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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 08/06/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito dell'udienza del 09 maggio 2025, celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 3510/2023 R.G. promossa da:
(C.F.: elettivamente domiciliata in Siderno, Email_1 C.F._1
via C. Battisti n. 137, presso lo studio dell'avv.to Cecilia FALLETTI, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, pec: Email_2
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma, alla via Ciro il Grande, elettivamente CP_1
domiciliato a Reggio Calabria, viale Calabria n. 82, con l'avv.to Patrizia SANGUINETI, giusta procura generale alle liti del 22.03.2024, a rogito del notaio in Roma, Persona_1
rep. 37875.pec: t;
Email_3
CONVENUTO
Oggetto: Giudizio ex art. 445 bis, comma 6, per il riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 12 l. n. 118/1971;
Decidendo sulle conclusioni rassegnate in atti, formula le seguenti
RAGIONI DELLE DECISIONI
Con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c., depositato il 17.10.2023, Parte_1 ha chiesto l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il beneficio di cui
[...]
Pag. 1 a 6 all'art. 12 l. n. 118/1971, contestando le conclusioni formulate dal consulente tecnico, dott.ssa
, in fase di accertamento tecnico preventivo già introdotto. Persona_2
Ritualmente instaurato il contraddittorio si è costituito l' che ha eccepito CP_1
l'inammissibilità e l'improponibilità della domanda, insistendo per il rigetto del ricorso.
Il CTU, nella fase di ATPO, ha concluso che la ricorrente è affetta da patologie che comportano un'invalidità pari al 90%, ha pertanto escluso che l'istante presenti una totale inabilità lavorativa, per come già emerso in sede amministrativa.
I motivi di contestazione posti alla base dell'odierno ricorso si condensano in una critica in ordine alle considerazioni mediche rese dal CTU con riferimento alle patologie lamentate ed ai codici attribuiti. In particolare, parte ricorrente lamenta l'errata valutazione della patologia nefrologica, la valutazione sottostimata della patologia psichiatrica e di quella artrosica, l'omessa valutazione di alcune patologie, tra cui quella afferente all'apparato genitale femminile, nonché l'aggravamento delle condizioni di salute preesistenti e l'insorgenza di nuove patologie invalidanti.
La domanda è infondata.
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante
“Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n.
222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo
10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio,
Pag. 2 a 6 specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
In merito, occorre inoltre precisare che ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118/1971 la concessione della pensione de qua è subordinata all'accertamento di una totale inabilità lavorativa, oltre che al soddisfacimento di precisi requisiti di natura economica.
Questo giudicante, alla luce delle suddette contestazioni, nonché tenuto conto della documentazione medica sopravvenuta, ovvero: referto visita nefrologica rilasciato dall'Asp di Reggio Calabria del 06.10.2023, referto visita cardiologica del 03.010.2023 a firma del
Dott. e audiogramma del 10.10.2023 rilasciato dall'ambulatorio competente Per_3 dell'ospedale di Locri, ha ritenuto opportuno disporre la rinnovazione delle operazioni peritali e-con ordinanza del 23.06.2024- ha nominato all'uopo il dott. il Persona_4
quale ha depositato il proprio elaborato in data 23.02.2025.
Il consulente, dopo aver esaminato la documentazione contenuta nel fascicolo ed aver sottoposto ad esame obiettivo la ricorrente ha accertato la presenza di uno stato invalidante nella misura del 93%, con decorrenza dal 23 luglio 2021, data della presentazione dell'istanza amministrativa.
Il CTU ha, pertanto, formulato la seguente diagnosi: “Infermità concorrenti Infermità
n°1: Spondilodiscoartrosi etc … (per analogia) Cod. rif. Tab. 7001…30% Infermità n°2:
Gonartrosi... (per analogia) Cod. rif. Tab. 7205…20% Infermità n°3: Artrosi interfalangea
... (per analogia) Cod. rif. Tab. 7201…25% Infermità coesistenti Infermità n°1: IRC di 3 stadio*... (per analogia) Cod. rif. Tab. 2201…45% Infermità n°2: Cardiopatia ipertensiva
**...Cod. rif. Tab. 6442…30% Infermità n°3: Ipoacusia bilaterale etc.…Cod. rif. Tab. 4005
...24% Infermità n°5: Disturbo ansioso-depressivo grave… Cod. rif. Tab. 2206…40%
Infermità n°6: Distiroidismo... (per analogia) Cod. rif. Tab. 2206…10% Infermità n°7:
Diverticolosi del colon (I^ Classe) ... (per analogia) Cod. rif. Tab. 6420…10%”.
Da tali complete e consequenziali premesse ha formulato le seguenti conclusioni: “5.
(…) risulta affetta da “Insufficienza Renale Cronica, 3 stadio. Cardiopatia Parte_1
ipertensiva. Ipoacusia bilaterale neurosensioriale. Depressione maggiore.
Spondilodiscoartrosi C/L/S, gonartrosi ed artrosi interfalangea mani con limitazione funzionale di grado moderato. Distiroidismo. Diverticolosi del colon (I^ Classe)”. 6. (vedere la valutazione percentuale delle invalidità);
7. La ricorrente “NON si trova nella assoluta e
Pag. 3 a 6 permanente impossibilità di svolgere qualunque attività lavorativa”.
8. La decorrenza di tale status si può fare risalire al 23/07/2021”
Giacché le valutazioni del CTU non sono state condivise, parte ricorrente ha presentato osservazioni ex art. 195 c.p.c. con le quali ha contestato le percentuali di invalidità attribuite alle patologie lamentate.
In risposta alle contestazioni il CTU ha depositato puntuali risposte.
Con riferimento alla depressione maggiore ha precisato che la scelta di rubricare la patologia quale “ sindrome depressiva endoreattiva grave”, alla quale, tra l'altro, è stata assegnata la percentuale di invalidità massima, è dipesa dalla documentazione medica prodotta, laddove non sono state indicate le origini della patologia, ma è stato diagnosticato un “disturbo ansioso – depressivo o depressione maggiore”; quanto alla cardiopatia ipertensiva ha motivato di non condividere la valutazione NYHA II^ in quanto agli atti non si sono rinvenuti “segni obiettivo/strumentali richiesti per tale classe: (…coronopatia moderata…stenosi congenita della polmonare moderata…)…mentre dai referti di ecg ed ecocardiogramma prodotti non risultano modificazioni patologiche significative”; quanto all'omessa valutazione del distiroidismo che la paziente ha “una “condizione funzionale normale della tiroide, in quanto assume una terapia sostitutiva(…)” e che il disturbo “incide in modo trascurabile sulla capacità lavorativa della ricorrente” e che le “minorazioni tra 0
e 10 non concorrenti tra loro né con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori non rientrano nel calcolo del complesso invalidante globale”. Quanto poi alla lamentata omessa valutazione della malattia diverticolare ha motivatamente rappresentato che alla ricorrente è stata diagnosticata la diverticolite nel 2012, a seguito di ricovero per dolori addominali, che non si rinvengono in atti “segni clinici, strumentali e laboratoristici, che indicano la malattia in uno stato di infiammazione (diverticolite)per cui può riconoscersi solamente uno stato di diverticolosi semplice, classe I. Lo stesso esame obiettivo dell'addome, condotto in corso di questa CTU, completamente negativo, non ha rilevato segni di flogosi addominale” (…) non essendo state diagnosticate altre patologie dell'apparato digerente, concorrenti, anche questa non rientra nel calcolo del complesso invalidante globale”, ex art. 5 d.l. 509/1998.
Ancora, quanto alla valutazione delle patologie dell'apparato genitale femminile ha precisato che le percentuali indicate dal consulente di parte si riferiscono a “donne in età fertile, nelle quali il danno anatomico spesso genera un complesso di disturbi che si ripercuotono sulla
Pag. 4 a 6 vita di relazione (…) Nel caso di esame la ricorrente ha raggiunto la rispettosa età di 64 anni per cui si trova in uno stato di menopausa naturale corrispondente a quello di ogni donna di pari età”. Per ciò che concerne le contestazioni afferenti all'ipoacusia bilaterale, il consulente ha precisato che “va riconosciuto il valore percentuale calcolato dal consulente di parte per cui il valore corrente dell'invalidità derivante da detta menomazione è 24% e non 15%, come noi riportato”, ha per l'effetto modificato le valutazioni percentuali precedentemente attribuite nella misura del 92%, nella maggiore misura del 93%, sempre con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa (23.07.2021).
Ciò premesso si evince agevolmente che il CTU ha valutato i singoli apparati compromessi, ha analizzato le patologie, ha sottoposto ad esame obiettivo la ricorrente e proceduto alla valutazione medico legale assegnando codici e indicando percentuali, operando, infine, il calcolo riduzionistico.
La parte ricorrente con le note sostitutive di questa udienza, oltre ad aver reiterato il contenuto delle osservazioni ex art. 195 c.p.c., ha chiesto, in considerazione della capacità lavorativa residuale pari al 7%, che il Giudice, quale peritus peritorum, riconosca la ricorrente persona totalmente inabile al lavoro ed in subordine la nomina di nuovo CTU.
Le deduzioni ed eccezioni della parte ricorrente non possono essere accolte. In particolar modo occorre rappresentare che le difese spiegate in ordine al codice da assegnare alla patologia psichiatrica non appaiono fondate. A tal riguardo, la parte ricorrente ha insistito nel ritenere che la presenza di una patologia psichiatrica di lunga data, con un iter clinico complesso, non può essere ridotta e basata sulla semplice risposta ad eventi stressanti specifici, come nel caso della depressione reattiva, con la conseguenza che la distinzione tra sindrome depressiva endoreattiva e depressione maggiore non può essere fatta esclusivamente sulla base della durata temporale o delle cause scatenanti. Se tali premesse sono da condividere, tuttavia, ciò che non si rinviene in atti è l'effettività della ricaduta di tale patologia sulla vita della paziente. In tal senso, non è nota né appare rappresentata la cura, farmacologica e di sostegno psicologico cui ella è sottoposta, né la sua durata, né ancora è presente in atti la certificazione riguardante l'asserito ricovero connesso alla malattia de qua avvenuto nel 2022, né se ella è in carico o meno presso strutture specializzate per il trattamento della patologia. In assenza di tali elementi, la cui deduzione, allegazione e produzione è a carico della parte ricorrente, applicandosi anche nel processo previdenziale il
Pag. 5 a 6 principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., le valutazioni rese dal CTU nominato si presentano logiche e scientificamente articolate, e pertanto non meritevoli di una rivisitazione. In altre parole, non si ravvedono, attesa la carenza degli elementi predetti, idonee ragioni per discostarsi dalle conclusioni raggiunte.
La CTU, inoltre, non è affetta da nessun vizio procedimentale e ritiene pertanto il
Tribunale di approvare le motivate conclusioni formulate dal consulente.
Il CTU ha infatti mostrato di procedere ad una attenta e complessiva verifica delle condizioni sanitarie della perizianda, arrivando all'esito della valutazione riportata dopo uno scrupoloso e attento excursus diagnostico, ulteriormente chiarito nella fase del contraddittorio tecnico, rispetto al quale sono da aggiungere le motivazioni già espresse.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Vista la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. nulla per le spese.
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso proposto da Parte_1
- nulla per le spese;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU che si liquidano con separati CP_1
decreti.
Locri, 08.06.2025
Il Giudice
Salvatore La Valle
Pag. 6 a 6