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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/10/2025, n. 2011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2011 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 23.10.2025 la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3786/2025
TRA
, in persona del suo legale rappresentante p.t., difeso dall'avv. Pt_1
FR PE, elett.te domiciliato in Nola, Via Variante 7/bis Ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Riccardo, con il CP_1
quale elettivamente domicilia come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma c.p.c.,
l , dopo aver ritualmente contestato la verifica giudiziale delle eccezioni Pt_1 preliminari formulate nel procedimento per atp rg n. 3960/2024, ritenute dal giudice non preclusive, ha tempestivamente proposto il giudizio di merito eccependo l'inammissibilità della domanda di atp in quanto la parte resistente ha depositato ricorso giudiziario prima del decorso del termine di nove mesi dalla presentazione dell'istanza amministrativa. Costituitosi, la parte resistente, con articolate argomentazioni, ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso chiedendone il rigetto. Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., all'udienza odierna il giudice provvede con sentenza e contestuale motivazione.
L'opposizione dell' è infondata e, dunque, va rigettata. Pt_1
Va accertata, preliminarmente, la proponibilità, nel giudizio di merito successivo ad ATP, di questioni non strettamente riguardanti la valutazione medico-legale. Al riguardo, la Suprema Corte ha condivisibilmente ritenuto (cfr. Cass. N° 8932/2015) che l'ammissibilità dell'a.t.p.o. richiede che il giudice adito accerti sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall'art. 445 bis c.p.c., nonché la presentazione
1 della domanda amministrativa, l'eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario. Inoltre, il profilo dell'interesse ad agire dovrà essere valutato dal giudice nella prospettiva dell'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si afferma titolare;
utilità che potrebbe difettare ove manifestamente manchino, con una valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'a.t.p. Solo qualora tale verifica abbia dato esito positivo e sussistano, sulla base della prospettazione effettuata dal ricorrente, i requisiti per darsi ingresso all'accertamento tecnico, il giudice potrà proseguire nella procedura descritta dalla disposizione, dovendo altrimenti dichiarare il ricorso inammissibile, con pronuncia priva di incidenza con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale (come ritenuto da Cass. n. 5338 del 2014), che non preclude l'ordinario giudizio di cognizione sul diritto vantato. Coerentemente con tale premessa, deve ritenersi, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. N° 8932/2015), che la dichiarazione di dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l'emissione del decreto di omologa (ai sensi dei commi 4 e 5) può avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell'ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione così come sopra delineati;
in mancanza di contestazioni, l'accertamento sanitario ratificato con il decreto di omologa diviene definitivo e non è successivamente contestabile, né il decreto ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost.. Se invece una delle parti contesti non solo le conclusioni del c.t.u., ma la possibilità del giudice di ratificare l'accertamento medico, si apre un procedimento secondo il rito ordinario, con onere della parte dissenziente di proporre al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Pertanto, l'unico rimedio concesso all' nella presente fattispecie per Pt_1 contestare l'inammissibilità del ricorso per ATP per ragioni connesse alla domanda amministrativa, è proprio il giudizio di merito di cui all'art. 445bis cpc. Ciò detto, le contestazioni proposte dall' relative alla eccepita CP_2 inammissibilità dell'azione giudiziaria per il mancato rispetto del termine di nove mesi dalla proposizione dell'istanza amministrativa e l'attivazione del procedimento giudiziario appaiono infondate. In particolare, l'art. 3, comma 5°, del d.p.r. 21-9-94 n. 698 (Regolamento per il riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione di benefici economici), prevede che “avverso… le omesse convocazioni a visita è ammessa la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario”, ed il precedente comma 1 testualmente recita: “la
2 commissione, entro tre mesi dalla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 1, comma 1, fissa la data della visita medica. Trascorso inutilmente tale termine, l'interessato può presentare una diffida a provvedere, in carta semplice, all'assessorato alla sanità della regione territorialmente competente, che fissa la data della visita, da effettuarsi da parte della commissione operante presso la U.S.L. di appartenenza, entro il termine complessivo di nove mesi dalla data di presentazione della domanda …”. Orbene, risulta incongruo richiamare tali disposizioni per dedurne che il ricorso giudiziario è inammissibile qualora sia stato proposto prima del decorso del termine massimo di 9 mesi. Come rilevato da copiosa giurisprudenza “non deve trascurarsi che il 1° comma dell'art. 3 del d.p.r. n. 698 impone alle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile di fissare la data della visita medica “entro tre mesi dalla data di presentazione dell'istanza” e che la proposizione di una diffida all'assessore ragionale alla sanità perché, decorso vanamente tale termine, fissi la data della visita entro il termine complessivo di nove mesi dalla domanda, è prevista dallo stesso 1° comma come una facoltà concessa all'interessato per ottenere l'esame della sua richiesta da parte dell'amministrazione, già a quella data inadempiente. Sicché non può ragionevolmente dubitarsi che il decorso del termine di tre mesi dalla data della domanda, in assenza di convocazione a visita, rappresenti per espressa qualificazione del legislatore un apprezzabile lasso di tempo, idoneo a determinare, per effetto della condotta omissiva dell'amministrazione, quello stato di incertezza sull'esistenza del diritto da cui nasce l'interesse ad agire in giudizio” (Corte d'Appello di Napoli sent. n° 3277/2007). La previsione della diffida a seguito dell'inerzia dell'ente quale mera facoltà esclude che la richiamata interpretazione possa derogare alle previsioni dell'art. 443 c.p.c.; d'altro canto, la ratio di questa speciale normativa può agevolmente individuarsi nella peculiarità delle materie trattate ed evita di penalizzare eccessivamente i soggetti istanti, titolari di interessi costituzionalmente protetti (sul punto, Corte d'Appello di Napoli n° 7947/2007). Ebbene, nel caso in esame, la domanda amministrativa era presentata il 22.2.2024 e il ricorso giudiziale proposto il 13.6.2024, quando ormai era decorso il termine di tre mesi in assenza di convocazione a visita, sufficiente per ritenersi integrato lo stato di incertezza sull'esistenza del diritto da cui nasce l'interesse ad agire in giudizio. A ciò aggiungasi che l ha depositato un unico precedente dello scrivente CP_2 di segno opposto risalente al maggio 2018, dopo il quale, invero, questo giudice, mutato indirizzo, ha a più riprese e in numerosi procedimenti disatteso l'eccezione dell' . CP_2
In definitiva, la domanda dell' deve essere rigettata e l'accertamento Pt_1 sanitario condotto dal ctu della precedente fase deve essere omologato, con la
3 conseguenza che deve essere riconosciuto a il diritto CP_1 all'indennità di accompagnamento e al beneficio di cui all'art. 3, co.3 l. 104/1992 con decorrenza dal mese di febbraio 2024, avendo il ctu riscontrato: vasculopatia cerebrale cronica con deterioramento cognitivo ed incontinenza urinaria e miastenia gravis, artrosi polidistrettuale ad importante impegno funzionale, cardiopatia ischemica, BPCO;
deambulazione a piccoli passi strisciando i piedi ed assistita), in assenza di qualsivoglia contestazione da parte dell' . CP_2
Quanto al regime delle spese di lite di entrambe le fasi, esse seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell' , e liquidate ex dm Pt_1
55/14 e ss.mm.ii facendo uso dei parametri minimi, stante la non complessità; per la medesima ragione appare opportuno utilizzare lo scaglione tariffario compreso tra Euro 5201,00-26000,00, cfr Cass. 11887/2019; Cass. n. 38466/2021; Cass. n. 968/2022; espunta la fase istruttoria per il giudizio di merito. Spese di ctu a carico dell' , stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. Pt_1
c.p.c. resa in atp.
PQM
Il Tribunale:
- rigetta l'opposizione e dichiara il riconoscimento in favore di del CP_1 diritto all'indennità di accompagnamento e alla condizione ex art. 3, co. 3 l. 104\92 con decorrenza dal febbraio 2024;
- condanna l al pagamento della somma di euro 3.035,00 (di cui € 1.170,00 Pt_1 per la fase di atp ed € 1.865,00 per il giudizio di merito), oltre spese generali, iva e cpa con attribuzione al difensore anticipatario;
- pone a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto. Pt_1
Nola, 23.10.2025 Il Giudice del Lavoro Dott. Francesco Fucci
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