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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 12/09/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N.2123/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2123/2022 R.G. promossa da
(C.F./P.I. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. ROTONDO TIZIANA BARBARA e dall'Avv. CARBONE ANTONELLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori,
RICORRENTE contro
(C.F./P.I. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 dall'Avv. VIGNOZZI ANDREA e dall'Avv. LIMUTI CARLO MARIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori,
RESISTENTE
Oggetto: Inquadramento superiore e risarcimento danni da infortunio
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
I – Nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare che il sig. per tutta la durata del rapporto di lavoro Pt_1 intercorso con la società è stato erroneamente inquadrato nel 6^ livello CP_1 contrattuale del CCNL Terziario – Commercio;
- accertare e dichiarare che la mansione per la quale il sig. era stato Pt_1 assunto a suo tempo dalla società (nel mese di settembre 2019, “conducente di bisarche, piazzalista”) è del tutto rispondente alla declaratoria del 3^ livello contrattuale del CCNL Terziario – Commercio;
1 - accertare e dichiarare che durante tutto il corso del rapporto di lavoro intercorso con la società il sig. è stato adibito a mansioni tutte CP_1 Pt_1 appartenenti a livelli di inquadramento inferiori e, pertanto, demansionato;
- per l'effetto, condannare la società (C.F. – P. IVA ), in CP_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro - tempore, con sede legale in Monza (MB) viale Sicilia, n. 98, a corrispondere all'odierno ricorrente le differenze retributive per l'importo complessivo pari ad € *10.941,52, e del TFR attualmente ancora spettante al lavoratore per l'importo residuo pari ad € *578,99, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed agli interessi legali maturati e maturandi dal dovuto al soddisfo;
- condannare la società in persona del legale rappresentante pro - CP_1 tempore, al risarcimento del danno differenziale subìto dall'odierno ricorrente - calcolato sottraendo all'importo del danno biologico, quantificato nel 7-8% dalla CTP medico - legale, l'indennità già ricevuta dal sig. da parte dell' a Pt_1 CP_2 titolo di danno biologico - per l'importo totale pari ad € *15.209,74, o nella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia.
In via subordinata: condannare la società in persona del legale CP_1 rappresentante pro -tempore, al risarcimento del danno differenziale subìto dall'odierno ricorrente, sottraendo l'importo corrisposto dall' al valore del CP_2 danno biologico calcolato secondo le tabelle civilistiche, per l'importo totale pari ad
€ *10.927,18, o nella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia.
II – In via istruttoria:
Si chiede disporre l'ammissione di interrogatorio formale del legale rappresentante in carica e amministratore unico della società convenuta e, all'esito, CP_1 prova testimoniale sui capitoli di prova formulati, dal n. 1 al n. 33 del presente ricorso, in forma interrogativa, espunte le espressioni valutative e/o suggestive, da intendersi qui integralmente ritrascritti e preceduti dall'inciso “Vero che”.
Si indicano a testimoni i sigg.ri: residente a [...]; Testimone_1 Tes_2
residente a [...], residente ad Albiate,
[...] Testimone_3 Tes_4 residente a [...], residente a [...],
[...] Testimone_5 Tes_6
residente a [...]. Si chiede, occorrendo, ammettersi consulenza d'ufficio
[...] medico - legale per accertare la natura e l'entità delle lesioni subìte dall'odierno ricorrente nell'infortunio del 27.04.2021. Si chiede, occorrendo, che venga disposta C.T.U. tecnico contabile al fine di accertare e quantificare le somme spettanti al ricorrente.
III - Con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese e compensi della presente procedura, oltre spese generali e oneri di legge, da distrarre, ai sensi dell'art. 93 c. p. c., in favore dei sottoscritti difensori antistatari.
Per la resistente:
2 “Nel merito, rigettarsi il ricorso e tutte le domande in esso avanzate, in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite.
In via istruttoria, non ammettersi i capitoli di prova avversari in quanto del tutto generici, di carattere valutativo, ed in ogni caso inidonei a provare il preteso demansionamento e le circostanze relative all'infortunio e la richiesta di risarcimento danni, ed in ogni caso irrilevanti e/o smentiti dalla documentazione in atti.
In ogni caso, ci si oppone all'ammissione della CTU tecnico-contabile, nonché di quella medica, richiesta dal ricorrente.
Senza inversione dell'onere della prova, nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione del capitolato avversario, si chiede di essere ammessi a prova per testi sulle circostanze tutte di cui in narrativa, dal §1 al §29, da intendersi qui integralmente ritrascritti e preceduti dalle parole “Vero che:”, espunte da eventuali valutazioni, nonché a prova contraria, con i seguenti testi: , Testimone_1 Tes_2
, , ,
[...] Testimone_3 Tes_4 Testimone_5 Testimone_6 tutti c/o CP_1
MOTIVAZIONE
1.Con ricorso depositato il 7.11.2022, – premesso Parte_1 di essere stato assunto in data 11.09.2019 dalla società on contratto a CP_1 tempo pieno e determinato in qualità di operaio, con mansioni di conducente di bisarche e piazzalista, con inquadramento al VI livello del CCNL Terziario e Commercio, contratto poi proseguito mediante proroga sino al 10 settembre 2021 - ha citato in giudizio avanti al Tribunale di Monza, giudice del lavoro, l'ex datrice di lavoro per sentire accertare il proprio diritto all'inquadramento nel III livello del CCNL di riferimento, con conseguente condanna della convenuta al pagamento del complessivo importo di € 10.941,52 a titolo di differenze retributive e di €578,99 a titolo di residuo TFR, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed agli interessi legali maturati e maturandi dal dovuto al soddisfo. Ha chiesto anche che la stessa fosse condannata a risarcire il danno differenziale che gli era derivato dall'infortunio sul lavoro occorsogli il 27.04.2021, quando, mentre era intento ad operare all'autolavaggio di auto usate e senza che fosse stato formato con riferimento a detta attività, si accingeva a lavare l'ennesimo mezzo e dopo averlo posizionato sui binari, nello scendere dall'autovettura aveva appoggiato il piede sinistro su un binario e inciampato sullo stesso, procurandosi una torsione della caviglia e subendo una
“distorsione e distrazione di sito non specificato del piede, distorsione piede sx con dubbia distrazione primo cuneiforme”. Ha dedotto a fondamento della domanda la responsabilità della datrice di lavoro per violazione del combinato disposto degli art. 2087 c.c. nonché dell'art. 37 D.Lvo n. 81/2008 ed ha concluso per la condanna di quest'ultima al pagamento, per i titoli innanzi detti, di diverse somme come via via
3 gradatamente indicate nelle conclusioni a seconda della percentuale di danno biologico in concreto accertata, oltre accessori di legge e spese di lite.
Costituitasi in giudizio, la società convenuta ha contestato, in fatto e diritto, quanto dedotto dall'istante, sottolineando che la prestazione lavorativa del ricorrente era stato inquadrata nel livello corretto e, quanto alla domanda di risarcimento del danno, allegando di avere adempiuto a tutti gli obblighi di sicurezza sul lavoro erogando la formazione generale e specifica (sia mediante apposito corso, sia mediante formazione e addestramento impartito dai dipendenti e che Tes_1 Tes_2 avevano affiancato il ricorrente nello svolgimento della mansione all'autolavaggio), predisponendo il DVR, utilizzando segnaletica idonea a consegnando le scarpe antinfortunistiche. Ha concluso per il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, assunte le prove e ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 12.09.2025, il Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha deciso come da dispositivo di sentenza non definitiva pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e disponendo la prosecuzione della causa per istruire la domanda di accertamento del danno differenziale, come da verbale d'udienza.
2. Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono
A) DOMANDA DI ACCERTAMENTO DEL DIRITTO AD INQUADRAMENTO SUPERIORE
E' documentato che il ricorrente è stato assunto come operaio di sesto livello del CCNL Terziario – Commercio con mansioni di conducente di bisarche e piazzalista (cfr. doc. 2 e doc. da 3 a 5, fasc. ric.). In tale livello rientrano: “… i lavoratori che eseguono mansioni per la cui esecuzione sono richieste semplici conoscenze pratiche.”
Il ricorrente deduce che la mansione di conducente di autotreni e di autoarticolati pesanti rientrerebbe nella declaratoria del terzo livello del CCNL di riferimento e che, pertanto, avrebbe dovuto essere inquadrato ab initio in detto livello.
La tesi non è fondata. Ed infatti, nel terzo livello rientrano non i meri “conducenti di autotreni e di autoarticolati pesanti”, ma il “conducente di autotreni e di autoarticolati pesanti che, in condizioni di autonomia operativa, svolge anche funzioni di manutenzione e riparazione dell'automezzo in dotazione.”
Nel caso di specie il ricorrente non ha allegato di aver svolto “anche funzioni di manutenzione e riparazione dell'automezzo in dotazione”, sicché la domanda non è fondata. Per completezza si osserva che le istanze di prova orale dirette a dimostrare che il ricorrente ha guidato le bisarche non sono state ammesse perché irrilevanti, posto che nella narrativa del ricorso mai è allegato che egli si occupasse anche della manutenzione e riparazione di tali mezzi.
4 La domanda di inquadramento superiore va quindi rigettata.
Va osservato inoltre che il ricorrente ha dedotto che fin dai primissimi mesi successivi all'assunzione si era ritrovato a svolgere le attività più disparate richieste dal datore di lavoro, appartenenti tutte a livelli di inquadramento inferiori rispetto al terzo livello. In particolare, il ricorrente ha allegato che si era occupato di: scarico di veicoli industriali, attività di facchinaggio, revisione e collaudo di auto e furgoni, trasferte per consegne e ritiro furgoni in Piemonte, Emilia Romagna, Veneto e Lombardia ed, infine, di lavaggio di auto usate presso l'autolavaggio self service sito all'interno della sede di Monza. E si è lamentato per questo di aver subito un demansionamento.
Tale lamentela è infondata in quanto tutte le attività elencate sono riconducibili al livello di inquadramento indicato nel contratto. Pertanto anche la domanda di accertamento di essere stato demansionato va rigettata.
B) DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO PER L'INFORTUNIO OCCORSO IL 27.04.2021
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la norma di cui all'art. 2087 c.c. obbliga l'imprenditore ad adottare ai fini della tutela delle condizioni di lavoro non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo di attività esercitata, nonché quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte le altre misure che, in concreto, si rendano necessarie per la tutela della sicurezza del lavoro, in base alla particolarità dell'attività lavorativa, all'esperienza ed alla tecnica.
Il mancato adempimento, pertanto, del dovere stabilito dall'art. 2087 c.c., è fonte di responsabilità contrattuale, configurando un illecito che attiene ad una preesistente obbligazione di origine legale. La natura contrattuale di detta responsabilità, che può concorrere (con le differenze che ne derivano quanto al profilo psicologico dell'illecito, alla prescrizione, ai danni risarcibili ed all'onere della prova) con quella di natura extracontrattuale derivante dalla violazione del principio del neminem laedere ai sensi dell'art. 2043 c.c. -rende operante la presunzione di colpa stabilita dall'art. 1218 c.c., che impone al debitore di provare la non imputabilità dell'inadempimento.
Tuttavia, il carattere contrattuale dell'illecito e l'operatività della presunzione di colpa non escludono che la responsabilità ai sensi dell'art. 2087 c.c. in tanto possa essere affermata in quanto sussista una lesione del bene tutelato che derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento, imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche.
Ne consegue che la verificazione del sinistro non è di per sé sola sufficiente per far scattare a carico dell'imprenditore l'onere probatorio di aver adottato ogni sorta di misura idonea ad evitare l'evento; la prova liberatoria dell'imprenditore presuppone,
5 infatti, la dimostrazione, da parte del lavoratore, sia del danno subìto che del rapporto di causalità fra la mancata adozione di determinate misure di sicurezza (specifiche o generiche) e il danno predetto.
Quanto poi all'obbligo di formazione disciplinato dall'art. 37 D.Lgs. n. 81/2008 va ricordato che è obbligo del datore di lavoro assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento, tra l'altro, a concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. Quando vi è nesso causale tra la violazione del suddetto obbligo e l'evento dannoso ricorre la responsabilità ex art. 2087 c.c. del datore di lavoro.
Ciò premesso, parte ricorrente ha pienamente assolto all'onere probatorio posto dalla legge a suo carico. In particolare, il teste ha dichiarato: “ADR Io non ero Tes_6 fisicamente presente al momento dell'infortunio del signor Ricordo che Pt_1 venne nel mio ufficio zoppicando e che io lo aiutai a recarsi in officina dove lo lasciai. Mi disse che era scivolato su una guida dell'autolavaggio prendendo una storta alla caviglia.”.
Il teste ha riferito: “ADR Non so come sia accaduto l'infortunio sul lavoro al Tes_2 signor perché la zona dove lavoro era separata da un muro rispetto al Pt_1 luogo in cui avvenne l'infortunio. ADR Ricordo che il signor passò Pt_1 dall'officina dicendomi che si era fatto male sulla macchina dell'autolavaggio e, in particolare, mi disse che aveva preso una storta.”.
Lo stesso l.r.p.t. della società convenuta in sede di interpello ha riferito: “ ADR . L'infortunio del 27.04.2021 è avvenuto mentre il sig. era addetto al Pt_1 lavaggio delle autovetture usate e addetto alla gestione del piazzale.”
Le testimonianze di e provengono da colleghi del ricorrente che, Tes_2 Tes_6 sebbene non presenti fisicamente nel momento del verificarsi dell'infortunio, hanno riferito circa il narrato del ricorrente appreso nell'immediatezza del verificarsi del fatto. Tale narrato proprio perché reso nell'immediatezza dei fatti è credibile. Risulta così dimostrato che l'infortunio avvenne mentre il ricorrente stava provvedendo al posizionamento di un'auto in corrispondenza dell'impianto di autolavaggio perché era scivolato su uno dei binari posti all'ingresso dello stesso (cfr. anche fotografie prodotte come doc. 4 dalla società).
Dall'istruttoria è emerso anche che il ricorrente non aveva ricevuto la formazione necessaria per lo svolgimento delle mansioni correlate all'impiego dell'impianto di autolavaggio.
La contrapposta tesi sostenuta dalla convenuta, infatti, è smentita dalle risultanze istruttorie se si considera che: a) l'attestato e il registro di formazione prodotti sub doc. 5 attengono alla mansione di autista svolta dal ricorrente e non alla mansione di addetto all'impianto di autolavaggio;
b) le testimonianze non hanno provato che il
6 ricorrente era stato affiancato dai colleghi e nello svolgimento della Tes_1 Tes_2 mansione di addetto all'impianto di autolavaggio (si veda la deposizione di : Tes_1
“ADR Non ho spiegato io al sig. come avveniva il funzionamento Pt_1 dell'autolavaggio.” e la deposizione del teste “ADR. Non ricordo se ho Tes_2 istruito io il su come usare l'autolavaggio. ADR Non mi ricordo di avere Pt_1 lavato un'auto insieme a ”); c) il documento DVR allegato alla memoria Pt_1 non contempla i rischi connessi all'impianto di autolavaggio (che non è nemmeno menzionato nel documento), né in generale il rischio scivolamento connesso all'attività di lavaggio delle auto (vedi pagina 55 dove alla situazione di lavaggio dell'esterno della vettura è correlato quale rischio solo il “danno a cose”); d) la cartellonistica posta in prossimità dell'impianto di autolavaggio e visibile nelle fotografie prodotte come doc. 4 dalla convenuta non attiene al rischio scivolamento durante la prestazione lavorativa dell'addetto all'impianto di autolavaggio, ma istruzioni di carattere generale.
Risulta poi accertato il nesso causale tra la violazione dell'obbligo formativo e/o di addestramento del datore di lavoro e l'evento dannoso se solo si considera che una attività di informazione e di formazione sui fattori di rischio scivolamento e sulle modalità più appropriate per prevederlo e prevenirlo avrebbe potuto prevenire e/o evitare l'inciampo del lavoratore nella guida dell'impianto di autolavaggio e, quindi, l'occorso infortunio e le lesioni patite dal ricorrente e riscontrate dai documenti sanitari prodotti in causa (cfr. referto PS – doc. 8; certificati - doc. da 9 a 11; CP_2 referti radiologici e di visite mediche – doc. 13 e 14).
In conclusione, accertata l'esclusiva responsabilità della società convenuta nella provocazione del sinistro per cui è causa, deve dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno subito.
Quanto alla risarcibilità del danno biologico va premesso che quest'ultimo prescinde dalla esistenza di una condanna penale sul fatto integrante l'illecito comportamento, e che, come è noto, il ricorrente ha diritto al danno differenziale tra il danno biologico effettivamente subito e gli importi per posta omogenea riconosciuti da . CP_2
Per la liquidazione di detto danno l'istruttoria deve proseguire con l'espletamento di una CTU medico legale come disposto a verbale d'udienza, non essendo sufficiente la relazione del Ctp di parte ricorrente.
Spese al definitivo.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, non definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così dispone:
7 1) rigetta la domanda del ricorrente di accertamento del diritto all'inquadramento superiore nel terzo livello del CCNL Terziario – Commercio e la conseguente domanda di condanna al pagamento di differenze retributive;
2) rigetta la domanda del ricorrente di accertamento di essere stato demansionato;
3) accerta la responsabilità della resistente per l'infortunio occorso al CP_1 ricorrente in data 27.04.2021;
3) dispone la prosecuzione della causa come da verbale di udienza.
Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 12/09/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Emilia Antenore
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2123/2022 R.G. promossa da
(C.F./P.I. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. ROTONDO TIZIANA BARBARA e dall'Avv. CARBONE ANTONELLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori,
RICORRENTE contro
(C.F./P.I. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 dall'Avv. VIGNOZZI ANDREA e dall'Avv. LIMUTI CARLO MARIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori,
RESISTENTE
Oggetto: Inquadramento superiore e risarcimento danni da infortunio
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
I – Nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare che il sig. per tutta la durata del rapporto di lavoro Pt_1 intercorso con la società è stato erroneamente inquadrato nel 6^ livello CP_1 contrattuale del CCNL Terziario – Commercio;
- accertare e dichiarare che la mansione per la quale il sig. era stato Pt_1 assunto a suo tempo dalla società (nel mese di settembre 2019, “conducente di bisarche, piazzalista”) è del tutto rispondente alla declaratoria del 3^ livello contrattuale del CCNL Terziario – Commercio;
1 - accertare e dichiarare che durante tutto il corso del rapporto di lavoro intercorso con la società il sig. è stato adibito a mansioni tutte CP_1 Pt_1 appartenenti a livelli di inquadramento inferiori e, pertanto, demansionato;
- per l'effetto, condannare la società (C.F. – P. IVA ), in CP_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro - tempore, con sede legale in Monza (MB) viale Sicilia, n. 98, a corrispondere all'odierno ricorrente le differenze retributive per l'importo complessivo pari ad € *10.941,52, e del TFR attualmente ancora spettante al lavoratore per l'importo residuo pari ad € *578,99, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed agli interessi legali maturati e maturandi dal dovuto al soddisfo;
- condannare la società in persona del legale rappresentante pro - CP_1 tempore, al risarcimento del danno differenziale subìto dall'odierno ricorrente - calcolato sottraendo all'importo del danno biologico, quantificato nel 7-8% dalla CTP medico - legale, l'indennità già ricevuta dal sig. da parte dell' a Pt_1 CP_2 titolo di danno biologico - per l'importo totale pari ad € *15.209,74, o nella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia.
In via subordinata: condannare la società in persona del legale CP_1 rappresentante pro -tempore, al risarcimento del danno differenziale subìto dall'odierno ricorrente, sottraendo l'importo corrisposto dall' al valore del CP_2 danno biologico calcolato secondo le tabelle civilistiche, per l'importo totale pari ad
€ *10.927,18, o nella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia.
II – In via istruttoria:
Si chiede disporre l'ammissione di interrogatorio formale del legale rappresentante in carica e amministratore unico della società convenuta e, all'esito, CP_1 prova testimoniale sui capitoli di prova formulati, dal n. 1 al n. 33 del presente ricorso, in forma interrogativa, espunte le espressioni valutative e/o suggestive, da intendersi qui integralmente ritrascritti e preceduti dall'inciso “Vero che”.
Si indicano a testimoni i sigg.ri: residente a [...]; Testimone_1 Tes_2
residente a [...], residente ad Albiate,
[...] Testimone_3 Tes_4 residente a [...], residente a [...],
[...] Testimone_5 Tes_6
residente a [...]. Si chiede, occorrendo, ammettersi consulenza d'ufficio
[...] medico - legale per accertare la natura e l'entità delle lesioni subìte dall'odierno ricorrente nell'infortunio del 27.04.2021. Si chiede, occorrendo, che venga disposta C.T.U. tecnico contabile al fine di accertare e quantificare le somme spettanti al ricorrente.
III - Con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese e compensi della presente procedura, oltre spese generali e oneri di legge, da distrarre, ai sensi dell'art. 93 c. p. c., in favore dei sottoscritti difensori antistatari.
Per la resistente:
2 “Nel merito, rigettarsi il ricorso e tutte le domande in esso avanzate, in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite.
In via istruttoria, non ammettersi i capitoli di prova avversari in quanto del tutto generici, di carattere valutativo, ed in ogni caso inidonei a provare il preteso demansionamento e le circostanze relative all'infortunio e la richiesta di risarcimento danni, ed in ogni caso irrilevanti e/o smentiti dalla documentazione in atti.
In ogni caso, ci si oppone all'ammissione della CTU tecnico-contabile, nonché di quella medica, richiesta dal ricorrente.
Senza inversione dell'onere della prova, nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione del capitolato avversario, si chiede di essere ammessi a prova per testi sulle circostanze tutte di cui in narrativa, dal §1 al §29, da intendersi qui integralmente ritrascritti e preceduti dalle parole “Vero che:”, espunte da eventuali valutazioni, nonché a prova contraria, con i seguenti testi: , Testimone_1 Tes_2
, , ,
[...] Testimone_3 Tes_4 Testimone_5 Testimone_6 tutti c/o CP_1
MOTIVAZIONE
1.Con ricorso depositato il 7.11.2022, – premesso Parte_1 di essere stato assunto in data 11.09.2019 dalla società on contratto a CP_1 tempo pieno e determinato in qualità di operaio, con mansioni di conducente di bisarche e piazzalista, con inquadramento al VI livello del CCNL Terziario e Commercio, contratto poi proseguito mediante proroga sino al 10 settembre 2021 - ha citato in giudizio avanti al Tribunale di Monza, giudice del lavoro, l'ex datrice di lavoro per sentire accertare il proprio diritto all'inquadramento nel III livello del CCNL di riferimento, con conseguente condanna della convenuta al pagamento del complessivo importo di € 10.941,52 a titolo di differenze retributive e di €578,99 a titolo di residuo TFR, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed agli interessi legali maturati e maturandi dal dovuto al soddisfo. Ha chiesto anche che la stessa fosse condannata a risarcire il danno differenziale che gli era derivato dall'infortunio sul lavoro occorsogli il 27.04.2021, quando, mentre era intento ad operare all'autolavaggio di auto usate e senza che fosse stato formato con riferimento a detta attività, si accingeva a lavare l'ennesimo mezzo e dopo averlo posizionato sui binari, nello scendere dall'autovettura aveva appoggiato il piede sinistro su un binario e inciampato sullo stesso, procurandosi una torsione della caviglia e subendo una
“distorsione e distrazione di sito non specificato del piede, distorsione piede sx con dubbia distrazione primo cuneiforme”. Ha dedotto a fondamento della domanda la responsabilità della datrice di lavoro per violazione del combinato disposto degli art. 2087 c.c. nonché dell'art. 37 D.Lvo n. 81/2008 ed ha concluso per la condanna di quest'ultima al pagamento, per i titoli innanzi detti, di diverse somme come via via
3 gradatamente indicate nelle conclusioni a seconda della percentuale di danno biologico in concreto accertata, oltre accessori di legge e spese di lite.
Costituitasi in giudizio, la società convenuta ha contestato, in fatto e diritto, quanto dedotto dall'istante, sottolineando che la prestazione lavorativa del ricorrente era stato inquadrata nel livello corretto e, quanto alla domanda di risarcimento del danno, allegando di avere adempiuto a tutti gli obblighi di sicurezza sul lavoro erogando la formazione generale e specifica (sia mediante apposito corso, sia mediante formazione e addestramento impartito dai dipendenti e che Tes_1 Tes_2 avevano affiancato il ricorrente nello svolgimento della mansione all'autolavaggio), predisponendo il DVR, utilizzando segnaletica idonea a consegnando le scarpe antinfortunistiche. Ha concluso per il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, assunte le prove e ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 12.09.2025, il Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha deciso come da dispositivo di sentenza non definitiva pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e disponendo la prosecuzione della causa per istruire la domanda di accertamento del danno differenziale, come da verbale d'udienza.
2. Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono
A) DOMANDA DI ACCERTAMENTO DEL DIRITTO AD INQUADRAMENTO SUPERIORE
E' documentato che il ricorrente è stato assunto come operaio di sesto livello del CCNL Terziario – Commercio con mansioni di conducente di bisarche e piazzalista (cfr. doc. 2 e doc. da 3 a 5, fasc. ric.). In tale livello rientrano: “… i lavoratori che eseguono mansioni per la cui esecuzione sono richieste semplici conoscenze pratiche.”
Il ricorrente deduce che la mansione di conducente di autotreni e di autoarticolati pesanti rientrerebbe nella declaratoria del terzo livello del CCNL di riferimento e che, pertanto, avrebbe dovuto essere inquadrato ab initio in detto livello.
La tesi non è fondata. Ed infatti, nel terzo livello rientrano non i meri “conducenti di autotreni e di autoarticolati pesanti”, ma il “conducente di autotreni e di autoarticolati pesanti che, in condizioni di autonomia operativa, svolge anche funzioni di manutenzione e riparazione dell'automezzo in dotazione.”
Nel caso di specie il ricorrente non ha allegato di aver svolto “anche funzioni di manutenzione e riparazione dell'automezzo in dotazione”, sicché la domanda non è fondata. Per completezza si osserva che le istanze di prova orale dirette a dimostrare che il ricorrente ha guidato le bisarche non sono state ammesse perché irrilevanti, posto che nella narrativa del ricorso mai è allegato che egli si occupasse anche della manutenzione e riparazione di tali mezzi.
4 La domanda di inquadramento superiore va quindi rigettata.
Va osservato inoltre che il ricorrente ha dedotto che fin dai primissimi mesi successivi all'assunzione si era ritrovato a svolgere le attività più disparate richieste dal datore di lavoro, appartenenti tutte a livelli di inquadramento inferiori rispetto al terzo livello. In particolare, il ricorrente ha allegato che si era occupato di: scarico di veicoli industriali, attività di facchinaggio, revisione e collaudo di auto e furgoni, trasferte per consegne e ritiro furgoni in Piemonte, Emilia Romagna, Veneto e Lombardia ed, infine, di lavaggio di auto usate presso l'autolavaggio self service sito all'interno della sede di Monza. E si è lamentato per questo di aver subito un demansionamento.
Tale lamentela è infondata in quanto tutte le attività elencate sono riconducibili al livello di inquadramento indicato nel contratto. Pertanto anche la domanda di accertamento di essere stato demansionato va rigettata.
B) DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO PER L'INFORTUNIO OCCORSO IL 27.04.2021
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la norma di cui all'art. 2087 c.c. obbliga l'imprenditore ad adottare ai fini della tutela delle condizioni di lavoro non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo di attività esercitata, nonché quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte le altre misure che, in concreto, si rendano necessarie per la tutela della sicurezza del lavoro, in base alla particolarità dell'attività lavorativa, all'esperienza ed alla tecnica.
Il mancato adempimento, pertanto, del dovere stabilito dall'art. 2087 c.c., è fonte di responsabilità contrattuale, configurando un illecito che attiene ad una preesistente obbligazione di origine legale. La natura contrattuale di detta responsabilità, che può concorrere (con le differenze che ne derivano quanto al profilo psicologico dell'illecito, alla prescrizione, ai danni risarcibili ed all'onere della prova) con quella di natura extracontrattuale derivante dalla violazione del principio del neminem laedere ai sensi dell'art. 2043 c.c. -rende operante la presunzione di colpa stabilita dall'art. 1218 c.c., che impone al debitore di provare la non imputabilità dell'inadempimento.
Tuttavia, il carattere contrattuale dell'illecito e l'operatività della presunzione di colpa non escludono che la responsabilità ai sensi dell'art. 2087 c.c. in tanto possa essere affermata in quanto sussista una lesione del bene tutelato che derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento, imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche.
Ne consegue che la verificazione del sinistro non è di per sé sola sufficiente per far scattare a carico dell'imprenditore l'onere probatorio di aver adottato ogni sorta di misura idonea ad evitare l'evento; la prova liberatoria dell'imprenditore presuppone,
5 infatti, la dimostrazione, da parte del lavoratore, sia del danno subìto che del rapporto di causalità fra la mancata adozione di determinate misure di sicurezza (specifiche o generiche) e il danno predetto.
Quanto poi all'obbligo di formazione disciplinato dall'art. 37 D.Lgs. n. 81/2008 va ricordato che è obbligo del datore di lavoro assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento, tra l'altro, a concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. Quando vi è nesso causale tra la violazione del suddetto obbligo e l'evento dannoso ricorre la responsabilità ex art. 2087 c.c. del datore di lavoro.
Ciò premesso, parte ricorrente ha pienamente assolto all'onere probatorio posto dalla legge a suo carico. In particolare, il teste ha dichiarato: “ADR Io non ero Tes_6 fisicamente presente al momento dell'infortunio del signor Ricordo che Pt_1 venne nel mio ufficio zoppicando e che io lo aiutai a recarsi in officina dove lo lasciai. Mi disse che era scivolato su una guida dell'autolavaggio prendendo una storta alla caviglia.”.
Il teste ha riferito: “ADR Non so come sia accaduto l'infortunio sul lavoro al Tes_2 signor perché la zona dove lavoro era separata da un muro rispetto al Pt_1 luogo in cui avvenne l'infortunio. ADR Ricordo che il signor passò Pt_1 dall'officina dicendomi che si era fatto male sulla macchina dell'autolavaggio e, in particolare, mi disse che aveva preso una storta.”.
Lo stesso l.r.p.t. della società convenuta in sede di interpello ha riferito: “ ADR . L'infortunio del 27.04.2021 è avvenuto mentre il sig. era addetto al Pt_1 lavaggio delle autovetture usate e addetto alla gestione del piazzale.”
Le testimonianze di e provengono da colleghi del ricorrente che, Tes_2 Tes_6 sebbene non presenti fisicamente nel momento del verificarsi dell'infortunio, hanno riferito circa il narrato del ricorrente appreso nell'immediatezza del verificarsi del fatto. Tale narrato proprio perché reso nell'immediatezza dei fatti è credibile. Risulta così dimostrato che l'infortunio avvenne mentre il ricorrente stava provvedendo al posizionamento di un'auto in corrispondenza dell'impianto di autolavaggio perché era scivolato su uno dei binari posti all'ingresso dello stesso (cfr. anche fotografie prodotte come doc. 4 dalla società).
Dall'istruttoria è emerso anche che il ricorrente non aveva ricevuto la formazione necessaria per lo svolgimento delle mansioni correlate all'impiego dell'impianto di autolavaggio.
La contrapposta tesi sostenuta dalla convenuta, infatti, è smentita dalle risultanze istruttorie se si considera che: a) l'attestato e il registro di formazione prodotti sub doc. 5 attengono alla mansione di autista svolta dal ricorrente e non alla mansione di addetto all'impianto di autolavaggio;
b) le testimonianze non hanno provato che il
6 ricorrente era stato affiancato dai colleghi e nello svolgimento della Tes_1 Tes_2 mansione di addetto all'impianto di autolavaggio (si veda la deposizione di : Tes_1
“ADR Non ho spiegato io al sig. come avveniva il funzionamento Pt_1 dell'autolavaggio.” e la deposizione del teste “ADR. Non ricordo se ho Tes_2 istruito io il su come usare l'autolavaggio. ADR Non mi ricordo di avere Pt_1 lavato un'auto insieme a ”); c) il documento DVR allegato alla memoria Pt_1 non contempla i rischi connessi all'impianto di autolavaggio (che non è nemmeno menzionato nel documento), né in generale il rischio scivolamento connesso all'attività di lavaggio delle auto (vedi pagina 55 dove alla situazione di lavaggio dell'esterno della vettura è correlato quale rischio solo il “danno a cose”); d) la cartellonistica posta in prossimità dell'impianto di autolavaggio e visibile nelle fotografie prodotte come doc. 4 dalla convenuta non attiene al rischio scivolamento durante la prestazione lavorativa dell'addetto all'impianto di autolavaggio, ma istruzioni di carattere generale.
Risulta poi accertato il nesso causale tra la violazione dell'obbligo formativo e/o di addestramento del datore di lavoro e l'evento dannoso se solo si considera che una attività di informazione e di formazione sui fattori di rischio scivolamento e sulle modalità più appropriate per prevederlo e prevenirlo avrebbe potuto prevenire e/o evitare l'inciampo del lavoratore nella guida dell'impianto di autolavaggio e, quindi, l'occorso infortunio e le lesioni patite dal ricorrente e riscontrate dai documenti sanitari prodotti in causa (cfr. referto PS – doc. 8; certificati - doc. da 9 a 11; CP_2 referti radiologici e di visite mediche – doc. 13 e 14).
In conclusione, accertata l'esclusiva responsabilità della società convenuta nella provocazione del sinistro per cui è causa, deve dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno subito.
Quanto alla risarcibilità del danno biologico va premesso che quest'ultimo prescinde dalla esistenza di una condanna penale sul fatto integrante l'illecito comportamento, e che, come è noto, il ricorrente ha diritto al danno differenziale tra il danno biologico effettivamente subito e gli importi per posta omogenea riconosciuti da . CP_2
Per la liquidazione di detto danno l'istruttoria deve proseguire con l'espletamento di una CTU medico legale come disposto a verbale d'udienza, non essendo sufficiente la relazione del Ctp di parte ricorrente.
Spese al definitivo.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, non definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così dispone:
7 1) rigetta la domanda del ricorrente di accertamento del diritto all'inquadramento superiore nel terzo livello del CCNL Terziario – Commercio e la conseguente domanda di condanna al pagamento di differenze retributive;
2) rigetta la domanda del ricorrente di accertamento di essere stato demansionato;
3) accerta la responsabilità della resistente per l'infortunio occorso al CP_1 ricorrente in data 27.04.2021;
3) dispone la prosecuzione della causa come da verbale di udienza.
Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 12/09/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Emilia Antenore
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