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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/10/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 742 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
20/09/1963, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sandra Gaviano, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- , C.F. , nato ad [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Stefano Basciu, che lo rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 14/07/1990, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Suelli.
Pag. 1 di 4 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, sono legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, è decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 14/07/1990 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 CP_1 stato civile del Comune di Suelli, anno 1990, numero 6, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Suelli in data 14/07/1990 e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Suelli, Anno 1990, Numero 6, Parte II, Serie A, Ufficio 1.
2) La casa familiare sita in Assemini alla Via Veneto n. 9, censita al NCUE al foglio 25, mappale 3270, sub. 14 è assegnata alla signora in Parte_1 quanto proprietaria esclusiva con ogni arredo e pertinenza.
Il signor dovrà allontanarsi dall'abitazione e consegnare le chiavi CP_1 dell'immobile nei tempi e nei modi illustrati nelle condizioni che seguono.
Ad integrale definizione dei rapporti discendenti dal matrimonio i ricorrenti stabiliscono quanto segue:
3) in qualità di proprietaria per la quota di ½ Parte_1 dell'appartamento sito in Assemini nella via Garibaldi n. 25/A, piano 1, censito al NCEU al foglio 24, mappale 273, sub. 8, categoria A/3, Classe 1, rendita € 116,20, compresi tutti i connessi diritti, gli accessori, le accessioni e le pertinenze tra cui posto auto scoperto ed in virtù della procura speciale notarile irrevocabile rilasciata a suo favore dal comproprietario
[...]
, titolare della restante quota di proprietà, si obbliga a costituire, a CP_2 titolo di permuta, a favore di , che promette di accettare, CP_1
Pag. 2 di 4 (riservando a sé stessa e al comproprietario la nuda Controparte_2 proprietà), il diritto di usufrutto per tutta la vita del titolare dell'usufrutto, sull'appartamento sopra descritto completo degli arredi indicati e riprodotti fotograficamente nell'elenco che si produce unitamente al ricorso.
4) Contestualmente si obbliga a trasferire, a titolo di permuta, a CP_1
e al padre , che promettono di accettare Parte_1 Controparte_2 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1411 c.c. e per spirito di liberalità, a favore di la quota pari ad ¼ della piena e perfetta proprietà CP_3 dell'immobile sito in Santa Margherita di Pula, località Capo Blu, censito al NCEU al foglio 58 mappale 3638, sub. 92, categoria A/7, classe 1, rendita € 668,81, compresi tutti i connessi diritti, gli accessori, le accessioni e le pertinenze.
5) Le parti stabiliscono fin d'ora che le porzioni oggetto della promessa di permuta danno vita ad un conguaglio pari ad €. 15.000,00 (quindicimila/00) che corrisponderà a contestualmente alla Parte_1 CP_1 stipula dell'atto definitivo di permuta.
6) La stipula dell'atto definitivo di permuta degli immobili sopra descritti dovrà avvenire, entro 30 giorni dal deposito della sentenza di separazione, nanti la dott.ssa , Notaio in Assemini o altro notaio scelto dalla Persona_1 signora . Parte_1
7) Formalizzato il trasferimento della proprietà, la costituzione del diritto di usufrutto e corrisposta la somma di €. 15.000,00 (quindicimila/00), CP_1 rilascerà l'abitazione coniugale in Assemini alla Via Veneto 9
[...] consegnando le chiavi dell'appartamento contenente tutti i mobili, gli arredi e le pertinenze già esistenti al momento in cui la si è allontanata nel Parte_1 luglio 2024.
Contestualmente, verrà immesso nel possesso dell'immobile in Assemini Via Garibaldi 25/a, completo degli arredi di cui all'elenco prodotto, con consegna delle chiavi.
8) Le parti si danno reciprocamente atto che si trova già nel Parte_1 possesso della quota pari ad ¼ dell'immobile sito in Santa Margherita di Pula, località Capo Blu.
9) , con un preavviso di almeno 15 gg., convocherà il coniuge Parte_1 davanti al Notaio per la stipula dell'atto di permuta e costituzione del diritto di usufrutto nonché per il pagamento del conguaglio;
la mancata presentazione di e/o il suo rifiuto alla stipula darà comunque titolo alla CP_1 ricorrente per pretendere il rilascio dell'abitazione Parte_1 coniugale in Assemini via Veneto n. 9 esclusivamente nell'ipotesi in cui
[...]
abbia versato a la somma di €. 10.000,00 Parte_1 CP_1
(diecimila/00) il 28 gennaio 2025, contestualmente alla sottoscrizione del verbale di conciliazione nanti l'Ispettorato del Lavoro - Area Metropolitana
Pag. 3 di 4 Cagliari Oristano, a definizione della vertenza iscritta al prot. n. 4098 il 04.11.2024 secondo quanto previsto al punto 12.
10) Le spese e gli onorari relativi alla stipula all'atto di permuta e costituzione del diritto di usufrutto saranno ad esclusivo carico di . Parte_1
11) si impegna a trasferire la propria residenza in Assemini via CP_1
Garibaldi 25/A e a volturare a suo nome tutte le utenze e la TARI entro i 30 gg. successivi alla formalizzazione dell'atto di permuta e immissione nel possesso.
12) Con riferimento al contratto di lavoro subordinato di lavoro a tempo indeterminato intercorso tra i coniugi dal 02/08/2018 al 29/08/2024, si dà atto che lo stesso è cessato per licenziamento oggettivo e che rinuncia CP_1 ad ogni impugnativa in relazione alla suddetta causa di cessazione.
A definizione di ogni pretesa si obbliga a pagare in unica Parte_1 soluzione a , contestualmente alla sottoscrizione del verbale di CP_1 conciliazione nella procedura, pendente davanti all'Ispettorato del Lavoro - Area Metropolitana Cagliari Oristano, prot. n. 4098 del 05/11/2024, convocazione fissata per il 28 gennaio 2025, la somma di €. 10.000,00 (diecimila/00). si obbliga ad accettare tale somma e dichiara, con il ricevimento CP_1 dell'importo di €. 10.000,00 (diecimila/00), che null'altro avrà da pretendere a titolo di emolumenti, straordinari, ferie, permessi e/o indennità di nessun genere neanche in conseguenza del licenziamento.
13) Le parti concordemente stabiliscono che la sottoscrizione del verbale di conciliazione il 28 gennaio 2025 con il contestuale ricevimento della somma di €. 10.000,00 (diecimila/00) da parte di costituisce condizione CP_1 essenziale alla quale è subordinata l'efficacia degli obblighi reciproci di trasferimento della proprietà e dell'usufrutto sugli immobili sopra indicati e nei tempi e termini di cui ai pregressi paragrafi.
In conseguenza il verbale di conciliazione costituisce parte integrante ed essenziale del presente ricorso e verrà inoltrato alla segreteria ITL - Cagliari
- Oristano contestualmente al deposito del ricorso.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 30/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 742 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
20/09/1963, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sandra Gaviano, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- , C.F. , nato ad [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Stefano Basciu, che lo rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 14/07/1990, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Suelli.
Pag. 1 di 4 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, sono legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, è decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 14/07/1990 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 CP_1 stato civile del Comune di Suelli, anno 1990, numero 6, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Suelli in data 14/07/1990 e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Suelli, Anno 1990, Numero 6, Parte II, Serie A, Ufficio 1.
2) La casa familiare sita in Assemini alla Via Veneto n. 9, censita al NCUE al foglio 25, mappale 3270, sub. 14 è assegnata alla signora in Parte_1 quanto proprietaria esclusiva con ogni arredo e pertinenza.
Il signor dovrà allontanarsi dall'abitazione e consegnare le chiavi CP_1 dell'immobile nei tempi e nei modi illustrati nelle condizioni che seguono.
Ad integrale definizione dei rapporti discendenti dal matrimonio i ricorrenti stabiliscono quanto segue:
3) in qualità di proprietaria per la quota di ½ Parte_1 dell'appartamento sito in Assemini nella via Garibaldi n. 25/A, piano 1, censito al NCEU al foglio 24, mappale 273, sub. 8, categoria A/3, Classe 1, rendita € 116,20, compresi tutti i connessi diritti, gli accessori, le accessioni e le pertinenze tra cui posto auto scoperto ed in virtù della procura speciale notarile irrevocabile rilasciata a suo favore dal comproprietario
[...]
, titolare della restante quota di proprietà, si obbliga a costituire, a CP_2 titolo di permuta, a favore di , che promette di accettare, CP_1
Pag. 2 di 4 (riservando a sé stessa e al comproprietario la nuda Controparte_2 proprietà), il diritto di usufrutto per tutta la vita del titolare dell'usufrutto, sull'appartamento sopra descritto completo degli arredi indicati e riprodotti fotograficamente nell'elenco che si produce unitamente al ricorso.
4) Contestualmente si obbliga a trasferire, a titolo di permuta, a CP_1
e al padre , che promettono di accettare Parte_1 Controparte_2 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1411 c.c. e per spirito di liberalità, a favore di la quota pari ad ¼ della piena e perfetta proprietà CP_3 dell'immobile sito in Santa Margherita di Pula, località Capo Blu, censito al NCEU al foglio 58 mappale 3638, sub. 92, categoria A/7, classe 1, rendita € 668,81, compresi tutti i connessi diritti, gli accessori, le accessioni e le pertinenze.
5) Le parti stabiliscono fin d'ora che le porzioni oggetto della promessa di permuta danno vita ad un conguaglio pari ad €. 15.000,00 (quindicimila/00) che corrisponderà a contestualmente alla Parte_1 CP_1 stipula dell'atto definitivo di permuta.
6) La stipula dell'atto definitivo di permuta degli immobili sopra descritti dovrà avvenire, entro 30 giorni dal deposito della sentenza di separazione, nanti la dott.ssa , Notaio in Assemini o altro notaio scelto dalla Persona_1 signora . Parte_1
7) Formalizzato il trasferimento della proprietà, la costituzione del diritto di usufrutto e corrisposta la somma di €. 15.000,00 (quindicimila/00), CP_1 rilascerà l'abitazione coniugale in Assemini alla Via Veneto 9
[...] consegnando le chiavi dell'appartamento contenente tutti i mobili, gli arredi e le pertinenze già esistenti al momento in cui la si è allontanata nel Parte_1 luglio 2024.
Contestualmente, verrà immesso nel possesso dell'immobile in Assemini Via Garibaldi 25/a, completo degli arredi di cui all'elenco prodotto, con consegna delle chiavi.
8) Le parti si danno reciprocamente atto che si trova già nel Parte_1 possesso della quota pari ad ¼ dell'immobile sito in Santa Margherita di Pula, località Capo Blu.
9) , con un preavviso di almeno 15 gg., convocherà il coniuge Parte_1 davanti al Notaio per la stipula dell'atto di permuta e costituzione del diritto di usufrutto nonché per il pagamento del conguaglio;
la mancata presentazione di e/o il suo rifiuto alla stipula darà comunque titolo alla CP_1 ricorrente per pretendere il rilascio dell'abitazione Parte_1 coniugale in Assemini via Veneto n. 9 esclusivamente nell'ipotesi in cui
[...]
abbia versato a la somma di €. 10.000,00 Parte_1 CP_1
(diecimila/00) il 28 gennaio 2025, contestualmente alla sottoscrizione del verbale di conciliazione nanti l'Ispettorato del Lavoro - Area Metropolitana
Pag. 3 di 4 Cagliari Oristano, a definizione della vertenza iscritta al prot. n. 4098 il 04.11.2024 secondo quanto previsto al punto 12.
10) Le spese e gli onorari relativi alla stipula all'atto di permuta e costituzione del diritto di usufrutto saranno ad esclusivo carico di . Parte_1
11) si impegna a trasferire la propria residenza in Assemini via CP_1
Garibaldi 25/A e a volturare a suo nome tutte le utenze e la TARI entro i 30 gg. successivi alla formalizzazione dell'atto di permuta e immissione nel possesso.
12) Con riferimento al contratto di lavoro subordinato di lavoro a tempo indeterminato intercorso tra i coniugi dal 02/08/2018 al 29/08/2024, si dà atto che lo stesso è cessato per licenziamento oggettivo e che rinuncia CP_1 ad ogni impugnativa in relazione alla suddetta causa di cessazione.
A definizione di ogni pretesa si obbliga a pagare in unica Parte_1 soluzione a , contestualmente alla sottoscrizione del verbale di CP_1 conciliazione nella procedura, pendente davanti all'Ispettorato del Lavoro - Area Metropolitana Cagliari Oristano, prot. n. 4098 del 05/11/2024, convocazione fissata per il 28 gennaio 2025, la somma di €. 10.000,00 (diecimila/00). si obbliga ad accettare tale somma e dichiara, con il ricevimento CP_1 dell'importo di €. 10.000,00 (diecimila/00), che null'altro avrà da pretendere a titolo di emolumenti, straordinari, ferie, permessi e/o indennità di nessun genere neanche in conseguenza del licenziamento.
13) Le parti concordemente stabiliscono che la sottoscrizione del verbale di conciliazione il 28 gennaio 2025 con il contestuale ricevimento della somma di €. 10.000,00 (diecimila/00) da parte di costituisce condizione CP_1 essenziale alla quale è subordinata l'efficacia degli obblighi reciproci di trasferimento della proprietà e dell'usufrutto sugli immobili sopra indicati e nei tempi e termini di cui ai pregressi paragrafi.
In conseguenza il verbale di conciliazione costituisce parte integrante ed essenziale del presente ricorso e verrà inoltrato alla segreteria ITL - Cagliari
- Oristano contestualmente al deposito del ricorso.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 30/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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