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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 02/12/2024, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
Sezione FAMIGLIA SEPARAZIONE E DIVORZI GIUDIZIALI riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Lorena Canaparo -Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi -Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1142 dell'anno 2024 R.G., riservato in decisione all'udienza del
29.11.2024, promosso
DA
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. NASUTI ROBERTO e NASUTI GIANLUCA ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Via
Paleocapa 8/4 17100 Savona giusta delega in atti,
-ricorrente - nei confronti di
(C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'Avv. MOHAMED ABU ZEAD SAMIRA presso il cui studio, sito in PIAZZA DEL POPOLO 8/7
SAVONA ha eletto il proprio domicilio giusta procura in atti,
- resistente-
Con l'intervento della Procura della Repubblica - Sede
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio.
Fatto e Diritto
Rilevato che con ricorso depositato in data 30/05/2024 a proposto domanda per sentire Parte_1
pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto con , con ogni Controparte_1
conseguente statuizione anche in ordine alla prole;
Rilevato che si è costituita nel relativo giudizio;
Controparte_1
Rilevato che all'udienza del 29.11.2024, le parti hanno dato atto di essere addivenute ad un accordo e, per l'effetto, hanno congiuntamente precisato le conclusioni come segue: ““1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sig. ri e in Quiliano in data 20.09.2008 e Controparte_1 Parte_1
trascritto nel registro degli atti del matrimonio del medesimo comune n. 8 part. 1 anno 2008
2. I figli minori ed vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 Persona_2
collocazione presso la madre e per l'effetto viene confermata l'assegnazione dell'immobile sito in Quiliano, via Boagni 8, in favore della Sig. ra sino a quando i figli risiederanno in detto alloggio o Controparte_1
non diverranno autosufficienti
3. Il padre potrà tenere i minori con sé il Lunedì dalle ore 18.00 sino all'entrata a scuola l'indomani, nonché un ulteriore giorno infrasettimanale, concordato nella giornata del Giovedì dall'uscita da scuola sino all'entrata a scuola la mattina del giorno successivo, oltre a week-end alternati, dal sabato, alle ore 12.00 al lunedì mattina, comprensivi di pernotto, nonché 15 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo.
Festività di Natale, Capodanno e Pasqua, secondo il regime dell'alternanza; il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi dei minori.
4. Il Sig. si obbliga a corrispondere in favore della madre, a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento ordinario della prole, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di euro 930,00 (pari ad euro 465,00 per ciascun figlio), somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT.
5. Il sig. si obbliga a corrispondere nella misura del 100% le seguenti spese straordinarie: Parte_1
* spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria;
* spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e delle università pubbliche, queste ultime dopo il primo anno fuori corso;
c) prescuola, doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
d) corsi di specializzazione e master;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
* spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
b) spese per la patente;
* spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby-sitter) se l'esigenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
* spese medico-sanitarie che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante, erogati dal SSN;
b) accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); c) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
d) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
g) tickets sanitari;
h) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte;
h) cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti;
i) dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.); l) spese sanitarie urgenti;
* spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
c) interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal SSN.
6. Le spese scolastiche relative alle ripetizioni saranno invece suddivise dai coniugi in ragione della metà.
7. Il Sig. si obbliga a corrispondere in favore della sig. ra , in accordo con Parte_1 Controparte_1
quest'ultima, a titolo di assegno divorzile una tantum, previsto all'art. 5 c.8 L.898/1970, l'importo complessivo di euro 12.500,00,00, tramite bonifico bancario, in quattro tranches secondo la seguente modalità: tre rate dell'importo di euro 3.000,00 cadauna verranno rispettivamente corrisposte contestualmente al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio la prima rata, entro e non oltre il
01.04.2025 la seconda rata, entro e non oltre il 01.08.2025 la terza rata;
la quarta ed ultima rata dell'importo di euro 3.500,00 verrà versata entro e non oltre il 01.12.2025.
8. L'assegno unico verrà integralmente percepito dalla sig.ra . Controparte_1
9) Le spese di lite vengono compensate tra le parti”;
Constatato che i coniugi si sono separati consensualmente con decreto di omologa di questo Tribunale n.
176 del 20.1.2021 e che da allora la separazione dura ininterrottamente e, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
Esaminata la documentazione prodotta;
Ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1 e 3 -n. 2, lett. b- della legge 1 dicembre
1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 13, della stessa legge, nel testo modificato dalla legge 6 marzo
1987, n.74 e successive modifiche ex lege n. 55 del 6.5.2015;
Rilevato che le condizioni concordate non sono in contrasto né con norme imperative né con l'ordine pubblico ed anzi risultano conformi rispetto all'interesse della prole;
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, udite le parti, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in Quiliano in data 20.9.2008 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Quiliano, anno 2008, n. 8, p. 1 alle condizioni come sopra concordate alle quali conferisce vigore.
Dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Quiliano per le altre incombenze di legge.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Savona nella Camera di Consiglio del 29.11.2024
Il Giudice Rel.
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott.ssa Lorena Canaparo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
Sezione FAMIGLIA SEPARAZIONE E DIVORZI GIUDIZIALI riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Lorena Canaparo -Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi -Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1142 dell'anno 2024 R.G., riservato in decisione all'udienza del
29.11.2024, promosso
DA
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. NASUTI ROBERTO e NASUTI GIANLUCA ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Via
Paleocapa 8/4 17100 Savona giusta delega in atti,
-ricorrente - nei confronti di
(C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'Avv. MOHAMED ABU ZEAD SAMIRA presso il cui studio, sito in PIAZZA DEL POPOLO 8/7
SAVONA ha eletto il proprio domicilio giusta procura in atti,
- resistente-
Con l'intervento della Procura della Repubblica - Sede
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio.
Fatto e Diritto
Rilevato che con ricorso depositato in data 30/05/2024 a proposto domanda per sentire Parte_1
pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto con , con ogni Controparte_1
conseguente statuizione anche in ordine alla prole;
Rilevato che si è costituita nel relativo giudizio;
Controparte_1
Rilevato che all'udienza del 29.11.2024, le parti hanno dato atto di essere addivenute ad un accordo e, per l'effetto, hanno congiuntamente precisato le conclusioni come segue: ““1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sig. ri e in Quiliano in data 20.09.2008 e Controparte_1 Parte_1
trascritto nel registro degli atti del matrimonio del medesimo comune n. 8 part. 1 anno 2008
2. I figli minori ed vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 Persona_2
collocazione presso la madre e per l'effetto viene confermata l'assegnazione dell'immobile sito in Quiliano, via Boagni 8, in favore della Sig. ra sino a quando i figli risiederanno in detto alloggio o Controparte_1
non diverranno autosufficienti
3. Il padre potrà tenere i minori con sé il Lunedì dalle ore 18.00 sino all'entrata a scuola l'indomani, nonché un ulteriore giorno infrasettimanale, concordato nella giornata del Giovedì dall'uscita da scuola sino all'entrata a scuola la mattina del giorno successivo, oltre a week-end alternati, dal sabato, alle ore 12.00 al lunedì mattina, comprensivi di pernotto, nonché 15 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo.
Festività di Natale, Capodanno e Pasqua, secondo il regime dell'alternanza; il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi dei minori.
4. Il Sig. si obbliga a corrispondere in favore della madre, a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento ordinario della prole, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di euro 930,00 (pari ad euro 465,00 per ciascun figlio), somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT.
5. Il sig. si obbliga a corrispondere nella misura del 100% le seguenti spese straordinarie: Parte_1
* spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria;
* spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e delle università pubbliche, queste ultime dopo il primo anno fuori corso;
c) prescuola, doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
d) corsi di specializzazione e master;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
* spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
b) spese per la patente;
* spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby-sitter) se l'esigenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
* spese medico-sanitarie che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante, erogati dal SSN;
b) accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); c) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
d) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
g) tickets sanitari;
h) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte;
h) cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti;
i) dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.); l) spese sanitarie urgenti;
* spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
c) interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal SSN.
6. Le spese scolastiche relative alle ripetizioni saranno invece suddivise dai coniugi in ragione della metà.
7. Il Sig. si obbliga a corrispondere in favore della sig. ra , in accordo con Parte_1 Controparte_1
quest'ultima, a titolo di assegno divorzile una tantum, previsto all'art. 5 c.8 L.898/1970, l'importo complessivo di euro 12.500,00,00, tramite bonifico bancario, in quattro tranches secondo la seguente modalità: tre rate dell'importo di euro 3.000,00 cadauna verranno rispettivamente corrisposte contestualmente al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio la prima rata, entro e non oltre il
01.04.2025 la seconda rata, entro e non oltre il 01.08.2025 la terza rata;
la quarta ed ultima rata dell'importo di euro 3.500,00 verrà versata entro e non oltre il 01.12.2025.
8. L'assegno unico verrà integralmente percepito dalla sig.ra . Controparte_1
9) Le spese di lite vengono compensate tra le parti”;
Constatato che i coniugi si sono separati consensualmente con decreto di omologa di questo Tribunale n.
176 del 20.1.2021 e che da allora la separazione dura ininterrottamente e, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
Esaminata la documentazione prodotta;
Ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1 e 3 -n. 2, lett. b- della legge 1 dicembre
1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 13, della stessa legge, nel testo modificato dalla legge 6 marzo
1987, n.74 e successive modifiche ex lege n. 55 del 6.5.2015;
Rilevato che le condizioni concordate non sono in contrasto né con norme imperative né con l'ordine pubblico ed anzi risultano conformi rispetto all'interesse della prole;
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, udite le parti, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in Quiliano in data 20.9.2008 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Quiliano, anno 2008, n. 8, p. 1 alle condizioni come sopra concordate alle quali conferisce vigore.
Dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Quiliano per le altre incombenze di legge.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Savona nella Camera di Consiglio del 29.11.2024
Il Giudice Rel.
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott.ssa Lorena Canaparo