Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 30/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:
Dott.ssa Giuseppina FINAZZI Presidente
Dott.ssa Silvia MOSSI Consigliere rel.
Dott.ssa Laura CORAZZA Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello con atto di citazione depositato in Cancelleria il giorno 22.08.2024 iscritta al n. 330/2024
R.G. Sezione Lavoro e trattenuta in decisione all'udienza collegiale
del 19.12.2024
d a
Parte_1
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv.
[...]
Alessandro Mineo dell'Avvocatura Distrettuale di Brescia, OGGETTO: Pt_1
Altre controversie in come da procura generale in atti materia di previdenza
RICORRENTE APPELLANTE
obbligatoria c o n t r o
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Persona_1
Guariso e Livio Neri del foro di Milano e dall'avv. Stefano Losio del foro di Bergamo, domiciliatari giusta delega in atti
RESISTENTE APPELLATO
In punto: appello a sentenza n. 899 del 2024 del Tribunale di Brescia.
Conclusioni:
Del ricorrente appellante:
Come da ricorso
Del resistente appellato:
Come da memoria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 899/2024 il Tribunale di Brescia sezione lavoro, decidendo sul ricorso ex articolo 28 D.lgs. n.150/2011
proposto da nei confronti dell ha accertato il Persona_1 Pt_1
carattere discriminatorio del diniego dell'ente previdenziale al riconoscimento in favore del ricorrente degli assegni per il nucleo familiare richiesti per il periodo dall'1 luglio 2017 al 28 febbraio
2022 e, per l'effetto, ha condannato l a versargli la somma di euro Pt_1
25.161,84 oltre al rimborso delle spese di lite;
ha inoltre condannato l al pagamento di un ulteriore importo pari alla metà delle spese Pt_1
di lite ai sensi dell'articolo 96 terzo comma c.p.c. e al versamento alla
Cassa delle Ammende di euro 2.000 ex art. 96 ultimo comma c.p.c..
L ha impugnato la sentenza nel punto in cui il giudice, Pt_1
dopo che l costituendosi in giudizio aveva documentato che la Pt_1
domanda era stata accolta, aveva omesso di dichiarare la cessazione della materia del contendere con violazione del principio della corrispondenza tra quanto chiesto dalle parti in corso di causa e quanto disposto (art. 112 c.p.c.).
L rilevava, inoltre, che sulla base delle circolari interne Pt_1
grava sul datore di lavoro l'obbligo dell'effettivo pagamento degli - 3 -
ANF al lavoratore e non sull' salvo il successivo conguaglio con Pt_1
i contributi dovuti e che, accolta la domanda da parte dell'ente previdenziale, sarebbe stato onere del lavoratore attivarsi presso il datore di lavoro per il pagamento degli ANF;
sottolineava, poi, che l'accoglimento della domanda in sede di autotutela aveva rimosso gli effetti pregiudizievoli della condotta discriminatoria precedente tenuta dall'istituto e che, in mancanza della proposizione di una domanda amministrativa da parte del ricorrente di pagamento diretto,
l non avrebbe potuto in ogni caso provvedere al versamento della Pt_1
prestazione, che secondo le circolari interne dell'ente può avvenire solo in casi limitati e diversi da quello in oggetto.
L'appellante ha chiesto, quindi, la riforma della sentenza con la dichiarazione della cessazione della materia del contendere o l'accertamento della improponibilità o comunque il rigetto della domanda del ricorrente di condanna dell' al pagamento diretto Pt_1
della prestazione;
in subordine, ha chiesto la riforma parziale della sentenza con la revoca del capo relativo alla condanna dell al Pt_1
pagamento delle somme liquidate ex art. 96 c.p.c..
Con memoria di costituzione tempestivamente depositata l'appellato si è associato alla richiesta di cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di accertamento del diritto del ricorrente al pagamento degli ANF;
si è rimesso giustizia quanto alla richiesta di parziale riforma della sentenza in punto di condanna ex articolo 96 commi tre e quattro c.p.c.; ha, invece, contestato nel resto la fondatezza del gravame insistendo per la conferma della decisione - 4 -
nel capo relativo alla condanna dell al pagamento della Pt_1
prestazione.
All'odierna udienza, all'esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
I fatti sono pacifici : il ricorrente, cittadino senegalese in
Italia da gennaio 2002 e titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, nel periodo da luglio 2017 a febbraio 2022 ha lavorato alle dipendenze di svariati datori di lavoro usufruendo anche della Naspi;
il 7 luglio 2021 ha inoltrato all' le domande per il pagamento Pt_1
degli assegni per il nucleo familiare per lavoratori dipendenti in relazione al nucleo composto dalla moglie e 5 figli, tutti nati e residenti in [...]; la domanda era stata respinta per “mancanza del diritto relativamente al nucleo familiare”.
Il lavoratore ha quindi esercitato l'azione antidiscriminatoria assumendo che, nonostante l' alla luce della sentenza della Corte Pt_1
di Giustizia del 25.11.2020 (causa C-303/19), che aveva accertato il contrasto della normativa nazionale rispetto alla l'art.11 par. 1, lett. d)
direttiva 2003/109, e della pronuncia n. 67/2022 della Corte Cost.
avesse riconosciuto con la Circolare n. 95 del 2 agosto 2022 il diritto al pagamento degli ANF nei confronti degli stranieri i cui familiari risiedono all'estero, il ricorrente si era visto costretto ad agire in giudizio per non rischiare di perdere il diritto alla prestazione che l' aveva di fatto continuato a non erogare. Pt_1 - 5 -
Aveva pertanto domandato di dichiarare il carattere discriminatorio del comportamento dell consistente nell'aver Pt_1
negato al ricorrente per il periodo dall'1 luglio 2017 al 28 febbraio
2022 gli assegni in relazione al proprio nucleo familiare composto dalla moglie e dai figli minori residenti all'estero e, per l'effetto, di condannare l al pagamento della somma di euro 25.161,84. Pt_1
L costituendosi in causa, peraltro, aveva affermato che le Pt_1
richieste del ricorrente erano state accolte in autotutela sulla base di quanto previsto dalla Circolare n. 95 e ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Come detto nelle premesse, il giudice ha ritenuto che,
nonostante con la Circolare n. 95 del 2022 l' si fosse adeguato ai Pt_1
principi affermati dalla Corte di Giustizia e dalla Corte
Costituzionale, di fatto non aveva ancora erogato la prestazione al ricorrente e che, quindi, doveva essere dichiarata la discriminatorietà
della condotta dell con condanna dell'ente al pagamento della Pt_1
somma richiesta nel ricorso.
La decisione, peraltro, non è condivisibile e necessita di essere rivista.
Come noto, l'azione civile contro la discriminazione è
prevista sin dal decreto legislativo n. 286 del 1998, il cui art. 44, al comma 1, recita: «Quando il comportamento di un privato o della
pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice può, su istanza di
parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e - 6 -
adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a
rimuovere gli effetti della discriminazione». Il comma 2, come sostituito dall'art. 34, comma 32, lettera b), del d.lgs. n. 150 del 2011,
stabilisce che alle relative controversie si applica l'art. 28 del medesimo decreto. Per quel che qui rileva, il comma 5 di detto art. 28
dispone: «Con la sentenza che definisce il giudizio il giudice può
condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non
patrimoniale e ordinare la cessazione del comportamento, della
condotta o dell'atto discriminatorio pregiudizievole, adottando, anche
nei confronti della pubblica amministrazione, ogni altro
provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. Al fine di impedire la
ripetizione della discriminazione, il giudice può ordinare di adottare,
entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione
delle discriminazioni accertate. Nei casi di comportamento
discriminatorio di carattere collettivo, il piano è adottato sentito
l'ente collettivo ricorrente».
Il procedimento ex art. 28 si presenta, dunque, come un giudizio a struttura “bifasica” – articolato in una prima fase a beneficio del soggetto concretamente discriminato, e in una seconda fase “preventiva”, volta a evitare la reiterazione della condotta discriminatoria rispetto ad altre potenziali vittime.
In un primo momento, cioè, il giudice è chiamato ad accertare il carattere discriminatorio o meno del comportamento, della condotta o dell'atto all'origine della discriminazione, cui può conseguire la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale, oltre che - 7 -
l'ordine di cessazione della medesima discriminazione e l'adozione di provvedimenti tesi a rimuoverne gli effetti.
In aggiunta a tali rimedi, che riguardano la lesione attuale e immediata del comportamento discriminatorio, il giudice può
ordinare anche l'adozione di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate, volto a impedire in futuro il ripetersi e il rinnovarsi di quelle stesse discriminazioni non solo nei confronti dei soggetti che hanno agito in giudizio, ma anche di qualsiasi altro soggetto che potrebbe potenzialmente esserne vittima.
Tornando al caso di specie, va dato atto, in primo luogo, che il ricorrente nelle note scritte depositate in primo grado in replica alla costituzione dell ha riconosciuto il venir meno della materia del Pt_1
contendere sulla domanda di accertamento del diritto del medesimo al pagamento degli ANF, stante il riconoscimento della fondatezza delle richieste del lavoratore da parte dell'ente previdenziale nella memoria di costituzione.
Il giudice di prime cure, invero, vista la posizione concorde delle parti in ordine al riconoscimento del diritto del ricorrente al pagamento degli ANF, avrebbe dovuto aderire alla volontà espressa dalle parti e considerare cessata ogni questione in ordine alla sussistenza del diritto del lavoratore al pagamento degli ANF.
Ed infatti, l' aveva prodotto il dettaglio della pratica Pt_1
avviata dal ricorrente dal quale risulta l'accoglimento in via
Parte_ amministrativa delle domande di con la precisazione che i datori di lavoro avrebbero potuto visualizzare gli importi dovuti al - 8 -
lavoratore e provvedere al relativo pagamento.
Il riconoscimento del diritto al pagamento della prestazione in sede amministrativa, a questo punto, impedisce di dichiarare discriminatoria la condotta dell' Pt_1
Ciò stabilito, la sentenza va riformata anche nel capo con cui l' è stato condannato al pagamento degli ANF in favore del Pt_1
ricorrente.
Con il riconoscimento del diritto agli ANF, infatti, l' ha Pt_1
posto fine alla condotta discriminatoria e per tale motivo non doveva essere condannato al pagamento della prestazione.
Come sopra accennato, nel procedimento antidiscriminatorio il giudice può condannare l'autore della discriminazione al risarcimento del danno non patrimoniale ovvero all'adozione di un determinato provvedimento in un secondo momento solo al fine di rimuovere la discriminazione e gli effetti di essa.
Nel caso in esame, tuttavia, essendo venuta meno la discriminazione in virtù dell'accoglimento in autotutela della domanda, nessuna condanna dell'ente a rimuoverne gli effetti mediante il pagamento degli ANF doveva essere adottata.
D'altra parte, il lavoratore non ha agito nel presente giudizio per il riconoscimento della prestazione (manca oltretutto la domanda di pagamento diretto in favore del ricorrente in sede amministrativa)
ma al solo fine di fare accertare il carattere discriminatorio del mancato riconoscimento del diritto al pagamento degli ANF da parte dell' Pt_1 - 9 -
Una volta indicati gli importi nel cassetto previdenziale del datore di lavoro (in questo caso dei diversi datori di lavoro), come documentato dall' la discriminazione è cessata e non vi era più il Pt_1
presupposto per la condanna dell' alla rimozione della Pt_1
discriminazione mediante il pagamento degli ANF secondo lo schema tipico del procedimento ex art. 28 cit..
Giova ribadire che lo speciale strumento di cui all'art. 28
introduce un giudizio esclusivamente finalizzato alla rimozione delle discriminazioni, previsto a tutela del soggetto che ne è potenziale vittima, e non può utilizzato per altri scopi, per esempio al fine di non incorrere in decadenze e per conseguire la prestazione da parte dell' in difetto dell'esistenza di una condotta discriminatoria Pt_1
dell'ente.
Non rileva in senso contrario la questione sollevata dall'appellato della legittimazione dell' a versare quanto dovuto a Pt_1
titolo di ANF, riconosciuta dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità, che ritiene che l'unico obbligato l'erogazione degli assegni familiari è l mentre il datore di lavoro assume la posizione di Pt_1
semplice adiectus solutionis causa e che, quindi, soltanto l e non Pt_1
il datore di lavoro è legittimato passivamente nelle controversie relative al pagamento di tale prestazione.
Sul punto, va ribadito che il ricorrente non ha proposto un ricorso avente ad oggetto il pagamento degli ANF ma ha attivato lo speciale giudizio contro la discriminazione di cui al cit. art. 28
nell'ambito del quale, come detto, il riconoscimento della prestazione - 10 -
rappresenta soltanto uno degli strumenti che il giudice può adottare al fine della rimozione della discriminazione;
ove, dunque, la discriminazione non sussiste o è cessata, come nel caso di specie,
nessuna condanna della parte resistente al pagamento della prestazione o all'adozione di un provvedimento è giustificata.
In definitiva, la sentenza va riformata anche sotto tale profilo.
Va accolto, infine, anche il motivo avente ad oggetto la condanna dell' al pagamento di € 2.695, pari alla metà delle spese Pt_1
di lite, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. terzo comma, nonché al pagamento di € 2.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 96 ultimo comma c.p.c., che dispone che “nei casi previsti dal primo secondo e
terzo comma il giudice condanna altresì la parte al pagamento in
favore della cassa delle ammende di una somma di denaro non
inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000”.
Non è infatti ravvisabile un abuso dello strumento processuale che giustifichi la condanna per responsabilità processuale aggravata dell' che, sin dalla sua costituzione in giudizio, ha dato Pt_1
atto di avere accolto le domande di pagamento ANF e del fatto che gli importi dovuti erano stati indicati nel cassetto previdenziale del ricorrente onde consentire a quest'ultimo di conseguire da parte dei datori di lavoro la prestazione secondo la procedura ordinaria.
::::::
In definitiva, in riforma della sentenza, va dichiarata la cessazione del contendere sulla domanda di accertamento del carattere discriminatorio della condotta dell va respinta, inoltre, Pt_1 - 11 -
la domanda del ricorrente di condanna dell al pagamento diretto Pt_1
degli ANF e va dato atto che nessuna somma è dovuta dall' ex Pt_1
art. 96 c.p.c..
La riforma della decisione rende necessaria una nuova regolamentazione delle spese di lite anche per il primo grado.
Tenuto conto dell'adeguamento da parte dell' al diritto Pt_1
UE mediate l'accoglimento in sede di autotutela della domanda soltanto dopo la proposizione del ricorso di primo grado e, al contempo, del rigetto della domanda del ricorrente di condanna dell al pagamento della prestazione, si ritiene giustificata la Pt_1
compensazione delle spese di lite per metà, con condanna dell a Pt_1
rifondere al ricorrente la restante metà, nella misura liquidata nel dispositivo per ogni grado di giudizio e con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
PQM
1) in riforma della sentenza n. 899/2024 del Tribunale di
Brescia sezione lavoro, dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di accertamento del carattere discriminatorio della condotta dell' e respinge la domanda di Pt_1
condanna dell' al pagamento degli ANF;
Pt_1
2) compensa per metà le spese di lite e condanna l' al Pt_1
pagamento in favore del ricorrente della restante metà, liquidata in €
900,00 per compensi, oltre accessori di legge, per spese di primo grado e in € 800,00 per compensi, oltre accessori di legge, per spese del presente grado di giudizio. - 12 -
Brescia, 19 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
(dott.ssa Silvia Mossi)
Il Presidente
(dott.ssa Giuseppina Finazzi)