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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 15/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di conSIlio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 2046/2024 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...] (con l'avv. Parte_1 C.F._1
Bertocchi) e (c.f. ) nato alla Spezia il Controparte_1 C.F._2
01.09.1980 (con l'avv. Scirocco) e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno introdotto in data 25.10.2024 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver contratto matrimonio concordatario in Ameglia (SP) il giorno
07.07.2007 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2007, numero 6, parte II, serie A); di aver scelto quale regime patrimoniale della famiglia quello della separazione dei beni;
che dall'unione sono nati tre figli, (il 18.02.2004), (il 29.01.2006) Per_1 Per_2
e (il 02.02.2010); che in data 13.01.2022 è stata omologata dal Tribunale della Spezia la Per_3 separazione consensuale dei coniugi;
di non aver da allora ricostituito alcuna comunione di vita materiale e spirituale;
di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata (come successivamente integrata).
I coniugi hanno quindi chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, liberi di fissare la propria residenza come meglio credono e comunque di condurre vite autonome senza interferenze dell'una nella vita dell'altro e viceversa, obbligandosi, in conformità a quanto statuito all'art. 6 comma 12 l. 898/70, a comunicare l'un l'altro eventuali cambiamenti di residenza entro il termine di giorni 30 (trenta). 2) I coniugi concordano che l'intera casa famigliare, con tutti gli arredi e le pertinenze sia assegnata alla SI.ra , ma - con riferimento alla porzione di proprietà del SI. – Parte_1 CP_1 l'assegnazione a favore della moglie durerà massimo fino al mese di febbraio dell'anno 2035 (data di raggiungimento dei 25 anni della figlia minore oppure prima nell'ipotesi in cui tutti i figli Per_3 siano divenuti autonomi ed economicamente indipendenti. Fino a tale data (oppure fino a quando i tre figli siano divenuti economicamente indipendenti) la SI.ra quindi potrà mantenere il diritto ad abitare in via esclusiva (con il mobilio in essa Pt_1 già presente) anche l'abitazione di proprietà del marito SI. sita al piano terra. Controparte_1
La porzione di proprietà della IG.ra censita la NCEU del Comune di Ameglia al foglio 7 Pt_1 mapp. 316 sub. 6, rimarrà assegnata alla SI.ra fino al raggiungimento della completa Pt_1 autosufficienza economica ed indipendenza dei figli.
Fintanto che la SI.ra usufruirà dell'abitazione posta al piano terra di proprietà del SI. Pt_1
(civico n. 13) i coniugi concordano che le spese per i consumi e le utenze Controparte_1 Per_ relative a detta unità immobiliare (acqua, luce, gas, saranno sostenute dal IG. nella CP_1 misura del 60% restando per il 40% a carico della IG.ra . Pt_1 Le utenze e i consumi relativi all'unità immobiliare di proprietà della SI.ra continueranno Pt_1 invece a essere sostenuti interamente da quest'ultima. 3) Sempre per quanto concerne la porzione di casa di proprietà della IG.ra i coniugi Pt_1 concordano che il IG. continuerà a pagare la rata del mutuo acceso in data Controparte_1
28.7.2011 presso banca BPer (ex Carige) pari ad euro 631 mensili e ciò fino all'estinzione del mutuo.
4) Il IG. , quale contributo al mantenimento dei figli corrisponderà Controparte_1 complessivamente e direttamente alla IG.ra la somma mensile di euro 1.200,00, Parte_1 (€400x3) rivalutabili annualmente secondo Istat.
5) Per quanto concerne tutte le spese straordinarie, come definite nelle linee guida approvate dal Tribunale della Spezia e dal ConSIlio dell'Ordine degli avvocati della Spezia in data 13.12.2018, prot. 2349/18, di cui le parti hanno ricevuto lettura nonché copia in sede di conferimento dell'incarico al difensore, i coniugi concordano che il IG. dovrà contribuire nella misura del 60% e la CP_1
IG.ra nella misura del 40%. Per quanto concerne l'assegno unico i coniugi concordano che Pt_1 siano di spettanza della IG.ra . Pt_1
6) La figlia minore di anni 14 è affidata ad entrambi i genitori che congiuntamente Persona_5 eserciteranno la potestà genitoriale prendendo, di comune accordo, tutte le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, istruzione e salute della figlia tenuto conto delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della medesima. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori, nei periodi di rispettiva spettanza, eserciteranno la potestà genitoriale disgiuntamente. manterrà la propria residenza e il proprio domicilio, con collocamento prevalente presso la Per_3 madre e quindi presso l'ex casa coniugale sita in Ameglia Via Costro n. 11 – 13.
7) Le modalità di permanenza della figlia minore presso il padre, IG. , Per_3 Controparte_1 saranno regolate come segue: Durante il periodo scolastico. Il IG. terrà con sé a settimane Controparte_1 Per_3 alternate, con le seguenti modalità.
Una settimana: il martedì pomeriggio dalle ore 17,00 quando la preleverà alla residenza, o presso luogo di attività sportiva/ludica/scolastica, sino alla mattina seguente (del mercoledì) quando la riaccompagnerà a scuola. Il giovedì pomeriggio dalle ore 17,00, quando la preleverà alla residenza, o presso luogo di attività sportiva/ludica/scolastica, sino alla mattina seguente (del venerdì) quando la riaccompagnerà a scuola.
La settimana successiva: il martedì pomeriggio dalle ore 17,00 quando la preleverà alla residenza,
o presso luogo di attività sportiva/ludica/scolastica, sino alla mattina seguente (del mercoledì) quando la riaccompagnerà a scuola.
Il fine settimana dalle ore 17,00 del venerdì sino alla domenica sera quando la riaccompagnerà a casa dopo cena.
Il padre, IG. , si impegna, per i giovedì che secondo il calendario di visite di Controparte_1 cui sopra non sarebbero di sua spettanza, e quindi per gli ulteriori giovedì del mese, a prendere la figlia presso la palestra ove la ragazza svolge attività sportiva ed al termine dell'attività a riportarla a casa della madre. La madre, IG.ra , si impegna, per gli stessi giorni del giovedì Parte_1 che secondo il calendario di visite di cui sopra non sarebbero di spettanza del padre, a portare presso la palestra ove svolgerà l'attività sportiva e dove al termine della stessa andrà a Per_3 riprenderla il padre. Il padre, IG. , si impegna per tutti i giovedì del mese a Controparte_1 portare ed a riprendere la figlia presso la palestra dove la figlia svolge attività sportiva ed a Per_2 riportarla presso l'abitazione materna, salvo diverso accordo fra i genitori e la figlia . Per_2
Durante il periodo estivo, ovvero dal giorno 15/06 al giorno 31/08, resteranno invariati i giorni di permanenza della minore presso il padre.
Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé, anche fuori dalla Provincia della Spezia, la figlia minore, per giorni 15 (quindici) consecutivi nel mese di giugno, luglio o agosto. I giorni quindici potranno essere anche non consecutivi, nel qual caso potranno essere suddivisi tra i mesi di giugno, luglio ed agosto. Durante il periodo invernale, potrà trascorrere con il padre o con la madre (sette) giorni, Per_3 anche consecutivi, di vacanza, anche fuori della Provincia della Spezia. In occasione delle festività natalizie e pasquali, qualora i genitori non addivengano concordemente a diverso accordo, trascorrerà i giorni 24 dicembre, 25 dicembre e 6 gennaio con un genitore Per_3 ed i giorni 26 dicembre, 31 dicembre e l'1 gennaio, con l'altro genitore, ad anni alterni. La figlia trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore e il lunedì successivo con l'altro; così come ogni altra festività non menzionata trascorrerà un anno con il padre e l'anno successivo Per_3 con la madre. 8) Nonostante tale programmazione, nell'ottica di una “buona comunicazione genitoriale” di volta in volta, e in correlazione alle eSIenze di i genitori potranno di comune accordo modificare Per_3
i tempi e le modalità sopra determinate nel punto 7.
9) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver regolato tra loro ogni altro tipo di rapporto economico e patrimoniale e di aver già provveduto alla divisione di ogni altra somma e bene nonché dei loro effetti personali”. Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge. All'udienza del 19.12.2024, le parti sono comparse insistendo come da ricorso, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare. Tanto premesso, nel merito può osservarsi che il comportamento processuale delle parti ed il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Pacifica in causa è l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge 01.12.1970 n. 898 per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 n. 2) lettera b) della stessa legge (come da ultimo modificata). La domanda in punto status va, pertanto, accolta. Quanto alle condizioni del divorzio, l'accordo raggiunto può essere omologato, le pattuizioni concordate fra le parti essendo conformi a legge e rispondenti all'interesse economico, morale ed affettivo della prole minorenne. Ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c. si è ritenuto non necessario procedere all'ascolto della figlia minore delle parti.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di conSIlio nella causa fra le parti in epigrafe:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra Parte_1
e , generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in
[...] Controparte_1
Ameglia (SP) il giorno 07.07.2007 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2007, numero 6, parte II, serie A);
- omologa le condizioni concordate di divorzio, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza. La Spezia, 19.12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani