Sentenza 25 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 25/02/2022, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/02/2022
N. 00340/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01408/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1408 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Oreste Marzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
per l’ottemperanza
alle sentenze emesse dal Tribunale di Lecce in data -OMISSIS-e dalla Corte d’Appello di Lecce in data -OMISSIS-, con le quali è stato condannato il Ministero dalla Salute al risarcimento del danno iure proprio , derivato agli istanti quali rispettivamente marito il primo e figli gli altri tre della sig.ra -OMISSIS-, deceduta il 23.2.2008.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori avv. O. Marzo per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Dagli atti di causa risulta che con sentenza n. -OMISSIS-, il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in accoglimento della domanda proposta dai ricorrenti nei confronti del Ministero della Salute per il risarcimento dei danni iure proprio dagli stessi subiti a seguito del decesso della loro parente per trasfusione di sangue infetto, condannava il Ministero della Salute “alla corresponsione in favore di ciascuno degli attori della somma di euro 160.000,00, oltre interessi come in motivazione” e compensava tra le parti le spese del grado di giudizio.
2. La Corte d’Appello di Lecce, Sezione Seconda Civile, con sentenza n. -OMISSIS-, in parziale riforma della suddetta sentenza, così statuiva: “1. accoglie l ’ appello per quanto di ragione e, per l ’ effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza, ridetermina la somma dovuta a titolo del risarcimento del danno, sottraendo dall ’ importo di euro 160.000,00 liquidato a favore di -OMISSIS-, la somma di euro 44.265,67; e sottraendo dall ’ importo di euro 160.000,00 liquidato a ciascuno dei tre figli -OMISSIS-, la somma di euro 29.510,44 per ciascuno. 2. Conferma per il resto l ’ impugnata sentenza. 3. Compensa tra le parti le spese di lite del presente grado nella misura di un terzo e condanna il Ministero alla rifusione in favore degli appellati in solido tra loro, della parte restante delle stesse che liquida, per l ’ intero, nella somma di euro 8.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario al 15%” .
3. Non essendo stato proposto ricorso per Cassazione né istanza per revocazione, la suddetta sentenza della Corte d’Appello di Lecce, passava in giudicato come da attestazione del funzionario giudiziario del 22 luglio 2021, in atti.
4. Entrambe le richiamate pronunce giudiziali, munite della formula esecutiva, venivano notificate, in detta forma, al Ministero della Salute presso la sua sede reale, rispettivamente, in data 15 aprile 2021 (sentenza di primo grado) e in data 24 febbraio 2021 (sentenza di appello).
A far data dal perfezionamento della predetta ultima notificazione, iniziava a decorrere il termine previsto dall’art. 14 comma 1 D.L. 669/1996, convertito in L. 30/1997 (art. 14 cit.: “1. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l ’ ente Agenzia delle Entrate - Riscossione completano le procedure per l ’ esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l ’ obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto” ), applicabile anche al giudizio di ottemperanza promosso dinanzi al Giudice Amministrativo, in virtù del quale l’esecuzione forzata del credito nei confronti della P.A. non può essere iniziata prima che siano trascorsi 120 giorni dalla notifica del titolo all’amministrazione; con dies a quo da individuarsi nella data di notifica del provvedimento presso la sede effettiva della P.A. debitrice (TAR Abruzzo, L’Aquila, I, 20 marzo 2017 n. 132; TAR Lazio, Roma, I, 31 maggio 2016 n. 6373; TAR Sicilia, Palermo, II, 1 aprile 2016 n. 837; TAR Puglia, Lecce, I, 6 maggio 2014 n. 1144).
5. Scaduto il suddetto termine dilatorio i creditori, non avendo conseguito il pagamento delle somme ad essi spettanti in virtù del titolo sopra indicato, proponevano il ricorso introduttivo della presente causa, per ottenere l’ottemperanza delle sentenze de quibus ; i ricorrenti chiedevano, inoltre, la nomina di un commissario ad acta e la refusione delle spese del presente giudizio.
6. Ritiene il Collegio, per tutto quanto precede, che la domanda proposta meriti accoglimento e conseguentemente:
- che debba essere sancito l’obbligo del Ministero della Salute di dare piena e completa esecuzione alle sentenze oggetto della presente causa, provvedendo all’integrale pagamento, in favore dei ricorrenti, delle prestazioni ivi indicate, se e nella misura in cui siano ancora dovute, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, D. L. n. 669/96 ( “2. Nell ’ ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti dal comma 1, il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all ’ istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso […] ” );
- di assegnare alla P.A. resistente, ai fini dell’ottemperanza, il termine di novanta giorni, decorrenti dalla notificazione/comunicazione della presente sentenza;
- di nominare, quale commissario ad acta , qualora il Ministero della Salute non provveda nel termine indicato, il Direttore Generale della Direzione Generale della Vigilanza sugli enti e della Sicurezza delle cure presso il Ministero della Salute, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere a porre in essere gli atti sostitutivi entro l’ulteriore termine di novanta giorni, senza maturare alcun diritto al compenso;
- di doversi condannare il Ministero della Salute alla refusione delle spese processuali afferenti al presente giudizio, come liquidate in dispositivo, in virtù del criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero della Salute di provvedere al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle somme risultanti dalle sentenze indicate nella parte motiva, se e in quanto ancora dovute, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso, entro il termine di novanta giorni dalla notificazione/comunicazione della presente sentenza.
In difetto di adempimento, nomina, quale Commissario ad acta , il Direttore Generale della Direzione Generale della Vigilanza sugli enti e della Sicurezza delle cure presso il Ministero della Salute, con facoltà di delega, affinché provveda in luogo dell’amministrazione, nei successivi novanta giorni, a dare esecuzione al giudicato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e rimborso delle somme anticipate a titolo di contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.