheroni n. 52; il padre terrà con sé il figlio con le seguenti modalità: - la prima settimana: dall'uscita dall'asilo del martedì fino alle 19,00 del mercoledì, e dalle 8.30/9,00 del sabato mattina alle 19,00 della domenica sera ivi inclusi i pernottamenti;
- la seconda settimana il padre terrà con sé il figlio, dall'uscita dal Nido del mercoledì fino al venerdì alle ore 19, con pernottamenti;
- La terza settimana dalle ore 18.00 del martedì fino alle 19,00 del mercoledì, e dalle 8.30/9,00 del sabato mattina alle 19,00 della domenica sera ivi inclusi i pernottamenti;
- La quarta settimana il padre terrà con sé il figlio, dall'uscita dal Nido del mercoledì fino al venerdì alle ore 19, con pernottamenti;
4. Salvo diversi accordi tra le parti, poiché per l'anno in corso, il figlio ha passato il giorno di Natale con la madre fino alle 18,00 e la sera del Natale e Santo Stefano con il padre, per quest'anno lo stesso trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre fino alle 18,00 per passare la serata di Pasqua e Pasquetta con la madree;
tale modalità verrà attuata ad anni alterni;
ponti e festività ulteriori alternate;
5. il padre terrà con sé il figlio durante l'estate per 15 giorni anche non consecutivi, da concordare tra le parti entro il 31
Maggio di ogni anno, tenendo presente sia le rispettive esigenze, che le esigenze e gli impegni del figlio;
6. I genitori intendono garantirsi reciprocamente che l'inserimento di nuovi compagni nella vita di avverrà in modo graduale e concordato tra gli stessi preventivamente;
i genitori, quindi, Per_1 nell'adottare nel corso del tempo le decisioni che coinvolgano il figlio, avranno cura di farlo verificando e tenendo presente lo stato emotivo e lo sviluppo affettivo del bambino. Ciò premesso, poiché il Sig. già convive con una nuova compagna ed ha manifestato l'esigenza di iniziare CP_1
4 un avvicinamento progressivo sia alla nuova abitazione che alla nuova compagna, tenuto conto che
è abituato, sin dalla nascita, nei momenti in cui è con il padre, a stare presso l'abitazione della
Per_1 nonna paterna, onde cercare di non creare troppi contemporanei mutamenti, il Sig. si CP_1 impegna ad iniziare l'inserimento di nella nuova abitazione, posta in Sesto Fiorentino, Via I
Per_1 settembre n. 33, in modo graduale e senza che, almeno fino agli inizi di luglio, sia presente la nuova compagna. Fin da ora, potrà iniziare, con gradualità, a far frequentare al figlio la nuova compagna fuori dall'abitazione; il padre, quindi, fino all'inizio del mese di luglio si impegna a portare
Per_1 nella nuova abitazione solo quando non vi sia la nuova compagna. Decorso tale periodo di avvicinamento, laddove il bambino non manifesti segnali di disagio, il padre potrà, sempre con gradualità, far frequentare al figlio l'abitazione anche in presenza della compagna. Le parti hanno, tuttavia, convenuto che almeno fino al compimento del terzo anno di età di questi, dormirà,
Per_1 nelle notti di competenza del padre, presso l'abitazione della nonna paterna, posta in Calenzano, Via
Ponchielli 19, con esclusione, quindi, del pernottamento nella nuova abitazione. Resta inteso che tale limitazione nella frequentazione di nuovi compagni vale anche per la Sig. la quale, anzi, non CP_2 avendo ad oggi, una relazione affettiva, si impegna a introdurre un eventuale futuro compagno solo allorché la relazione sarà sufficientemente consolidata;
7. Tenuto presente che il Sig. lavora a CP_1 turni anche notturni, quando ciò dovesse coincidere con la notte in cui dovrebbe stare con lui, Per_1 il bambino tornerà a dormire dalla madre;
8. I genitori potranno concordare modifiche alle sopra precisate condizioni, impegnandosi a collaborare per venire in contro alle rispettive esigenze lavorative;
9. I genitori provvederanno ciascuno in modo diretto alle esigenze di mantenimento ordinario del figlio in proporzione ai tempi di frequentazione;
il Sig. , provvederà a CP_1 corrispondere quale integrazione al contributo al mantenimento ordinario la somma di € 150,00 mensili, da corrispondere alla Sig. ra entro il giorno 20 di ogni mese a partire dal Controparte_2 mese di Marzo 2023, somma che verrà rivalutata come per legge, ogni anno, secondo l'indice ISTAT;
10. Le spese straordinarie come previste dal Protocollo del Tribunale di Prato verranno suddivise al
50% tra i genitori ivi incluse le spese per iscrizione e mensa relative all'asilo nido (materna o scuola), con eccezione della quota aggiuntiva prevista per il tempo lungo, che resterà per quest'anno a carico della sola Sig. ra 11. L'assegno unico verrà corrisposto, come per legge, ad entrambi i genitori;
CP_2
12. Entrambi i genitori si rilasciano il consenso per il rilascio di documento in favore del figlio valido anche per l'espatrio”.
A sostegno della domanda il ricorrente ha allegato la sopravvenuta modifica di circostanze relative alla crescita e alla gestione del figlio minore , nato fuori dal matrimonio il Per_1
5 21.01.2021, che impongono una revisione degli accordi precedentemente raggiunti e, in particolare, ha dedotto: (1) che il figlio sta sempre più mostrando segni di insofferenza al momento del distacco quotidiano con il padre;
(2) che il tempo di permanenza presso il padre è assai ridotto, in considerazione del fatto che esce dall'asilo alle 16.30 e delle Per_1
condizioni di affidamento concordate attualmente in essere;
(3) che entrambi i genitori hanno dimostrato piena capacità genitoriale e stanno costruendo con il piccolo un Per_1
sano e sereno rapporto genitoriale;
(4) che pertanto il tempo che dovrebbe trascorrere Per_1
con entrambi i genitori dovrebbe essere egualitario;
(5) che il contributo di € 150,00 che il ricorrente è obbligato a versare alla convenuta dovrebbe essere eliminato, prevedendo una forma di mantenimento diretto del figlio.
Pertanto, il ha adito l'intestato Tribunale per sentir accogliere le seguenti CP_1 conclusioni: “Voglia il Tribunale di Prato, in camera di consiglio, previa fissazione dell'udienza di udienza di comparizione delle parti, tenuto conto delle suddette sopravvenute circostanze, modificare le condizioni dell'affidamento di disponendo tempi di frequentazione paritari tra i genitori e Per_1 prevedendo il mantenimento diretto del figlio”.
Si è costituita tempestivamente in giudizio la quale, pur non Controparte_2 rinunciando ai propri diritti di difesa, non ha preso posizione in punto di fatto e di diritto sulle questioni di cui al ricorso notificato dal resistente, allegando al proprio atto istanza congiunta di differimento dell'udienza del 20.11.2024 fissata con decreto del Giudice del
12.09.2024.
Preso atto della richiesta delle parti, il Giudice ha rinviato all'udienza di prima comparizione del 28.01.2025.
Tuttavia, con istanza congiunta del 19.12.2024, le parti hanno manifestato l'intenzione di definire bonariamente la vicenda, allegando di aver modificato parzialmente i tempi di permanenza di presso ciascun genitore, ma di dover ancora raggiungere un accordo Per_1
sulle questioni economiche e pertanto hanno insistito per ottenere un nuovo differimento della data di prima udienza.
Con decreto del 20.12.2024, il Giudice ha ritenuto di poter accogliere l'istanza ed ha rinviato la causa all'udienza del 25.03.2025.
All'udienza del 25.03.2025 i difensori delle parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo ed hanno chiesto di poter precisare congiuntamente le conclusioni con rinuncia alla
6 concessione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. Il Giudice ha contestualmente rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Affidamento del figlio , diritto di visita dei genitori e assegnazione della casa Per_1 coniugale – Il Tribunale ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti circa le modalità di affidamento della prole sia condivisibile non soltanto perché costituisce la regola dettata dal legislatore, da derogare soltanto in presenza di particolari situazioni contrarie all'interesse della prole, ma anche perché, nel caso concreto, non sono emerse circostanze tali da far desumere la inidoneità dell'affidamento condiviso per il corretto sviluppo psico-fisico del figlio. Pertanto, il Collegio ritiene di disporre l'affidamento condiviso di ad entrambi Per_1
i genitori, con le modalità di frequentazione concordate dalle parti.
Nessuna osservazione neppure per quanto attiene all'assegnazione della casa famigliare alla sig.ra in virtù del collocamento prevalente del minore presso di sé. Controparte_2
Mantenimento della prole - Il Collegio ritiene che le modalità di mantenimento della minore pattuite tra le parti siano adeguate, tenuto conto delle esigenze legate alla tenera età di
, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore nonché dei redditi dichiarati dalle Per_1
parti. Non vi sono perciò ostacoli a che il Collegio faccia proprio tale accordo inglobandolo nel dispositivo dell'odierna pronuncia.
Stesse considerazioni in relazione alla ripartizione delle spese straordinarie tra i due coniugi, che saranno ripartite nella misura del 50% per ciascun genitore.
Ulteriori pattuizioni – il Tribunale prende infine atto delle ulteriori pattuizioni raggiunte dalle parti – in ordine al rilascio dei documenti per l'espatrio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, a modifica del decreto 146/2023 emesso dal Tribunale di Prato, così provvede:
1. La casa familiare posta in Prato, Via Becheroni 52, costituita da appartamento per civile abitazione e autorimessa alla quale si accede da Via Becheroni n. 8/A, identificati al NCEU al foglio di mappa 67, riguarda l'autorimessa, di proprietà di entrambe le parti nella misura del 60% del sig. e del 40% della sig. sulla quale è acceso un mutuo ipotecario CP_1 CP_2
con le stesse percentuali della proprietà, concesso dall' , viene Controparte_3
assegnata alla Sig. ra che continuerà a viverci con il figlio , il quale ivi Controparte_2 Per_1 avrà la residenza principale;
7 2. Il Sig. richiederà il trasferimento della propria residenza altrove 15 giorni dalla CP_1
sottoscrizione del presente accordo;
3. viene affidato ad entrambi i genitori, i quali avranno poteri di ordinaria gestione Per_1 disgiunti, per il tempo e i momenti in cui il bambino starà con ciascuno di essi;
ognuno dei genitori dovrà provvedere al mantenimento ordinario, alle esigenze e alle attività del bambino (accompagnamento e ripresa dalla scuola materna, attività extra scolastiche, ecc.) in relazione al tempo che ciascuno dei genitori trascorrerà con il figlio;
4.Onde garantire un pari diritto di frequentazione dei genitori e nel rispetto delle attuali condizioni lavorative dei genitori, si stabilisce che il padre terrà con sé il figlio con le seguenti modalità:
-la prima e la terza settimana del mese: dall'uscita dalla scuola del martedì fino alla mattina del giovedì, quando lo riporterà a scuola, e dal sabato mattina al lunedì mattina quando lo riporterà a scuola, con pernottamenti inclusi;
-la seconda e la quarta settimana del mese: dall'uscita dalla scuola del mercoledì fino al sabato mattina avendo cura di riportarlo dalla madre entro le ore 10.00;
5.Viene previsto che quando la madre lavorerà nei sabato mattina in cui ha a dormire Per_1 nella notte venerdì su sabato, il Sig. si recherà a prendere il figlio entro le 8.30 onde CP_1
consentirle di arrivare puntuale a lavoro;
mentre, quando dormirà tra venerdì e Per_1
sabato dal padre, questi lo riporterà dalla madre entro le ore 10.00;
6.Salvo diversi accordi tra le parti, durante i periodi di chiusura della scuola per festività infra annuali, e salvo quanto precisato al punto che segue, si stabilisce che i diritti di visita rimangano invariati, salvo diversi accordi tra le parti onde consentire ai genitori di fare delle vacanze con o senza il figlio;
in tal caso dovrà esserne data comunicazione all'altro genitore quanto prima e comunque almeno 10 giorni prima della partenza;
7.Salvo diversi accordi tra le parti, trascorrerà la Vigilia e il giorno di Natale fino alle Per_1
18,00 con un genitore e la sera del Natale e Santo Stefano con l'altro; il giorno di Pasqua con un genitore fino alle 18,00 per passare la serata di Pasqua e Pasquetta con l'altro genitore;
tale modalità verrà attuata ad anni alterni;
ponti e festività ulteriori saranno alternate tra i genitori;
8.il padre terrà con sé il figlio durante l'estate per 15 giorni anche non consecutivi, da concordare tra le parti entro il 31 Maggio di ogni anno, tenendo presente sia le rispettive
8 esigenze, che le esigenze e gli impegni del figlio, consentendo a quest'ultimo la frequentazione della scuola;
9.nel periodo di chiusura della scuola, e chiaramente laddove non sia in vacanza con uno dei genitori, il bambino potrà essere iscritto ai campi estivi che potranno essere concordati da entrambi i genitori;
10.Le parti potranno accordarsi per la modifica delle suddette modalità di frequentazione del figlio nel rispetto delle rispettive esigenze, impegnandosi a collaborare con reciprocità e rispetto, restando inteso che la mancanza di reciproco consenso comporterà l'automatica attuazione delle condizioni sopra indicate;
11.Viene concordato che, laddove i genitori, per impegni personali o lavorativi (il Sig.
lavora su turni anche notturni), non potessero trascorrere la notte con il figlio nei CP_1 periodi di rispettiva competenza, , almeno fino all'inizio della scuola elementare, Per_1
trascorrerà la notte rispettivamente con la nonna paterna o con i nonni materni o, se concordato, con l'altro genitore;
12.Nelle occasioni di feste riguardanti i genitori o il figlio, compleanni personali o di familiari stretti, i genitori si accordano fin da ora che potrà essere scambiato il giorno o la sera onde consentire al bambino di partecipare alla festa;
in caso di feste di amici del bambino, sarà il genitore affidatario del momento a partecipare all'evento, salvo che i genitori si accordino per parteciparvi insieme;
13.In caso di viaggi le parti si impegnano a comunicarsi con anticipo luogo e compagni di viaggio, nonché a rendersi reperibili così da garantire che il figlio possa sentire l'altro genitore una volta al giorno.
14.I genitori provvederanno ciascuno in modo diretto alle esigenze di mantenimento ordinario del figlio provvedendo alla sua alimentazione e al vestiario;
in particolare le parti convengono che i capi di maggior costi quali scarpe o giubbotti saranno acquistati a metà;
15.Le spese straordinarie come previste dal Protocollo del CNF verranno suddivise al 50% tra i genitori;
tra di esse sono espressamente incluse le spese per iscrizione alla scuola, la mensa, campi estivi e i capi di abbigliamento più costosi come sopra indicato;
tali spese dovranno essere rimborsate al genitore che le ha anticipate entro il mese successivo;
16.Ciascun genitore percepirà l'assegno unico o misure di sostegno alla famiglia, il figlio resterà a carico di entrambi i genitori;
9 17. viene revocato il contributo integrativo al mantenimento diretto che era stato previsto a carico del Sig. ; CP_1
18. prende atto che le parti si impegnano a portarsi reciproco rispetto, evitando giudizi e commenti negativi sull'altro genitore in presenza del figlio;
si impegnano a collaborare tra loro e con reciproca disponibilità, affinché ciascun genitore possa serenamente godere dei periodi di frequentazione del figlio;
altresì i genitori si impegnano a non pubblicare e non far pubblicare a terzi su profili social e altri canali, foto del minore ove lo stesso sia riconoscibile, salvo sui propri profili laddove siano privati.
19.Prende atto che entrambi i genitori si rilasciano il consenso per il rilascio di documento in favore del figlio valido anche per l'espatrio.
Spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 9.04.2025.
Il Presidente. dott. Michele Sirgiovanni
Il giudice est.
Dr.ssa Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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