Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/03/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1061/2019 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra
(P.I. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore; (C.F. Parte_2
); (C.F. C.F._1 Parte_3
), tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti MESSINA LUIGI C.F._2
GIACOMO e ARDAGNA IGNAZIO
Appellanti
Contro
- già - (P.IVA ), in persona del legale CP_1 CP_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, nella qualità di procuratrice speciale di
[...]
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. DI Controparte_3 P.IVA_3
LEGAMI ROSARIO
Appellata
(C.F./P.IVA ), nella qualità di Controparte_4 P.IVA_4
cessionaria di in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. DEL ZOPPO CRISTINA
Intervenuta
Oggetto: contratti bancari
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 129/2019 del 30/1/2019, resa nel procedimento n. RG 2179/2014
(riunito al giudizio n. RG 1229/2016 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 160/2016 del 14/3/2016), il Tribunale di Trapani ha parzialmente accolto l'opposizione proposta da e i fideiussori e Parte_1 Parte_2 [...]
revocando il decreto e condannando gli opponenti al pagamento in favore Parte_3
della banca convenuta-opposta (in prime cure rappresentata da Controparte_3
del minore importo di € 44.735,59, compensando le spese di lite e di Parte_4
CTU.
Avverso tale decisione hanno proposto gravame, con atto di citazione del 7/5/2019,
e , censurando la Parte_1 Parte_2 Parte_3
statuizione per diverse ragioni.
Costituendosi, rappresentata da ha contestato il Controparte_3 CP_1
gravame, chiedendone il rigetto.
Nelle more del giudizio è intervenuta subentrata a Controparte_4
n.q. di cessionaria del credito – riportandosi Controparte_3
integralmente alle domande e alle difese già spiegate dalla banca appellata.
Disattesa l'istanza ex art. 283 c.p.c. avanzata dagli appellanti, senza incombenti istruttori, con note di trattazione scritta le seguenti parti hanno così concluso: appellanti: “gli odierni appellanti concludono come in atto appello, chiedendo
l'accoglimento delle domande ivi formulate, che qui si intendono integralmente trascritte e riportate;
insistono, altresì, sull'ammissione della CTU contabile, affinché il nominando perito possa rispondere ai quesiti posti nell'atto di appello;
si riportano, quindi, a tutto quanto dedotto nel predetto atto.”; interveniente: “Nel merito: in via principale: - rigettare, perché destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale, l'appello e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza n.129/2019 del 30/01/2019, Tribunale di Trapani, Dott.ssa Ciulla;
- rigettare
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 le richieste istruttorie di controparte con particolare riferimento alla richiesta di integrazione della CTU;
in subordine: - integrare la CTU con il calcolo degli interessi convenzionali anche per il conto anticipi. Con vittoria di spese e competenze.”
Indi, con ordinanza del 24/9/2024 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Così compendiati i principali fatti di causa, il gravame risulta infondato, per le seguenti sintetiche considerazioni.
Va premesso che la vicenda processuale trae origine da diversi rapporti contrattuali intercorrenti tra le parti e, specificamente, tra e Intesa San Parte_1
Paolo S.p.a. (esulando dall'oggetto del presente giudizio i conti personali intestati a
, conti correnti ordinari, n. 26782440 e 0738382001/04 ed il conto Parte_2
anticipi n. 6152015885/09, le cui questioni non sono riproposte):
- il conto corrente n. 07247/6250/070929/02 (da ora: conto 929/02) acceso il
27/1/2004,
- il conto anticipi n. 07247/3800/00341352 (da ora: conto 352), acceso il 27/1/2004,
- il conto anticipi n. 6152038084-32 (da ora: conto 432),
- due aperture di credito sottoscritte a dicembre 2004 e febbraio 2008, tutti assistiti da fideiussioni di e;
Parte_2 Parte_3
- il contratto di mutuo chirografario n. 60167357 (da ora: mutuo 357) per un importo di € 75.000,00, acceso il 22/2/2008.
Con l'atto di citazione di prime cure, la società correntista aveva proposto azione di accertamento negativo, citando innanzi al Tribunale di Trapani l'istituto di credito: in tale giudizio, che assumeva n. 2179/2014 di RG, la società aveva chiesto l'accertamento della nullità di diverse clausole del conto corrente ordinario n. 929/02 e del conto anticipi n. 432, lamentando, inoltre, l'invalidità del mutuo 357, siccome destinato a coprire passività inesistente, e delle garanzie fideiussorie prestate da Parte_2
e .
[...] Parte_3
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 In pendenza di giudizio, la banca aveva poi chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento dei saldi relativi al conto corrente n. 929/02 e al conto anticipi n. 352; gli attori avevano prososto opposizione, lamentando la mancanza di documentazione riguardante il conto anticipi, quindi il relativo procedimento, recante R.G. 1229/2016, veniva riunito al primo (R.G. 2179/2014).
Il giudice di prime cure, all'esito dell'istruttoria - con acquisizioni documentali e consulenza tecnica contabile -, ha revocato il decreto ingiuntivo, e rideterminando il saldo del conto anticipi n. 432 e del conto corrente n. 929/02, ha condannato gli opponenti al pagamento di € 44.735,59, compensando le spese di lite e di CTU.
Ciò posto, gli appellanti censurano l'impugnata statuizione per diversi motivi, con argomentazioni che però non possono trovare accoglimento, per le considerazioni che seguono.
Col primo motivo, sotto la rubrica “sul mancato ricalcolo al tasso legale e/o bot alla luce dell'inesistenza dei contratti regolamentanti i rapporti di conto corrente ordinario
e del conto anticipi”, gli appellanti in realtà si soffermano sul “contratto di apertura di credito relativo al conto corrente ordinario n. 07247/6250/07092929/02”, in mancanza del quale “il saldo del conto anticipi, erroneamente rideterminato in € - 20.088,37, in realtà sarebbe dovuto essere ricalcolato al tasso legale e/o BOT”.
Su tali aspetti, vale evidenziare che l'asserita “inesistenza” dei contratti (rectius, dei testi contrattuali è smentita dalla documentazione versata in atti: in particolare, i testi negoziali del conto corrente ordinario n. 929/02 e delle relative aperture di credito risultano essere stati prodotti già nel corso del giudizio di primo grado dalla banca, anche a seguito dell'ordine di esibizione impartito dall'istruttore (cfr. verbale di udienza del 25.1.2017). Quanto al conto anticipi, va osservato che, data l'esistenza di due diversi conti anticipi intestati alla intrattenuti presso il medesimo Parte_1
istituto di credito, quali il conto anticipi n. 352 e il n. 432, la censura così come formulata non consentirebbe per la sua genericità di stabilire a quale dei due gli appellanti abbiano inteso concretamente riferirsi;
e però, il “saldo del conto anticipi,
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 erroneamente rideterminato in € - 20.088,37…”, si può ricondurre al saldo del conto anticipi n. 432, perché così determinato dal giudice di primo grado (cfr. sentenza appellata). Tuttavia, tale ricostruzione non può sopperire al difetto di specificità che caratterizza la censura in esame: l'art. 342 cpc richiede, infatti, che l'appellante individui chiaramente le questioni contestate e le motivazioni delle sue doglianze. Nel caso di specie, con riguardo al conto anticipi, si osserva che nell'intero corpo dell'atto di appello, la società non fa alcuna menzione degli estremi di tale conto, limitandosi a farvi riferimento come “conto anticipi”. Anzi, l'unico “conto anticipi” individuato nel gravame è il n. 352, cui fa riferimento esclusivamente nella parte in fatto e nelle conclusioni dell'atto di citazione (v. pagine 2 e 22 dell'atto di appello), lamentandone l'inesistenza, anche questa, peraltro, smentita dalla documentazione acquisita in giudizio, essendo stato prodotto il contratto di conto anticipi n. 352 dalla banca nel corso del giudizio di opposizione a d.i. (rg. 1229/2016), con deposito del 21.12.2016. La lettera-contratto denominata 'domanda di affidamento-imprese' è peraltro versata pure dagli appellanti, nella produzione offerta anche nel presente giudizio, ove vi è l'espresso riferimento alle linee di credito accordate e al loro ammontare (cfr. seconda parte dell'allegato 2 della produzione appellanti).
Né rileva il quesito demandato dall'istruttore al consulente contabile laddove fa riferimento all' “interesse sugli addebiti applicando per il periodo sino all'entrata in vigore della L. 154/1992 il tasso previsto dall'art. 1284 c.c. (tasso legale) per quello successivo, in primis, quello stabilito dall'art. 5 della L. 154/1992 e, successivamente, dopo l'entrata in vigore del TUB, quello previsto dall'art. 117 co. TUB”: trattasi all'evidenza di un quesito generico, come impongono altri riferimenti (ad esempio laddove si chiede al CTU di vagliare il tema della capitalizzazione distinguendo tra prima e dopo il 2000, o per l'usura col cenno al periodo ante 1996, etc). In definitiva, la documentazione versata consente di ritenere infondate le censure mosse dagli appellanti.
Disatteso il primo motivo, analoghe considerazioni possono, in parte, svolgersi con
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 riguardo al secondo, relativo “sull'usura pattuita nel contratto di accensione del conto corrente ordinario del 27.01.2004”.
In primo luogo, può rilevarsi che, diversamente da affermato nella rubrica del primo motivo, l'appellante afferma di essere a conoscenza della produzione in atti “anche” del contratto di conto corrente ordinario 929/02 del 27.1.2004. Ad ogni modo, gli appellanti lamentano che dalle condizioni del suddetto contratto si evincerebbe “la pattuizione di un tasso di interesse oltra la soglia usura” pari al 14,475%, a fronte di un tasso soglia del 14,25%. Anche in questo caso, tuttavia, lungi dallo specificare puntualmente le ragioni a fondamento della censura, parte appellante adduce che “considerato che il contratto di apertura di credito in conto corrente sopra menzionato è stato stipulato in data 27/01/2004, il tasso soglia L. 108/96 relativamente alle aperture di credito in conto corrente di importo superiore ad euro 5.000,00 per il primo trimestre 2004, ovvero per il periodo gennaio –marzo 2004 nell'ambito del quale rientra la sopra citata data di stipula del contratto di apertura di credito in conto corrente, è pari al 14,25%”
(v. atto di appello, p. 7).
Ora, da un lato la società evoca il conto “sopra menzionato…stipulato in data
27/01/2004” (e cioè il conto corrente n. 929/02), al contempo si riferisce al “contratto di apertura di credito”, richiamando una normativa applicabile a quest'ultima tipologia contrattuale ed estranea al conto corrente ordinario n. 929/02. La data di stipula del contratto di apertura di credito, evincibile dalla lettera-contratto denominata 'domanda di affidamento-imprese', è poi individuata al 12.2.2008, data di accettazione riportata sul testo, di guisa che inconferente è il mero riferimento al tasso richiamato in conto corrente senza tener conto del periodo che viene in rilievo e all'ammontare dell'affidamento nella lettera negoziale specificato, risultando quindi del tutto generica la doglianza, avendo il CTU precisato che “non ha riscontrato il superamento del tasso soglia”, e che ha eseguito il calcolo “senza le C.M.S., e il TEGM aumentato del 50%
(TEGM che non tiene conto della maggiorazione dovuta in caso di inclusione della valore percentuale fornito dalla Banca d'Italia trimestralmente e che Pt_5
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 rappresenta la commissione di massimo scoperto rilevata in media in ciascun trimestre), mentre, nella colonna L è indicato se vi siano state o meno variazioni contrattuali (anche a seguito di ius variandi) durante il trimestre”, con precisazione che vale anche a superare quanto addotto con il terzo motivo di gravame (“sull'usura sopravvenuta”), laddove gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure non ha rilevato il superamento del tasso soglia nelle more del rapporto (con riguardo ai tassi relativi al conto corrente ordinario n. 929/02 e al conto anticipi 432).
Proprio con riguardo allo specifico tema dell'usura sopravvenuta, poi, con noto arresto del 2017 n. 24675, le Sezioni Unite della Suprema Corte ne hanno escluso la rilevanza, chiarendo che “allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n.108 del 1996, non si verifica la nullità o
l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere di gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto ”.
È stata, quindi, esclusa la nullità sopravvenuta della clausola contrattuale di determinazione degli interessi che, originariamente sottosoglia, avessero superato in corso di esecuzione del contratto di mutuo il tasso soglia dell'usura; secondo la Corte le clausole di determinazione del tasso di interesse sarebbero pienamente legittime e l'esercizio dei diritti che discendono dal contratto non potrebbe configurare violazione del canone di buona fede.
Tale decisione sancita dalle Sezioni Unite della Cassazione solo con riferimento al contratto di mutuo, è stata successivamente considerata principio generale in materia di usura, derivante da un'interpretazione sistematica degli artt. 644 c.p. e 1815 comma 2
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 c.c. Pertanto, nei rapporti di mutuo e in quelli di conto corrente, l'unico momento rilevante sia ai fini della integrazione della fattispecie di cui all'art. 644 c.p. sia per l'applicazione della sanzione civile disposta dall'art. 1815 comma 2, c.c.,è quello della stipula del contratto, con la conseguenza che le successive variazioni dei tassi operate dalla banca rimane irrilevante ai fini della nullità previste dalla legge.
Per tali ragioni, le doglianze circa l'asserita usurarietà sopravvenuta non possono essere accolte.
Passando al quarto motivo di gravame (“sul c.d. anatocismo nascosto”), gli appellanti lamentano l'illegittimità dell'applicazione, sul conto corrente ordinario, delle competenze prodotte dal conto anticipi. Ora, sulle modalità operative del conto anticipi e sulla relazione di collegamento diretto e funzionale tra questo e il contratto di conto corrente, giova ribadire che “Il conto anticipi … costituisce una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla banca al cliente, annotandosi in esso in dare le anticipazioni erogate al correntista ed in avere l'esito positivo della riscossione del credito, sottostante agli effetti commerciali presentati dal cliente” (Cass. civ., sez. I, 20/06/2011, n. 13449); “i conti anticipi non solo normalmente operativi, ma rappresentano mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazione su crediti concessi dalla banca al cliente. Il rapporto di debito/credito tra banca e correntista è invece rappresentato in ogni momento dal saldo del conto corrente ordinario sul quale le anticipazioni affluiscono, mediante giroconto” (Corte
App. Milano 10.10.2018). In altri termini, l'erogazione dell'anticipazione in seguito alla presentazione, salvo buon fine o allo sconto, di disposizioni di incasso o effetti cambiari implica l'apertura di un conto corrente dedicato nel quale sono registrati i movimenti contabili, e più precisamente l'addebito del controvalore dell'anticipo erogato, e il movimento di segno contrario, non appena il credito sotteso al titolo venga soddisfatto.
Le competenze maturate sul conto anticipi, invece, sono direttamente portate a debito sul conto corrente ordinario. Alla scadenza dei termini del pagamento dei documenti presentati, se il debitore esegue la prestazione dovuta, si estingue anche la partita
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8 debitoria aperta sul conto anticipi poiché i due crediti – del cliente, per il credito incassato e della banca, per l'anticipo concesso – si compensano;
se, invece, il terzo debitore non adempie la prestazione dovuta, la partita debitoria accesa sul conto anticipi si estingue ugualmente, ma, con addebito, attraverso giroconto, della posta debitoria sul conto corrente ordinario. Il sistema operativo insito nel meccanismo della anticipazione consente di affermare che la linea di credito autoliquidante, pur qualificandosi come operazione creditizia giuridicamente autonoma rispetto al conto corrente di corrispondenza (ragione che la rende destinataria di un autonomo regolamento contrattuale), è pur sempre regolata tramite conto corrente sia per quanto concerne l'accredito dell'anticipo, sia per quanto concerne spese e competenze, abitualmente corrisposte tramite la disponibilità di conto corrente.
La circostanza che gli interessi maturati sulle autonome operazioni di anticipo confluiscano nel conto corrente di corrispondenza e concorrano a formare il complessivo saldo debitore condensa il saldo -negativo- del conto anticipi intorno al valore delle anticipazioni eseguite dalla banca, mentre, in caso di illegittimità del costo del credito convenuto con il contratto di anticipo su fatture, sarà il conto corrente a variare il proprio saldo.
Per tali ragioni, la sentenza di primo grado anche su tale questione deve essere confermata.
Anche la formulazione del quinto motivo di gravame (“sulle spese e costi vari di tenuta del conto”) risulta, da un lato, contraddittoria rispetto a quanto affermato in precedenza all'interno dello stesso atto di appello, ribadendo qui “l'assenza di valida convenzione scritta relativa al contratto di conto corrente e/o del successivo conto anticipi”, sconfessata dagli stessi appellanti al secondo motivo di appello, dall'altro, estremamente generica, limitandosi ad un rinvio agli estratti conto, senza individuare compiutamente “spese e costi” asseritamente illegittimi;
mentre dalla documentazione versata (ancora il testo negoziale del 2004 già richiamato) emerge specifica e completa pattuizione dei costi applicati a ciascun rapporto.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 9 Con il sesto motivo di appello (“sul rapporto di mutuo chirografario”), viene contestata la validità del mutuo chirografario del 22.08.2006, n. 60167357, in quanto stipulato per estinguere l'esposizione debitoria dei “conti correnti…inficiati dall'illegittima applicazione di competenze…”, e perciò nullo per mancanza di causa.
La censura è priva di fondamento, pur dovendosi evidenziare che in effetti nella sentenza di prime cure il tema è appena evocato. Ciò posto, si osserva che l'unico conto corrente ordinario oggetto di causa è il c/c n. 929/02, delle cui pattuizioni è stata correttamente accertata la validità dal giudice di prime cure. Su tale presupposto, non sussistendo “l'illegittima applicazione di competenze” e risultando realmente esistente – sulla base delle considerazioni sopra esposte – l'esposizione debitoria a carico della società, neppure in ipotesi potrebbe derivare la nullità del contratto di mutuo n. 357. Gli stessi appellanti sostengono, infatti, che “ove il debito estinto mediante erogazione del mutuo sia realmente esistente, formatosi in applicazione di clausole legittime, e nelle misura quantificata dalla banca, il finanziamento ad estinzione sarebbe indubbiamente parimenti legittimo e rispondente ad un interesse di entrambe le parti del contratto” (v. atto di appello, p. 16).
Le considerazioni esposte, poi, privano di rilevanza il settimo motivo (“sui rapporti di fideiussione”), con il quale si duole l'invalidità delle fideiussioni prestate da Parte_2
e , in quanto “poste a garanzia di obbligazioni scaturenti
[...] Parte_3
da clausole nulle” e avendo misura massima “non predeterminata e neanche determinabile in modo certo, oggettivo e conoscibile/controllabile dal fideiussore” (v. atto di appello p. 19). Ed invero, dal rigetto dei precedenti motivi di gravame, risulta assorbita la deduzione in punto di invalidità delle fideiussioni in esame, asseritamente
“poste a garanzia di obbligazioni scaturenti da clausole nulle”, stante la legittimità dei rapporti di conto corrente e conto anticipi in contestazione.
Quanto, poi, all'esatto ammontare delle predette garanzie, l'accurata verifica della documentazione versata agli atti permette di riscontrare chiaramente la misura degli importi delle fideiussioni oggetto di causa (v. fascicolo di primo grado, in atti, e in
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 10 particolare: contratti di apertura di credito di dicembre 2004 (p. 13) e febbraio 2008 (p.
15)).
Conclusivamente, per tutte tali ragioni, il gravame deve essere disatteso, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza, con la liquidazione indicata in dispositivo, in favore della banca appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: rigetta l'appello proposto da , Parte_1 Parte_2
, con atto di citazione del 7/5/2019, avverso la sentenza n.
[...] Parte_3
129/2019 resa il 30/1/2019 dal Tribunale di Trapani;
condanna gli appellanti, in solido, al ristoro, in favore di INTESA SAN PAOLO s.p.a., delle spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate in € 4.200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n.228, art.
1. comma 17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 6 marzo
2025.
Il Cons. est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 11