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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 06/03/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 192/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 192 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 trattenuta in decisione il 21.02.2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., vertente tra
(C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Bientina piazza Vittorio Emanuele II n. 13, presso lo studio dell'Avv. Cristina Bibolotti, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
- appellante
e
(P.I. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Pisa, Via G. Malasoma
n. 24, presso lo studio dell'Avv. Paola Lunardi che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
- appellata
(P.I. ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, Via Orefici n. 2, presso lo studio dell'Avv. Gregorio Anastasi che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
- appellata/appellante incidentale
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danni.
Conclusioni delle parti: come da rispettive note scritte depositate il 19 e il 20.11.2024.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Breve excursus processuale
Con atto di citazione ritualmente notificato la quale cessionaria del Controparte_1
credito vantato da conveniva in giudizio e la di lei Parte_2 Controparte_3 compagnia assicuratrice, chiedendo al Giudice di Pace di Pisa la condanna delle convenute, in solido tra loro, al risarcimento del danno patrimoniale cagionato, dalla in conseguenza del CP_3
sinistro stradale verificatosi in data 05.09.2018.
Si costituivano in giudizio entrambe le convenute, contestando la domanda ex adverso formulata e, segnatamente, la dinamica del sinistro allegata dalla . CP_1
La causa di primo grado veniva istruita in via documentale e mediante prova per testi.
Con sentenza n. 360 del 15.06.2023 il Giudice di Pace di Pisa rigettava la domanda della e compensava le spese di lite tra le parti. CP_1
Con atto di citazione in appello notificato in data 12.01.2024 adiva Controparte_3
questo Tribunale chiedendo la riforma della suindicata sentenza relativamente al capo della stessa contenente la compensazione delle spese di lite.
Lamentava, nello specifico, l'appellante la violazione degli artt. 91 e 132 comma 2 n. 4 c.p.c., nonché la falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. ad opera del giudice di prime cure.
Con comparsa del 14.02.2024 si costituiva in giudizio la chiedendo il Controparte_1 rigetto, in toto, dell'appello ed eccependo di aver convenuto in giudizio la n qualità CP_3
di assicurata, proprietaria del veicolo coinvolto nel sinistro e, dunque, litisconsorte necessaria.
Si costituiva, a sua volta, la Compagnia assicuratrice del veicolo di proprietà dell'appellante, associandosi alle difese dell'appellante e interponendo, nel contempo, appello incidentale volto, parimenti, alla riforma di quanto statuito, mediante la sentenza di primo grado, in punto di spese di lite.
La causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione in data 21.02.2025, in esito all'udienza -tenutasi in forma cartolare- del 28.11.2024, in vista della quale erano stati concessi i termini di cui all'art. 189 c.p.c..
Merito della lite
E' da rilevare, in primis, che oggetto sia dell'appello principale che di quello incidentale è unicamente il capo della sentenza impugnata relativo alle spese di lite, di cui il primo giudice ha disposto l'integrale compensazione tra le parti.
Ne discende che non deve procedersi, in questa sede, ad alcun riesame delle questioni relative al merito, rispetto alle quali le statuizioni contenute nella gravata decisione hanno acquistato forza di giudicato, dovendo valutarsi unicamente se quanto stabilito, mediante detta sentenza, in punto di spese abbia determinato la violazione dell'art. 91 c.p.c. e la falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c..
Così delimitato l'oggetto del gravame, ritiene questo giudice che l'appello principale e quello incidentale siano entrambi fondati.
E, invero, deve notarsi che l'art. 91 c.p.c. contempla, quale principio generale che deve sovraintendere alla liquidazione delle spese di lite, quello della soccombenza, prevedendo espressamente che “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso dele spese a favore dell'altra parte”. Trattasi, come noto, di regola suscettibile di deroga, atteso che il successivo art. 92 c.p.c. consente, a determinate condizioni, la compensazione delle spese in questione.
In particolare, al giudice è data la facoltà di compensare le spese di lite ove vi sia soccombenza reciproca, ove siano trattate questioni di assoluta novità ovvero la causa verta su questioni oggetto di mutamenti giurisprudenziali.
Ora, dall'esame della sentenza di primo grado non appare emergere alcuna delle condizioni che avrebbero potuto giustificare la compensazione, tra le parti, delle spese di lite.
E, invero, il giudice di prime cure ha da un lato rigettato in toto la domanda della CP_1
attrice, motivando specificamente tale rigetto con la mancanza di prova dei fatti dedotti a fondamento della domanda risarcitoria azionata;
dall'altro ha affermato, con sintetica motivazione, che “la totale incertezza probatoria se da un lato deve portare al rigetto della domanda, dall'altro giustifica comunque la compensazione delle spese di lite”.
Peraltro l'incertezza circa la fondatezza della domanda, residuata a seguito dell'attività istruttoria, non è prevista, dal legislatore, quale condizione giustificante la compensazione delle spese di lite.
Va infatti osservato, al riguardo, che, in applicazione del generale principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., colui che agisce in giudizio è tenuto a fornire la prova dei fatti dedotti a fondamento della domanda: sì che l'incertezza circa il fondamento della domanda, che venga a residuare all'esito del processo, costituisce un rischio da porsi a carico della parte che detta prova avrebbe dovuto fornire e, dunque, nella specie, della . CP_1
Giammai, quindi, l'inidoneità -tout court- delle risultanze di causa a consentire l'accoglimento della domanda attorea può essere valutata a svantaggio della parte che, convenuta in giudizio, ha esercitato legittimamente il proprio diritto di difesa resistendo alle richieste avanzate ex adverso, potendo un'ancorchè parziale compensazione delle spese di lite essere disposta unicamente là dove ricorrano
-e nella specie non ricorrevano- le circostanze specificamente indicata nell'art. 92 c.p.c..
Per le suesposte ragioni la sentenza n. 360 del 15.06.2023 deve essere riformata nel capo relativo alla compensazione delle spese di lite.
Queste ultime devono porsi a carico della odierna appellata, attrice in primo grado, CP_1
quale parte soccombente e vengono liquidate in applicazione del D.M. 147/2022 tenuto conto del valore della lite, dei parametri minimi e dell'attività processuale svolta.
Parimenti, le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della medesima CP_1
(art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate in applicazione del D.M. 147/2022 tenuto conto, anche in questo caso, del valore della lite, dei parametri minimi e dell'attività processuale svolta (non spetta alcuna liquidazione per la fase istruttoria).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede, ogni altra e diversa istanza ed eccezione disattesa:
1) ACCOGLIE sia l'appello principale sia quello incidentale e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 360 emessa dal Giudice di Pace di Pisa in data 15.06.2023, CONDANNA la in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante, alla rifusione delle spese di lite del giudizio di primo grado in favore di e di , spese Controparte_3 Controparte_2
che si liquidano, per ciascuna di tali parti, in € 633,00 per competenze, oltre 15% per spese generali nonchè IVA e CPA come per legge;
2) CONDANNA la stessa Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante, alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore di e di Controparte_3 Controparte_2
[...
, spese che si liquidano, quanto a quelle sostenute dalla in € 852,00 per CP_3
competenze ed € 174,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali nonchè IVA e CPA come per legge e, quanto a quelle sostenute da , in Controparte_2
€ 852,00 per compensi ed € 147,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali nonchè IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Pisa, in data 6.3.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Laghezza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 192 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 trattenuta in decisione il 21.02.2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., vertente tra
(C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Bientina piazza Vittorio Emanuele II n. 13, presso lo studio dell'Avv. Cristina Bibolotti, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
- appellante
e
(P.I. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Pisa, Via G. Malasoma
n. 24, presso lo studio dell'Avv. Paola Lunardi che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
- appellata
(P.I. ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, Via Orefici n. 2, presso lo studio dell'Avv. Gregorio Anastasi che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
- appellata/appellante incidentale
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danni.
Conclusioni delle parti: come da rispettive note scritte depositate il 19 e il 20.11.2024.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Breve excursus processuale
Con atto di citazione ritualmente notificato la quale cessionaria del Controparte_1
credito vantato da conveniva in giudizio e la di lei Parte_2 Controparte_3 compagnia assicuratrice, chiedendo al Giudice di Pace di Pisa la condanna delle convenute, in solido tra loro, al risarcimento del danno patrimoniale cagionato, dalla in conseguenza del CP_3
sinistro stradale verificatosi in data 05.09.2018.
Si costituivano in giudizio entrambe le convenute, contestando la domanda ex adverso formulata e, segnatamente, la dinamica del sinistro allegata dalla . CP_1
La causa di primo grado veniva istruita in via documentale e mediante prova per testi.
Con sentenza n. 360 del 15.06.2023 il Giudice di Pace di Pisa rigettava la domanda della e compensava le spese di lite tra le parti. CP_1
Con atto di citazione in appello notificato in data 12.01.2024 adiva Controparte_3
questo Tribunale chiedendo la riforma della suindicata sentenza relativamente al capo della stessa contenente la compensazione delle spese di lite.
Lamentava, nello specifico, l'appellante la violazione degli artt. 91 e 132 comma 2 n. 4 c.p.c., nonché la falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. ad opera del giudice di prime cure.
Con comparsa del 14.02.2024 si costituiva in giudizio la chiedendo il Controparte_1 rigetto, in toto, dell'appello ed eccependo di aver convenuto in giudizio la n qualità CP_3
di assicurata, proprietaria del veicolo coinvolto nel sinistro e, dunque, litisconsorte necessaria.
Si costituiva, a sua volta, la Compagnia assicuratrice del veicolo di proprietà dell'appellante, associandosi alle difese dell'appellante e interponendo, nel contempo, appello incidentale volto, parimenti, alla riforma di quanto statuito, mediante la sentenza di primo grado, in punto di spese di lite.
La causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione in data 21.02.2025, in esito all'udienza -tenutasi in forma cartolare- del 28.11.2024, in vista della quale erano stati concessi i termini di cui all'art. 189 c.p.c..
Merito della lite
E' da rilevare, in primis, che oggetto sia dell'appello principale che di quello incidentale è unicamente il capo della sentenza impugnata relativo alle spese di lite, di cui il primo giudice ha disposto l'integrale compensazione tra le parti.
Ne discende che non deve procedersi, in questa sede, ad alcun riesame delle questioni relative al merito, rispetto alle quali le statuizioni contenute nella gravata decisione hanno acquistato forza di giudicato, dovendo valutarsi unicamente se quanto stabilito, mediante detta sentenza, in punto di spese abbia determinato la violazione dell'art. 91 c.p.c. e la falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c..
Così delimitato l'oggetto del gravame, ritiene questo giudice che l'appello principale e quello incidentale siano entrambi fondati.
E, invero, deve notarsi che l'art. 91 c.p.c. contempla, quale principio generale che deve sovraintendere alla liquidazione delle spese di lite, quello della soccombenza, prevedendo espressamente che “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso dele spese a favore dell'altra parte”. Trattasi, come noto, di regola suscettibile di deroga, atteso che il successivo art. 92 c.p.c. consente, a determinate condizioni, la compensazione delle spese in questione.
In particolare, al giudice è data la facoltà di compensare le spese di lite ove vi sia soccombenza reciproca, ove siano trattate questioni di assoluta novità ovvero la causa verta su questioni oggetto di mutamenti giurisprudenziali.
Ora, dall'esame della sentenza di primo grado non appare emergere alcuna delle condizioni che avrebbero potuto giustificare la compensazione, tra le parti, delle spese di lite.
E, invero, il giudice di prime cure ha da un lato rigettato in toto la domanda della CP_1
attrice, motivando specificamente tale rigetto con la mancanza di prova dei fatti dedotti a fondamento della domanda risarcitoria azionata;
dall'altro ha affermato, con sintetica motivazione, che “la totale incertezza probatoria se da un lato deve portare al rigetto della domanda, dall'altro giustifica comunque la compensazione delle spese di lite”.
Peraltro l'incertezza circa la fondatezza della domanda, residuata a seguito dell'attività istruttoria, non è prevista, dal legislatore, quale condizione giustificante la compensazione delle spese di lite.
Va infatti osservato, al riguardo, che, in applicazione del generale principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., colui che agisce in giudizio è tenuto a fornire la prova dei fatti dedotti a fondamento della domanda: sì che l'incertezza circa il fondamento della domanda, che venga a residuare all'esito del processo, costituisce un rischio da porsi a carico della parte che detta prova avrebbe dovuto fornire e, dunque, nella specie, della . CP_1
Giammai, quindi, l'inidoneità -tout court- delle risultanze di causa a consentire l'accoglimento della domanda attorea può essere valutata a svantaggio della parte che, convenuta in giudizio, ha esercitato legittimamente il proprio diritto di difesa resistendo alle richieste avanzate ex adverso, potendo un'ancorchè parziale compensazione delle spese di lite essere disposta unicamente là dove ricorrano
-e nella specie non ricorrevano- le circostanze specificamente indicata nell'art. 92 c.p.c..
Per le suesposte ragioni la sentenza n. 360 del 15.06.2023 deve essere riformata nel capo relativo alla compensazione delle spese di lite.
Queste ultime devono porsi a carico della odierna appellata, attrice in primo grado, CP_1
quale parte soccombente e vengono liquidate in applicazione del D.M. 147/2022 tenuto conto del valore della lite, dei parametri minimi e dell'attività processuale svolta.
Parimenti, le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della medesima CP_1
(art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate in applicazione del D.M. 147/2022 tenuto conto, anche in questo caso, del valore della lite, dei parametri minimi e dell'attività processuale svolta (non spetta alcuna liquidazione per la fase istruttoria).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede, ogni altra e diversa istanza ed eccezione disattesa:
1) ACCOGLIE sia l'appello principale sia quello incidentale e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 360 emessa dal Giudice di Pace di Pisa in data 15.06.2023, CONDANNA la in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante, alla rifusione delle spese di lite del giudizio di primo grado in favore di e di , spese Controparte_3 Controparte_2
che si liquidano, per ciascuna di tali parti, in € 633,00 per competenze, oltre 15% per spese generali nonchè IVA e CPA come per legge;
2) CONDANNA la stessa Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante, alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore di e di Controparte_3 Controparte_2
[...
, spese che si liquidano, quanto a quelle sostenute dalla in € 852,00 per CP_3
competenze ed € 174,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali nonchè IVA e CPA come per legge e, quanto a quelle sostenute da , in Controparte_2
€ 852,00 per compensi ed € 147,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali nonchè IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Pisa, in data 6.3.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Laghezza