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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/04/2025, n. 2052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2052 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dai magistrati: PINTO Dott. Diego Rosario Antonio PRESIDENTE
CIMINI Dott. Biagio Roberto CONSIGLIERE rel. SARACINO Dott. Nicola CONSIGLIERE riunita nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 7154 R.G. degli affari contenziosi del 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 18. 10. 2023, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c. p. c.
TRA
(C.F. ), con sede legale in Roma, Via Parte_1 P.IVA_1
Prenestina n. 45, in persona del legale rappresentante p.t. Ing. Parte_2
elettivamente domiciliata nella sede sopra specificata, presso gli Avv.ti Antonio
Pagnotta, c.f. E Maria Beatrice Mancini, che la C.F._1
rappresentano e difendono in virtù di procure generali alle liti allegate in atti
APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE
E
(già Controparte_1 [...]
e già ), C.F. Controparte_2 Controparte_3
, in persona dei liquidatori e legali rappresentanti p.t. Dott. P.IVA_2 [...]
e Dott.ssa domiciliati per la carica in Roma, alla Via CP_4 Controparte_5
del Quirinale n. 26, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Dora n. 2 presso lo studio e la persona dell'Avv. Marco Simone Mariani, CF.
che rappresenta e difense la suddetta società in virtù di C.F._2
delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
r.g. n. 1 E
Cod. Fisc. , in persona della sindaca CP_6 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi D'Ottavi (cod. fisc. CP_7
), in virtù di procura generale alle liti per atto del dott. C.F._3
, Notaio in Roma, rep. n. 12802, del 26. 6. 2017, e presso Persona_1
la stessa domiciliato negli uffici dell'Avvocatura Comunale siti in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21; PEC: oma.it Email_1 CP_8
APPELLATA
OGGETTO: Appalti di opere pubbliche - Appello avverso la sentenza n. 17157/2018, pubblicata in data 12.09.2018 dal Tribunale di Roma, Seconda
Sezione Civile
CONCLUSIONI: All'udienza del 18. 10. 2023 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Roma così provvedeva:
Rigetta la domanda avanzata da in liquidazione Controparte_9
di risoluzione per inadempimento del contratto di appalto stipulato il 10
ottobre 2006 tra Ing. ed Controparte_3 Controparte_10
Condanna al pagamento in favore di CP_6 Parte_3
degli interessi, legali e moratori, ai sensi degli articoli 29 e
[...]
30 del DM n. 145/2000, maturati sulle somme di € 664.562,80 (Sal n. 13) ed
€ 351.855,90 /Sal n. 14) fino al già avvenuto saldo;
Condanna al pagamento in favore di Pt_1 Parte_4
delle seguenti somme:
[...]
€ 1.277.354,63 a titolo di corrispettivo contrattuale (riserve numeri 9,10
e 14), oltre interessi, legali e moratori, ex articoli 29 e 30 DM n. 145/2000,
r.g. n. 2 fino al soddisfo;
€ 222.438,84 a titolo di risarcimento del danno (riserve numeri 13 e 16),
oltre rivalutazione monetaria sulla base degli indici Istat e interessi compensativi calcolati nella misura legale sulla somma anno per anno rivalutata dal 21/03/2011 alla data di pubblicazione della sentenza, nonché
interessi legali successivi fino al saldo;
Rigetta la domanda di manleva formulata da nei confronti di Pt_1
condanna e Roma capitale, in solido tra loro, alla CP_6 Pt_1
rifusione delle spese di lite sostenute dalla società attrice, che liquida in complessivi € 49.946,89, di cui € 2.958,89 per spese ed € 46.988,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA
e CPA come per legge;
Compensa le spese di lite tra e Roma capitale;
Pt_1
Pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di e Roma capitale in solido. Pt_1
Per quanto riguarda lo svolgimento del giudizio di primo grado si rimanda al contenuto della sentenza impugnata ed agli atti processuali delle parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha impugnato la Parte_5
sentenza di cui in epigrafe, rassegnando le seguenti conclusioni:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma della sentenza impugnata, e per i motivi di cui alla narrativa, accertare e dichiarare:
r.g. n. 3 In via preliminare, la carenza di legittimazione passiva di e, per Pt_1
l'effetto, estrometterla dal presente giudizio, con caducazione di ogni e qualsiasi condanna posta a suo carico dalla sentenza impugnata;
In via principale, nel merito, accertare e dichiarare che nulla è dovuto all'odierna appellata a titolo di rivalutazione monetaria, con integrale caducazione di ogni e qualsiasi condanna posta a suo carico dalla sentenza impugnata;
Ancora in via principale, accertare la correttezza degli importi stimati da come oneri della sicurezza del progetto messo a base d'asta, e per Pt_1
l'effetto dichiarare che nulla è quindi dovuto per tale titolo, con integrale caducazione di ogni qualsiasi condanna possa a suo carico dalla sentenza impugnata;
Sempre in via principale, accertare e dichiarare che nulla è dovuto all'appellata in ordine alle pretese economiche basate sulle circostanze asseritamente sopravvenute, meglio specificate al paragrafo 5 della narrativa che precede, con integrale caducazione di ogni e qualsiasi condanna posta a suo carico dalla sentenza impugnata;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande che precedono, compensare le spese del presente giudizio,
sussistendone i presupposti.
In data 31. 10. 2018 il presente procedimento veniva assegnato all'odierno relatore.
r.g. n. 4 Si costituiva Controparte_1
per rassegnare le seguenti conclusioni:
Preliminarmente, dichiarare inammissibile l'appello proposto da
[...]
per violazione dell'art. 342 c.p.c., con ogni conseguenza di legge;
Pt_1
b) Sempre in via preliminare, rigettare l'appello ex art. 348bis c.p.c. non avendo il gravame ragionevole probabilità di accoglimento;
c) Sempre in via preliminare, ed in rito, dichiarare inammissibili le nuove domande e le conclusioni formulate da parte appellante in violazione del disposto dell'art. 345 c.p.c.; d) In via principale, e nel merito, ferme restando le conclusioni formulare nei precedenti paragrafi, rigettare comunque l'impugnazione proposta da essendo la medesima Parte_1
infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti nel corpo del presente atto;
e) In accoglimento dell'appello incidentale proposto con il presente atto dalla società riformare Parte_3
l'impugnata sentenza in relazione al capo inerente il riconoscimento dei maggiori oneri, e, per l'effetto, condannare al pagamento della Parte_1
somma di € 2.277.360,16 oltre IVA come per legge, oltre interessi legali e moratori ex artt. 29 e 30 DM 145/2000, e rivalutazione monetaria, come specificamente dettagliato nei successivi paragrafi g) h) i) delle seguenti conclusioni;
f) Sempre in via d'impugnazione incidentale, condizionata r.g. n. 5 all'accoglimento dell'appello principale di in relazione al capo di Pt_1
sentenza relativa alla legittimazione passiva di stessa, nella denegata e Pt_1
non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello principale dell'azienda medesima, condannare al pagamento di quanto riconosciuto in CP_6
favore della;
Parte_3
g) Sempre in via d'impugnazione incidentale, accogliere integralmente la riserva n. 1 della parte appellante e condannare o in Parte_1
subordine al pagamento dell'importo di € 285.432,86 o in CP_6
subordine nell'importo di € 67.040,34;
h) Sempre in via d'impugnazione incidentale, accogliere integralmente la riserva n. 6 della parte appellante e condannare o in Parte_1
subordine al pagamento dell'importo di € 219.839,49; CP_6
i) Sempre in via d'impugnazione incidentale, accogliere integralmente la riserva n. 6 della parte appellante e condannare o in subordine Parte_1
al pagamento dell'importo di € 348.760,00; CP_6
j) Quale impugnazione incidentale trasversale condizionata, nell'ipotesi in cui dovesse contestare la propria carenza di legittimazione CP_6
passiva in relazione alla condanna relativa al pagamento degli interessi corrispettivi e moratori, statuizione contenuta nel secondo paragrafo del dispositivo della sentenza n. 17157/2018, e nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte dovesse accogliere il suddetto gravame di accertare e dichiarare che il pagamento degli interessi CP_6
r.g. n. 6 corrispettivi e moratori, determinati come in sentenza, siano dovuti da
[...]
Pt_1
k) Ferma ogni altra statuizione di primo grado;
l) Con vittoria di spese competenze ed onorari di ambedue i gradi di giudizio.
Si costituiva anche per rassegnare le seguenti CP_6
conclusioni:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis rejectis, accertare e dichiarare:
In via preliminare
Il parziale difetto di procura e di legittimazione della ricorrente con riferimento alla domanda di garanzia impropria;
nel merito rigettare l'appello proposto nella parte in cui è richiesta la manleva a carico di CP_6
accogliere gli altri motivi di appello richiedenti la riforma della sentenza di prime cure;
con vittoria di spese.
All'udienza del 18.10.2023, precisate le conclusioni mediante note di trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione degli ordinari termini per comparse conclusionali e repliche.
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di
inammissibilità sollevata da ex Parte_3
r.g. n. 7 art. 342 c. p. c.
L'eccezione è infondata e non merita accoglimento.
Infatti, gli artt. 342 e 434 c. p. c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice,
senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello,
il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Orbene, nel caso di ha comunque prospettato le questioni ed Parte_5
i punti contestati della sentenza impugnata e le relative doglianze;
conseguentemente l'eccezione sollevata non può essere accolta.
APPELLO PRINCIPALE (ATAC)
L'appello principale proposto è infondato e deve essere respinto.
ha dedotto quattro motivi di gravame. Pt_1
Con il primo ha dedotto in ordine al proprio difetto di legittimazione
passiva, richiamando quanto previsto all'art. 18 del Contratto di appalto che r.g. n. 8 regolava i rapporti tra le parti, ed alla stregua del quale “il CP_8 Pt_6
provvederà a pagare direttamente all le somme corrispondenti ai CP_11
lavori eseguiti” ed “agisce giuridicamente quale Controparte_10
strumento operativo del nella realizzazione diretta dei CP_12
parcheggi di scambio”.
In base al citato art. 18, l'obbligazione di pagamento avrebbe dovuto essere corrisposta direttamente dal essendo uno CP_12 Pt_1
strumento operativo del ciò sarebbe stato confermato dal fatto che il CP_8
RUP, l'arch. era un funzionario del che non Persona_2 CP_12
aveva alcun rapporto giuridico con , e dal fatto che le 19 CP_13
fatture emesse dall'appaltatore, tutte a carico del (per la CP_12
somma complessiva di € 27.425.521,38), erano state approvate dal RUP ed erano state liquidate con determine dirigenziali dell'amministrazione comunale.
Il Tribunale ha escluso la carenza di legittimazione passiva di in Pt_1
ragione del Disciplinare sottoscritto il 22.12.1997 da e Pt_1 CP_12
che prevedeva che: “L' terrà indenne il da ogni pretesa, azione Pt_1 CP_8
e ragione che possa esser avanzata da terzi, in dipendenza della
progettazione massima ed esecutiva delle opere in argomento o per mancato
adempimento degli obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque
connesse con la progettazione, la esecuzione dei lavori e con gestione dei
parcheggi e dei servizi di che trattasi.”; il di Roma, invece, CP_8
r.g. n. 9 “provvederà a corrispondere direttamente all'impresa appaltatrice le somme
corrispondenti alle anticipazioni o ai lavori eseguiti sulla base di
certificazioni attestanti il regolare e stato dei lavori e certificazioni
predisposte dal direttore dei Lavori ed avallate da che agisce Pt_1
giuridicamente quale strumento operativo del Comune”.
Le circostanze esposte dimostrerebbero il difetto di legittimazione passiva di che dovrebbe quindi essere estromessa dal presente Parte_5
giudizio, con caducazione di qualsiasi condanna a suo carico.
Il primo motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte osserva che il Tribunale ha condivisibilmente affermato che i soggetti effettivamente e direttamente legittimati rispetto alle pretese attoree erano sia che Pt_1 CP_6
Infatti, con il disciplinare sottoscritto il 22/12/1997 ed il Pt_1 CP_12
avevano convenuto che il parcheggio Arco fosse
[...] Parte_7
realizzato dall per conto del (art. 1); in particolare Pt_1 CP_12
all'articolo 4 (Oneri) si era stabilito che ad spettava, dietro pagamento di Pt_1
un corrispettivo: a) la cura della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell'opera; b) l'esecuzione dell'opera a regola d'arte, la direzione dei lavori e l'assistenza al collaudo delle strutture e degli impianti;
c) la gestione del parcheggio.
Ed ai sensi dell'art. 18 del contratto di appalto il CP_12
“provvederà a corrispondere direttamente all'impresa appaltatrice le somme r.g. n. 10 corrispondenti alle anticipazioni o ai lavori eseguiti sulla base di certificazioni attestanti il regolare stato di avanzamento dei lavori;
certificazioni predisposte dal direttore dei lavori ed avallate da che agisce giuridicamente quale Pt_1
strumento operativo del comune nella realizzazione diretta dei parcheggi di scambio”; le suddette circostanze dimostrano che era regolarmente parte Pt_1
del contratto.
Erano indicate anche le modalità ed i tempi del pagamento (da effettuare mediante determinazione dirigenziale del responsabile del procedimento predisposta – RUP - ex lege numero 127/1997 entro 90 giorni dalla data di emissione delle relative fatture da parte dell'impresa appaltatrice).
Il disciplinare stabiliva altresì all'articolo 12 (Responsabilità), commi uno e due, che: l' terrà indenne il da ogni pretesa, azione e Pt_1 CP_8
ragione che possa essere avanzata da terzi, in dipendenza della progettazione massima ed esecutiva delle opere in argomento o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque connesse con la progettazione, l'esecuzione dei lavori e con gestione dei parcheggi e dei servizi di che trattasi. Il non assume responsabilità conseguenti ai CP_12
rapporti dell' con i suoi appaltatori, fornitori, prestatori d'opera e terzi in Pt_1
genere, salvo quanto previsto dall'articolo 4; articolo 4 che regolava gli oneri delle parti ed il pagamento diretto del corrispettivo di appalto da parte del
CP_12
La previsione del pagamento diretto del prezzo all'impresa ad opera del r.g. n. 11 era contenuta anche nell'articolo 23 del capitolato speciale di appalto CP_8
(CSA) posto a base di gara e ripreso dall'articolo 18 del contratto di appalto.
Secondo la suddetta previsione le fatture emesse dall'impresa erano state intestate al il RUP, che era un funzionario del CP_12 CP_12
aveva emesso i relativi certificati di pagamento;
le fatture erano state
[...]
liquidate con determinazione dirigenziali e pagate con mandati del CP_12
[...]
La Corte ritiene che le articolate argomentazioni del Tribunale,
pienamente condivise da questa Corte, confermino la sussistenza della piena legittimazione passiva di Pt_1
Alla stregua di quanto sinora esposto il primo motivo di gravame
deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Con il secondo motivo riferendosi al passaggio della sentenza Pt_1
che aveva motivato rispetto alla riserva n. 9, ritenendo che la richiesta di
compensazione per gli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione
non potesse essere oggetto di riserva, in quanto le modalità di
presentazione delle richieste in oggetto erano chiaramente stabilite
dall'art. 1 del D.L. 162/2008, nonché dall'art. 133 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i., che non prevedevano l'iscrizione di riserve, ha evidenziato che
l'eccezione di era di diverso tenore. Pt_1
Infatti, laddove erano state presentate regolarmente e tempestivamente le istanze dall'Appaltatore per gli anni 2009 - 2011, la Direzione dei Lavori di r.g. n. 12 aveva sempre sottoposto al R.U.P. l'esito delle valutazioni per le Pt_1
determinazioni di competenza per procedere alla liquidazione delle somme eventualmente dovute, mentre per i periodi rispetto ai quali non era stata presentata alcuna istanza e l'Appaltatrice non aveva ottemperato all'onere di proporre la relativa istanza in conformità alle previsioni di cui all'art. 1 D.L.
162/2008 nonché art. 133 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nulla sarebbe dovuto;
quindi, la pronuncia impugnata dovrebbe essere riformata dichiarando che nulla è dovuto a titolo di rivalutazione monetaria.
Il secondo motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte osserva che il Tribunale (v. pagg. 11 e ss. della sentenza impugnata) ha rilevato che la riserva n. 9 (rivalutazione monetaria), iscritta nel registro di contabilità del SAL n. 2, ed aggiornata nel SAL finale fino all'ammontare di € 161.821,26 riguardava l'adeguamento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, e che si trattava della compensazione ex art. 1 del DL n. 162 del 2008 (convertito nella L. n. 201 del 2008), che non era soggetta all'onere della riserva perché
effetto previsto dalla legge, con la conseguenza che doveva ritenersi priva di pregio l'eccezione di inammissibilità per tardiva iscrizione sollevata da Pt_1
In tale contesto il consulente tecnico di ufficio aveva dato atto di aver riscontrato difficoltà nel determinare il relativo importo per cause imputabili ad entrambe le parti, evidenziando come il DL, all'interno delle controdeduzioni nel registro della contabilità del SAL finale, avesse ritenuto r.g. n. 13 conformi le istanze di compensazione inviate dall'impresa trasmettendole al
RUP per procedere alla liquidazione, condividendo poi la valutazione operata dalla commissione di collaudo nella relazione riservata, che una volta decurtati gli importi relativi all'anno 2010 (anno nel quale non era stato emesso il DM di rilevazione dei prezzi medi) aveva riconosciuto all'impresa l'importo di € 159.427,65, importo che non risultava essere stato versato né da né dal Pt_1 CP_12
A fronte delle articolate e convincenti argomentazioni del Tribunale
Atac si è limitata a reiterare le proprie deduzioni già rappresentate nel corso del giudizio di primo grado senza indicare in modo convincente perché l'iter argomentativo adottato dal Tribunale non sarebbe corrispondente al quadro normativo regolante i rapporti in essere, e senza sostanzialmente contestare nel merito i calcoli del consulente tecnico di ufficio.
Alla stregua di quanto sinora esposto il secondo motivo di gravame
deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Con il terzo motivo ha dedotto in ordine agli oneri per la Pt_1
sicurezza.
Il Tribunale rispetto agli oneri della sicurezza ha affermato che: “Appare
altresì corretto quanto evidenziato dal ctu, vuoi circa l'assoluta inidoneità del
Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) previsto nel contratto originario e nelle tre perizie di variante rispetto al procedere delle lavorazioni ed al protrarsi dei tempi di esecuzione, alla luce degli undici aggiornamenti al PSC
r.g. n. 14 originario operati dal coordinatore della sicurezza (CSE) che non contenevano mai una valutazione sui costi della sicurezza (obbligatoria ex art. 2, comma 2, lett. i, DPR 3. 7. 2003, n. 222).
Tale osservazione sarebbe priva di fondamento e l si è riportata alla Pt_1
costituzione nel giudizio di primo grado dove aveva affermato che:
“l'Impresa lamenta insufficienza degli oneri della sicurezza previsti nel
progetto appaltato, oltre alle carenze di specificità del corrispondente Piano
di Sicurezza e Coordinamento (PSC), nonché i maggiori oneri legati alle
ulteriori prescrizioni impartite nel corso dei lavori dal coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione (CSE).” La richiesta in oggetto non è
tempestiva ed è priva di fondamento. Invero, eventuali carenze del Piano di
Sicurezza e Coordinamento (PSC) e dei relativi oneri dovevano essere semmai rilevate dall'Appaltatore in sede di gara, posto che tale documento fa parte integrante degli elaborati di gara a base del relativo bando e delle offerte conseguentemente formulate dai concorrenti e non di certo in sede di contabilità. Sul punto anche la Commissione di Collaudo in corso d'opera,
nella sua relazione, ha espressamente riconosciuto che tale richiesta è
inammissibile, in base al principio di invariabilità dei costi della sicurezza a base di gara era: secondo l'articolo 12, comma 5, del DLGS 494 del 96 (oggi riproposto nell'articolo 100 del Dlgs 106 del 2009) l'impresa che si aggiudica i lavori può presentare al coordinatore per l'esecuzione proposta di integrazione del PSC ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del r.g. n. 15 cantiere sulla base della propria esperienza;
precisa però l'articolo che in nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti. Ciò vale a maggior ragione per l'appalto in esame in cui la con l'offerta migliorativa ha riprogettato le situazioni CP_3
dell'esecuzione, e conseguentemente riprezzato le condizioni ed i costi necessari alla sicurezza (vedi pag. 5, doc. 21 del fascicolo di primo Pt_1
grado).
E quindi non sarebbe stata nella disponibilità di l'indicazione di Pt_1
una diversa entità degli oneri della sicurezza, che erano ancorati al progetto messo a base di gara e non a quello presentato dalla società appaltatrice che non conteneva soluzioni migliorative ma poteva essere considerato un nuovo e diverso elaborato progettuale.
Doveva essere quindi la stessa società che aveva presentato il progetto a specificare gli oneri per la sicurezza, se diversi da quelli stimati da in Pt_1
relazione al proprio elaborato. La società invece non solo non aveva provveduto nel senso sopraindicato ma aveva contestato ad di non aver Pt_1
quantificato correttamente gli oneri di cui si tratta;
il Tribunale sul punto sarebbe giunto a conclusioni errate, e la sentenza impugnata dovrebbe essere riformata accertando la correttezza degli importi stimati da come oneri Pt_1
della sicurezza nell'ambito del progetto messo a base d'asta, e che nulla sarebbe dovuto a tale titolo.
Il terzo motivo è infondato e deve essere respinto.
r.g. n. 16 La Corte anche rispetto alla questione degli oneri di sicurezza ritiene di dover condividere la decisione del Tribunale, che ha rilevato che con la riserva n. 10, iscritta per la prima volta nel registro di contabilità al SAL n. 2,
l'impresa aveva richiesto il riconoscimento dei maggiori oneri per la non corretta stima e valutazione degli oneri relativi alla sicurezza, che aveva quantificato inizialmente in € 2.057.784,90 e, successivamente alla rinuncia contenuta nell'art. 6 dell'atto di sottomissione del 2. 4. 2012 (limitata alla parte afferente ai ritardi generati dalla perizia di variante “Vallo Verde”) in €
1.425.396,08.
Al riguardo ha anche specificato che le spese per la sicurezza del cantiere, scaturendo direttamente da un obbligo di legge, e rispondendo al primario interesse della tutela fisica dei lavoratori, erano estranee all'oggetto del contratto, pur se collegate all'esecuzione dei lavori, e quindi sottratte al regime delle riserve, con la conseguenza che non poteva porsi la questione della tempestività ed ammissibilità sollevata da ed ha quindi nel merito Pt_1
condiviso quanto evidenziato dal consulente tecnico di ufficio in ordine all'assoluta inidoneità del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) previsto nel contratto originario e nelle tre perizie di variante rispetto al procedere delle lavorazioni ed al protrarsi dei tempi di esecuzione, alla luce degli 11
aggiornamenti al PSC originario operati dal coordinatore della sicurezza
(CSE), che non contenevano mai una valutazione sui costi della sicurezza
(obbligatoria ex art. 2, comma 2, lettera I, DPR n. 222/2003) e delle oltre 80
r.g. n. 17 riunioni di coordinamento tenutesi, nell'ambito delle quali si era discusso dell'addebitabilità e della inidonea/mancata determinazione dei costi in oggetto in fase di progettazione e di esecuzione in capo al CSE ed al RUP
(tenuto per legge a vigilare sul corretto andamento dell'appalto e sull'operato del CSE).
Il Tribunale ha quindi affrontato la questione del significato da attribuire all'invalidità dei prezzi relativi agli oneri di sicurezza prevista dall'articolo 12
del D. Lgs. n. 494/96, all'epoca vigente, concordando con quanto sostenuto dal consulente tecnico di ufficio in ordine alla non assoggettabilità di tali voci ai ribassi d'asta, ed alla non impossibilità di adeguare le somme previste inizialmente o per errata previsione del PSC o per l'insorgere di nuove esigenze, riconoscendo in ordine a questa voce la somma di € 1.084.076,98,
sottraendo l'importo già corrisposto di € 420.367,57.
Rispetto alla motivazione chiara, logica e priva di contraddizioni del
Tribunale l'appellante ha solo opposto una generica contestazione delle risultanze dell'elaborato peritale, senza peraltro chiederne il rinnovo.
Alla luce delle convincenti argomentazioni esposte dal Tribunale,
non inficiate dalle censure dell consegue il rigetto del terzo motivo Pt_1
di gravame.
Con il quarto motivo ha dedotto in ordine a circostanze Pt_1
asseritamente non previste nell'appalto.
Rispetto a tale questione, relativa alla riserva numero 13, ha Pt_1
r.g. n. 18 rappresentato che: con la riserva in esame l'impresa aveva lamentato una serie di circostanze non previste nel contratto di appalto, tra cui: intense e continue condizioni avverse;
presenza del mosaico nel tunnel d'accesso alla metro;
difficoltà di scavo;
realizzazione della nuova condotta fognaria per il campo nomadi;
mancate informazioni tecniche per la progettazione della fogna di tipo 7 ed attività di cernita e separazione dei materiali inquinanti dalle terre prodotte con gli scavi di cantiere.
Tali imprevisti a dire dell'impresa avrebbero comportato un anomalo andamento dell'appalto, con conseguente continua riprogrammazione delle attività lavorative e minore produzione rispetto a quella indicata nel cronoprogramma.
Tale richiesta sarebbe del tutto infondata;
infatti, la DL, in relazione alla corrispondenza intercorsa con l'appaltatore aveva effettuato analisi giornaliere sulle effettive condizioni meteo e l'effettivo andamento dei lavori;
a fronte di un primo sostanziale rigetto della riserva la DL aveva provveduto ad analizzare l'effettivo andamento climatico del periodo di riferimento,
rilevando un carattere di eccezionalità delle precipitazioni rispetto alle medie stagionali ufficiali, tanto che la DL in riscontro ad una nota dell'appaltatore del 02/04/2010 aveva proposto una proroga di 122 giorni con nota Pt_1
del 14/04/2010, recepita ed approvata dall'amministrazione con il verbale della riunione tenutasi presso il dipartimento mobilità e trasporti il
06/05/2010 (v. doc. 18).
r.g. n. 19 La relativa richiesta dell'impresa era stata ritenuta quindi ammissibile dalla stazione appaltante, seppur nei limiti dei contenuti dei documenti citati.
Quanto alla presenza del mosaico nel tunnel di accesso alla metro la stessa non poteva essere ritenuta quale causa ostativa alla regolare esecuzione delle attività previste nel cronoprogramma perché perfettamente rilevabile dall'appaltatore in sede di sopralluogo preliminare alla partecipazione alla gara d'appalto, con la conseguenza che tale circostanza avrebbe dovuto essere tenuta in considerazione all'atto della formulazione dell'offerta e della programmazione dei lavori da parte dell'appaltatore.
Gli errori di previsione commessi dallo stesso sarebbero evidenti anche sotto ulteriori profili, come ad esempio quello della tardiva richiesta, da parte dell'impresa, dei preventivi per l'avvio delle attività di spostamento di detto mosaico.
La pretestuosità dei rilievi mossi dalla era stata messa in evidenza CP_3
dalla DL con le note n. 12 del 13/2/2009 e 14 del 20/02/2009, mentre la prova della diligenza della stazione appaltante risiederebbe nel fatto che la stessa aveva comunque riconosciuto e saldato, nella contabilità corrente al Sal
numero 12, le maggiori lavorazioni eseguite dall'appaltatore non previste nel contratto e che non potevano essere addebitate al medesimo.
Rispetto alle difficoltà di scavo (riserva n. 11) tali lavorazioni erano descritte e compensate con la voce di elenco prezzi NPA.03, e quindi erano ricomprese nel corrispettivo dell'appalto, e quindi l'insorgenza di criticità e la r.g. n. 20 conseguente ridotta produzione rispetto al cronoprogramma approvato avrebbero dovuto essere imputate esclusivamente all'appaltatore.
In relazione alla realizzazione della nuova fognatura per il campo nomadi, ha rappresentato che tale lavorazione doveva considerarsi già Pt_1
prevista nel progetto appaltato, e quindi perfettamente programmabile in tempo utile dall'impresa perchè doveva essere rilevata come uno spostamento del sottoservizio già previsto dal progetto di gara e quindi inclusa nel contratto di appalto.
L'effettiva cantierizzazione era compito dell'appaltatore, che sotto tale aspetto avrebbe evidenziato la propria imperizia, pur essendo in possesso fin da subito degli elementi tecnici necessari per progettare lo spostamento del manufatto, attuarne l'iter autorizzativo presso i competenti enti, ed attivare il cantiere secondo quanto previsto dal cronoprogramma approvato;
lo stesso
Contr
stabiliva che gli oneri inerenti lo spostamento dei sottoservizi fossero a carico dell'appaltatore (v. art. 5, 27).
Anche rispetto a tali lavorazioni sarebbero del tutto ingiustificate le pretese dell'impresa, ed a conferma della diligenza della stazione appaltante dovrebbe rilevarsi che la stessa aveva comunque riconosciuto e saldato, nella contabilità corrente al Sal numero 13, le maggiori lavorazioni eseguite dall'appaltatore che non erano previste nel contratto e non addebitabili al medesimo.
Rispetto allo spostamento della fognatura di tipo VII, il progetto di r.g. n. 21 spostamento della fognatura di cui si discute aveva subito una variazione su proposta dello stesso appaltatore per migliorare le garanzie di tenuta di igiene del manufatto che, una volta spostato, si sarebbe trovato in adiacenza di locali con presenza costante di pubblico.
L'appaltatore, inoltre, sarebbe stato sempre in possesso di tutti gli elementi tecnici necessari sia per l'esecuzione della lavorazione così come appaltata, sia per la sua riprogettazione ed esecuzione variata;
gli stessi elementi tecnici consentivano la riprogettazione del manufatto, secondo la proposta dell'appaltatore, successivamente all'approvazione da parte del in tempi perfettamente compatibili con il medesimo Parte_8
cronoprogramma, ed in ogni caso lo spostamento della condotta fognaria di tipo VII sarebbe stato di esclusiva competenza dell'appaltatore, e quindi nessuna contestazione potrebbe essere mossa alla stazione appaltante.
Part Peraltro, l'attività di supporto della si sarebbe svolta con la massima tempestività possibile, come evidenziato dalla domanda inoltrata presso il dipartimento XII entro i due giorni successivi alla ricezione dall'appaltatore degli elaborati e dalla rapida comunicazione all'appaltatore dell'avvenuto esito positivo della pratica.
Contr Del resto, lo stesso avrebbe stabilito inequivocabilmente che gli oneri inerenti lo spostamento dei sottoservizi erano a carico dell'appaltatore,
ed anche in questo caso la stazione appaltante aveva comunque riconosciuto e saldato, nella contabilità corrente al SAL n. 12, il maggior compenso per la r.g. n. 22 variazione rispetto alla lavorazione computata a contratto.
Infine, in ordine ai maggiori oneri reclamati per le attività di cernita e separazione dei materiali inquinanti dalle terre prodotte con gli scavi di cantiere, la richiesta dell'impresa sarebbe del tutto inammissibile in quanto non iscritta secondo le modalità prescritte dall'articolo 165 del DPR 554/99,
non essendo stata dettagliata con precisione la stima dei maggiori oneri richiesti, ed essendo l'importo riferito solo ad una previsione di ipotetico ritardo;
tale richiesta sarebbe comunque infondata, dal momento che la perizia di variante n. 2 (che regolamentava le attività di scavo per i volumi coinvolti nelle opere della riserva in questione) era stata approvata a corpo e quindi comprensiva di ogni attività accessoria e necessaria, ivi comprese le attività di cernita e separazione dei materiali inquinanti dalle terre prodotte con gli scavi di cantiere.
Al riguardo l'art. 5 dell'atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa escludeva la possibilità di concessione di maggiori tempi per l'esecuzione degli scavi, e quindi per lo svolgimento delle relative attività accessorie come quella della cernita in parola, con conseguente esclusione della possibilità di addurre tali maggiori tempi per motivare la mancata possibilità di recupero del tempo perso altrove;
conseguentemente, anche le richieste oggetto della riserva in esame sarebbero del tutto infondate.
ha quindi contestato i calcoli parametrici effettuati dall'impresa Pt_1
riportandosi a quelli rilevati dalla commissione di collaudo (vedi doc. 19); a r.g. n. 23 fronte dei dati forniti da la relazione del consulente tecnico di ufficio Pt_1
sarebbe del tutto priva di pregio laddove ha affermato che non se ne poteva prevedere la presenza in ragione della sola esistenza del campo nomadi;
il consulente tecnico di ufficio, seppur edotto del fatto che i liquami del campo nomadi avrebbero dovuto essere conferiti nella fogna comunale, non ha neanche ipotizzato la presenza di una fognatura.
Ma ancor più dirimente sarebbe la presenza del tracciato fognante su una planimetria progettuale costituente parte integrante dell'elaborato messo a gara dalla stazione appaltante;
e l'appaltatore non avrebbe potuto non conoscere tale documentazione, perché proprio partendo da questa avrebbe dovuto proporre eventuali soluzioni migliorative. Rispetto allo spostamento del mosaico ha osservato che con la riserva numero 13 l'impresa aveva Pt_1
chiesto il riconoscimento dell'andamento anomalo dal 15/12/2008 al
12/06/2009, periodo compreso nella durata dei lavori, come facilmente riscontrabile dal giornale lavori.
Il consulente tecnico di ufficio, tuttavia, all'atto di quantificare il danno ha considerato la data finale al 14/09/2009, tre mesi dopo, perché in tale data erano state contabilizzate le lavorazioni aventi un andamento anomalo.
Il quarto motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte osserva che con la riserva n. 13 era stato chiesto, dalla società
appaltatrice, il risarcimento del danno per anomalo andamento del cantiere,
causato da alcuni imprevisti verificatisi durante lo scavo e la demolizione e r.g. n. 24 che avevano rallentato i lavori e provocato una ridotta produzione,
quantificato in € 2.758.235,58.
Del tutto condivisibilmente, il Tribunale ha rilevato che il consulente tecnico di ufficio aveva analiticamente esaminato i singoli motivi ed aveva riconosciuto come fondata la pretesa limitatamente ai motivi n. 2 (presenza del nel tunnel di accesso alla metropolitana, rispetto alla quale nei Pt_10
documenti di gara e nel contratto non vi era traccia di obblighi dell'appaltatore riguardanti lo spostamento del mosaico, che risultava invece a carico di e n. 3 (il mancato rilievo del tratto fognario proveniente dal Pt_1
campo nomadi era frutto di un'errata valutazione progettuale da parte di Pt_1
per un periodo di 277 giorni, compreso tra il SAL n. dell'11. 12. 2008 –
l'ultimo prima dell'insorgere delle cause del ritardo – ed il SAL n. 6 del 14. 9.
2009).
Il Tribunale, poi, rielaborando in modo critico le conclusioni della CTU
ha affrontato la questione del danno da sottoproduzione in termini di spese generali improduttive e di perdita di chance, osservando, che quanto alle prime doveva condividersi il computo operato nella misura di € 204.683,36,
depurando l'importo contrattuale dei lavori da utili e spese generali (14 %) ed applicando una percentuale pari al 9,33%, corrispondente ai due terzi dell'aliquota media normativamente stabilita del 14%; ed ha anche ritenuto non fondato l'assunto della difesa di e secondo cui le Pt_1 CP_6
spese generali infruttifere dovevano essere assunte nella misura prevista r.g. n. 25 dall'articolo 25, comma 2, lettera B, del DM numero 145 del 2000 e, quindi,
nel minor valore del 6,5% (o 7,5%), non potendo applicarsi, neppure in via analogica, alla situazione di anomalo andamento (in cui l'intera organizzazione aziendale risultava mobilitata in cantiere) la disciplina dettata per la diversa ipotesi della sospensione illegittima dei lavori.
Infine, il Tribunale ha ritenuto che nulla spettasse per la perdita di chance per le ragioni già indicate rispetto alla riserva numero 1 (mancata allegazione dell'esistenza delle occasioni di lavoro in cui l'impresa avrebbe potuto utilizzare proficuamente la propria organizzazione perdute nel periodo di protezione del vincolo, non potendo ammettersi un riconoscimento in via meramente ipotetica e presuntiva parametrato sul minor utile netto realizzato nell'appalto per cui è causa).
A fronte delle articolate e convincenti argomentazioni svolte dal
Tribunale, che sono pienamente condivise da questa Corte, si è Pt_1
sostanzialmente affidata, senza reiterare le contestazioni relative allo spostamento dei mosaici, alla dedotta presunta presenza del tracciato fognario, senza però indicare in quale documento del fascicolo d'ufficio possa rinvenirsi tale prova.
Va quindi confermata l'analisi del consulente tecnico di ufficio relativa al fatto che la presenza del tratto fognario costituiva una sopravvenienza imprevedibile, non imputabile all'appaltatrice e che aveva condotto ad un anomalo andamento delle lavorazioni di cantiere.
r.g. n. 26 Alla stregua di quanto sinora esposto il quarto motivo deve ritenersi
infondato e deve essere respinto.
APPELLO INCIDENTALE Controparte_15
)
[...]
L'appello incidentale è infondato e deve essere respinto.
L'appellante incidentale ha censurato tre capi della sentenza
impugnata.
Sotto un primo profilo ha evidenziato che con la riserva n. 1, iscritta sul
Registro di contabilità del Sal n. 4, aveva chiesto il risarcimento del CP_16
danno da ridotta produzione e protrazione per il ritardato inizio dei lavori di scavo causato dalla ritardata approvazione della Perizia di variante n. 2; in particolare, si trattava del danno da anomalo andamento verificatosi nel periodo (di 28 giorni) compreso fra il 23.6.2008 (data del verbale di consegna dei lavori) ed il 22.7.2008 (data della Determina Dirigenziale n. 115 con cui il
Co Comune Roma aveva approvato la Controparte_17
suddetta Perizia di variante, con ulteriori nuovi prezzi, resa necessaria dalla sopravvenuta normativa – il D.Lgs. n. 152/2006 –che imponeva una modalità
di trasporto e conferimento a discarica delle terre e rocce da scavo totalmente diversa da quella prevista nel contratto originario), quantificato in €
285.432,86.
Il consulente d'ufficio ha ritenuto parzialmente fondata la richiesta,
calcolando il danno per il prolungamento dei tempi esecutivi patito r.g. n. 27 dall'impresa in conseguenza della ritardata approvazione della perizia
(eccedente il quinto d'obbligo contrattuale) nella misura di € 67.940,34, a titolo di spese generali improduttive e perdita di chance (utile non conseguito), mentre il Tribunale ha respinto la domanda in toto sulla base del rilievo che l'impresa: i) aveva già assunto l'impegno, con la sottoscrizione dell'Atto di sottomissione del 12.6.2008, di eseguire i lavori di cui alla Perizia
di variante n. 2, rinunciando ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo;
ii) poteva comunque eseguire, con l'ottimale impiego della propria organizzazione, le altre lavorazioni del cronoprogramma (come ritenuto dalla Commissione di Collaudo in corso d'opera) e, in effetti, aveva realizzato le propedeutiche palificate di contenimento dello scavo;
iii) non aveva ancora assolto agli adempimenti relativi al subappalto per i lavori di trasporto del materiale di risulta.
Tali asserzioni non sarebbero condivisibili, perché il ritardo nella consegna delle lavorazioni, per ritardata approvazione della perizia di variante n. 2 non sarebbe stata contestata dalle controparti, e la circostanza dovrebbe considerarsi acclarata;
e partendo da tale evidenza si dovrebbe concludere per il riconoscimento del danno in capo alla ditta appaltatrice.
Rispetto al danno da perdita di chance (danno da mancato utile per l'impossibilità di impiegare capitali, mezzi e personale nell'esecuzione di altri lavori affidati in appalto), contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non avrebbe dovuto essere allegata l'esistenza delle occasioni di lavoro in cui r.g. n. 28 l'impresa avrebbe potuto utilizzare proficuamente la propria organizzazione perdute nel periodo di protrazione del vincolo (che nella specie è stato inferiore ad un mese), non potendo ammettersi un riconoscimento in via meramente ipotetica e presuntiva, parametrato peraltro sul minor utile netto realizzato nell'appalto per cui è causa, che è elemento estraneo alla chance ipoteticamente perduta dall'impresa; la giurisprudenza formatasi nei collegi arbitrali avrebbe più volte chiarito che per valutare la sussistenza di un'ipotesi di sottoproduzione occorrerebbe fare riferimento agli ordinari criteri che sovraintendono alla formazione della prova nel processo civile, compresa la possibilità di utilizzare il meccanismo presuntivo previsto dall'art. 2729 c.c.
quale strumento di determinazione per il riconoscimento del successivo indennizzo di spese generali sopportate, ma come prova di quanto dedotto circa la ricorrenza di ipotesi di sottoproduzione, e del connesso risarcimento.
In riforma dell'impugnata sentenza dovrebbe quindi essere riconosciuto quanto richiesto in citazione (€ 285.432,86) e, in subordine, quanto conteggiato dal consulente tecnico di ufficio (€ 67.940,34).
L'appellante incidentale ha quindi censurato la sentenza impugnata evidenziando che la riserva n. 6, iscritta nel Registro di contabilità del Sal n.
2, firmato il 22.9.2008, atteneva ai maggiori oneri derivati dalla diversa modalità di smaltimento delle terre provenienti dallo scavo dei pali, resasi necessaria a seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa (D.Lgs. n.
4/2008); anche tale domanda – diversamente da quanto sostenuto r.g. n. 29 dall'ausiliario, che aveva riconosciuto l'importo richiesto dall'appaltatore di €
219.839,49 – è stata respinta sulla base degli argomenti sviluppati dal D.L.
prima e dal consulente tecnico di parte poi: dal confronto tra i volumi di Pt_1
terra da trasportare a discarica compresi nella Perizia di variante n. 2 ed i volumi di terra risultanti dalla trivellazione dei pali e da portare a discarica
(pari 6.917,54 metri cubi) vi sarebbe una differenza a vantaggio dell'impresa,
nel senso che sarebbero stati erroneamente riconosciuti a quest'ultima nuovi prezzi per il carico e trasporto a discarica di una quantità di terreno superiore alla somma del terreno proveniente dagli scavi e di quello proveniente dalla trivellazione dei pali.
Secondo il Tribunale i nuovi prezzi previsti nella Perizia n. 2,
interamente corrisposti, comprendevano anche le maggiori spese per lo smaltimento delle terre derivanti dallo scavo per la trivellazione, ma tale motivazione non sarebbe condivisibile e dovrebbero essere condivise le conclusioni del consulente tecnico di ufficio, Ing. che aveva Per_3
riconosciuto in favore dell'impresa l'importo di € 219.839,49.
Con la riserva n. 7 l'impresa aveva chiesto il riconoscimento di maggiori compensi (€ 348.760,00) per la demolizione e lo smaltimento dei manufatti in calcestruzzo a sezione circolare posti al di sotto del manto stradale del parcheggio a raso esistente prima dell'inizio dei lavori;
la richiesta è stata ritenuta infondata dal giudice di prime cure, essendo tale attività prevedibile già dai documenti di gara (le caditoie dovevano essere necessariamente r.g. n. 30 collegate tra loro da un'adeguata rete di smaltimento di acque) e già di fatto ricompresa nelle normali operazioni di scavo e, segnatamente, nella voce relativa allo sbancamento del piazzale D11b, ma dovrebbe essere riformata la sentenza impugnata condannando al pagamento di ulteriori € Pt_1
348.760,00.
Le doglianze dell'appellante incidentale devono ritenersi infondate.
Infatti, a fronte delle articolate argomentazioni svolte dal Tribunale per respingere le richieste dell'appaltatrice, quest'ultima ha astrattamente prospettato le proprie critiche ma senza fornire elementi concreti idonei ad incrinare il percorso argomentativo adottato dal Tribunale e pienamente condiviso da questa Corte.
In particolare, rispetto alla riserva n. 1 il Tribunale ha respinto in toto la relativa domanda perché ha correttamente rilevato che: i) l'impresa aveva già
assunto l'impegno, con la sottoscrizione dell'atto di sottomissione del 12. 6.
2008, di eseguire i lavori di cui alla perizia di variante n. 2, rinunciando ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo;
ii)
l'impresa poteva comunque eseguire, con l'ottimale impiego della propria organizzazione, le altre lavorazioni del cronoprogramma (come ritenuto dalla commissione di collaudo in corso d'opera), tanto che aveva effettivamente realizzato le propedeutiche palificate di contenimento dello scavo;
iii) non aveva ancora assolto agli adempimenti relativi al subappalto per i lavori di trasporto per i materiali di risulta.
r.g. n. 31 Il Tribunale ha anche correttamente escluso il riconoscimento del danno da perdita di chance rilevando che dovesse essere quantomeno allegata l'esistenza delle occasioni di lavoro in cui l'impresa avrebbe potuto utilizzare proficuamente la propria organizzazione, perdute nel periodo di protrazione del vincolo (che nella specie è stato inferiore ad un mese), non potendo ammettersi un riconoscimento in via meramente ipotetica e presuntiva,
parametrato sul minor utile netto realizzato nell'appalto per cui è causa, che era elemento estraneo alla chance ipoteticamente perduta dall'impresa.
Tale decisione del Tribunale è pienamente conforme agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la perdita di chance configura un'autonoma voce di danno patrimoniale attuale, essendo una posta attiva già
presente nel patrimonio del soggetto al verificarsi dell'illecito e che va commisurato non alla perdita del risultato stesso ma alla perdita della possibilità di conseguirlo (v. tra le altre Cass. 29. 11 2012 n. 21245).
Infatti, la domanda di risarcimento per perdita di chance è ontologicamente diversa dalla domanda di risarcimento del danno da mancato raggiungimento del risultato sperato, perché in questo secondo caso l'accertamento è
incentrato sul nesso causale del mancato guadagno, mentre nel primo oggetto dell'indagine è un particolare tipo di danno, e segnatamente una distinta ed autonoma ipotesi di danno emergente, incidente su di un diverso bene giuridico, quale la mera possibilità del risultato finale. Il danno da perdita di una chance sfavorevole è
r.g. n. 32 risarcibile purché il danneggiato dimostri, anche in via presuntiva, ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate, la sussistenza di un valido elemento causale tra il fatto e la ragionevole probabilità di conseguire il risultato utile;
la chance, dunque, per essere rilevante dal punto di vista giuridico, cioè ai fini risarcitori, non deve consistere in una mera possibilità di ottenere un risultato favorevole, ma deve essere caratterizzata da una consistente probabilità di successo (v. tra le altre
Cassazione 4. 3. 2004 n. 4400); circostanze che nel caso di specie non sono state concretamente allegate dalla società appaltatrice.
Anche le censure relative alla riserva n. 6, iscritta nel Registro di
Part contabilità del n. 2, firmato il 22.9.2008 devono ritenersi infondate e deve essere condivisa la decisione del Tribunale.
Il giudice di primo grado, infatti, ha condivisibilmente respinto la relativa domanda sulla base degli argomenti sviluppati dal DL prima e dal
CTP di poi, ritenendo che dal confronto tra i volumi di terra da Pt_1
trasportare a discarica compresi nella Perizia di variante n. 2 ed i volumi di terra risultanti dalla trivellazione dei pali e da portare a discarica (pari a
6.917,54 metri cubi) vi era una differenza a vantaggio dell'impresa, nel senso che erano stati erroneamente riconosciuti a quest'ultima nuovi prezzi per il carico e trasporto a discarica di una quantità di terreno superiore alla somma del terreno proveniente dagli scavi e di quello proveniente dalla trivellazione dei pali, con la conseguenza che i nuovi prezzi previsti nella Perizia n. 2,
r.g. n. 33 interamente corrisposti, comprendevano anche le maggiori spese per lo smaltimento delle terre derivanti dallo scavo per la trivellazione. Infine, anche rispetto alla riserva n. 7, con cui l'impresa aveva chiesto il riconoscimento di maggiori compensi (€ 348.760,00) per la demolizione e lo smaltimento dei manufatti in calcestruzzo a sezione circolare posti al di sotto del manto stradale del parcheggio a raso esistente prima dell'inizio dei lavori, deve essere condivisa la decisione del Tribunale, dal momento che tale attività era già prevedibile dai documenti di gara (le caditoie dovevano essere necessariamente collegate tra loro da un'adeguata rete di smaltimento di acque) e già di fatto ricompresa nelle normali operazioni di scavo e,
segnatamente, nella voce relativa allo sbancamento del piazzale D11b.
Alla stregua di quanto sinora esposto sia l'appello principale che
l'appello incidentale devono ritenersi infondati e devono essere respinti;
tutte le altre questioni devono ritenersi assorbite.
Le spese di lite del presente grado di giudizio vanno integralmente compensate tra tutte le parti in ragione del rigetto di entrambi gli appelli proposti.
Atteso quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D. P. R. 30 maggio
2002 n.115, quale introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012
n. 228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte sia dell'appellante principale che dell'appellante incidentale,
dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per r.g. n. 34 l'impugnazione proposta.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto avverso la sentenza n. 17157/2018, pubblicata in data 12.09.2018 dal
Tribunale di Roma, Seconda Sezione Civile, così provvede:
A) Respinge l'appello principale proposto e conferma la sentenza impugnata;
B) Respinge l'appello incidentale proposto;
C) Compensa integralmente tra tutte le parti le spese processuali del presente grado di giudizio;
D) Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 13, comma 1
quater, primo periodo, D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115.legali, compresi quelli fiscali.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Biagio Roberto Cimini Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 35