Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo di emendamento all'articolo 50 (a) della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), adottato a New York il 12 marzo 1971, ed il protocollo di emendamento all'articolo 56 della convenzione medesima, adottato a Vienna il 7 luglio 1971.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo di emendamento all'articolo 50 (a) della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), adottato a New York il 12 marzo 1971, ed il protocollo di emendamento all'articolo 56 della convenzione medesima, adottato a Vienna il 7 luglio 1971.