Sentenza 27 giugno 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 27/06/2022, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/06/2022
N. 01056/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01341/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1341 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Ubaldo Macri' e Giovanni Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto del Questore di Lecce di rigetto dell'istanza di rilascio della licenza del porto di fucile per uso caccia, avente prot.-OMISSIS-, notificato in data 11/06/2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2022 la dott.ssa Anna Abbate e udito per la parte ricorrente il difensore avv.to U. Macrì;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, con ricorso notificato il 09/09/2021 e depositato in giudizio il 04/10/2021, impugna il decreto n. prot.-OMISSIS-, notificato in data 11/06/2021, con cui il Questore di Lecce ha rigettato l'istanza di rilascio della licenza del porto di fucile per uso caccia.
A sostegno del gravame interposto ha dedotto le seguenti censure:
A) Violazione ed erronea applicazione degli art. 3 e 10 e 10 bis della legge 7.8.1990, n. 241 e degli artt. 11, 42 e 43 T.U.L.P.S.. Eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, illogicità e contraddittorietà, atteso che l’Amministrazione ha violato un oggettivo criterio di ragionevolezza. Eccesso di potere, per manifesta ingiustizia e travisamento dei presupposti.
A.1) Sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10 e 10 bis della Legge 241 del 1990.
A.2) Quanto alle segnalazioni di polizia.
A.3) Riguardo alle due denunce ed alle altre informazioni raccolte dai Carabinieri.
A.4) Orientamento giurisprudenziale dominante.
A.5) Riflessioni conclusive.
Il 5/10/2021, si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti, con la difesa dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, depositando un atto di costituzione formale, per resistere al ricorso.
Il 16/10/2021, l’Avvocatura dello Stato ha depositato in giudizio la nota n. 65338 del 16/10/21 della Questura di Lecce.
Nella Camera di Consiglio del 19/10/2021, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare proposta da parte ricorrente, la difesa di quest’ultima, su invito del Presidente, ha chiesto la cancellazione della causa dal ruolo delle cautelari nell'intesa di una rapida fissazione nel merito, quindi, il Presidente della Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo della Camera di Consiglio.
L’11/03/2022, il ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, per replicare a quanto ex adverso sostenuto e insistere nell’accoglimento delle conclusioni rassegnate e nel rigetto delle richieste di controparte.
Nella pubblica udienza del 13/04/2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso è infondato nel merito e deve, pertanto, essere respinto.
1. - Con un unico pluriarticolato motivo di gravame, parte ricorrente deduce - essenzialmente - la violazione ed erronea applicazione degli art. 3 e 10 e 10 bis della Legge 7.8.1990, n. 241, nonché degli artt. 11, 42 e 43 T.U.L.P.S. n. 773/1931 e la carenza di istruttoria e il difetto di motivazione, lamentando, da un lato, che la Questura di Lecce, nel provvedimento impugnato, si è limitata a ribadire le ragioni già esplicitate nel “preavviso di rigetto” senza in alcun modo valutare e motivare in ordine alle specifiche doglianze mosse dall’odierno ricorrente con le memorie prodotte in sede amministrativa e, dall’altro lato, in relazione alle segnalazioni ai sensi dell’art. 75 D.P.R. n. 309/1990, che “ pare non attuale e motivato il giudizio negativo fornito dalla Questura di Lecce, in quanto gli episodi contestati in violazione dell’art. 75 DPR 309/1990 si riferiscono all’età adolescenziale, essendo trascorsi oramai 20 anni ”, nonché, in relazione alle frequentazioni richiamate dai Carabinieri nella nota integrativa n. -OMISSIS-, che “ detti fatti non sono mai stati contestati al ricorrente ” e, comunque, che “ il fatto che il Sig. -OMISSIS- sia stato notato dialogare in un bar, per 8 volte nell’arco temporale di 6 anni (dal 2007 al 2013) con soggetti, i quali successivamente, e cioè nel 2014, sono stati coinvolti in una operazione di polizia, mai potrebbe portare il Questore ad assumere, con un ragionamento corretto dal punto di vista giuridico, che il soggetto sia una persona caratterizzata da una condotta non meritevole ”.
Tutte le predette censure vanno disattese.
1.1. - Giova rammentare, innanzitutto, che il rilascio del porto d’armi «"costituisce una deroga al divieto sancito dall'art. 699 del codice penale e dall'art. 4, primo comma, della legge n. 110 del 1975": "il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, eccezione al normale divieto di portare le armi" » (Consiglio di Stato, Sezione III, 11/09/2019, n. 6139) e si caratterizza per l’ampia discrezionalità amministrativa spettante in “ subiecta materia ” all'Autorità di Pubblica Sicurezza ai sensi degli artt. 11 (“ Le autorizzazioni di polizia possono essere negate […] e a chi non può provare la sua buona condotta ”), 39 (“ Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne ”) e 43 (“ La licenza può essere ricusata […] e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi ”) del Regio Decreto n. 773 del 18/06/1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - T.U.L.P.S.).
In particolare, secondo la condivisibile giurisprudenza del Consiglio di Stato, “ In relazione all’esercizio dei relativi poteri discrezionali, l’art. 39 attribuisce alla Prefettura il potere di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti a chi chieda il rilascio di una autorizzazione di polizia o ne sia titolare, quando sia riscontrabile una capacità «di abusarne», mentre l’art. 43 consente alla competente autorità – in sede di rilascio o di ritiro dei titoli abilitativi - di valutare non solo tale capacità di abuso, ma anche – in alternativa - l’assenza di una buona condotta o l’inaffidabilità, per la commissione di fatti, pure se estranei alla gestione delle armi, munizioni e materie esplodenti, ma che comunque non rendano meritevoli di ottenere o di mantenere la licenza di polizia (non occorrendo al riguardo un giudizio di pericolosità sociale dell’interessato: Cons. Stato, Sez. III, 16 agosto 2018, n. 4944; Sez. III, 13 agosto 2018, n. 4931; Sez. III, 16 dicembre 2016, n. 5352; Sez. III, 1° agosto 2014, n. 4121; Sez. III, 12 giugno 2014, n. 2987) ” (Consiglio di Stato, Sezione III, 31/01/2019, n. 774).
In altri termini, “ nel nostro ordinamento, l’autorizzazione alla detenzione delle armi deve considerarsi eccezionale e le esigenze di incolumità di tutti i cittadini sono prevalenti e prioritarie, per cui la richiesta di porto d’armi può essere soddisfatta solo nell’ipotesi che non sussista alcun pericolo che il soggetto possa abusarne, richiedendosi che l’interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo in modo tale da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica. Pertanto, la revoca o il diniego dell’autorizzazione possono essere adottate sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso dell’autorizzazione stessa, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi (cfr. Cons. Stato, III, n. 5398/2014), e potendo l'Amministrazione valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa “affidabilità” all’uso delle stesse (cfr. Cons. Stato, III, n. 3979/2013; n. 4121/2014) ” (Consiglio di Stato, Sezione III, 23/05/2017, n. 2404).
1.2. - Ciò premesso, nel particolare caso di specie, l’impugnato provvedimento di rigetto dell’istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia (sorretto da adeguata istruttoria ed esaustiva motivazione) è esente dai vizi di legittimità prospettati da parte ricorrente, tenuto conto, da un lato, dell’ampia discrezionalità amministrativa spettante in “ subiecta materia ” all’Autorità di Pubblica Sicurezza (Questore) e, dall’altro lato, dei reiterati episodi - ben quattro - di uso personale di sostanze stupefacenti oltre che di frequentazione di pregiudicati, sebbene risalenti nel tempo (di cui alla nota n.-OMISSIS- del 28/10/2020 e successiva integrazione del 15/02/2021) del Comando Stazione Carabinieri di Cutrofiano, richiamati nel provvedimento impugnato; circostanze per cui il Questore di Lecce, avvalendosi del potere discrezionale, ha ritenuto “ di doversi respingere l'istanza di cui innanzi, in quanto l 'interessato non risulta in possesso dei prescritti requisiti di condotta e di assoluta e completa affidabilità indispensabili per poter essere titolare di autorizzazioni di polizia in materia di armi ”.
Infatti, secondo la condivisibile giurisprudenza del Consiglio di Stato, da un lato, “ ai sensi del Decreto del Ministro della Sanità del 28 aprile 1998, (Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale), “Costituisce altresì causa di inidoneità l’assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti… ”. (cfr. Consiglio di Stato, Sezione I, parere n. 01892/2018 del 23/07/2018) e, dall’altro lato, “ - la frequentazione di persone «gravate da procedimenti penali e di polizia», così come può rilevare – in presenza dei relativi presupposti - in sede di emanazione di informative antimafia (di per sé impeditive di attività lavorative), ha un indubbio rilievo in sede di valutazione della affidabilità del titolare di una licenza di porto d’armi […]; - gli organi del Ministero dell’Interno ben possono rilevare come tali frequentazioni possano dare luogo al rischio che l’arma sia appresa dalle persone frequentate, e gravate da procedimenti penali, e sia impropriamente utilizzata, sicché una tale valutazione risulta di per sé ragionevole, perché per una buona regola di prudenza è bene evitare che soggetti pregiudicati per gravi reati frequentino chi porti con sé armi, e viceversa ” (Consiglio di Stato, Sezione III, 31/01/2019, n. 774, cit.).
1.3. - Né si ravvisa la denunciata violazione degli art. 3 e 10 e 10 bis della Legge 7.8.1990, n. 241 ss.mm., in quanto, da un lato, nel provvedimento impugnato, si dà espressamente atto “ delle memorie difensive prodotte a seguito dalla suddetta comunicazione, che si ritiene non possano mutare il giudizio prognostico negativo di questa Autorità di Pubblica sicurezza in ordine alia condotta dell'interessato, in quanto la reiterazione degli illeciti posti in essere dall'interessato, in materia di uso di sostanze stupefacenti, nonchè le risultanze circa le sue frequentazioni con soggetti pregiudicati, benchè risalenti nel tempo, hanno un'incidenza negativa sull'affidabilità in materia di armi ”, e, dall’altro lato, l’obbligo, ex artt.10 e 10 bis della L. n. 241/1990, di esame delle memorie e dei documenti difensivi presentati dagli interessati nel corso dell’iter procedimentale non impone all’Amministrazione una formale e analitica confutazione di ogni argomento ivi utilizzato.
2. - Per tutto quanto innanzi esposto, il ricorso deve essere, quindi, respinto.
3. - Sussistono, tuttavia, i presupposti di legge (considerata anche la peculiarità dei fatti di causa) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.