Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00042/2026REG.PROV.COLL.
N. 01211/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1211 del 2023, proposto da RI DO, AN ZA, TE ZA, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessia Giorgianni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lipari, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza di rigetto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. 02104/2023, resa tra le parti, avente ad oggetto l’annullamento del diniego di concessione edilizia in sanatoria prot. n. 6554 del 6 marzo 2014, adottato dal Comune di Lipari;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il Cons. BA Di ET e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con concessione edilizia n. 18/2004, il Comune di Lipari autorizzava i sigg.ri TE ZA, AN ZA e RI DO alla realizzazione di un terrazzo nonché alla demolizione e ricostruzione di una porzione dell’immobile di loro proprietà sito nell’Isola di Filicudi (foglio 18, particelle 547, 548 e 550).
Nel corso dell’esecuzione venivano realizzati interventi in difformità rispetto al titolo assentito; da qui, l’avvio di una vicenda amministrativa scandita da più domande di sanatoria.
In un primo momento, con istanza prot. n. 33353 del 30 settembre 2008, gli interessati chiedevano la sanatoria di un intervento di “interramento artificioso” dello spazio aderente al monolocale e al terrazzo, con modifica della quota originaria del terreno circostante (da mt +1,50 a mt +2,75). Con nota n. 25549 del 12 luglio 2010, il Comune rigettava tale istanza; i proprietari proponevano quindi ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, indicato come tuttora pendente.
Successivamente, con istanza prot. n. 21326 del 9 giugno 2011, veniva presentata un’ulteriore domanda di sanatoria, riferita – nell’area già interessata dall’interramento – alla realizzazione di una cisterna interrata a due vasche e di un locale tecnico, con menzione di una “discrasia progettuale” quanto a volumetria, altezza utile interna e documentazione fotografica, nonché con riferimento alla posa di una finestra e di una porta di ingresso in legno nel locale tecnologico. Con nota prot. n. 6554 del 6 marzo 2014, l’Amministrazione comunale comunicava di non poter accogliere nemmeno tale seconda istanza.
2. Avverso quest’ultimo diniego veniva quindi proposto ricorso dinanzi al TAR Sicilia, sede staccata di Catania, iscritto al n.g.r. 1255/2014, deducendosi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, anche sotto i profili del difetto di motivazione e di istruttoria. Il Comune di Lipari si costituiva in giudizio, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio di alternatività della tutela, oltre a contestarne la fondatezza nel merito.
3. Con sentenza n. 2104/2023, resa all’esito dell’udienza del 17 aprile 2023 e pubblicata il 7 luglio 2023, il TAR Sicilia rigettava il ricorso.
4. Avverso tale pronuncia i sigg.ri ZA e DO hanno proposto ricorso in appello dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con atto sottoscritto il 22 dicembre 2023, chiedendo la riforma della decisione di primo grado.
5. All’udienza del 17 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
L’appello sottopone all’esame del Collegio una questione che, pur presentata come articolata e complessa, si concentra in realtà su un punto ben circoscritto: la pretesa erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto ostativa, ai fini del rilascio del titolo in sanatoria, la mancata dimostrazione della conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica vigente al momento della sua realizzazione, valorizzando invece la necessità della cosiddetta “doppia conformità”, e reputando insufficiente la sola conformità alla normativa vigente al tempo della presentazione dell’istanza del 9 giugno 2011.
Gli appellanti muovono dall’assunto secondo cui il TAR Sicilia avrebbe applicato in modo eccessivamente formalistico e rigido l’art. 13 della legge n. 47 del 1985, oggi trasfuso nell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, finendo per sacrificare una prospettiva di ragionevolezza dell’azione amministrativa, che dovrebbe invece consentire la regolarizzazione di opere ormai pienamente compatibili con l’assetto urbanistico vigente. In tale ottica, l’appello insiste diffusamente sulla dedotta conformità “attuale” dell’intervento, richiamando una consulenza tecnica di parte e una serie di elementi descrittivi relativi alla natura delle opere, alla loro incidenza volumetrica, alla localizzazione urbanistica e alla pretesa assenza di effetti pregiudizievoli sull’assetto del territorio.
La censura, tuttavia, non coglie il cuore argomentativo della decisione impugnata.
La sentenza del TAR Sicilia non si fonda, infatti, su una valutazione discrezionale o su una scelta di opportunità amministrativa, bensì sull’applicazione di un presupposto che il Giudice di primo grado qualifica come strutturale e indefettibile dell’istituto dell’accertamento di conformità: la necessaria rispondenza dell’opera abusiva tanto alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della sua realizzazione, quanto a quella vigente al momento della presentazione della domanda di sanatoria. Muovendo da tale premessa, il primo Giudice ha ritenuto che la prospettazione dei ricorrenti, incentrata esclusivamente sulla conformità sopravvenuta, non fosse idonea a superare il vaglio di legittimità del diniego comunale.
L’appello, pur contestando espressamente tale approccio, non si confronta in modo realmente demolitorio con il presupposto normativo così applicato. L’argomentazione, per larga parte, si sviluppa infatti lungo il versante della conformità alla disciplina vigente nel 2011, mentre il profilo della conformità al tempo della realizzazione dell’intervento rimane sostanzialmente indimostrato e, anzi, viene evocato in termini che finiscono per confermare l’impostazione seguita dal TAR Sicilia, laddove si ammette che l’opera potrebbe risultare, almeno in parte, in contrasto con lo strumento urbanistico allora vigente. In tale prospettiva, la critica non scardina la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma si limita a contrapporre ad essa una diversa ricostruzione dell’istituto, priva però della forza necessaria per rendere erronea l’applicazione della regola normativa operata dal Giudice di primo grado.
A ciò si aggiunge un ulteriore profilo, tutt’altro che marginale, che la sentenza ha valorizzato come autonomamente decisivo. Il TAR Sicilia ha infatti rilevato come le deduzioni circa la compatibilità urbanistica delle opere risultassero formulate in termini generici e non sorrette da un’adeguata dimostrazione, richiamando espressamente il principio, di carattere generale, secondo cui grava sul richiedente la sanatoria l’onere di fornire la prova rigorosa della sussistenza di tutti i presupposti richiesti dall’ordinamento. Tale affermazione non costituisce un mero inciso motivazionale, ma si inserisce coerentemente nella struttura della decisione, rafforzandone l’esito. Anche sotto questo profilo, l’appello non introduce elementi nuovi o decisivi, limitandosi a ribadire valutazioni tecniche di parte che non risultano idonee a colmare quel deficit probatorio che il Giudice di primo grado ha puntualmente evidenziato.
La prospettazione, sviluppata nell’atto di appello, di una possibile “regolarizzazione meramente amministrativa” delle opere, distinta dall’accertamento di conformità tipico, non appare idonea a mutare il quadro così delineato. La sentenza impugnata ha ricondotto la fattispecie nell’alveo dell’art. 13 della legge n. 47 del 1985, applicandone coerentemente i presupposti, e l’appello non dimostra, nei limiti del thema decidendum e sulla base degli atti disponibili, che il caso concreto dovesse essere deciso secondo un diverso paradigma giuridico, dotato di autonomia e capacità espansiva tali da rendere recessivo il requisito della doppia conformità. La tesi della sanatoria “atipica” resta, pertanto, sul piano di una sollecitazione di opportunità amministrativa o di una diversa visione sistematica, ma non si traduce in una censura capace di evidenziare un errore di diritto o un vizio logico-giuridico nella motivazione della sentenza impugnata.
In definitiva, l’appello non si rivela idoneo a incrinare l’impianto argomentativo della decisione di primo grado, che risulta ancorata a presupposti normativi chiari, sviluppata attraverso un percorso motivazionale lineare e sorretta da rilievi tra loro coerenti e autosufficienti.
Nulla deve disporsi riguardo alle spese di lite in mancanza di costituzione del Comune di Lipari.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello n.g.r. 1211 del 2023, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RO LI, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
Michele Pizzi, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
BA Di ET, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BA Di ET | RO LI |
IL SEGRETARIO