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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 07/05/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione, nella persona del giudice dr. Vincenzo De Franceschi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1588 del ruolo generale affari contenziosi del Tribunale di Potenza dell'anno 2014
TRA
, (codice Parte_1 fiscale ), in persona del suo amministratore rappresentante legale pro- P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato in Via del Gallitello n. 221, presso lo Pt_1 studio dell'avvocato Potenza Emiliano Claudio, che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione;
PARTE ATTRICE - OPPONENTE
(codice fiscale ), in qualità Controparte_1 C.F._1 di erede del defunto , elettivamente domiciliata in alla via Persona_1 Pt_1 della Tecnica n. 24, presso lo studio dell'avvocato Carmelo Mancusi, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura depositata con atto allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA – OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 383/2014 (causa RG n. 712/2014), emesso dal Tribunale di Potenza e pubblicato in data 28/03/2014;
CONCLUSIONI: rese nelle note depositate per l'udienza cartolare del 05/12/2024, in cui le parti si riportavano ai rispettivi atti.
Svolgimento del processo
Occorre premettere che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 cpc, come novellato dall'art. 45, comma 17, della L. n. 69 del 2009. Con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti, ai fatti di causa ed allo svolgimento del processo, per quanto qui di seguito non esposto, si fa espresso rinvio agli atti di causa ed ai verbali di udienza.
Con ricorso depositato in data 11/04/2014 presso il Tribunale di Potenza Per_1
chiedeva ingiungersi all'associazione il pagamento della somma di €
[...] Pt_1
74.384,00, dovuta a seguito di prestazioni professionali di consulenza espletate come consulente del lavoro per l'anno 2009 relativamente alle sezioni di Villa Pt_1 Pt_1
Pag. 1 a 6 e A fondamento depositava: nota specifica del 03/01/2014, CP_2 CP_3 parcella analitica delle prestazioni effettuate, attestazione del Presidente dei consulenti del lavoro, Consiglio Provinciale di del 31/01/2014. Pt_1
Concesso il decreto, lo stesso era notificato al debitore ingiunto in data 11/042014.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 20/05/2014, l Parte_1 proponeva opposizione avverso detto decreto, con cui il Tribunale di Potenza gli aveva ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € 74.384,00, oltre Persona_1 accessori di legge, nonché interessi di mora al tasso legale e spese della fase monitoria, chiedendo: la revoca dello stesso;
dichiarazione di inammissibilità e/o improponibilità della domanda di condanna avanzata dall'opposto; in subordine l'infondatezza,
l'inesistenza e l'illegittimità di ogni pretesa economica avanzata in suo danno;
in via riconvenzionale accertare e dichiarare la responsabilità di , con sua Persona_1 condanna al risarcimento del danno subito, pari ad € 150.000,00.
A fondamento della spiegata opposizione deduceva:
a) l'illegittima parcellazione del credito, avendo l'opposto, in virtù del medesimo rapporto obbligatorio esistente tra le parti, ingiunto il pagamento dei compensi ad esso spettanti per l'anno 2009 dopo aver proposto dinanzi al Tribunale di Potenza una precedente domanda monitoria per compensi maturati in precedenza;
b) che l'incarico conferito ex art. 2230 c.c. si era protratto a partire dagli anni settanta sino al mese di agosto 2009, allorché essa recedeva dal rapporto , essendo venuto Pt_1 meno il rapporto fiduciario;
c) che l'incarico, conferito verbalmente e per fatti concludenti, riguardava la gestione delle posizioni retributive e previdenziali dei suoi dipendenti, nonché l'elaborazione e stampa di CUD e 770;
d) che il corrispettivo pattuito per la sezione di era pari ad € 826,34 mensili Pt_1 per la prima attività sopra descritta ed in € 1.300,00 per la seconda, mentre per le sezioni Villa D'Angri e era pari ad € 361,52 ed € 550,00 ciascuna;
CP_3
e) che tali importi erano rimasti immutati negli anni, senza mai applicazione di aumenti di alcuna sorta;
f) che , mentre aveva posto a fondamento del decreto ingiuntivo Persona_1 opposto una delibera del relativo ordine professionale, aveva, con precedente ricorso monitorio, richiesto compensi per gli anni dal 2003 al 2008, depositando tre scritture private inesistenti, non valide e nel relativo giudizio RG n. 2794/2009 da essa contestate;
g) che le somme richieste nel ricorso a titolo di compenso erano errate, la non debenza delle spese generali pari al 10% in quanto non pattuite, che la quantità di prestazioni rese per ciascuna voce di cui alle parcelle depositate non corrispondevano esattamente a quanto risultava dai documenti aziendali, che la stampa del Mod. Unico mai fu commissionata al , la non debenza dell'indennità per anticipato scioglimento Per_1 del contratto;
h) l'interruzione del rapporto a seguito della richiesta da parte del di aumenti Per_1 dei compensi previsti in dette scritture disconosciute;
i) che l'opposto si era reso inadempiente agli impegni assunti, eseguendo malamente le prestazioni su di esso incombenti e procurando ad essa committente ingenti danni per € 150.000,00.
Pag. 2 a 6 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in Cancelleria 16/09/2015, si costituiva in giudizio , il quale concludeva per la concessione della Persona_1 provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo, per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto.
A fondamento deduceva:
a) che le scritture richiamate da parte opponente esistevano ed erano già state depositate nella precedente causa (RG n. 2794/2009) di opposizione al primo decreto ingiuntivo ottenuto e che provvedeva a depositare in copia anche nella presente causa a conferma delle sue pretese creditorie. Al riguarda, però, precisava di non essere in possesso degli originali, detenuti da e dalla medesima mai prodotti, nonostante Pt_1
l'ordine di esibizione fatto dal giudice nella causa RG n. 2794/2029; b) che non vi era stata alcuna illegittima parcellizzazione del credito, avendo il decreto opposto ad oggetto mensilità maturate successivamente alla richiesta del primo decreto ingiuntivo;
c) la legittimità di tutte le somme richieste per le attività da esso compiute ed analiticamente indicate nelle parcelle allegate al ricorso monitorio.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo, concessi i termini di cui al sesto comma dell'art. 183 cpc, seguivano vari rinvii per bonario componimento.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 16/09/2021, si costituiva nel presente giudizio, a seguito del decesso di , Persona_1 Controparte_1 nella sua qualità di erede dell'originaria parte opposta, la quale faceva proprie tutte le difese di quest'ultima.
Assegnata la causa al sottoscritto giudice, all'udienza del 18/04/2024 la stessa era rinviata per la precisazione delle conclusioni al 05/12/2024. A tale udienza la causa è stata assegnata a sentenza con termine di 20 giorni per il deposito di note conclusionali e di replica.
Motivi della decisione
L'opposizione è solo parzialmente fondata e meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
I. Relativamente alla dedotta inammissibilità della domanda attorea per parcellizzazione del credito, si evidenzia come detta eccezione sia del tutto infondata essendo evidente e pacifico che l'opposto con il ricorso monitorio depositato presso il Tribunale di Potenza in data 11/03/2014 ebbe a richiedere il pagamento di prestazioni professionali maturate e divenute esigibili dopo la proposizione del primo decreto ingiuntivo poi anch'esso opposto.
II. Relativamente alla spiegata domanda riconvenzionale di parte opposta non può che dichiararsene l'infondatezza, non avendo parte opponente specificamente allegato e provato quali sarebbero le inadempienze commesse dal professionista nello svolgimento dell'incarico conferitogli e che avrebbero procurato danni per € 150.000,00.
III. Prima di prendere in esame le domande di parte opposta, giova preliminarmente ricordare che, come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rappresenta uno sviluppo della fase monitoria e richiede al giudice il completo esame del rapporto
Pag. 3 a 6 giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di esso non è limitato ad un controllo di validità o meno del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso (cfr. Cass. civ., sez. I,
22/05/2008, n.13085). Ne deriva che l'indagine da effettuarsi in questa sede non attiene alla idoneità o meno della documentazione allegata al ricorso monitorio a consentire l'emissione del decreto opposto, ma alla sussistenza del credito azionato in quella sede alla luce della documentazione allegata al ricorso monitorio ed eventualmente di quella integrata nel corso dell'istruzione, nonché delle eccezioni e difese del debitore. In particolare, nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito vantato da un professionista, relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente, al professionista “incombe l'onere di dimostrare non solo che l'opera è stata posta in essere, ma anche l'entità delle prestazioni, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso” (si veda da ultimo Cassazione civile sez. II, 20/08/2019, n.21522; Cassazione civile sez. II, 20/04/2006, n.9254; conforme Cassazione civile sez. II,
Sentenza n. 2176 del 11/03/1997).
IV. Orbene è incontestato tra le parti che l'opposto abbia dagli anni settanta sino al mese di agosto 2009 svolto per l'associazione l'attività di consulente del lavoro. Pt_1
Quello che è contestato è il compenso allo stesso dovuto. Parte opponente afferma che lo stesso era stato verbalmente e per fatti concludenti così determinato: per la sezione di in € 826,34 mensili per la gestione delle posizioni retributive e previdenziali Pt_1 dei suoi dipendenti ed in € 1.300,00 annui per l'elaborazione e stampa di CUD e 770, mentre, per le sezioni Villa D'Angri e e per ciascuna di essa in € 361,52 CP_3 mensili per la gestione delle posizioni retributive e previdenziali e in € 550,00 annui per l'elaborazione e stampa di CUD e 770. A fondamento ha depositato numero 3 fatture risalenti al 2008, nelle quali, però, l'importo nelle medesime indicato corrispondo solo in parte alle somme sopra indicate.
Parte opponente, invece, chiede il pagamento del compenso spettante in forza della parcella allegata al ricorso monitorio ed al parere di conformità reso del relativo ordine professionale. Lo stesso in ogni caso richiama anche le tre scritture private sopra richiamate e sottoscritte nell'anno 1996, già depositate nella causa RG n. 2794/2009 e nelle quali era previsto un compenso solo in parte corrispondente a quello indicato da parte opponente con un aumento del compenso del 20% per ogni successivo biennio. Orbene l'art. 2233 c.c. al primo comma espressamente statuisce che “Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice”. Secondo la giurisprudenza di legittimità: “l'elencazione, contenuta nel primo comma dell'art. 2233 c.c., dei criteri per la determinazione convenzionale del compenso ha carattere gerarchico (Cass. n. 9514/1996; n. 29212/2019). Il criterio preferenziale individuato dal legislatore ai fini della determinazione del compenso del professionista è l'accordo delle parti. Il ricorso agli altri criteri di carattere sussidiario è precluso al giudice quando esista uno specifico accordo fra le parti, le cui pattuizioni risultano preminenti su ogni altro criterio (Cass. n. 29837/2011; n. 4081/2014)” (cfr. Cass. civ. 18967/2022). Tanto precisato e posto che i contratti, prodotti in copia dall'apposto, sono stati da parte opponente disconosciuti, tanto nel contenuto quanto nella sottoscrizione del Presidente, (cfr. note ex art. 183, sesto comma n. 1, cpc), e parte convenuta non ne ha chiesto il riconoscimento né ha provveduto al deposito degli originali, ritiene questo
Pag. 4 a 6 giudice che gli stessi non possano avere alcun valore probatorio. Né parte opponente ha provato nel corso del giudizio l'accordo verbale intercorso tra le parti per i compensi dalla medesima indicata in citazione. Difatti, nonostante il fatto che il rapporto sia durato più di trent'anni, la stessa si è limitata a depositare solo numero tre fatture del
2008, il cui importo complessivo, per altro, non corrisponde a quello dalla medesima indicato in comparsa.
Secondo quanto sopra dedotto non potrà che farsi riferimento alla dettagliata parcella depositata nel fascicolo monitorio dal professionista e vistata dal relativo ordine professionale, tenendo in debito conto quanto affermato dalla Suprema Corte in materia (cfr. Cass. 37788/2021), ovvero che: “In tema di contestazione sul quantum preteso a titolo di prestazioni professionali, va affermato il principio, in forza del combinato disposto di cui all'art. 2697 c.c., (onere della prova) e art. 115 c.p.c., comma 1, (criterio di non contestazione), che il debitore ha l'onere di contestare in modo specifico la richiesta di compenso del professionista nel caso in cui essa muova da un conteggio preciso e dettagliato, mentre può limitarsi ad eccepire la mera esorbitanza del compenso richiesto solo laddove tale richiesta si limiti ad indicarlo in un importo complessivo e globale, senza specificazioni, spettando in questo caso al creditore dimostrare, a fronte della contestazione dell'altra parte, la correttezza della propria pretesa sulla base di determinati parametri, che, vale a dire, l'importo richiesto è quello dovuto, sulla base della convenzione delle parti, delle tariffe professionali applicabili o degli usi, a mente dell'art. 2225 c.c.”. Orbene parte opponente, relativamente alle parcelle depositate agli atti, ha dedotto la non debenza delle somme in esse indicate, perché diverse dalla quelle verbalmente pattuite, che la quantità di prestazioni rese per ciascuna voce non corrisponde esattamente a quanto risulta dai documenti aziendali, che la stampa del Mod. Unico mai fu commissionata al , la non debenza dell'indennità per anticipato Per_1 scioglimento del contratto, la non debenza della maggiorazione del 10%.
Posto la mancata prova di un accordo verbale sui compensi intercorso tra le parti, relativamente a quanto sopra dedotto si evidenzia che: a) l'asserita mancata corrispondenza delle prestazioni indicate nella parcella depositata rispetto ai dati aziendali costituisce un'allegazione estremamente generica. Ritiene questo giudice che parte opponente avrebbe dovuto indicare con precisioni quali e quante delle attività indicate in parcella non furono effettivamente espletate da
, anche per permettere allo stesso di compiutamente difendere;
Persona_1
b) relativamente alla mancata predisposizione ed invio del Mod. Unico parte opposta ha depositato documentazione comprovante la redazione dell'Unico 2008 (cfr. all. 3/7 produzione convenuto);
c) risulta sicuramente dovuta la maggiorazione del 15% a titolo di rimborso spese generali sui compensi indicati in parcella, stante il chiaro tenore letterale dell'art. 19 del tariffario applicabile al caso di specie e depositato agli atti;
d) risulta, per contro, effettivamente non dovuta l'indennità di anticipato scioglimento, richiamata nella parcella e richiesta ai sensi dell'art. 17 del tariffario, in quanto detto articolo è in contrasto con l'art. 2337 c.c., il quale espressamente statuisce che: “Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta”. Tale recesso ad nutum, è, difatti, ritenuto dalla giurisprudenza strettamente collegato alla natura prettamente fiduciaria di tale rapporto ed è derogabile solo per accordo delle parti.
Pag. 5 a 6 III) Per tutte le cose sopra dette, in parziale accoglimento dell'opposizione, il compenso spettante all'opposto va rideterminato in € 33.180,00 (somma determinata sommando gli onorari richiesti per le attività espletate di cui alla pagina uno della parcella depositata nella produzione monitoria, con esclusione delle somme per indennità anticipato scioglimento e di quelle riportate alla pagina 2 della medesima parcella), oltre € 4.977,00 pari al 15% della suddetta somma ed oltre IVA e Cassa, come per legge, se dovuti;
il tutto previa revoca del decreto ingiuntivo, unitamente alle spese del procedimento monitorio.
IV) Le spese del giudizio, stante la parziale fondatezza dell'opposizione, vanno compensate nella misura di 1/3. I restanti 2/3 vanno posti a carico dell'associazione e sono liquidati in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, per Pt_1 le fasi effettivamente espletate (studio, introduttiva e decisionale) e tenuto conto del valore accertato della domanda e dell'esito del giudizio (valori minimi per tutte le fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa n. 1588/2014 R.G., così statuisce: accoglie parzialmente l'opposizione proposta da Parte_1
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 383/2014, emesso
[...] dal Tribunale di Potenza e pubblicato in data 29/4/2016; condanna al pagamento in Parte_1 favore di di € 33.180,00, oltre € 4.977,02 a titolo di rimborso Controparte_1 spese generali ed oltre IVA e cassa se dovuti;
compensa le spese del giudizio nella misura di 1/3 e condanna
[...]
al pagamento dei restanti 2/3 in favore di Parte_1 [...] pari a € di € 1.937,00, per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, CP_1
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Potenza, lì 07/05/2025.
Il giudice delegato
GOP dott. Vincenzo De Franceschi
Pag. 6 a 6