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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/03/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Maria Casaregola Presidente
Dott. Maria Di Lorenzo Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenzioni al nr.
836/2021, vertente tra
), rappresentato e difeso dall'avv. REA Parte_1 C.F._1
RAFFAELE ), giusta delega in atti C.F._2
Appellante
e
), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SARTONI MARCO ), giusta delega in atti C.F._3
Appellata
Conclusioni di parte appellante: 1) “in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 92/2021 emessa nel procedimento recante R.G. n.
11443/2017 dal Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Capone Cristina, pronunciata in data 13.01.2021, pubblicata il 14.01.2021 e notificata in data 15.01.2021 accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano.
3) nel merito, accertare e dichiarare la nullità, l'inammissibilità e improponibilità dell'opposto decreto ingiuntivo perché già esistente un altro decreto ingiuntivo emesso precedentemente dal Tribunale di
Roma avente ad oggetto lo stesso credito così come rappresentato nel presente atto;
4) accertare e dichiarare l'assoluta carenza di legittimazione attiva della Controparte_1
visto che non vi sono mai stati rapporti contrattuali tra le parti, come sopra ampiamente illustrato, ed, inoltre, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del sig. , e Parte_1 per l'effetto dichiarare la nullità, l'inammissibilità e improponibilità dell'opposto decreto ingiuntivo.
5) Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari, autorizzare la chiamata in causa ed in garanzia del sig. nato a [...] il Parte_2
09.04.1961, residente in [...], da parte del sig.
per essere manlevato e tenuto indenne dall'eventuale condanna e da ogni responsabilità e Pt_1
pregiudizievole conseguenza derivante dal presente giudizio, in forza della dichiarazione liberatoria sottoscritta in data 09.11.2009, per i motivi sopra esposti, adottando a tal fine ogni provvedimento conseguente e/o necessario, ivi compreso il differimento dell'udienza fissata per la comparizione delle parti;
6) Nel merito, accertare e dichiarare che il sig. non è debitore della somma ingiunta Parte_1
per i motivi sopra esposti né è debitrice di alcuna somma nei confronti della Controparte_2
7) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio con attribuzione al procuratore costituito.
Conclusioni di parte appellata:
- “in via principale, nel merito, per i motivi di cui in narrativa, rigettare l'impugnazione promossa dall'appellante in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza appellata;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA se ed in quanto dovute.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo emesso nei suoi confronti in data 10.11.2017, dal Tribunale di Napoli Nord, ed in favore della per l'importo di € 22.526,26, a titolo di rimborso delle somme Controparte_1
liquidate dalla predetta compagnia assicurativa in favore della in virtù della polizza di Parte_3 assicurazione “Rischio Impiego” n. 519531, da quest'ultima stipulata con il a corredo di un Pt_1
contratto di finanziamento da lui ottenuto, che prevedeva la restituzione in 120 rate mensili dell'importo di € 292,00 cadauna, mediante cessione pro solvendo del quinto della retribuzione.
Nello specifico, l'opponente riteneva non dovuta la pretesa creditoria della compagnia assicurativa eccependo la nullità, inammissibilità ed improponibilità del ricorso monitorio, per violazione del principio del “ne bis in idem”, atteso che per le medesime causali la stessa società , che gli Pt_3
aveva erogato il mutuo, aveva chiesto ed ottenuto altro decreto ingiuntivo in data 14.11.2008, innanzi al Tribunale di Roma;
l'opponente eccepiva altresì il difetto di legittimazione attiva e passiva delle due parti per non aver esse mai sottoscritto alcun accordo diretto, e deduceva che i suoi rapporti con la mutuante erano stati definiti nell'anno 2011, ragion per cui egli non era Pt_3
più debitore di alcunché nei confronti della società stessa;
rilevava altresì che i due finanziamenti stipulati con la , il 10.11.2004 ed il 30.9.2005, erano stati sottoscritti allorquando egli era Pt_3
dipendente della società dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli in data Parte_4
17.2.2010, e che egli non aveva mai beneficiato di tali somme poiché erano state incassate dall'allora amministratore della predetta società, che ne aveva rilasciato ampia liberatoria, impegnandosi al pagamento delle somme di rimborso.
Sulla base di tali circostanze, l'opponente chiedeva di accertare la nullità, inammissibilità, improponibilità del decreto ingiuntivo, accertare la carenza di legittimazione attiva della società asserita creditrice, nonché la sua carenza di legittimazione passiva, con conseguente invalidità del decreto opposto. In via subordinata, ove non fosse stata accolta la eccezione preliminare,
l'opponente chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa legale Parte_2
rappresentante della società datrice di lavoro già fallita, per essere manlevato e tenuto indenne da ogni pretesa economica vantata da parte opposta, in forza di una dichiarazione liberatoria da lui sottoscritta in data 9.11.2009.
Costituitasi, la compagnia assicuratrice contestava ogni eccezione di parte opponente , reclamando il suo buon diritto ad ottenere il ristoro di quanto corrisposto, per effetto del contratto di assicurazione, in favore della società finanziaria, pari all'importo ingiunto in via monitoria.
Con sentenza n. 92/2021, resa in data 14.1.2021, il Tribunale adito rigettava l'opposizione, ritenendo in primo luogo pienamente legittimate le parti in causa rispetto all'azione proposta , atteso che il contratto di assicurazione era stipulato proprio a corredo del contratto di finanziamento, e lo stipulante era proprio il soggetto finanziato, che contraeva questa assicurazione a copertura eventuale del rischio connesso alla perdita del suo impiego, indicando come beneficiario della prestazione assicurativa il soggetto finanziante;
il medesimo contratto prevedeva poi la surroga della compagnia di assicurazione rispetto al mutuante in tutti i suoi diritti e privilegi verso il soggetto finanziato;
nel merito, il Tribunale evidenziava la piena regolarità del contratto di finanziamento, e la assenza di qualsiasi valida argomentazione da parte dell'opponente rispetto alla non operatività del meccanismo della surroga tra mutuante ed assicuratore per effetto della operatività della polizza regolarmente stipulata, e per tali motivi rigettava l'opposizione proposta, con condanna dell'opponente alle spese di lite.
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva gravame avverso la Parte_1
predetta sentenza, censurandola – secondo quanto si dirà più ampiamente in seguito – nella parte in cu aveva riconosciuto valido il rapporto processuale instauratosi, ritenendo pienamente legittimate le parti rispetto all'azione proposta, laddove invece mai nessun rapporto contrattuale diretto era insorto tra loro;
l'opponente evidenziava altresì come il Giudice non avesse tenuto conto della circostanza per cui egli aveva ben riferito che la genesi del contratto di finanziamento era legata alla mera volontà del suo datore di lavoro, e che egli non aveva effettivamente mai goduto dei predetti finanziamenti, rimanendo anche creditore da parte della società presso cui lavorava, delle somme a lui dovute a titolo di TFR, così come indicato nello stato passivo della procedura fallimentare della predetta società. L'appellante censurava la pronuncia impugnata anche nella parte in cui non aveva considerato inammissibile l'azione monitoria proposta per violazione del principio del ne bis in idem, essendo egli stato destinatario già di altro provvedimento monitorio da parte della società finanziante per le medesime causali, benchè per importi differenti, come aveva ampiamente documentato nel corso del giudizio. Infine, si contestava la pronuncia impugnata nella parte in cui il Tribunale non aveva autorizzato la chiamata in causa di legale rappresentante della società datrice di lavoro e poi Parte_2
fallita, il quale aveva documentalmente dichiarato di aver beneficiato delle somme mutuate in favore del , obbligandosi al pagamento in restituzione dei due prestiti nei confronti della Pt_1
società , evidenziando come in altri giudizi dinanzi al medesimo Ufficio, intentati ai danni di Pt_3
altri lavoratori dipendenti della stessa società per analoghe posizioni sostanziali, si era regolarmente proceduto alla vocatio in jus del Pt_2
L'appellane concludeva dunque per la riforma della pronuncia impugnata e per l'accoglimento della opposizione.
Costituitasi, la compagnia appellata contestava l'eccepito difetto di legittimazione attiva sulla base delle dinamiche contrattuali ben documentate in atti, ed evidenziava come le causali dei due decreti ingiuntivi ottenuti contro il , uno dalla dinanzi al Tribunale di Roma ed uno oggetto Pt_1 Pt_3
del giudizio di primo grado, riguardavano importi e causali differenti, atteso che dinanzi al
Tribunale di Roma la aveva azionato il credito non transitato nella titolarità della Pt_3 [...]
la quale invece aveva azionato dinanzi al Tribunale di Napoli Nord esclusivamente il CP_1
credito transitato nella sua titolarità, senza alcuna duplicazione di importi;
eccepiva altresì che la mancata autorizzazione alla chiamata del si fondava sulla assenza di ragioni di Pt_2
connessione o continenza tra la domanda monitoria avanzata dalla e la Controparte_1 posizione del stesso, nonché per l'assenza di rapporti di garanzia che fosse opportuno Pt_2 trattare nel giudizio di opposizione. Concludeva dunque per il rigetto dell'appello.
Rigetta l'istanza di inibitoria, alla udienza del 20.11.2024, la Corte tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
ANALISI DEI MOTIVI DI APPELLO
Per ordine di trattazione e di logica processuale, occorre dapprima soffermarsi sul terzo motivo di appello, con il quale l'appellante ha censurato la pronuncia nella parte in cui il Tribunale non ha autorizzato la chiamata in causa del terzo regolarmente formulata dalla parte Parte_2
opponente con l'atto di citazione in opposizione, e – a dire dell'appellante – giustificata dall'ampia documentazione in atti, circa l'obbligo del di tenerlo indenne rispetto alla pretesa Pt_2
creditoria vantata dalla parte opposta.
Il motivo è del tutto inammissibile.
Come ben chiarito dalla Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 58 del 26.3.2020 - chiamata a decidere sulla supposta illegittimità costituzionale dell'art. 354 c.p.c., nella parte in cui non consente l'annullamento della pronuncia impugnata con rinvio al giudice di primo grado nei casi di diniego o di omessa autorizzazione alla chiamata in causa – “La scelta del legislatore di non includere tra le ipotesi di rimessione in primo grado quella della pretermissione dell'istanza del convenuto-opponente di chiamata di un terzo in garanzia e', dunque, un'opzione discrezionale, legittima perche' non manifestamente irragionevole, attesa la sua funzionalita' al valore costituzionale della ragionevole durata del processo sul rapporto principale, e non ingiustificatamente compressiva del diritto di azione, potendo il convenuto-opponente esercitare la domanda di garanzia tramite l'instaurazione di un autonomo giudizio contro il terzo. Deve essere, pertanto, dichiarata non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 354 cod. proc. civ. in riferimento a tutti i parametri evocati.”
Il principio esaminato dal Giudice delle leggi rende dunque del tutto inammissibile il motivo di gravame in questione, poiché la scelta processuale del Tribunale di non consentire la chiamata in causa legittimamente proposta, resta ancorata alla discrezionalità del giudicante, e non si traduce in alcun modo in un vulnus delle ragioni del chiamante rispetto alla posizione di garanzia a suo dire assunta dal chiamato, atteso che egli può sempre far valere in altro giudizio tale rapporto, al fine di azionare la garanzia suddetta.
A ciò consegue la inammissibilità della doglianza proposta in questa sede, sia sotto il profilo della insindacabilità della scelta processuale del giudice di primo grado, sia sotto il profilo della improduttività di effetti di un eventuale giudizio di censura del suo operato, atteso che mai il processo potrebbe retrocedere al primo grado, proprio secondo il meccanismo dell'art. 354 c.p.c. che non prevede tale evenienza processuale tra le ipotesi di rimessione al primo giudice, senza che ciò si traduca in una patologia del sistema, come ben chiarito dalla Corte Costituzionale nella pronuncia richiamata.
Il motivo di appello in esame è dunque inammissibile.
Sempre per ordine logico di trattazione, occorre ora valutare il secondo motivo di appello, con il quale si deduce la mancata considerazione da parte del Tribunale della eccezione di nullità, inammissibilità o improponibilità del ricorso monitorio per la asserita violazione del principio del ne bis in idem.
Nello specifico, l'appellante deduce che, con decreto del Tribunale di Roma emesso in data
14.11.2008, la creditrice principale gli aveva ingiunto il pagamento di somme di denaro Parte_3
derivanti dai medesimi contratti di finanziamento da lui stipulati nell'anno 2004 e nell'anno 2005, e che pertanto il decreto ingiuntivo ottenuto dal Tribunale di Napoli dalla in Controparte_1
data 10.7.2011 – ed oggetto del giudizio di opposizione – rappresentava un doppione del primo, poiché fondatosi sulla medesima causale. Invero, il Tribunale ha rigettato tale eccezione sulla scorta, a suo dire, dell'esame della documentazione prodotta a sostegno del ricorso monitorio dinanzi al Tribunale di Roma, arrivando a ritenere che in tale sede, la creditrice avesse richiesto l'ingiunzione di pagamento per le Pt_3
quote che il datore di lavoro del non le aveva versato in costanza del rapporto di lavoro, Pt_1
mentre la aveva richiesto dinanzi al Tribunale di Napoli Nord l'ingiunzione Controparte_1
per le diverse somme da lei versate alla , nella cui posizione creditoria avverso il si era Pt_3 Pt_1
surrogata, in esecuzione della Polizza Rischio Impiego, e dunque solo a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. Dunque, apparirebbe assolutamente differente la pretesa creditoria azionata in tale sede, non solo per la differente posizione del creditore (creditore principale in un caso, creditore surrogato nell'altro), ma anche in relazione ai differenti importi richiesti ed alla causale della domanda ( da un lato le somme non corrisposte dal alla in costanza del rapporto di Pt_1 Pt_3
lavoro, e dall'altro le somme oggetto di surroga corrisposte dalla alla in esecuzione del CP_1 Pt_3
contratto di assicurazione, e oggetto di surroga secondo le stesse pattuizioni contrattuali).
Il motivo è del tutto infondato, risultando immune da censure quanto esaminato e statuito dal
Tribunale.
Ed infatti, come ben ribadito dalla compagnia appellata in sede di costituzione, dalla documentazione prodotta in atti risulta evidente che, alla data di interruzione del rapporto di lavoro tra il e la il debito ascrivibile al per il mancato Pt_1 Parte_4 Pt_1
adempimento della restituzione dei due finanziamenti contratti con la (contratti n. 990229019 e Pt_3
99256631), era rispettivamente di € 26.595,44 per il primo rapporto ed € 22.162,82 per il secondo, per un ammontare complessivo di € 48.758,26 (cfr. docc. 1,3,5,6, fascicolo parte opposta in primo grado), importi mai contestati dal nel corso del giudizio di primo grado. Di tale importo, la Pt_1 ha corrisposto alla , in virtù del contratto di assicurazione “rischio Controparte_1 Pt_3 impiego” le somme di € 14.047,44 per il primo finanziamento ed € 8.478,82 per il secondo per un totale di € 22.626,26 (oggetto del decreto ingiuntivo opposto), e questo perchè solo su tali importi, intesi come rate di restituzione del finanziamento maturate dopo la cessazione del rapporto di lavoro, era operativa la polizza “rischio impiego”, e non su quelle invece rimaste insolute ma maturate allorquando il rapporto di impiego era ancora in essere, e nonostante ciò il datore di lavoro non aveva provveduto a dare esecuzione alla cessione del quinto, atteso che tali importi non erano certo coperti dalla assicurazione con la , divenuta operativa solo al momento della CP_1
cessazione del rapporto di lavoro. Ciò detto, il decreto ingiuntivo richiesto dinanzi al Tribunale di
Roma dalla (e non dalla che non ne aveva titolo alcuno) ha riguardato la parte del Pt_3 CP_1
debito maturato in costanza del rapporto di lavoro, per la somma di € 26.532,00 (importo che, sommato a quello del diverso decreto ingiuntivo opposto nel giudizio di primo grado, concorre a formare l'ammontare complessivo del debito in capo al in relazione ai due finanziamenti). Pt_1
Dunque, tra i due decreti vi è una eterogeneità del soggetto creditore (ognuno dei quali legittimato in via esclusiva e non concorrente all'altro ad azionare in via monitoria quanto effettivamente richiesto), una eterogeneità degli importi ingiunti, ed una eterogeneità della causale, atteso che sebbene gli importi siano tutti ascrivibili all'inadempimento dell'obbligo restitutorio dei due finanziamenti, una parte attiene al debito contratto con il creditore principale, un'altra al meccanismo di surroga tra il creditore e la compagnia assicurativa.
L'eccezione in esame è stata dunque correttamente rigettata dal giudice di primo grado, ed in questa sede il motivo di appello riproposto va pertanto rigettato.
Con il terzo motivo di appello (invero rubricato come primo nell'atto di appello), il ha Pt_1
inteso attingere il capo della motivazione della sentenza impugnata che ha ritenuto non fondata la sua eccezione di difetto di legittimazione attiva della rispetto al credito Controparte_1
asseritamente vantato nei suoi confronti, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva nel resistere a tale azione;
entrambe le deduzioni si fondano su un unico profilo di merito, quello per cui, a dire del , non vi sarebbe mai stato alcun legame contrattuale tra se stesso e la Pt_1 [...]
e dunque nessuna azione poteva essere validamente proposta dalla compagnia CP_1
assicurativa nei suoi confronti. Nello specifico, il Discreto ha evidenziato come nei contratti di finanziamento da lui stipulati con la non vi sarebbe contenuto alcun riferimento alla Pt_3
contemporanea stipula di un contratto di assicurazione rischio impiego, connesso ai due finanziamenti erogati in suo favore.
Il ha altresì ricordato – come aveva già fatto in primo grado – che, nell'ambito della Pt_1
procedura fallimentare apertasi a seguito del fallimento della azienda propria datrice di lavoro NPS
New Police Security, egli aveva proposto istanza di insinuazione al passivo per il credito maturato a titolo di TFR, evidenziando altresì al curatore che, al pari di altri colleghi, negli anni 2004 e 2005, aveva subito pressioni dal datore di lavoro affinchè stipulasse tali finanziamenti, garantiti Pt_2
dal meccanismo della cessione del quinto dello stipendio, ma che delle somme concesse a titolo di prestito egli non aveva mai beneficiato, essendo state le stesse incassate direttamente dal Pt_2
tale circostanza, a dire del , avrebbe poi indotto il curatore a richiedere al Giudice delegato Pt_1
che la somma dovuta al a titolo di TFR potesse essere versata direttamente alla , Pt_1 Pt_3
società finanziatrice, proprio a risanamento della posizione debitoria, con contestuale rinuncia della a richiedere al somme in restituzione. Pt_3 Pt_1
Il motivo di appello è infondato.
Preliminarmente, deve darsi atto che è circostanza incontestata quella della avvenuta sottoscrizione da parte del di due contratti di finanziamento con la , il primo in data 10.11.2004, ed il Pt_1 Pt_3 secondo in data 30.9.2005, allorquando egli era lavoratore alle dipendenze della NPS New Police
Security, azienda poi fallita;
per entrambi i finanziamenti era previsto, quale modalità di rimborso delle rate a carico del soggetto finanziato, il meccanismo della cessione del quinto dello stipendio.
Sotto tale aspetto, è dunque fondamentale rilevare che è la stessa normativa sulla cessione del quinto dello stipendio che impone alla società mutuante (e dunque, in questo caso alla di Pt_3
garantirsi dal cd. “rischio impiego” (e cioè dalla perdita dell'impiego da parte del soggetto finanziato, con conseguente venir meno della retribuzione che rappresenta la fonte di garanzia dell'obbligo restitutorio); ed infatti, l'art. 54 dpr 180/1950 prescrive che “Le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui, per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente, non sia possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero del residuo credito”.
In ottemperanza a tale obbligo di legge, l'art. 10 dei due contratti di finanziamento in atti, espressamente prevede che “ a garanzia del prestito contratto con il presente atto, il delegante si obbliga a stipulare con costi a suo carico polizza assicurativa che viene emessa ad esclusivo beneficio del mutuante, in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
la polizza rischio impiego non esime in alcun modo sia il delegante dall'obbligo di estinguere il finanziamento, sia
l'amministrazione dagli obblighi di cui all'art.
3. Per le somme che dovesse pagare per effetto di tale garanzia, la compagnia di assicurazione sarà surrogata dal mutuante in tutti i suoi diritti e privilegi verso il delegante, non escluso quello di cui all'art. 3 del presente contratto. In caso di morte del delegante, la Polizza Vita estingue il debito”.
Ciò posto, come correttamente sintetizzato dal giudice di primo grado, nel contratto di assicurazione in oggetto, l'assicurato ed il beneficiario non coincidono, atteso che il primo è il mutuatario del contratto di finanziamento, ed il secondo è invece la società erogante il finanziamento stesso, che riceve dunque tutela dal rischio di non ricevere più la restituzione delle somme mutuate, in conseguenza all'evento perdita della vita o dell' impiego del debitore. La disciplina prevede poi che l'assicuratore che paghi quanto a suo carico per effetto del verificarsi del rischio e dunque della operatività della polizza, è surrogato sino alla concorrenza dell'ammontare di essa nei diritti del mutuante verso il delegante, e dunque della società finanziatrice verso il soggetto finanziato.
Ciò posto, è evidente la infondatezza della censura mossa dal Discreto. La pretesa creditoria della nasce proprio in relazione alla previsione contrattuale esplicitamente Controparte_1
contenuta nel contratto da lui sottoscritto con la e risulta correttamente e geneticamente legata Pt_3
al verificarsi del rischio assicurato (perdita dell'impiego), al pagamento delle somme dovute dalla assicurazione alla società finanziaria in esecuzione del meccanismo di copertura assicurativa, ed al conseguente diritto di surroga della Assicurazione nei diritti spettanti alla finanziaria nei confronti del soggetto finanziato rimasto inadempiente a causa della perdita del lavoro, all'obbligo di restituzione delle rate sino alla estinzione del debito.
Non vi è dunque alcuna valida censura da potersi muovere rispetto all'operatività del meccanismo contrattuale, che ha avuto concreta ed adesiva attuazione, ed in particolare va evidenziata la infondatezza dell'unica doglianza proposta dall'appellante, in relazione alla assenza di un rapporto con la attesa proprio la previsione contrattuale che ha reso invece Controparte_1
pienamente operante la surroga della nei diritti della società mutuante da esercitarsi avverso CP_1
il Discreto per il recupero del credito vantato.
Il motivo in esame è dunque infondato e va rigettato.
Il restante motivo di appello, relativo alla mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti, nella specie prove orali capitolate nelle proprie memorie istruttorie, è anch'esso infondato, oltre che del tutto assorbito nei precedenti motivi esaminati.
Ed infatti, le prove articolate, e in questa sede riproposte per relationem alle memorie istruttorie in primo grado, appaiono vertere su circostanze pienamente documentali ed in ogni caso risultano superate dalla chiara dinamica contrattuale come rinveniente dai titoli negoziali, e di tutte le altre circostanze in fatto relative alla vicenda di causa che non risultano contestate.
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore della parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le limitate e circoscritte questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi, per tutte le fasi (cfr.
Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI, Ord.,
29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab.
n.12), con riferimento con riferimento allo scaglione da €.5.201,00 ad €.26.000,00, in base al valore della controversia.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 836/2021 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 92/2021 emessa dal Tribunale di Napoli Nord e pubblicata il 14.1.2021.
2. Condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 5.809,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 26.2.2025 Il Presidente
Dott. Maria Casaregola
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Maria Casaregola Presidente
Dott. Maria Di Lorenzo Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenzioni al nr.
836/2021, vertente tra
), rappresentato e difeso dall'avv. REA Parte_1 C.F._1
RAFFAELE ), giusta delega in atti C.F._2
Appellante
e
), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SARTONI MARCO ), giusta delega in atti C.F._3
Appellata
Conclusioni di parte appellante: 1) “in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 92/2021 emessa nel procedimento recante R.G. n.
11443/2017 dal Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Capone Cristina, pronunciata in data 13.01.2021, pubblicata il 14.01.2021 e notificata in data 15.01.2021 accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano.
3) nel merito, accertare e dichiarare la nullità, l'inammissibilità e improponibilità dell'opposto decreto ingiuntivo perché già esistente un altro decreto ingiuntivo emesso precedentemente dal Tribunale di
Roma avente ad oggetto lo stesso credito così come rappresentato nel presente atto;
4) accertare e dichiarare l'assoluta carenza di legittimazione attiva della Controparte_1
visto che non vi sono mai stati rapporti contrattuali tra le parti, come sopra ampiamente illustrato, ed, inoltre, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del sig. , e Parte_1 per l'effetto dichiarare la nullità, l'inammissibilità e improponibilità dell'opposto decreto ingiuntivo.
5) Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari, autorizzare la chiamata in causa ed in garanzia del sig. nato a [...] il Parte_2
09.04.1961, residente in [...], da parte del sig.
per essere manlevato e tenuto indenne dall'eventuale condanna e da ogni responsabilità e Pt_1
pregiudizievole conseguenza derivante dal presente giudizio, in forza della dichiarazione liberatoria sottoscritta in data 09.11.2009, per i motivi sopra esposti, adottando a tal fine ogni provvedimento conseguente e/o necessario, ivi compreso il differimento dell'udienza fissata per la comparizione delle parti;
6) Nel merito, accertare e dichiarare che il sig. non è debitore della somma ingiunta Parte_1
per i motivi sopra esposti né è debitrice di alcuna somma nei confronti della Controparte_2
7) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio con attribuzione al procuratore costituito.
Conclusioni di parte appellata:
- “in via principale, nel merito, per i motivi di cui in narrativa, rigettare l'impugnazione promossa dall'appellante in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza appellata;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA se ed in quanto dovute.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo emesso nei suoi confronti in data 10.11.2017, dal Tribunale di Napoli Nord, ed in favore della per l'importo di € 22.526,26, a titolo di rimborso delle somme Controparte_1
liquidate dalla predetta compagnia assicurativa in favore della in virtù della polizza di Parte_3 assicurazione “Rischio Impiego” n. 519531, da quest'ultima stipulata con il a corredo di un Pt_1
contratto di finanziamento da lui ottenuto, che prevedeva la restituzione in 120 rate mensili dell'importo di € 292,00 cadauna, mediante cessione pro solvendo del quinto della retribuzione.
Nello specifico, l'opponente riteneva non dovuta la pretesa creditoria della compagnia assicurativa eccependo la nullità, inammissibilità ed improponibilità del ricorso monitorio, per violazione del principio del “ne bis in idem”, atteso che per le medesime causali la stessa società , che gli Pt_3
aveva erogato il mutuo, aveva chiesto ed ottenuto altro decreto ingiuntivo in data 14.11.2008, innanzi al Tribunale di Roma;
l'opponente eccepiva altresì il difetto di legittimazione attiva e passiva delle due parti per non aver esse mai sottoscritto alcun accordo diretto, e deduceva che i suoi rapporti con la mutuante erano stati definiti nell'anno 2011, ragion per cui egli non era Pt_3
più debitore di alcunché nei confronti della società stessa;
rilevava altresì che i due finanziamenti stipulati con la , il 10.11.2004 ed il 30.9.2005, erano stati sottoscritti allorquando egli era Pt_3
dipendente della società dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli in data Parte_4
17.2.2010, e che egli non aveva mai beneficiato di tali somme poiché erano state incassate dall'allora amministratore della predetta società, che ne aveva rilasciato ampia liberatoria, impegnandosi al pagamento delle somme di rimborso.
Sulla base di tali circostanze, l'opponente chiedeva di accertare la nullità, inammissibilità, improponibilità del decreto ingiuntivo, accertare la carenza di legittimazione attiva della società asserita creditrice, nonché la sua carenza di legittimazione passiva, con conseguente invalidità del decreto opposto. In via subordinata, ove non fosse stata accolta la eccezione preliminare,
l'opponente chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa legale Parte_2
rappresentante della società datrice di lavoro già fallita, per essere manlevato e tenuto indenne da ogni pretesa economica vantata da parte opposta, in forza di una dichiarazione liberatoria da lui sottoscritta in data 9.11.2009.
Costituitasi, la compagnia assicuratrice contestava ogni eccezione di parte opponente , reclamando il suo buon diritto ad ottenere il ristoro di quanto corrisposto, per effetto del contratto di assicurazione, in favore della società finanziaria, pari all'importo ingiunto in via monitoria.
Con sentenza n. 92/2021, resa in data 14.1.2021, il Tribunale adito rigettava l'opposizione, ritenendo in primo luogo pienamente legittimate le parti in causa rispetto all'azione proposta , atteso che il contratto di assicurazione era stipulato proprio a corredo del contratto di finanziamento, e lo stipulante era proprio il soggetto finanziato, che contraeva questa assicurazione a copertura eventuale del rischio connesso alla perdita del suo impiego, indicando come beneficiario della prestazione assicurativa il soggetto finanziante;
il medesimo contratto prevedeva poi la surroga della compagnia di assicurazione rispetto al mutuante in tutti i suoi diritti e privilegi verso il soggetto finanziato;
nel merito, il Tribunale evidenziava la piena regolarità del contratto di finanziamento, e la assenza di qualsiasi valida argomentazione da parte dell'opponente rispetto alla non operatività del meccanismo della surroga tra mutuante ed assicuratore per effetto della operatività della polizza regolarmente stipulata, e per tali motivi rigettava l'opposizione proposta, con condanna dell'opponente alle spese di lite.
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva gravame avverso la Parte_1
predetta sentenza, censurandola – secondo quanto si dirà più ampiamente in seguito – nella parte in cu aveva riconosciuto valido il rapporto processuale instauratosi, ritenendo pienamente legittimate le parti rispetto all'azione proposta, laddove invece mai nessun rapporto contrattuale diretto era insorto tra loro;
l'opponente evidenziava altresì come il Giudice non avesse tenuto conto della circostanza per cui egli aveva ben riferito che la genesi del contratto di finanziamento era legata alla mera volontà del suo datore di lavoro, e che egli non aveva effettivamente mai goduto dei predetti finanziamenti, rimanendo anche creditore da parte della società presso cui lavorava, delle somme a lui dovute a titolo di TFR, così come indicato nello stato passivo della procedura fallimentare della predetta società. L'appellante censurava la pronuncia impugnata anche nella parte in cui non aveva considerato inammissibile l'azione monitoria proposta per violazione del principio del ne bis in idem, essendo egli stato destinatario già di altro provvedimento monitorio da parte della società finanziante per le medesime causali, benchè per importi differenti, come aveva ampiamente documentato nel corso del giudizio. Infine, si contestava la pronuncia impugnata nella parte in cui il Tribunale non aveva autorizzato la chiamata in causa di legale rappresentante della società datrice di lavoro e poi Parte_2
fallita, il quale aveva documentalmente dichiarato di aver beneficiato delle somme mutuate in favore del , obbligandosi al pagamento in restituzione dei due prestiti nei confronti della Pt_1
società , evidenziando come in altri giudizi dinanzi al medesimo Ufficio, intentati ai danni di Pt_3
altri lavoratori dipendenti della stessa società per analoghe posizioni sostanziali, si era regolarmente proceduto alla vocatio in jus del Pt_2
L'appellane concludeva dunque per la riforma della pronuncia impugnata e per l'accoglimento della opposizione.
Costituitasi, la compagnia appellata contestava l'eccepito difetto di legittimazione attiva sulla base delle dinamiche contrattuali ben documentate in atti, ed evidenziava come le causali dei due decreti ingiuntivi ottenuti contro il , uno dalla dinanzi al Tribunale di Roma ed uno oggetto Pt_1 Pt_3
del giudizio di primo grado, riguardavano importi e causali differenti, atteso che dinanzi al
Tribunale di Roma la aveva azionato il credito non transitato nella titolarità della Pt_3 [...]
la quale invece aveva azionato dinanzi al Tribunale di Napoli Nord esclusivamente il CP_1
credito transitato nella sua titolarità, senza alcuna duplicazione di importi;
eccepiva altresì che la mancata autorizzazione alla chiamata del si fondava sulla assenza di ragioni di Pt_2
connessione o continenza tra la domanda monitoria avanzata dalla e la Controparte_1 posizione del stesso, nonché per l'assenza di rapporti di garanzia che fosse opportuno Pt_2 trattare nel giudizio di opposizione. Concludeva dunque per il rigetto dell'appello.
Rigetta l'istanza di inibitoria, alla udienza del 20.11.2024, la Corte tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
ANALISI DEI MOTIVI DI APPELLO
Per ordine di trattazione e di logica processuale, occorre dapprima soffermarsi sul terzo motivo di appello, con il quale l'appellante ha censurato la pronuncia nella parte in cui il Tribunale non ha autorizzato la chiamata in causa del terzo regolarmente formulata dalla parte Parte_2
opponente con l'atto di citazione in opposizione, e – a dire dell'appellante – giustificata dall'ampia documentazione in atti, circa l'obbligo del di tenerlo indenne rispetto alla pretesa Pt_2
creditoria vantata dalla parte opposta.
Il motivo è del tutto inammissibile.
Come ben chiarito dalla Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 58 del 26.3.2020 - chiamata a decidere sulla supposta illegittimità costituzionale dell'art. 354 c.p.c., nella parte in cui non consente l'annullamento della pronuncia impugnata con rinvio al giudice di primo grado nei casi di diniego o di omessa autorizzazione alla chiamata in causa – “La scelta del legislatore di non includere tra le ipotesi di rimessione in primo grado quella della pretermissione dell'istanza del convenuto-opponente di chiamata di un terzo in garanzia e', dunque, un'opzione discrezionale, legittima perche' non manifestamente irragionevole, attesa la sua funzionalita' al valore costituzionale della ragionevole durata del processo sul rapporto principale, e non ingiustificatamente compressiva del diritto di azione, potendo il convenuto-opponente esercitare la domanda di garanzia tramite l'instaurazione di un autonomo giudizio contro il terzo. Deve essere, pertanto, dichiarata non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 354 cod. proc. civ. in riferimento a tutti i parametri evocati.”
Il principio esaminato dal Giudice delle leggi rende dunque del tutto inammissibile il motivo di gravame in questione, poiché la scelta processuale del Tribunale di non consentire la chiamata in causa legittimamente proposta, resta ancorata alla discrezionalità del giudicante, e non si traduce in alcun modo in un vulnus delle ragioni del chiamante rispetto alla posizione di garanzia a suo dire assunta dal chiamato, atteso che egli può sempre far valere in altro giudizio tale rapporto, al fine di azionare la garanzia suddetta.
A ciò consegue la inammissibilità della doglianza proposta in questa sede, sia sotto il profilo della insindacabilità della scelta processuale del giudice di primo grado, sia sotto il profilo della improduttività di effetti di un eventuale giudizio di censura del suo operato, atteso che mai il processo potrebbe retrocedere al primo grado, proprio secondo il meccanismo dell'art. 354 c.p.c. che non prevede tale evenienza processuale tra le ipotesi di rimessione al primo giudice, senza che ciò si traduca in una patologia del sistema, come ben chiarito dalla Corte Costituzionale nella pronuncia richiamata.
Il motivo di appello in esame è dunque inammissibile.
Sempre per ordine logico di trattazione, occorre ora valutare il secondo motivo di appello, con il quale si deduce la mancata considerazione da parte del Tribunale della eccezione di nullità, inammissibilità o improponibilità del ricorso monitorio per la asserita violazione del principio del ne bis in idem.
Nello specifico, l'appellante deduce che, con decreto del Tribunale di Roma emesso in data
14.11.2008, la creditrice principale gli aveva ingiunto il pagamento di somme di denaro Parte_3
derivanti dai medesimi contratti di finanziamento da lui stipulati nell'anno 2004 e nell'anno 2005, e che pertanto il decreto ingiuntivo ottenuto dal Tribunale di Napoli dalla in Controparte_1
data 10.7.2011 – ed oggetto del giudizio di opposizione – rappresentava un doppione del primo, poiché fondatosi sulla medesima causale. Invero, il Tribunale ha rigettato tale eccezione sulla scorta, a suo dire, dell'esame della documentazione prodotta a sostegno del ricorso monitorio dinanzi al Tribunale di Roma, arrivando a ritenere che in tale sede, la creditrice avesse richiesto l'ingiunzione di pagamento per le Pt_3
quote che il datore di lavoro del non le aveva versato in costanza del rapporto di lavoro, Pt_1
mentre la aveva richiesto dinanzi al Tribunale di Napoli Nord l'ingiunzione Controparte_1
per le diverse somme da lei versate alla , nella cui posizione creditoria avverso il si era Pt_3 Pt_1
surrogata, in esecuzione della Polizza Rischio Impiego, e dunque solo a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. Dunque, apparirebbe assolutamente differente la pretesa creditoria azionata in tale sede, non solo per la differente posizione del creditore (creditore principale in un caso, creditore surrogato nell'altro), ma anche in relazione ai differenti importi richiesti ed alla causale della domanda ( da un lato le somme non corrisposte dal alla in costanza del rapporto di Pt_1 Pt_3
lavoro, e dall'altro le somme oggetto di surroga corrisposte dalla alla in esecuzione del CP_1 Pt_3
contratto di assicurazione, e oggetto di surroga secondo le stesse pattuizioni contrattuali).
Il motivo è del tutto infondato, risultando immune da censure quanto esaminato e statuito dal
Tribunale.
Ed infatti, come ben ribadito dalla compagnia appellata in sede di costituzione, dalla documentazione prodotta in atti risulta evidente che, alla data di interruzione del rapporto di lavoro tra il e la il debito ascrivibile al per il mancato Pt_1 Parte_4 Pt_1
adempimento della restituzione dei due finanziamenti contratti con la (contratti n. 990229019 e Pt_3
99256631), era rispettivamente di € 26.595,44 per il primo rapporto ed € 22.162,82 per il secondo, per un ammontare complessivo di € 48.758,26 (cfr. docc. 1,3,5,6, fascicolo parte opposta in primo grado), importi mai contestati dal nel corso del giudizio di primo grado. Di tale importo, la Pt_1 ha corrisposto alla , in virtù del contratto di assicurazione “rischio Controparte_1 Pt_3 impiego” le somme di € 14.047,44 per il primo finanziamento ed € 8.478,82 per il secondo per un totale di € 22.626,26 (oggetto del decreto ingiuntivo opposto), e questo perchè solo su tali importi, intesi come rate di restituzione del finanziamento maturate dopo la cessazione del rapporto di lavoro, era operativa la polizza “rischio impiego”, e non su quelle invece rimaste insolute ma maturate allorquando il rapporto di impiego era ancora in essere, e nonostante ciò il datore di lavoro non aveva provveduto a dare esecuzione alla cessione del quinto, atteso che tali importi non erano certo coperti dalla assicurazione con la , divenuta operativa solo al momento della CP_1
cessazione del rapporto di lavoro. Ciò detto, il decreto ingiuntivo richiesto dinanzi al Tribunale di
Roma dalla (e non dalla che non ne aveva titolo alcuno) ha riguardato la parte del Pt_3 CP_1
debito maturato in costanza del rapporto di lavoro, per la somma di € 26.532,00 (importo che, sommato a quello del diverso decreto ingiuntivo opposto nel giudizio di primo grado, concorre a formare l'ammontare complessivo del debito in capo al in relazione ai due finanziamenti). Pt_1
Dunque, tra i due decreti vi è una eterogeneità del soggetto creditore (ognuno dei quali legittimato in via esclusiva e non concorrente all'altro ad azionare in via monitoria quanto effettivamente richiesto), una eterogeneità degli importi ingiunti, ed una eterogeneità della causale, atteso che sebbene gli importi siano tutti ascrivibili all'inadempimento dell'obbligo restitutorio dei due finanziamenti, una parte attiene al debito contratto con il creditore principale, un'altra al meccanismo di surroga tra il creditore e la compagnia assicurativa.
L'eccezione in esame è stata dunque correttamente rigettata dal giudice di primo grado, ed in questa sede il motivo di appello riproposto va pertanto rigettato.
Con il terzo motivo di appello (invero rubricato come primo nell'atto di appello), il ha Pt_1
inteso attingere il capo della motivazione della sentenza impugnata che ha ritenuto non fondata la sua eccezione di difetto di legittimazione attiva della rispetto al credito Controparte_1
asseritamente vantato nei suoi confronti, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva nel resistere a tale azione;
entrambe le deduzioni si fondano su un unico profilo di merito, quello per cui, a dire del , non vi sarebbe mai stato alcun legame contrattuale tra se stesso e la Pt_1 [...]
e dunque nessuna azione poteva essere validamente proposta dalla compagnia CP_1
assicurativa nei suoi confronti. Nello specifico, il Discreto ha evidenziato come nei contratti di finanziamento da lui stipulati con la non vi sarebbe contenuto alcun riferimento alla Pt_3
contemporanea stipula di un contratto di assicurazione rischio impiego, connesso ai due finanziamenti erogati in suo favore.
Il ha altresì ricordato – come aveva già fatto in primo grado – che, nell'ambito della Pt_1
procedura fallimentare apertasi a seguito del fallimento della azienda propria datrice di lavoro NPS
New Police Security, egli aveva proposto istanza di insinuazione al passivo per il credito maturato a titolo di TFR, evidenziando altresì al curatore che, al pari di altri colleghi, negli anni 2004 e 2005, aveva subito pressioni dal datore di lavoro affinchè stipulasse tali finanziamenti, garantiti Pt_2
dal meccanismo della cessione del quinto dello stipendio, ma che delle somme concesse a titolo di prestito egli non aveva mai beneficiato, essendo state le stesse incassate direttamente dal Pt_2
tale circostanza, a dire del , avrebbe poi indotto il curatore a richiedere al Giudice delegato Pt_1
che la somma dovuta al a titolo di TFR potesse essere versata direttamente alla , Pt_1 Pt_3
società finanziatrice, proprio a risanamento della posizione debitoria, con contestuale rinuncia della a richiedere al somme in restituzione. Pt_3 Pt_1
Il motivo di appello è infondato.
Preliminarmente, deve darsi atto che è circostanza incontestata quella della avvenuta sottoscrizione da parte del di due contratti di finanziamento con la , il primo in data 10.11.2004, ed il Pt_1 Pt_3 secondo in data 30.9.2005, allorquando egli era lavoratore alle dipendenze della NPS New Police
Security, azienda poi fallita;
per entrambi i finanziamenti era previsto, quale modalità di rimborso delle rate a carico del soggetto finanziato, il meccanismo della cessione del quinto dello stipendio.
Sotto tale aspetto, è dunque fondamentale rilevare che è la stessa normativa sulla cessione del quinto dello stipendio che impone alla società mutuante (e dunque, in questo caso alla di Pt_3
garantirsi dal cd. “rischio impiego” (e cioè dalla perdita dell'impiego da parte del soggetto finanziato, con conseguente venir meno della retribuzione che rappresenta la fonte di garanzia dell'obbligo restitutorio); ed infatti, l'art. 54 dpr 180/1950 prescrive che “Le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui, per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente, non sia possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero del residuo credito”.
In ottemperanza a tale obbligo di legge, l'art. 10 dei due contratti di finanziamento in atti, espressamente prevede che “ a garanzia del prestito contratto con il presente atto, il delegante si obbliga a stipulare con costi a suo carico polizza assicurativa che viene emessa ad esclusivo beneficio del mutuante, in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
la polizza rischio impiego non esime in alcun modo sia il delegante dall'obbligo di estinguere il finanziamento, sia
l'amministrazione dagli obblighi di cui all'art.
3. Per le somme che dovesse pagare per effetto di tale garanzia, la compagnia di assicurazione sarà surrogata dal mutuante in tutti i suoi diritti e privilegi verso il delegante, non escluso quello di cui all'art. 3 del presente contratto. In caso di morte del delegante, la Polizza Vita estingue il debito”.
Ciò posto, come correttamente sintetizzato dal giudice di primo grado, nel contratto di assicurazione in oggetto, l'assicurato ed il beneficiario non coincidono, atteso che il primo è il mutuatario del contratto di finanziamento, ed il secondo è invece la società erogante il finanziamento stesso, che riceve dunque tutela dal rischio di non ricevere più la restituzione delle somme mutuate, in conseguenza all'evento perdita della vita o dell' impiego del debitore. La disciplina prevede poi che l'assicuratore che paghi quanto a suo carico per effetto del verificarsi del rischio e dunque della operatività della polizza, è surrogato sino alla concorrenza dell'ammontare di essa nei diritti del mutuante verso il delegante, e dunque della società finanziatrice verso il soggetto finanziato.
Ciò posto, è evidente la infondatezza della censura mossa dal Discreto. La pretesa creditoria della nasce proprio in relazione alla previsione contrattuale esplicitamente Controparte_1
contenuta nel contratto da lui sottoscritto con la e risulta correttamente e geneticamente legata Pt_3
al verificarsi del rischio assicurato (perdita dell'impiego), al pagamento delle somme dovute dalla assicurazione alla società finanziaria in esecuzione del meccanismo di copertura assicurativa, ed al conseguente diritto di surroga della Assicurazione nei diritti spettanti alla finanziaria nei confronti del soggetto finanziato rimasto inadempiente a causa della perdita del lavoro, all'obbligo di restituzione delle rate sino alla estinzione del debito.
Non vi è dunque alcuna valida censura da potersi muovere rispetto all'operatività del meccanismo contrattuale, che ha avuto concreta ed adesiva attuazione, ed in particolare va evidenziata la infondatezza dell'unica doglianza proposta dall'appellante, in relazione alla assenza di un rapporto con la attesa proprio la previsione contrattuale che ha reso invece Controparte_1
pienamente operante la surroga della nei diritti della società mutuante da esercitarsi avverso CP_1
il Discreto per il recupero del credito vantato.
Il motivo in esame è dunque infondato e va rigettato.
Il restante motivo di appello, relativo alla mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti, nella specie prove orali capitolate nelle proprie memorie istruttorie, è anch'esso infondato, oltre che del tutto assorbito nei precedenti motivi esaminati.
Ed infatti, le prove articolate, e in questa sede riproposte per relationem alle memorie istruttorie in primo grado, appaiono vertere su circostanze pienamente documentali ed in ogni caso risultano superate dalla chiara dinamica contrattuale come rinveniente dai titoli negoziali, e di tutte le altre circostanze in fatto relative alla vicenda di causa che non risultano contestate.
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore della parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le limitate e circoscritte questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi, per tutte le fasi (cfr.
Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI, Ord.,
29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab.
n.12), con riferimento con riferimento allo scaglione da €.5.201,00 ad €.26.000,00, in base al valore della controversia.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 836/2021 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 92/2021 emessa dal Tribunale di Napoli Nord e pubblicata il 14.1.2021.
2. Condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 5.809,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 26.2.2025 Il Presidente
Dott. Maria Casaregola
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano