Articolo 6 della Legge 6 marzo 2001, n. 60
Articolo 5Articolo 7
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5 aprile 2001
Art. 6. 1. Al comma 1 dell'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , di seguito denominate "norme di attuazione del codice di procedura penale ", le parole: "idonei e" sono soppresse.
Nota all'art. 6:
- Il testo dell'art. 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale , approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' riportato in nota all'art. 14.
Entrata in vigore il 5 aprile 2001
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