Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 14/01/2026, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00725/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12690/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12690 del 2022, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Pittori e Federico Mazzella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Nicola OMno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
OM IT, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo Richter Mapelli Mozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la condanna
al risarcimento di tutti i danni derivati al ricorrente, in proprio ed in qualità di erede della sig.ra -OMISSIS-, dal diniego opposto di fatto e formalmente dal Comune di OM IT e, per esso, da MA S.p.A., quale concessionaria dei servizi cimiteriali capitolini, alla tumulazione della salma, prima, e delle ceneri, poi, della sig.ra -OMISSIS- nella tomba della famiglia -OMISSIS- di cui alla concessione cimiteriale perpetua n. -OMISSIS- presso il cimitero del-OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di MA S.p.A. e di OM IT;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, co. 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. DA De GR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – É materia del contendere la pretesa risarcitoria avanzata dal sig. -OMISSIS- nei confronti di MA S.p.A. e di OM IT per la lesione dello ius sepulchri in relazione alla cappella funeraria posta all’interno del cimitero del-OMISSIS- oggetto della concessione perpetua n. -OMISSIS-, rilasciata dal Comune di OM in favore dei coniugi -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- « per loro e le loro famiglie » e sino alla concorrenza di otto posti.
2. – Gli antefatti dell’odierno contenzioso possono sintetizzarsi come segue.
2.1. – Nel 1953 gli originari titolari della concessione chiesero al Comune di sospendere la concessione per evitare contese tra i numerosi eredi e limitare la sepoltura alle proprie salme e a quelle, già inumate, dei rispettivi coniugi in prime nozze e della madre di uno di questi.
2.2. – Negli anni successivi, gli eredi della sig.ra -OMISSIS- ottenevano dal Comune di OM una diversa concessione sepolcrale, per cui le spoglie della sig.ra -OMISSIS- e dei suoi familiari venivano traslate in un altro cimitero. Rimanevano dunque inumate nella cappella funeraria di cui si discute le spoglie del sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, della sua prima moglie e della madre di lei.
2.3. – Nel 1990 il sig. -OMISSIS- -OMISSIS- chiedeva che i posti disponibili nel sepolcro oggetto della concessione fossero resi di nuovo disponibili per gli aventi diritto, essendo venuto meno « l’unico presupposto del divieto espresso a suo tempo dai concessionari ».
Con atto del 25.05.1990, il Comune di OM, « Vista l’istanza Prot. 14187/90 prodotta dagli eredi -OMISSIS-; Vista la rinuncia da parte degli eredi -OMISSIS-, successivamente alla traslazione delle salme dei propri genitori; Considerato che è venuto meno il presupposto del divieto espresso a suo tempo dai concessionari », autorizzava « gli eredi -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS-e -OMISSIS- ad usufruire dei posti disponibili ».
2.4. – In data 19.11.2003, però, in occasione della inumazione della salma del sig. -OMISSIS- -OMISSIS- nella tomba di famiglia, veniva inserita nell’atto di concessione un’annotazione secondo la quale « eventuali ulteriori tumulazioni potranno essere autorizzate solo attraverso la modifica delle norme di concessione, tramite la revoca della concessione ».
2.5. – L’annotazione veniva impugnata dalle sig.re -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- (quest’ultima in proprio e quale procuratrice speciale delle sig.re -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS--OMISSIS-) dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale (ricorso n. 5126/2004); con motivi aggiunti veniva poi impugnata la delibera consiliare n. 146 del 1996, con la quale, nelle more, il Consiglio comunale di OM aveva autorizzato il dirigente competente a revocare le concessioni cimiteriali perpetue.
2.6. – Nelle more del giudizio, con nota n. 9056 del 4.06.2004, MA, affidataria della gestione del cimitero del-OMISSIS-, provvedeva alla cancellazione dell’annotazione impugnata con il ricorso introduttivo.
2.7. – Con sentenza n. 138 del 14 gennaio 2009, questo Tribunale amministrativo regionale dichiarava dunque improcedibile il ricorso introduttivo, mentre accoglieva i motivi aggiunti, ritenendo che « le concessioni perpetue rilasciate in data anteriore a quella di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, si trovano in situazione di diritti acquisiti e non sono soggette a revoca. Dette concessioni mantengono il carattere di perpetuità, mentre si estingue la potestà di esercitare il diritto di sepoltura una volta esaurita la capienza del sepolcro » e che « il Comune di OM e per esso gli Uffici competenti ad adottare i provvedimenti conseguenti (oggi, verosimilmente, la Società MA), relativi all’applicazione della delibera consiliare n. 146 del 1996, non possono assumere provvedimenti interdittivi o impeditivi all’utilizzo della concessione cimiteriale qui in esame ed i cui diritti sono pervenuti ereditariamente in capo alle ricorrenti ».
2.8. – La sentenza di primo grado veniva appellata dinnanzi al Consiglio di Stato, il quale, con sentenza n. 4401 del 19 luglio 2018, accoglieva l’appello dichiarando l’inammissibilità dell’impugnazione della delibera consiliare n. 146 del 1996 per mancanza di immediata lesività e, quanto al ricorso incidentale, con il quale gli appellati sigg. -OMISSIS- avevano criticato la sentenza di primo grado per non avere accertato il loro diritto al libero esercizio delle facoltà nascenti dalla concessione e per avere omesso di pronunciare sulla prospettata domanda risarcitoria, lo dichiarava inammissibile per difetto di interesse.
Su quest’ultimo punto, il Consiglio di Stato precisava che rispetto all’azione di mero accertamento, l’interesse ad agire « può ritersi sussistente solo in presenza di uno stato di oggettiva incertezza, in ordine all’esistenza di un rapporto giuridico o all’esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, non superabile senza l’intervento del giudice (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav. 31/7/2015, n. 16262 e 9/5/2012, n. 7096). Nel caso di specie, la concessione cimiteriale di cui la famiglia -OMISSIS- è titolare non presenta caratteri di obbiettiva incertezza, né la sua esistenza o i suoi contenuti risultano oggetto di contestazione. É, infatti, incontroverso come sia stata eliminata dalla scheda relativa alla concessione in parola l’iscrizione-annotazione ritenuta pregiudizievole e come sia stata consentita la tumulazione del sig. Schiavone. Non risulta poi dimostrata l’esistenza degli ulteriori dinieghi alla tumulazione invocati dall’appellante incidentale ».
2.9. – Nelle more del citato giudizio di appello veniva a mancare una delle ricorrenti, ovvero la sig.ra -OMISSIS-.
Il figlio di quest’ultima, sig. -OMISSIS-, chiedeva di poter tumulare la salma della madre in uno dei loculi ancora disponibili della tomba di famiglia oggetto della concessione sepolcrale.
2.10. – Con nota del 8.08.2016, MA trasmetteva « le note prot. 10655/2004 e prot. 14854/2004 a firma del Direttore Cimiteri Capitolini dell’epoca dott. De Salazar in cui si chiarisce la posizione di MA sulla richiesta presentata dai ricorrenti », concludendo che «[ a ] l momento, non vi sono elementi per variare la posizione a suo tempo espressa dal Dott. De Salazar, che riteneva il vincolo apposto dai concessionari non superabile, a norma delle leggi e dei regolamenti tuttora vigenti ».
2.11. – La nota veniva impugnata dal sig. -OMISSIS-, il cui ricorso (n. 12273/2016) veniva respinto da questo Tribunale amministrativo regionale con sentenza n. 2248 del 20 febbraio 2020.
2.12. – La sentenza da ultimo citata veniva riformata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 7639 del 16 novembre 2021, che accoglieva dunque il ricorso introduttivo e annullava gli atti impugnati.
2.13. – Nel frattempo, però, a fronte del diniego opposto da MA alla tumulazione della sig.ra -OMISSIS- nella tomba di famiglia, il sig. -OMISSIS- si era visto costretto a provvedere alla cremazione della salma della madre e alla custodia dell’urna cineraria presso la propria abitazione.
3. – Dunque, con il ricorso oggi all’esame, notificato il 14.10.2022 e depositato il 28.10.2022, il sig. -OMISSIS- si è rivolto a questo Tribunale amministrativo regionale per ottenere la condanna di OM IT e di MA al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti per l’inadempimento della concessione sepolcrale del 1952 e per la lesione dello ius sepulchri .
4. – OM IT e MA si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso.
4.1. – MA deduce l’inconfigurabilità della responsabilità da inadempimento ai sensi dell’art. 1218 cod. civ. in ragione della diversità tra le situazioni giuridiche soggettive scaturenti dalla concessione cimiteriale e i diritti e gli obblighi nascenti da un rapporto contrattuale, sostenendo inoltre che nella vicenda di cui si controverte non sarebbero ravvisabili le condizioni perché possa configurarsi un danno da ritardo e che l’incertezza del quadro normativo di riferimento – testimoniata dal rigetto del ricorso del sig. -OMISSIS- con la sentenza di questo Tribunale n. 2248 del 2020 – sarebbe tale da escludere la sussistenza del requisito della colpa in capo all’Amministrazione, con conseguente infondatezza della domanda formulata dal ricorrente.
4.2. – OM IT deduce che, essendo la gestione del cimitero monumentale del-OMISSIS- affidata a MA già dal 1997 e prevedendo il relativo contratto di servizio la manleva di OM IT da qualsiasi pretesa risarcitoria proveniente da terzi, in ipotesi di accoglimento della domanda del sig. -OMISSIS- l’Amministrazione comunale non potrebbe comunque essere ritenuta responsabile.
5. – In vista della discussione della causa le parti hanno scambiato memorie e repliche.
6. – All’udienza straordinaria di smaltimento del 14 novembre 2025, il collegio ha rilevato la possibile parziale inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva del ricorrente in relazione alle domande proposte dallo stesso nella sua dichiarata qualità di erede della sig.ra -OMISSIS-, non adeguatamente documentata.
La difesa del ricorrente ha evidenziato che la qualità di erede del sig. -OMISSIS- è stata riconosciuta nelle sentenze citate in precedenza e che, proprio in tale sua qualità, lo stesso ricorrente ha chiesto ed ottenuto la cremazione della salma della madre ed è stato nominato custode dell’urna contenente le sue ceneri.
La parte resistente ha eccepito la tardività della produzione documentale del ricorrente del 3.11.2025.
Esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. – Deve preliminarmente essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva di OM IT, essendo i danni di cui è chiesto il risarcimento causalmente riconducibili in via esclusiva ad atti (in particolare la nota del 8.08.2016) e comportamenti di MA, responsabile della gestione del cimitero del-OMISSIS- dal 1997.
8. – Sempre in rito, il collegio, anche su conforme eccezione di MA, rileva la tardività della documentazione depositata dal ricorrente il 3.11.2025, oltre i termini di cui all’art. 73, co. 1, cod. proc. amm., sicché di essa non può tenersi alcun conto. In tal senso, il collegio osserva come debba ritenersi che detti termini abbiano natura perentoria, mirando a favorire il più completo contraddittorio scritto tra le parti, trovando tale rilievo riscontro nella previsione di cui all’art. 54, co. 1, dello stesso codice, che autorizza, previa specifica istanza, la presentazione tardiva di memorie e documenti in circostanze eccezionali, ovverosia di presupposti nella specie non ravvisabili.
9. – Prima di esaminare le diverse questioni poste dal ricorso, occorre rilevare che il ricorrente ha chiesto la condanna delle parti resistenti al risarcimento dei pregiudizi di seguito indicati:
a) danni patrimoniali derivanti dall’« inadempimento radicale imputabile al soggetto (pubblico) concedente, che ha privato la sig.ra-OMISSIS-, prima, ed il figlio ed erede -OMISSIS-, poi, del “bene della vita” rappresentato dall’essere concessionari di una tomba nella quale la madre avrebbe dovuto venire – ed il figlio avrebbe dovuto vederla – tumulata senza essere cremata, come da ultime volontà espresse dalla stessa sul letto di morte », da determinarsi in via equitativa (punto I.1);
b) danni costituiti dai costi sostenuti dal ricorrente per l’indebita cremazione della salma della sig.ra -OMISSIS- (punto I.1);
c) danni patrimoniali subiti « in conseguenza del ritardo imposto dall’illegittimo ed illecito comportamento dell’Amministrazione nell’impedire alla sig.ra -OMISSIS- ed al figlio -OMISSIS- l’utilizzo della tomba di famiglia di cui sono concessionari » e derivanti dal mancato godimento protrattosi dal 2016 fino ad oggi della tomba di famiglia oggetto della concessione, quantificati in €. 65.700,00 (punto I.2);
d) « danno non patrimoniale complessivamente patito dalla sig.ra -OMISSIS- (nell’interesse della quale l’odierno ricorrente agisce quale erede) » per violazione « dello ius sepulchri primario e dello ius eligendi sepulchrum della sig.ra-OMISSIS- », quantificato in €. 100.000,00 (punto II.1);
e) danni non patrimoniali subiti dal dott. -OMISSIS- per la violazione del diritto primario al sepolcro, quantificati in €. 50.000,00 (punto II.1);
f) danni non patrimoniali subiti dal sig. -OMISSIS- per la violazione del diritto al sepolcro secondario, ovvero del diritto di accedere alla cappella per onorare la memoria e la salma della congiunta ed esercitare così il culto dei defunti, quantificato in €. 30.000,00 (punto II.2), tanto da essere costretto a ricorrere a terapia psicanalitica (documentata dalle fatture depositate il 3.11.2025);
g) danni non patrimoniali subiti per il ritardo imposto dall’illegittimo ed illecito comportamento dell’Amministrazione nell’impedire alla sig.ra -OMISSIS- ed al figlio -OMISSIS- l’utilizzo della tomba di famiglia di cui sono concessionari e dunque per il perdurare del mancato esercizio del diritto al sepolcro primario e secondario, quantificati in €. 65.700,00 (punto II.3).
10. – Si deve a questo punto rilevare che per una parte delle voci di danno sopra indicate, la domanda risarcitoria formulata dal sig. -OMISSIS- trae fondamento e titolo dalla sua dichiarata qualità di erede della sig.ra -OMISSIS-.
10.1. – Più in particolare, il ricorrente ha agito per il risarcimento dei danni che sostiene di aver patito non iure proprio , ma iure hereditatis , per quello che riguarda le voci di cui alle lettere a) (in relazione alla privazione subita quale figlio ed erede della sig.ra -OMISSIS- del “bene della vita” rappresentato dall’essere concessionario della tomba di famiglia), d) ed e) (in relazione alla lamentata violazione del diritto al sepolcro primario del ricorrente) e, inoltre, per parte dei danni di cui alle lettere c) e g) (in relazione al ritardato godimento dei diritti nascenti dalla concessione in capo al ricorrente).
10.2. – È stato evidenziato che, «[ i ] n tema di legittimatio ad causam, colui che promuove l’azione (o specularmente vi contraddica) nell’asserita qualità di erede di un altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione, fornendo la prova, in ottemperanza all’onere di cui all’art. 2967 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire o a contraddire (Corte di Cassazione n.22730 del 2021; id. n. 13738 del 2005). Per quanto concerne la delazione dell’eredità, tale onere non è assolto con la produzione della denuncia di successione, che è un atto di natura meramente fiscale, né è adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c. (Corte di Cassazione n. 31208 del 2024) ma non la qualità di erede, posto che essa deriva dall’accettazione espressa o tacita dell’eredità non evincibile dal certificato (Corte di Cassazione n. 817 del 2025). Va rammentato, infatti, che all’apertura della successione i beni e i diritti ereditari sono offerti ai soggetti destinati a succedere, ma la delazione non attribuisce subito la qualità di erede e non determina l’immediato acquisto dell’eredità, conferendo solamente il diritto potestativo di accettarla e i poteri di amministrazione di agli artt. 460 e 486 c.c. (Cass. n. 30761 del 2022). Ciò in quanto, l’eredità e la qualità di erede, secondo quanto disposto dall’art. 459 c.c., si acquistano con l’accettazione (espressa o tacita) da cui scaturiscono gli effetti fin dal momento dell’apertura della successione » (Cons. Stato, sez. V, 31 luglio 2025, n. 6790).
10.3. – Tanto premesso, il collegio rileva che, in relazione alle voci di danno alle quali si è sopra fatto riferimento, il sig. -OMISSIS- non ha dato adeguata dimostrazione in giudizio della sua qualità di erede della sig.ra -OMISSIS- (o degli altri titolari della concessione cimiteriale).
Non risulta depositato alcun atto di accettazione espressa, da parte del sig. -OMISSIS-, dell’eredità della sig.ra -OMISSIS- (o degli altri titolari della concessione), né il ricorrente ha documentato di avere compiuto atti implicanti l’accettazione tacita della stessa.
La qualità ereditaria dell’odierno ricorrente non può nemmeno ricavarsi dalle sentenze emesse dal giudice amministrativo nelle precedenti fasi del contenzioso.
Infatti, nelle sentenze di questo Tribunale amministrativo regionale n. 138 del 14 gennaio 2009 e n. 2248 del 20 febbraio 2020 e in quelle del Consiglio di Stato n. 4401 del 19 luglio 2018 e n. 7639 del 16 novembre 2021 non si rinviene alcun riconoscimento esplicito o implicito della qualità di erede del sig. -OMISSIS-.
Il giudizio nel quale sono state emesse le sentenze di questo Tribunale n. 138 del 14 gennaio 2009 e del Consiglio di Stato n. 4401 del 19 luglio 2018 era stato promosso dalle sig.re -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- (quest’ultima in proprio e quale procuratrice speciale delle sig.re -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS--OMISSIS-), per cui la qualità ereditaria del sig. -OMISSIS- non è mai stata oggetto di discussione.
Il giudizio avverso l’atto del 8.08.2016, con il quale MA aveva rifiutato al sig. -OMISSIS- la tumulazione nella tomba di famiglia della salma della sig.ra -OMISSIS-, era stato invece promosso dal sig. -OMISSIS- per fare valere il diritto primario al sepolcro (non proprio, ma) della madre, ed infatti né la sentenza del Consiglio di Stato n. 7639 del 16 novembre 2021, né quella di questo Tribunale amministrativo regionale n. 2248 del 20 febbraio 2020, contengono alcun riferimento, seppur implicito, alla qualità di erede dell’odierno ricorrente.
Considerazioni di analogo tenore devono farsi anche per quello che riguarda la documentazione amministrativa relativa alla cremazione della salma della sig.ra -OMISSIS- e all’affidamento in custodia della relativa urna cineraria, depositata in atti, dalla quale non si evince il riconoscimento della qualità ereditaria del sig. -OMISSIS- (si veda, in particolare, l’autorizzazione all’affidamento del 10.05.2016, nella quale viene indicata la sua qualità « di FIGLIO », e non di erede).
Tale documentazione dimostra, semmai, il mancato godimento dello ius sepulchri primario della sig.ra -OMISSIS-, e non dell’odierno ricorrente, e il mancato godimento, da parte di quest’ultimo, dello ius sepulchri secondario, ovvero del diritto di accedere alla cappella di famiglia per onorare la memoria e la salma della madre defunta.
10.4. – Dovendo, dunque, tirare le fila delle considerazioni fin qui svolte, deve concludersi che, con riferimento alla domanda di risarcimento dei profili di danno in relazione ai quali il ricorrente dichiara di agire quale erede della sig.ra -OMISSIS-, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva del sig. -OMISSIS-, non avendo egli dato in giudizio la prova della sua qualità ereditaria.
11. – Con riferimento alle altre voci di danno, con le quali il ricorrente fa valere i pregiudizi patiti iure proprio per effetto del diniego opposto da MA nel 2016 alla tumulazione nella tomba di famiglia della sig.ra -OMISSIS-, devono farsi le considerazioni che seguono.
11.1. – Lo ius sepulchri c.d. “primario”, che sorge per effetto della concessione da parte dell’Amministrazione di un’area o porzione di edificio in un cimitero pubblico, attribuisce al privato concessionario il diritto di essere seppellito ( ius sepulchri propriamente detto) o di seppellire altri in un dato sepolcro ( ius inferendi mortuum in sepulchro ).
Accanto al diritto appena indicato si configura, poi, un diritto “secondario” al sepolcro, che consiste nella facoltà di accedere al luogo di sepoltura per esercitare il culto dei propri defunti e di opporsi agli atti di violazione del sepolcro o alla lesione della memoria delle persone ivi seppellite.
11.2. – Muovendo dalla considerazione del diritto primario al sepolcro, nella vicenda che forma oggetto dell’odierno giudizio, la sentenza del Consiglio di Stato n. 7639 del 16 novembre 2021 ha definitivamente fatto venir meno, per il futuro, l’ostacolo alla tumulazione nella tomba di famiglia rappresentato dalla nota di MA del 8.08.2016.
Ne discende che – anche al di là del rilievo della mancanza della prova nell’odierno giudizio della qualità ereditaria – non può, allo stato, essersi prodotta nell’odierno ricorrente alcuna lesione dello ius sepulchri primario (inteso come diritto alla tumulazione) che sia suscettibile di tutela risarcitoria.
11.3. – Non può invece negarsi che il ricorrente abbia subìto una lesione ingiusta del proprio ius sepulchri secondario, costituente esplicazione della personalità e della libertà religiosa dell’individuo (tutelata dagli artt. 2, 13 e 19 Cost.), dalla cui lesione può derivare un danno non patrimoniale risarcibile (Cass. civ., sez. III, 11 gennaio 2023, n. 370; Id., sez. II, ord. 10 giugno 2025, n. 15432).
Tale lesione, nel caso di specie, costituisce conseguenza diretta della nota di MA del 8.08.2016, che ha impedito al ricorrente di esercitare il culto dei defunti recandosi nel luogo di sepoltura – il tempio funerario familiare – nel quale la madre avrebbe voluto essere seppellita e lo ha costretto a provvedere alla cremazione della salma della sig.ra -OMISSIS- e alla successiva custodia in casa dell’urna cineraria.
Di tale lesione è giuridicamente responsabile MA, non potendo la sua colpevolezza essere elisa o diminuita dall’esito per essa favorevole del giudizio conclusosi con la sentenza di questo Tribunale amministrativo regionale n. 2248 del 20 febbraio 2020, dal momento che un tale modo di ragionare condurrebbe fatalmente a escludere il risarcimento nella totalità dei casi di riforma delle sentenze di primo grado e che, d’altro canto, l’errore della società resistente è stato acclarato con la sentenza di appello (Cons. Stato, sez. V, 16 novembre 2021, n. 7639), nella quale non sono rilevati contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione del quadro disciplinare di riferimento o circostanze idonee ad escludere o limitare la colpevolezza di MA.
Deve dunque trovare accoglimento, nei confronti di MA, la domanda relativa al risarcimento dei profili di danno patiti iure proprio dal ricorrente e sopra indicati con le lettere a) (in relazione agli aspetti attinenti al diritto secondario al sepolcro), b) ed f) .
11.4. – Ai fini della quantificazione del danno risarcibile, il collegio ritiene di dover provvedere come segue:
a) il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dello ius sepulchri secondario deve essere equitativamente determinato nella somma di € 15.000,00 (euro quindicimila/00);
b) per quanto riguarda il danno patrimoniale derivante dalla lesione dello ius sepulchri secondario, entro sessanta giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, MA dovrà formulare al ricorrente una proposta di risarcimento ai sensi dell’art. 34, co. 4, cod. proc. amm., che tenga conto delle spese documentate di cremazione della salma e, inoltre, dei costi della terapia psicanalitica, alla quale il ricorrente fa riferimento nell’atto introduttivo, ove adeguatamente documentati.
11.5. – Le voci di danno da ritardo di cui alle lettere c) e g) – nei limiti in cui la relativa pretesa non sia coperta dalla inammissibilità per difetto di legittimazione attiva sopra dichiarata – costituiscono duplicazione delle altre voci di danno riconosciute: il danno da ritardo, infatti, è inteso come strumento di reintegro in quanto consente al privato di ottenere il ripristino della situazione economica che avrebbe raggiunto se non si fosse verificata la dilazione del termine procedimentale, non risiedendo il pregiudizio nel fatto in sé dell’attesa, ma nell’ostacolo al godimento medio tempore del bene della vita (cfr. Cons. Stato, sez. III, 28 aprile 2025, n. 3568).
Ne consegue che, se l’ostacolo al godimento del bene della vita è già ristorato con le altre voci di danno fatte valere, non può esservi margine per il riconoscimento, quale ulteriore voce, del danno da ritardo.
La pretesa relativa ai danni da ritardo è dunque da respingere.
12. – In conclusione, previa dichiarazione del difetto di legittimazione passiva di OM IT, il ricorso deve essere dichiarato parzialmente inammissibile e, per il resto, deve essere accolto in parte, nei sensi e nei limiti sopra precisati, con conseguente condanna di MA al risarcimento del danno da quantificarsi nella misura e secondo le modalità indicate supra al par. 10.4.
13. – Le spese seguono la soccombenza tra il ricorrente e MA e sono liquidate in dispositivo, mentre possono essere compensate nei confronti di OM IT.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di OM IT;
- dichiara il ricorso parzialmente inammissibile e per il resto lo accoglie in parte, con conseguente condanna di MA S.p.A. al risarcimento dei danni nella misura equitativamente determinata di € 15.000,00 (euro quindicimila/00) e nell’ulteriore importo che sarà proposto da MA S.p.A. ai sensi dell’art. 34, co. 4, cod. proc. amm., nei termini e con le modalità di cui in motivazione, tenendo conto delle spese documentate di cremazione e delle spese mediche sostenute dal ricorrente, ove adeguatamente documentate.
Condanna MA S.p.A. al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite nella misura di € 3.000,00 (euro tremila/00) oltre oneri ed accessori di legge e rimborso del contributo unificato; compensa le spese tra il ricorrente e OM IT.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
DE AP, Presidente FF
Katiuscia Papi, Primo Referendario
DA De GR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA De GR | DE AP |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.