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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 20/03/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa
Anna Destito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2965 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2010, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
(C.F.: , e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi, giusta procura in calce C.F._2 alla memoria di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Antonia Pagliuso, presso il cui studio sito in Lamezia Terme, via Galvani n. 8 sono elettivamente domiciliati;
-OPPONENTI-
E
in persona del l.r.p.t., Controparte_1
(P.iva ), con sede legale in Carlopoli, rappresentata e difesa P.IVA_1
dagli Avv.ti Francesco Bevilacqua e Renato Sardi, e domiciliate presso lo studio di quest'ultimo sito in Brescia, via Corfù n. 102;
-OPPOSTA-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n.120/2010, emesso dal
Tribunale di Lamezia Terme;
Conclusioni: come da verbale in atti;
******** Deve premettersi in rito che la riforma del processo civile intervenuta con L.
18 giugno 2009 n. 69, ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., disponendo, in relazione al contenuto della sentenza
(art. 132 n. 4 c.p.c.), che la motivazione debba esprimere: “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” e non più lo svolgimento del processo. L'art. 58 della predetta legge regola la fase transitoria di applicazione delle nuove norme prevedendo il novellato art. 132
c.p.c. tra le disposizioni applicabili ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore (4 luglio 2009). Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli opponenti proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 120/2010, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme, con il quale veniva loro ingiunto il pagamento della somma di euro 10.751,54, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria per complessivi euro 583,00.
Deduceva l'opponente: a) in via principale, l'insussistenza del credito vantato da parte opposta, per l'abusiva applicazione, in contratto, della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi;
b) in via riconvenzionale,
l'usurarietà del tasso di interesse applicato e l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto;
c) sempre in via riconvenzionale, il risarcimento del danno ulteriore e del danno non patrimoniale.
Concludeva, quindi, come in atti.
Si costituiva in giudizio parte opposta, la quale impugnava e contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, in quanto infondato in fatto e diritto.
Rassegnava, dunque, le conclusioni di cui in atti.
Instauratosi il contraddittorio, svoltasi l'istruttoria mediante acquisizioni documentali ed espletamento di C.T.U. tecnico-contabile, precisate le conclusioni all'udienza del 14.10.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Scaduti i termini, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare, appare opportuno precisare brevemente i fatti di causa.
La vicenda processuale trae origine dal rapporto di conto corrente bancario, n.
10049/03, aperto dalla Sig.ra presso la filiale di Parte_1
Contr Carlopoli della del , fin dalla data del 26.04.1989, nonché CP_1
dalla fideiussione c.d. omnibus sottoscritta dal Sig. il successivo Parte_2
16.04.1999 a garanzia di qualunque operazione eseguita o che sarebbe stata autorizzata alla prima, sino alla concorrenza dell'importo di euro 19.500,00.
Per presunta insolvenza della , entrambi i soggetti del rapporto CP_3
venivano raggiunti da diffida e messa in mora, mentre la Sig.ra Parte_1
subiva ex abrupto la revoca del fido e l'estinzione del conto corrente.
L'Istituto di credito chiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo opposto per la debenza asseritamente dovuta, avverso il quale è stata incardinata l'opposizione per cui è causa.
Così chiariti, seppur brevemente, i fatti di causa, è possibile esaminare il merito della controversia.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento in parte qua per le seguenti motivazioni.
Dirimenti sono le emergenze della CTU disposta, con le cui conclusioni si ritiene di dover convenire, in quanto fondate sul puntuale esame della documentazione in atti e sulla corretta applicazione dei principi di diritto che governano la materia.
Orbene, nel caso in esame, il consulente tecnico ha accertato che al rapporto di c/c bancario intervenuto tra le parti, l'Istituto ha applicato condizioni contra legem, tanto con riguardo alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e commissioni di massimo scoperto, nonché all'applicazione di tassi di interesse superiori al tasso-soglia usura (cfr. consulenza tecnica e tabelle allegate). Nello specifico questo Tribunale ritiene, alla luce delle tabelle citate, di aderire quanto alla rideterminazione dell'esatto dare avere tra le parti, all'ipotesi di risposta del CTU, al quesito F.1, (pag. 9 consulenza).
Pertanto, alla luce di quanto accertato, il CTU ha quindi rideterminato il saldo del rapporto intercorso tra le parti, accertando un importo a credito dell'opponente di euro 35.584,30, anziché attestarsi su una passività di euro
9.431,18.
Da ciò consegue che, da un lato, l'Istituto bancario non risulta essere creditore di somma alcuna e, pertanto, il decreto ingiuntivo impugnato deve essere revocato e, dall'altro, che parte opponente, in accoglimento della domanda riconvenzionale, ha diritto alla restituzione delle somme eccedenti nei termini appena riepilogati, oltre interessi dal dì del dovuto e sino all'effettivo ed integrale soddisfo.
In via ulteriore, ne consegue che l'accertamento della inesistenza del debito principale travolge anche l'obbligazione del garante con la ontologica conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto dovrà essere revocato anche nei confronti anche del fideiussore, Sig. . Pt_2
Di contro, la domanda di risarcimento del danno ulteriore e del danno non patrimoniale è infondata per difetto di prova e, pertanto, deve essere rigettata.
Lamenta l'opponente che “l'indebito contegno perpetrato a scapito del correntista merita valorizzazione e tutela” (cfr. comparsa conclusionale dell'opponente, pag. 4), e, pertanto, deduce che l'indebita chiusura del conto corrente ha frustrato la “legittima aspirazione e il legittimo affidamento riposto nelle disponibilità delle somme depositate e, soprattutto, in quelle derivanti dalle ulteriori agevolazioni a cui avrebbe avuto diritto ex L.
488/92”.
Inoltre, deduce sempre l'opponente, “è agevole considerare come
l'improvvisa perdita di risorse abbia materialmente impedito la prosecuzione dei lavori di ampliamento strutturali a cui l'Imprenditrice le aveva destinate, facendole perdere irreversibilmente quantomeno la probabilità di implementare il suo giro e il suo volume di affari. Nondimeno è intuibile lo stato di stress, patema d'animo, angoscia e scoramento che si sono abbattuti sulla Sig.ra investita della responsabilità di reperire aliunde ed Parte_1
in tempi strettissimi sufficienti risorse a proseguire i suoi progetti di investimento;
la frustrazione di non riuscirvi;
il significativo danno all'immagine arrecato ad una imprenditrice di lungo corso, arbitrariamente bollata come insolvente”. Orbene, di tutte queste deduzioni non vi è riscontro probatorio alcuno versato in atti.
Ne consegue che tali lagnanze, assurgendo a considerazioni meramente assertive e non supportate da adeguati riscontri probatori, non possono che considerarsi infondate e, pertanto, devono essere rigettate.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come d dispositivo.
Le spese di C.T.U. sono poste definitivamente a carico di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione civile, in persona del Giudice
Onorario dott.ssa Anna Destito, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G. n. 2965/2010, pendente tra e Parte_1
contro in Parte_2 Controparte_1
persona del l.r.p.t., ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) accerta e dichiara che il saldo residuo al momento della chiusura del conto, depurato dalle illegittime clausole applicate dalla è pari ad un attivo di CP_1 euro 35.584,30 e, per l'effetto, condanna parte opposta alla restituzione, in favore di parte opponente, della predetta somma, oltre interessi dal dì del dovuto e sino all'effettivo ed integrale soddisfo.
c) rigetta la domanda di risarcimento del danno ulteriore e del danno non patrimoniale;
d) condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che liquida complessivamente in euro 7.616,00, oltre spese forfettarie 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta, da distrarsi in favore del costituito procuratore, che si è dichiarato antistatario;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Lamezia Terme, lì 18.03.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Anna Destito
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa
Anna Destito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2965 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2010, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
(C.F.: , e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi, giusta procura in calce C.F._2 alla memoria di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Antonia Pagliuso, presso il cui studio sito in Lamezia Terme, via Galvani n. 8 sono elettivamente domiciliati;
-OPPONENTI-
E
in persona del l.r.p.t., Controparte_1
(P.iva ), con sede legale in Carlopoli, rappresentata e difesa P.IVA_1
dagli Avv.ti Francesco Bevilacqua e Renato Sardi, e domiciliate presso lo studio di quest'ultimo sito in Brescia, via Corfù n. 102;
-OPPOSTA-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n.120/2010, emesso dal
Tribunale di Lamezia Terme;
Conclusioni: come da verbale in atti;
******** Deve premettersi in rito che la riforma del processo civile intervenuta con L.
18 giugno 2009 n. 69, ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., disponendo, in relazione al contenuto della sentenza
(art. 132 n. 4 c.p.c.), che la motivazione debba esprimere: “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” e non più lo svolgimento del processo. L'art. 58 della predetta legge regola la fase transitoria di applicazione delle nuove norme prevedendo il novellato art. 132
c.p.c. tra le disposizioni applicabili ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore (4 luglio 2009). Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli opponenti proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 120/2010, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme, con il quale veniva loro ingiunto il pagamento della somma di euro 10.751,54, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria per complessivi euro 583,00.
Deduceva l'opponente: a) in via principale, l'insussistenza del credito vantato da parte opposta, per l'abusiva applicazione, in contratto, della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi;
b) in via riconvenzionale,
l'usurarietà del tasso di interesse applicato e l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto;
c) sempre in via riconvenzionale, il risarcimento del danno ulteriore e del danno non patrimoniale.
Concludeva, quindi, come in atti.
Si costituiva in giudizio parte opposta, la quale impugnava e contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, in quanto infondato in fatto e diritto.
Rassegnava, dunque, le conclusioni di cui in atti.
Instauratosi il contraddittorio, svoltasi l'istruttoria mediante acquisizioni documentali ed espletamento di C.T.U. tecnico-contabile, precisate le conclusioni all'udienza del 14.10.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Scaduti i termini, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare, appare opportuno precisare brevemente i fatti di causa.
La vicenda processuale trae origine dal rapporto di conto corrente bancario, n.
10049/03, aperto dalla Sig.ra presso la filiale di Parte_1
Contr Carlopoli della del , fin dalla data del 26.04.1989, nonché CP_1
dalla fideiussione c.d. omnibus sottoscritta dal Sig. il successivo Parte_2
16.04.1999 a garanzia di qualunque operazione eseguita o che sarebbe stata autorizzata alla prima, sino alla concorrenza dell'importo di euro 19.500,00.
Per presunta insolvenza della , entrambi i soggetti del rapporto CP_3
venivano raggiunti da diffida e messa in mora, mentre la Sig.ra Parte_1
subiva ex abrupto la revoca del fido e l'estinzione del conto corrente.
L'Istituto di credito chiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo opposto per la debenza asseritamente dovuta, avverso il quale è stata incardinata l'opposizione per cui è causa.
Così chiariti, seppur brevemente, i fatti di causa, è possibile esaminare il merito della controversia.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento in parte qua per le seguenti motivazioni.
Dirimenti sono le emergenze della CTU disposta, con le cui conclusioni si ritiene di dover convenire, in quanto fondate sul puntuale esame della documentazione in atti e sulla corretta applicazione dei principi di diritto che governano la materia.
Orbene, nel caso in esame, il consulente tecnico ha accertato che al rapporto di c/c bancario intervenuto tra le parti, l'Istituto ha applicato condizioni contra legem, tanto con riguardo alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e commissioni di massimo scoperto, nonché all'applicazione di tassi di interesse superiori al tasso-soglia usura (cfr. consulenza tecnica e tabelle allegate). Nello specifico questo Tribunale ritiene, alla luce delle tabelle citate, di aderire quanto alla rideterminazione dell'esatto dare avere tra le parti, all'ipotesi di risposta del CTU, al quesito F.1, (pag. 9 consulenza).
Pertanto, alla luce di quanto accertato, il CTU ha quindi rideterminato il saldo del rapporto intercorso tra le parti, accertando un importo a credito dell'opponente di euro 35.584,30, anziché attestarsi su una passività di euro
9.431,18.
Da ciò consegue che, da un lato, l'Istituto bancario non risulta essere creditore di somma alcuna e, pertanto, il decreto ingiuntivo impugnato deve essere revocato e, dall'altro, che parte opponente, in accoglimento della domanda riconvenzionale, ha diritto alla restituzione delle somme eccedenti nei termini appena riepilogati, oltre interessi dal dì del dovuto e sino all'effettivo ed integrale soddisfo.
In via ulteriore, ne consegue che l'accertamento della inesistenza del debito principale travolge anche l'obbligazione del garante con la ontologica conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto dovrà essere revocato anche nei confronti anche del fideiussore, Sig. . Pt_2
Di contro, la domanda di risarcimento del danno ulteriore e del danno non patrimoniale è infondata per difetto di prova e, pertanto, deve essere rigettata.
Lamenta l'opponente che “l'indebito contegno perpetrato a scapito del correntista merita valorizzazione e tutela” (cfr. comparsa conclusionale dell'opponente, pag. 4), e, pertanto, deduce che l'indebita chiusura del conto corrente ha frustrato la “legittima aspirazione e il legittimo affidamento riposto nelle disponibilità delle somme depositate e, soprattutto, in quelle derivanti dalle ulteriori agevolazioni a cui avrebbe avuto diritto ex L.
488/92”.
Inoltre, deduce sempre l'opponente, “è agevole considerare come
l'improvvisa perdita di risorse abbia materialmente impedito la prosecuzione dei lavori di ampliamento strutturali a cui l'Imprenditrice le aveva destinate, facendole perdere irreversibilmente quantomeno la probabilità di implementare il suo giro e il suo volume di affari. Nondimeno è intuibile lo stato di stress, patema d'animo, angoscia e scoramento che si sono abbattuti sulla Sig.ra investita della responsabilità di reperire aliunde ed Parte_1
in tempi strettissimi sufficienti risorse a proseguire i suoi progetti di investimento;
la frustrazione di non riuscirvi;
il significativo danno all'immagine arrecato ad una imprenditrice di lungo corso, arbitrariamente bollata come insolvente”. Orbene, di tutte queste deduzioni non vi è riscontro probatorio alcuno versato in atti.
Ne consegue che tali lagnanze, assurgendo a considerazioni meramente assertive e non supportate da adeguati riscontri probatori, non possono che considerarsi infondate e, pertanto, devono essere rigettate.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come d dispositivo.
Le spese di C.T.U. sono poste definitivamente a carico di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione civile, in persona del Giudice
Onorario dott.ssa Anna Destito, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G. n. 2965/2010, pendente tra e Parte_1
contro in Parte_2 Controparte_1
persona del l.r.p.t., ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) accerta e dichiara che il saldo residuo al momento della chiusura del conto, depurato dalle illegittime clausole applicate dalla è pari ad un attivo di CP_1 euro 35.584,30 e, per l'effetto, condanna parte opposta alla restituzione, in favore di parte opponente, della predetta somma, oltre interessi dal dì del dovuto e sino all'effettivo ed integrale soddisfo.
c) rigetta la domanda di risarcimento del danno ulteriore e del danno non patrimoniale;
d) condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che liquida complessivamente in euro 7.616,00, oltre spese forfettarie 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta, da distrarsi in favore del costituito procuratore, che si è dichiarato antistatario;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Lamezia Terme, lì 18.03.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Anna Destito