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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 15/10/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
OGGETTO Opposizione a decreto ingiuntivo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 603 dell'anno 2021
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Parte_1
NE e IA YN AG, con studio in Canosa di Puglia,
ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il loro rispettivo domicilio digitale
OPPONENTE
E
in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Inchingolo e Pierpaolo Matera, con studio in
Andria, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il loro rispettivo domicilio digitale
OPPOSTA
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti a verbale dell'udienza del 25.3.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n. 149/2022, le cui norme, come da ultimo modificate e integrate con d.l.vo n.
164/2024 e d.l.vo n. 216/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, regolarmente notificato il 27.1.2021, l'attore ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto n. 1804/2020 di questo Tribunale,
con cui gli è stato ingiunto di pagare in favore della CP_1
la somma di € 6.270,16, oltre ad interessi e spese del
[...]
procedimento monitorio;
tanto per complessivo ammontare, IVA
inclusa, del corrispettivo, interamente insoluto, delle forniture di prodotti ortofrutticoli di cui alle fatture n. 145M
dell'1.4.2019 dell'importo di € 1.040,00, n. 3060 del 2.4.2019
dell'importo di € 1.040,00, n. 3122 del 3.4.2019 dell'importo di
€ 1.053,50, n. 148M del 4.4.2019 dell'importo di € 1.046,43, n.
3254 del 5.4.2019 dell'importo di € 1.048,73 e n. 155M del
9.4.2019 dell'importo di € 1.041,50, depositate a corredo del ricorso per ingiunzione unitamente al relativo estratto autentico del registro IVA delle fatture emesse della società
ricorrente opposta.
A motivi dell'opposizione proposta, il , esercente di Parte_1
commercio al dettaglio di prodotti ortofrutticoli, deduce: 1) di non avere mai ordinato né ritirato dette partite di merce, che corrisponderebbero peraltro a quantitativi di prodotti esorbitanti rispetto al suo consueto volume di acquisti, ad
2 aprile 2019, mese nel quale le fatture azionate sono state emesse, avendo egli da tempo cessato di intrattenere rapporti commerciali con la , con la quale pure li aveva Controparte_1
per lungo tempo intrattenuti in precedenza quale sua fornitrice all'ingrosso; 2) ove l'avversa pretesa creditoria fosse avanzata a titolo di corrispettivo di prestazioni di trasporto, essa si sarebbe comunque estinta per l'avvenuta maturazione della prescrizione breve annuale prevista dall'art. 2951 c.c.
resiste con comparsa di risposta Controparte_2
tempestivamente depositata il 3.6.2021.
L'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente è priva di ogni pregio, dacché la somma vantata a credito dalla CP_1
lo è all'unico titolo di prezzo di contratti di
[...]
compravendita di prodotti ortofrutticoli, che essa allega sottostare alle fatture poste a fondamento della richiesta di ingiunzione, e non è dato ricavare alcun elemento dalle fatture né rinvenire alcun passaggio nel ricorso per ingiunzione che possano autorizzare a ritenere che dalla sia Controparte_1
richiesto il pagamento del corrispettivo di prestazioni di trasporto.
Per inveterata giurisprudenza della Suprema Corte, <
creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno,
deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe
3 l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento>> (v. per tutte Cass., SS.UU., 30.10.2001 n.
13533).
Nel caso del presente giudizio, sulla creditrice CP_1
attrice sostanziale, grava dunque, ex art. 2697, co. 1,
[...]
c.c., l'onere di dare prova innanzitutto di avere effettivamente eseguito le forniture di merce oggetto delle fatture azionate;
dopo di che il prezzo potrebbe essere determinato col giudizio e non vi sarebbe questione di prova del suo avvenuto pagamento,
del quale l'opponente sarebbe onerato in forza del secondo comma della medesima disposizione, in quanto è dal Parte_1
incontestato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, co. 1,
c.p.c., che le fatture in parola non sono mai state pagate,
neppure per una qualche parte.
Ora, è altrettanto consolidata massima della giurisprudenza di legittimità che <
del credito quale richiesta "ex lege" per l'emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità
amministrativa e fiscale;
tuttavia il valore probatorio della stessa in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità
del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel[l'ordinario] giudizio di merito e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, atteso che essa si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già
4 costituito. Di conseguenza, quando tale rapporto è contestato tra le parti, la fattura, anche se annotata nei libri obbligatori
- proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene - non può assurgere a prova del contratto,
al più può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, ma nessun valore,
neppure indiziario, può essere riconosciuto alla fattura in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come [de]gli altri elementi costitutivi del contratto>> (Cass.
3.4.2008 n. 8549).
E però tale carenza di valore probatorio delle fatture prodotte in allegato alla domanda monitoria, che qui si pone, nella presente fase a cognizione piena del procedimento per ingiunzione, a fronte del radicale disconoscimento operato dall'ingiunto opponente di avere mai ordinato né ritirato la merce del cui corrispettivo si tratta, risulta nella specie idoneamente colmato, per un verso, dalle risultanze delle prove testimoniali assunte e, per altro verso, trattandosi di rapporti tra imprenditori, dalla valorizzazione che tali risultanze consentono, ex art. 2710 c.c., delle annotazioni riportate nelle scritture contabili della stessa opposta - come sopra depositate in sede monitoria unitamente alle fatture – anche alla stregua della condotta processuale del debitore e pur se non trovi nella specie applicazione il disposto dell'art. 2709 c.c., in quanto,
all'esito della esibizione delle scritture contabili dell'opponente ordinata ex art. 210 c.p.c. e a cui il Parte_1
5 ha ottemperato, si è riscontrato che le fatture per cui è causa non vi sono annotate.
Sono stati infatti sentiti tre testi, Testimone_1 Tes_2
e , i primi due chiamati a deporre dalla
[...] Testimone_3
e il terzo chiamato a deporre dall'opponente, Controparte_1
della cui piena attendibilità non può farsi questione per nessuno: quanto ai primi due, già dipendenti dell'opposta, per avere essi frattanto cessato ogni rapporto di collaborazione con essa e non avere con la stessa altri legami;
quanto al terzo,
per il fatto stesso di essere stato addotto dal , da Parte_1
cui una particolare rilevanza di sue dichiarazioni contrarie alle prospettazioni della parte che lo ha indicato a teste.
È allegato dal che: egli ha sempre personalmente Parte_1
provveduto a ritirare nelle prime ore del mattino, prima dell'apertura del proprio esercizio, utilizzando a tal fine un suo furgone del tipo i prodotti ortofrutticoli di cui era CP_3
in precedenza solito approvvigionare dall'apposta la sua attività di rivendita, recandosi presso il punto vendita della ubicato all'interno del Mercato Ortofrutticolo Controparte_1
del Comune di Andria;
proprio <
ortofrutticolo comunale nelle date riportate nelle fatture>>,
tanto più agli orari pomeridiani indicati nella maggior parte delle fatture.
Il teste , che lavorava per la all'epoca Tes_1 Controparte_1
dei fatti di causa, ha dichiarato di non essere in grado di ricordare <
6 riportate nelle ... fatture>> oggetto di causa e mostrategli, e di potere però riferire che < Parte_1
ritirava quella tipologia di merce e quella quantità>>, <
ore 5.00 e le ore 6.00>>, allorché l'opponente si recava presso il box dell'opposta, sceglieva e pesava la merce insieme al
< >> e allo stesso teste e/o ad Controparte_1
altri suoi colleghi, i quali portavano poi la merce acquistata presso il furgone dell'opponente, sul quale questi infine la caricava.
Lo , che all'epoca dei fatti di causa aveva già cessato Tes_2
il suo rapporto di lavoro con la e però aveva Controparte_1
conosciuto il quando lavorava per l'opposta e Parte_1
all'epoca dei fatti di causa continuava a lavorare all'interno del mercato alle dipendenze di un altro grossista, ha dal suo canto dichiarato che, <
trasportare la merce con il muletto ... [per cui] passav[a]
continuamente davanti al box della nello Controparte_1
svolgimento di tali mansioni ha < ritirare Parte_1
merce dal box della sito all'interno del mercato Controparte_1
ortofrutticolo di Andria anche nel periodo a cui si riferiscono le fatture>> oggetto di causa e mostrategli, cioè <
aprile 2019>>.
Il ha infine dichiarato: di esercitare anche lui Tes_3> e di
<
insieme al insieme al quale [si rivolgevano] Parte_1
7 per i [loro] acquisti anche da di essere Controparte_1
stato < presso il box della Parte_1 CP_1
ubicato all'interno del mercato anche nei giorni da 1 a
[...]
5 e 9 del mese di aprile 2019>>; di avere <
quei giorni il ha comprato merce dalla Parte_1 CP_1
, pur non essendo in grado di dire se ciò che comprò
[...]
<
fatture>> oggetto di causa e mostrategli;
<
indicati [nelle fatture] non corrispondono per la maggior parte all'orario in cui [lui] ed il [si] recava[no] al Parte_1
mercato, in quanto ciò faceva[no] soltanto al mattino, intorno alle ore 5.30, mentre ... alcune fatture riportano un orario addirittura del pomeriggio o tardo pomeriggio>> in cui il mercato
è chiuso.
Ebbene, tali testimonianze si integrano reciprocamente e la loro combinazione autorizza per l'appunto il convincimento, a mente dell'art. 2710 c.c., che le fatture azionate, al di là del fatto che riportino orari di ritiro della merce erronei, attestino comunque la consegna dei prodotti ortofrutticoli ivi indicati,
per specie e quantità - sui cui prezzi unitari il non Parte_1
ha sollevato alcuna obiezione - avuto anche riguardo alla circostanza che, pur lamentando l'opponente l'esorbitanza delle forniture, sotto il profilo quantitativo, rispetto alle occorrenze della sua attività di rivendita, lo stesso non ha poi idoneamente fornito né offerto di fornire alcuna dimostrazione della consistenza del suo giro di affari, tale da dare fondamento
8 a questa sua doglianza.
Ed infatti a tanto non valgono affatto talune fatture di acquisto di merce da rivendere di modestissimo ammontare che il Parte_1
si è limitato a depositare per gli anni 2017, 2018 e 2019, per ciò che - anche in disparte il valore meramente indiziario posseduto dalle scritture private provenienti da terzi estranei alla lite (v. da ultimo Cass.
8.2.2025 n. 3227) - manca la prova che tali fatture esauriscano gli acquisti di merce da rivendere effettuati dall'impresa del in ciascun anno, i quali Parte_1
invero, se dovessero corrispondere all'intero approvvigionamento annuale dell'impresa, non darebbero peraltro ragione della sua permanenza sul mercato.
L'opposizione proposta va pertanto rigettata siccome sotto ogni profilo infondata e il decreto ingiuntivo opposto va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo, con condanna dell'opponente al pagamento anche delle spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dell'opposta, dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulle domande come innanzi proposte dalla in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di e viceversa, così provvede, disattesa o Parte_1
assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il
9 decreto ingiuntivo opposto, n. 1804/2020 di questo Tribunale,
che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese del presente giudizio, che si liquidano nella complessiva somma di € 5.077,00 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge, con distrazione in favore dei difensori anticipatari dell'opposta medesima, avv.ti Michele Inchingolo e Pierpaolo
Matera.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 15.10.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 603 dell'anno 2021
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Parte_1
NE e IA YN AG, con studio in Canosa di Puglia,
ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il loro rispettivo domicilio digitale
OPPONENTE
E
in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Inchingolo e Pierpaolo Matera, con studio in
Andria, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il loro rispettivo domicilio digitale
OPPOSTA
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti a verbale dell'udienza del 25.3.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n. 149/2022, le cui norme, come da ultimo modificate e integrate con d.l.vo n.
164/2024 e d.l.vo n. 216/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, regolarmente notificato il 27.1.2021, l'attore ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto n. 1804/2020 di questo Tribunale,
con cui gli è stato ingiunto di pagare in favore della CP_1
la somma di € 6.270,16, oltre ad interessi e spese del
[...]
procedimento monitorio;
tanto per complessivo ammontare, IVA
inclusa, del corrispettivo, interamente insoluto, delle forniture di prodotti ortofrutticoli di cui alle fatture n. 145M
dell'1.4.2019 dell'importo di € 1.040,00, n. 3060 del 2.4.2019
dell'importo di € 1.040,00, n. 3122 del 3.4.2019 dell'importo di
€ 1.053,50, n. 148M del 4.4.2019 dell'importo di € 1.046,43, n.
3254 del 5.4.2019 dell'importo di € 1.048,73 e n. 155M del
9.4.2019 dell'importo di € 1.041,50, depositate a corredo del ricorso per ingiunzione unitamente al relativo estratto autentico del registro IVA delle fatture emesse della società
ricorrente opposta.
A motivi dell'opposizione proposta, il , esercente di Parte_1
commercio al dettaglio di prodotti ortofrutticoli, deduce: 1) di non avere mai ordinato né ritirato dette partite di merce, che corrisponderebbero peraltro a quantitativi di prodotti esorbitanti rispetto al suo consueto volume di acquisti, ad
2 aprile 2019, mese nel quale le fatture azionate sono state emesse, avendo egli da tempo cessato di intrattenere rapporti commerciali con la , con la quale pure li aveva Controparte_1
per lungo tempo intrattenuti in precedenza quale sua fornitrice all'ingrosso; 2) ove l'avversa pretesa creditoria fosse avanzata a titolo di corrispettivo di prestazioni di trasporto, essa si sarebbe comunque estinta per l'avvenuta maturazione della prescrizione breve annuale prevista dall'art. 2951 c.c.
resiste con comparsa di risposta Controparte_2
tempestivamente depositata il 3.6.2021.
L'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente è priva di ogni pregio, dacché la somma vantata a credito dalla CP_1
lo è all'unico titolo di prezzo di contratti di
[...]
compravendita di prodotti ortofrutticoli, che essa allega sottostare alle fatture poste a fondamento della richiesta di ingiunzione, e non è dato ricavare alcun elemento dalle fatture né rinvenire alcun passaggio nel ricorso per ingiunzione che possano autorizzare a ritenere che dalla sia Controparte_1
richiesto il pagamento del corrispettivo di prestazioni di trasporto.
Per inveterata giurisprudenza della Suprema Corte, <
creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno,
deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe
3 l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento>> (v. per tutte Cass., SS.UU., 30.10.2001 n.
13533).
Nel caso del presente giudizio, sulla creditrice CP_1
attrice sostanziale, grava dunque, ex art. 2697, co. 1,
[...]
c.c., l'onere di dare prova innanzitutto di avere effettivamente eseguito le forniture di merce oggetto delle fatture azionate;
dopo di che il prezzo potrebbe essere determinato col giudizio e non vi sarebbe questione di prova del suo avvenuto pagamento,
del quale l'opponente sarebbe onerato in forza del secondo comma della medesima disposizione, in quanto è dal Parte_1
incontestato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, co. 1,
c.p.c., che le fatture in parola non sono mai state pagate,
neppure per una qualche parte.
Ora, è altrettanto consolidata massima della giurisprudenza di legittimità che <
del credito quale richiesta "ex lege" per l'emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità
amministrativa e fiscale;
tuttavia il valore probatorio della stessa in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità
del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel[l'ordinario] giudizio di merito e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, atteso che essa si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già
4 costituito. Di conseguenza, quando tale rapporto è contestato tra le parti, la fattura, anche se annotata nei libri obbligatori
- proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene - non può assurgere a prova del contratto,
al più può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, ma nessun valore,
neppure indiziario, può essere riconosciuto alla fattura in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come [de]gli altri elementi costitutivi del contratto>> (Cass.
3.4.2008 n. 8549).
E però tale carenza di valore probatorio delle fatture prodotte in allegato alla domanda monitoria, che qui si pone, nella presente fase a cognizione piena del procedimento per ingiunzione, a fronte del radicale disconoscimento operato dall'ingiunto opponente di avere mai ordinato né ritirato la merce del cui corrispettivo si tratta, risulta nella specie idoneamente colmato, per un verso, dalle risultanze delle prove testimoniali assunte e, per altro verso, trattandosi di rapporti tra imprenditori, dalla valorizzazione che tali risultanze consentono, ex art. 2710 c.c., delle annotazioni riportate nelle scritture contabili della stessa opposta - come sopra depositate in sede monitoria unitamente alle fatture – anche alla stregua della condotta processuale del debitore e pur se non trovi nella specie applicazione il disposto dell'art. 2709 c.c., in quanto,
all'esito della esibizione delle scritture contabili dell'opponente ordinata ex art. 210 c.p.c. e a cui il Parte_1
5 ha ottemperato, si è riscontrato che le fatture per cui è causa non vi sono annotate.
Sono stati infatti sentiti tre testi, Testimone_1 Tes_2
e , i primi due chiamati a deporre dalla
[...] Testimone_3
e il terzo chiamato a deporre dall'opponente, Controparte_1
della cui piena attendibilità non può farsi questione per nessuno: quanto ai primi due, già dipendenti dell'opposta, per avere essi frattanto cessato ogni rapporto di collaborazione con essa e non avere con la stessa altri legami;
quanto al terzo,
per il fatto stesso di essere stato addotto dal , da Parte_1
cui una particolare rilevanza di sue dichiarazioni contrarie alle prospettazioni della parte che lo ha indicato a teste.
È allegato dal che: egli ha sempre personalmente Parte_1
provveduto a ritirare nelle prime ore del mattino, prima dell'apertura del proprio esercizio, utilizzando a tal fine un suo furgone del tipo i prodotti ortofrutticoli di cui era CP_3
in precedenza solito approvvigionare dall'apposta la sua attività di rivendita, recandosi presso il punto vendita della ubicato all'interno del Mercato Ortofrutticolo Controparte_1
del Comune di Andria;
proprio <
ortofrutticolo comunale nelle date riportate nelle fatture>>,
tanto più agli orari pomeridiani indicati nella maggior parte delle fatture.
Il teste , che lavorava per la all'epoca Tes_1 Controparte_1
dei fatti di causa, ha dichiarato di non essere in grado di ricordare <
6 riportate nelle ... fatture>> oggetto di causa e mostrategli, e di potere però riferire che < Parte_1
ritirava quella tipologia di merce e quella quantità>>, <
ore 5.00 e le ore 6.00>>, allorché l'opponente si recava presso il box dell'opposta, sceglieva e pesava la merce insieme al
< >> e allo stesso teste e/o ad Controparte_1
altri suoi colleghi, i quali portavano poi la merce acquistata presso il furgone dell'opponente, sul quale questi infine la caricava.
Lo , che all'epoca dei fatti di causa aveva già cessato Tes_2
il suo rapporto di lavoro con la e però aveva Controparte_1
conosciuto il quando lavorava per l'opposta e Parte_1
all'epoca dei fatti di causa continuava a lavorare all'interno del mercato alle dipendenze di un altro grossista, ha dal suo canto dichiarato che, <
trasportare la merce con il muletto ... [per cui] passav[a]
continuamente davanti al box della nello Controparte_1
svolgimento di tali mansioni ha < ritirare Parte_1
merce dal box della sito all'interno del mercato Controparte_1
ortofrutticolo di Andria anche nel periodo a cui si riferiscono le fatture>> oggetto di causa e mostrategli, cioè <
aprile 2019>>.
Il ha infine dichiarato: di esercitare anche lui Tes_3
<
insieme al insieme al quale [si rivolgevano] Parte_1
7 per i [loro] acquisti anche da di essere Controparte_1
stato < presso il box della Parte_1 CP_1
ubicato all'interno del mercato anche nei giorni da 1 a
[...]
5 e 9 del mese di aprile 2019>>; di avere <
quei giorni il ha comprato merce dalla Parte_1 CP_1
, pur non essendo in grado di dire se ciò che comprò
[...]
<
fatture>> oggetto di causa e mostrategli;
<
indicati [nelle fatture] non corrispondono per la maggior parte all'orario in cui [lui] ed il [si] recava[no] al Parte_1
mercato, in quanto ciò faceva[no] soltanto al mattino, intorno alle ore 5.30, mentre ... alcune fatture riportano un orario addirittura del pomeriggio o tardo pomeriggio>> in cui il mercato
è chiuso.
Ebbene, tali testimonianze si integrano reciprocamente e la loro combinazione autorizza per l'appunto il convincimento, a mente dell'art. 2710 c.c., che le fatture azionate, al di là del fatto che riportino orari di ritiro della merce erronei, attestino comunque la consegna dei prodotti ortofrutticoli ivi indicati,
per specie e quantità - sui cui prezzi unitari il non Parte_1
ha sollevato alcuna obiezione - avuto anche riguardo alla circostanza che, pur lamentando l'opponente l'esorbitanza delle forniture, sotto il profilo quantitativo, rispetto alle occorrenze della sua attività di rivendita, lo stesso non ha poi idoneamente fornito né offerto di fornire alcuna dimostrazione della consistenza del suo giro di affari, tale da dare fondamento
8 a questa sua doglianza.
Ed infatti a tanto non valgono affatto talune fatture di acquisto di merce da rivendere di modestissimo ammontare che il Parte_1
si è limitato a depositare per gli anni 2017, 2018 e 2019, per ciò che - anche in disparte il valore meramente indiziario posseduto dalle scritture private provenienti da terzi estranei alla lite (v. da ultimo Cass.
8.2.2025 n. 3227) - manca la prova che tali fatture esauriscano gli acquisti di merce da rivendere effettuati dall'impresa del in ciascun anno, i quali Parte_1
invero, se dovessero corrispondere all'intero approvvigionamento annuale dell'impresa, non darebbero peraltro ragione della sua permanenza sul mercato.
L'opposizione proposta va pertanto rigettata siccome sotto ogni profilo infondata e il decreto ingiuntivo opposto va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo, con condanna dell'opponente al pagamento anche delle spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dell'opposta, dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulle domande come innanzi proposte dalla in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di e viceversa, così provvede, disattesa o Parte_1
assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il
9 decreto ingiuntivo opposto, n. 1804/2020 di questo Tribunale,
che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese del presente giudizio, che si liquidano nella complessiva somma di € 5.077,00 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge, con distrazione in favore dei difensori anticipatari dell'opposta medesima, avv.ti Michele Inchingolo e Pierpaolo
Matera.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 15.10.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
10