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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 09/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 758/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
nella seguente composizione
Dott.ssa Tiziana Longu Presidente
Dott.ssa Salvatore Falzoi Giudice
Dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 758 del ruolo volontaria giurisdizione dell'anno 2024 avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto promossa da nata a [...] il [...], C.F. , e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'Avv. Viviana Sannia, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Siniscola, via Sassari n. 64,
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Conclusioni per entrambe le parti:
“OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Siniscola in Via Angioi nr. 41, viene assegnata a
nell'interesse del figlio minore ivi stabilmente convivente, ed in ogni Parte_2 Per_1 caso fino a quando lo stesso non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
1
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3. Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_1
responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito con le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Il figlio resta collocato prevalentemente presso la dimora familiare ove continuerà a viverci Per_1
con il padre;
la madre potrà esercitare il diritto di visita con cadenza quotidiana, previo accordo con
l'altro coniuge e compatibilmente ai rispettivi impegni di lavoro dei coniugi e degli impegni scolastici
e/o extrascolastici del figlio;
4/b) durante le Festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà' con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, di ogni anno e anche non consecutive, da concordarsi almeno 15 giorni prima.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
5. In considerazione del pagamento della rata di mutuo integralmente a carico della IG.ra Pt_1
e delle attuali condizioni e capacità economico/reddituali dei coniugi, gli stessi dichiarano di rinunciare, reciprocamente, a richiedere all'altro coniuge un contributo di mantenimento mentre per quanto riguarda il minore figlio ciascun genitore provvederà, in ragione della proprie possibilità e capacità, alle esigenze ed al mantenimento del figlio medesimo;
dichiarano, comunque, di andare esenti dall'obbligo di versare all'altro coniuge un assegno mensile a titolo di mantenimento per il minore figlio quanto, invece, alle spese straordinarie, nell'interesse del figlio sono poste Per_1 Per_1
a carico di ciascun genitore nella misura del 50% e, salvo per le spese che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore (tra cui le spese: per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche) per le altre spese straordinarie ( es. l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze) è invece necessario il preventivo consenso dell'altro genitore.
6. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio e prestano, altresì, il consenso, sin da ora, per il rilascio del documento di identità valido per l'espatrio e/o per il rilascio del passaporto in favore del figlio”.
E come da condizioni precisate e integrate all'udienza del 21.11.2024:
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“l'assegno unico per il figlio, percepito integralmente dalla madre, verrà versato su una carta/conto intestato al figlio con delega ad entrambi i genitori;
il sig. si impegna a volturare le utenze della casa familiare a proprio nome quanto prima e Pt_2 la sig.ra presta il proprio consenso”. Pt_1
Conclusioni del PM:
- Esprime parere favorevole alla separazione consensuale dei coniugi e alla contestuale cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti secondo gli accordi raggiunti nel ricorso congiunto del
12.08.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 04/09/2024 e Parte_1 Parte_2
hanno esposto di aver contratto matrimonio concordatario in Orosei (NU) il 25.10.2008; che dall'unione è nato un figlio, il 02.11.2010; che la residenza familiare è fissata in Siniscola;
che Per_1
la loro unione nel tempo si è deteriorata, tanto da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza.
Ciò premesso, i ricorrenti, oltre alla domanda congiunta di separazione, hanno presentato, col medesimo ricorso congiunto, domanda di divorzio.
All'udienza del 21.11.2024 le parti, sentite personalmente, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato il ricorso precisando e integrando le conclusioni congiunte, come riportato in epigrafe.
La IG.ra ha dichiarato di lavorare come operaia in un albergo e di guadagnare circa € Pt_1
1.500,00 al mese, mentre il IG. ha dato atto di svolgere lavori agricoli saltuari e di Pt_2 guadagnare circa € 1.000,00 al mese.
Il Giudice, visto il parere favorevole del P.M., ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda di separazione avanzata dalle parti va accolta.
Secondo quanto dichiarato nel ricorso e dalle parti sentite personalmente, l'unione coniugale si è deteriorata, tanto da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza.
Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile. Di conseguenza, va accolta la domanda volta a dichiarare la separazione dei coniugi.
2. Per quanto concerne le condizioni relative al figlio minore, considerata l'età dello stesso, letto il piano genitoriale, si ritiene che le condizioni indicate nell'accordo corrispondano al suo interesse e che la disciplina concordata per il mantenimento diretto del minore sia congrua alla luce dei chiarimenti forniti dalle parti personalmente all'udienza del 21.11.2024.
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Non si ritenuto necessario, visto l'accordo delle parti e i chiarimenti offerti, procedere all'ascolto del minore ultradodicenne.
3. Le altre condizioni di separazione non sono manifestamente contrarie a norme imperative o d'ordine pubblico;
pertanto, deve essere omologato l'accordo intervenuto tra le parti.
4. Le parti hanno domandato unitamente all'omologa della separazione anche la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni di cui al ricorso.
Richiamata sul punto la recente sentenza: Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 28727 del 2023 ove si legge:
«nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio» e ancora: «il passaggio dalla fase della decisione della domanda congiunta di separazione a quella della trattazione della domanda congiunta di divorzio trova poi disciplina nell'art. 279, comma 2, n. 5 c.p.c., in tema di sentenze definitive su domande (secondo cui il collegio pronuncia sentenza quando, valendosi delle facoltà di cui agli artt. 103, secondo comma,
e 104, secondo comma, decide solo su alcune delle cause riunite sino a quel momento, disponendo, con distinti provvedimenti, l'ulteriore istruzione o la separazione)», si ritiene necessario pronunciare sentenza non definitiva di omologa della separazione con rimessione della causa sul ruolo istruttorio per fissare udienza di comparizione delle parti, a distanza di almeno sei mesi dall'udienza di comparizione delle parti nell'ambito del procedimento di separazione, ai fini della trattazione della domanda congiunta di divorzio.
5. Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così giudica:
1) omologa la separazione dei coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...] (matrimonio contratto il Parte_2
25.10.2008 in Orosei (NU) e trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Orosei, atto n.
24, parte II, serie A – anno 2008) alle condizioni di cui al ricorso congiunto come precisate e integrate all'udienza del 21.11.2024;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
3) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo istruttorio;
4) spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 9.1.2025.
Il giudice relatore
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dott. Cosimo Gabbani
Il Presidente dott.ssa Tiziana Longu
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