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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 20/02/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice
Dott.ssa Chiara F.Scarselli Giudice O.P.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4132/2024 V.G. promossa congiuntamente da:
nato il [...], in [...], (Si), residente in [...], CF: Parte_1
, rappresentato e difeso come per mandato rilasciato ai sensi dell'art. 83 C.F._1 c.p.c. ed allegato telematicamente dall'Avv. Cecilia Baruffaldi ( ; ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso e nello studio di quest'ultima a Siena in Strada Massetana Romana n. 54,
E
, nata a [...], il [...], residente in [...] Marx, 82, CF: , rappresentata e difesa, giusta mandato rilasciato su foglio C.F._3 separato, dall'avv. Emanuele Squarcia, c.f. , presso il cui studio in CodiceFiscale_4
Roma, v. P. Mercuri, 8, è elettivamente domiciliata,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. in sede ( parere in data 28.11.24) avente ad oggetto: Divorzio congiunto -
CONCLUSIONI: come da conclusioni congiunte contenute nel ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.10.2024 i ricorrenti assumevano : di aver contratto matrimonio con rito concordatario il 25.9.1971 in Castiglione d'Orcia, - che dall'unione nasceva in data 15.3.1972, il quale è economicamente autosufficiente;
- che i ricorrenti si Per_1 separavano consensualmente giusto decreto di omologa del Tribunale di Siena del 14.7.1993; - che entrambi sono pensionati - che successivamente al decreto di omologa della separazione i ricorrenti avevano sempre vissuto separati;
che non era stato possibile reperire il decreto di omologa ( del quale i difensori dell'epoca , dei quali uno deceduto non avevano copia ) presso l'Archivio del Tribunale Siena , ma che l'annotazione della separazione risultava dall'estratto dell'atto di matrimonio.
Chiedevano la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni :
- nulla viene stabilito per il figlio, maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
- i ricorrenti dichiarano e danno atto di essere economicamente indipendenti e autosufficienti e, pertanto, di nulla richiedere l'uno verso l'altra;
- i ricorrenti dichiarano di aver definito ogni loro rapporto economico e conseguentemente di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra a nessun titolo e per nessuna ragione,
Le parti hanno depositato la documentazione richiesta e si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza con deposito di note scritte, rinunciando alla comparizione personale e dichiarando di non volersi riconciliare (art. 473 bis .51 comma 2 seconda parte c.p.c).
Con ordinanza del il Tribunale disponeva il deposito di attestazione della Cancelleria relativa allo smarrimento del decreto di omologa. Con attestazione in data la Funzionaria di Cancelleria attestava che il decreto di omologa e il fascicolo d'ufficio non sono stati reperiti presso il Tribunale di Siena.
Può essere quindi dichiarata, tenuto conto dell'annotazione della separazione nell'atto di matrimonio, la cessazione degli effetti civili del matrimonio , potendo ritenersi sufficiente l'annotazione sui Registri dello Stato civile( considerato che sono decorsi i termini prescritti e che le parti non hanno ripreso la convivenza.
Il Tribunale, può recepire le condizioni indicate nel ricorso che non presentano profili di contrarietà a norme imperative o all'ordine pubblico.
Il P.M. ha espresso parere favorevole in data 28.11.204
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
( generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) il 25.9.1971 in CP_1 Castiglione d'Orcia, -trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, al numero 6, parte 2, dell'anno 1971 alle condizioni di cui al ricorso
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Castiglione D'Orcia di procedere all'annotazione della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni;
3) Nulla sulle spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Siena, camera di consiglio del 19.2.2025
La Presidente est.
Marianna Serrao Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice
Dott.ssa Chiara F.Scarselli Giudice O.P.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4132/2024 V.G. promossa congiuntamente da:
nato il [...], in [...], (Si), residente in [...], CF: Parte_1
, rappresentato e difeso come per mandato rilasciato ai sensi dell'art. 83 C.F._1 c.p.c. ed allegato telematicamente dall'Avv. Cecilia Baruffaldi ( ; ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso e nello studio di quest'ultima a Siena in Strada Massetana Romana n. 54,
E
, nata a [...], il [...], residente in [...] Marx, 82, CF: , rappresentata e difesa, giusta mandato rilasciato su foglio C.F._3 separato, dall'avv. Emanuele Squarcia, c.f. , presso il cui studio in CodiceFiscale_4
Roma, v. P. Mercuri, 8, è elettivamente domiciliata,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. in sede ( parere in data 28.11.24) avente ad oggetto: Divorzio congiunto -
CONCLUSIONI: come da conclusioni congiunte contenute nel ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.10.2024 i ricorrenti assumevano : di aver contratto matrimonio con rito concordatario il 25.9.1971 in Castiglione d'Orcia, - che dall'unione nasceva in data 15.3.1972, il quale è economicamente autosufficiente;
- che i ricorrenti si Per_1 separavano consensualmente giusto decreto di omologa del Tribunale di Siena del 14.7.1993; - che entrambi sono pensionati - che successivamente al decreto di omologa della separazione i ricorrenti avevano sempre vissuto separati;
che non era stato possibile reperire il decreto di omologa ( del quale i difensori dell'epoca , dei quali uno deceduto non avevano copia ) presso l'Archivio del Tribunale Siena , ma che l'annotazione della separazione risultava dall'estratto dell'atto di matrimonio.
Chiedevano la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni :
- nulla viene stabilito per il figlio, maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
- i ricorrenti dichiarano e danno atto di essere economicamente indipendenti e autosufficienti e, pertanto, di nulla richiedere l'uno verso l'altra;
- i ricorrenti dichiarano di aver definito ogni loro rapporto economico e conseguentemente di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra a nessun titolo e per nessuna ragione,
Le parti hanno depositato la documentazione richiesta e si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza con deposito di note scritte, rinunciando alla comparizione personale e dichiarando di non volersi riconciliare (art. 473 bis .51 comma 2 seconda parte c.p.c).
Con ordinanza del il Tribunale disponeva il deposito di attestazione della Cancelleria relativa allo smarrimento del decreto di omologa. Con attestazione in data la Funzionaria di Cancelleria attestava che il decreto di omologa e il fascicolo d'ufficio non sono stati reperiti presso il Tribunale di Siena.
Può essere quindi dichiarata, tenuto conto dell'annotazione della separazione nell'atto di matrimonio, la cessazione degli effetti civili del matrimonio , potendo ritenersi sufficiente l'annotazione sui Registri dello Stato civile( considerato che sono decorsi i termini prescritti e che le parti non hanno ripreso la convivenza.
Il Tribunale, può recepire le condizioni indicate nel ricorso che non presentano profili di contrarietà a norme imperative o all'ordine pubblico.
Il P.M. ha espresso parere favorevole in data 28.11.204
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
( generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) il 25.9.1971 in CP_1 Castiglione d'Orcia, -trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, al numero 6, parte 2, dell'anno 1971 alle condizioni di cui al ricorso
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Castiglione D'Orcia di procedere all'annotazione della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni;
3) Nulla sulle spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Siena, camera di consiglio del 19.2.2025
La Presidente est.
Marianna Serrao Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi