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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/12/2025, n. 2377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2377 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 550 /2020 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] Parte_1
(ME) , Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato in VIA SAN C.F._1
FILIPPO BIANCHI, 54 98122 MESSINA presso lo studio dell'Avv. CARDILE
TO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA VIA TOMMASO CP_1 P.IVA_1
CAPRA IS. 301/BIS MESSINA presso lo studio dell'Avv. DOA ALESSANDRO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: altre ipotesi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 11.2.2020, ha proposto Parte_1 opposizione, ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 46/1999, avverso l'avviso di addebito n. 59520190005329454000, notificato il 14.1.2020, con il quale le è stato CP_1 richiesto il pagamento di € 1.256,58 a titolo di contributi IVS IATP per l'anno
2018, oltre accessori.
La ricorrente ha eccepito, in via principale, la nullità dell'atto per:
– mancata indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e del responsabile del procedimento di emissione e notificazione;
– omessa previa comunicazione di avvio del procedimento;
– carenza e genericità della motivazione, con particolare riferimento alla mancata specificazione della causale del credito, dell'atto presupposto e dei criteri di calcolo delle somme richieste.
Nel merito ha contestato l'insussistenza della pretesa contributiva, deducendo l'assenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione IAP e l'inadempimento dell'onere probatorio gravante sull' . CP_1
L' si è costituito, eccependo l'inammissibilità e comunque CP_1
l'infondatezza dell'opposizione. In particolare, ha sostenuto la piena validità formale dell'avviso di addebito, emesso nel rispetto dell'art. 30 d.l. n. 78/2010, e ha richiamato il verbale unico di accertamento del 28.10.2011, con il quale era stata accertata la riconducibilità della ricorrente alla gestione imprenditore agricolo professionale e conseguentemente disposta l'iscrizione alla relativa gestione a far data dal 1.7.2006, deducendo il mancato versamento dei contributi per l'anno 2018.
L'ente resistente ha, altresì, invocato il c.d. effetto devolutivo del giudizio di opposizione ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999, ritenendo che eventuali vizi del procedimento di iscrizione a ruolo non esonerino il giudice dall'accertare la fondatezza sostanziale della pretesa contributiva, con richiamo a Cass. civ., sez.
VI, n. 11246/2017.
Con note difensive autorizzate, la ricorrente ha evidenziato che questo
Tribunale si è già pronunciato in fattispecie identiche tra le medesime parti, con sentenze n. 972/2020 e n. 371/2021, nonché con precedente decisione n.
1356/2017, confermata dalla Corte d'Appello di Messina con sentenza n.
645/2019, tutte nel senso della nullità degli avvisi di addebito per carenza di CP_1 motivazione in ordine alla causale del credito.
Considerato in diritto
L'opposizione è stata introdotta nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. n.
46/1999, avverso l'avviso di addebito recante la pretesa contributiva, che costituisce il primo e unico atto con cui l'ente previdenziale ha esercitato la propria pretesa nei confronti della ricorrente.
È, pertanto, corretta la qualificazione dell'azione come opposizione all'iscrizione a ruolo ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999, nella quale ben possono essere fatti valere sia vizi formali dell'atto impositivo sia questioni inerenti alla sussistenza del credito, trattandosi di giudizio che ha ad oggetto il rapporto sostanziale sottostante al titolo esecutivo (cfr., in dottrina e giurisprudenza di merito, Trib. Benevento n. 390/2019; v. anche Trib. Terni, 2.4.2025, n. 187).
Ne consegue il rigetto dell'eccezione di inammissibilità sollevata dall' , non potendo i vizi dedotti essere confinati alla sola opposizione agli CP_1 atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., atteso che l'avviso di addebito, nel sistema introdotto dall'art. 30 d.l. n. 78/2010, svolge funzione di atto impositivo e, al contempo, di titolo esecutivo.
2. Sul contenuto legale dell'avviso di addebito e sull'obbligo di motivazione
L'art. 30, comma 2, d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010, stabilisce che l'avviso di addebito deve contenere, a pena di nullità, il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi, nonché
l'indicazione dell'agente della riscossione competente.
Tale previsione va letta alla luce dei principi generali in tema di motivazione dei provvedimenti amministrativi di cui all'art. 3 l. n. 241/1990, nonché dell'art. 7 l. n. 212/2000, applicabili agli atti di riscossione, secondo la costante giurisprudenza di legittimità in materia di cartelle di pagamento e atti equiparati (Cass. nn. 18385/2005, 14036/1999). Le Sezioni semplici hanno, infatti, precisato che l'atto con cui l'amministrazione procede alla riscossione deve contenere, in modo non criptico, l'indicazione della causale dell'iscrizione a ruolo e degli elementi essenziali che consentano al destinatario di comprendere l'origine e la natura della pretesa e di approntare un'adeguata difesa.
Questo Tribunale ha già fatto applicazione di tali principi nelle sentenze n.
972/2020 e n. 371/2021, emesse in procedimenti tra le medesime parti e aventi ad oggetto avvisi di addebito analoghi, affermando che l'avviso di addebito, quale titolo esecutivo equiparabile alla cartella di pagamento, deve essere
“adeguatamente motivato con specificazione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento dell'iscrizione a ruolo, a pena di nullità dell'iscrizione stessa”,
e che è nulla la pretesa allorché l'atto non contenga, neppure per relationem, un chiaro riferimento all'atto di accertamento che ne costituirebbe il presupposto, così da non consentire al presunto debitore di comprendere l'origine del credito. Nello stesso solco si pone recente giurisprudenza di merito (Trib. Lamezia
Terme, 14.2.2024, n. 80; Trib. Napoli, 21.5.2025, n. 3998), che ribadisce come l'assenza o l'estrema genericità dell'indicazione della causale del credito nell'avviso di addebito, specie in mancanza di richiamo espresso ad un precedente atto impositivo conosciuto dal contribuente, determini la nullità dell'atto per violazione dell'art. 30 d.l. n. 78/2010 e dei principi di trasparenza e di effettività del diritto di difesa.
Alla luce della documentazione in atti, l'avviso di addebito oggetto di opposizione risulta recare l'indicazione dell'importo complessivo richiesto, del periodo di riferimento (anno 2018) e della gestione interessata (IVS IATP), ma non contiene alcuna specificazione della causale concreta del credito, dei criteri di calcolo delle somme richieste, né un chiaro ed immediato riferimento all'atto presupposto – il verbale unico di accertamento del 28.10.2011 – dal quale l'ente assume discendere l'obbligo di contribuzione.
L' ha prodotto in giudizio il verbale ispettivo, l'estratto contributivo e CP_1 la comunicazione di iscrizione alla gestione IAP, ma tali documenti, pur rilevanti ai fini dell'eventuale accertamento sostanziale, non possono valere a sanare retroattivamente la carenza originaria di motivazione dell'avviso, posto che la motivazione deve essere contenuta nell'atto – o, quantomeno, integrata per relationem mediante un richiamo specifico e immediatamente intellegibile all'atto presupposto. La semplice produzione in giudizio del verbale, in assenza di un concreto rinvio ad esso nell'avviso, non soddisfa il requisito legale della “causale del credito” di cui all'art. 30, comma 2, d.l. n. 78/2010.
Come già evidenziato nelle sentenze n. 972/2020 e n. 371/2021,
l'indicazione meramente formale della tipologia dei contributi (ad esempio “IVS”
e “gestione lavoratori autonomi agricoli/IAP”) non è sufficiente a integrare la
“causale del credito”, dovendo l'avviso consentire al destinatario di individuare la concreta ragione sostanziale della pretesa – nella specie, l'accertato svolgimento di attività di imprenditore agricolo professionale in esito al verbale del 2011 e la conseguente omissione di versamento per il periodo 2018 – e di verificare la correttezza del quantum richiesto. In mancanza di tali elementi, l'atto risulta affetto da vizio di motivazione in ordine alla causale del credito, vizio che, per espressa previsione dell'art. 30, comma 2, d.l. n. 78/2010, ne comporta la nullità, indipendentemente dalla successiva produzione documentale e dalla possibilità di accertare nel merito la sussistenza del rapporto contributivo. A ciò si aggiunga che la ricorrente si è già trovata destinataria di analoghi avvisi di addebito, annullati da questo Tribunale e confermati dalla Corte d'Appello di Messina, circostanza che impone un particolare rigore nel rispetto degli obblighi motivazionali per non pregiudicare il diritto di difesa.
L'argomento dell' fondato sull'effetto devolutivo del giudizio di CP_1 opposizione non è idoneo a superare tali rilievi. Invero, una cosa è l'ampliamento del thema decidendum al rapporto sostanziale sottostante, altra è la sanatoria di un vizio strutturale del titolo esecutivo, espressamente sanzionato con la nullità dalla legge. Ammettere che la produzione in giudizio dell'atto presupposto e degli estratti contributivi supplisca alla mancanza di una motivazione sufficiente nell'avviso significherebbe svuotare di contenuto precettivo l'art. 30 d.l. n.
78/2010 e frustrare la funzione garantistica della motivazione quale strumento primario di tutela del contribuente.
Alla luce dei principi sopra richiamati, deve pertanto essere accolta l'eccezione di nullità dell'avviso di addebito opposto per difetto di motivazione in ordine alla causale del credito, con assorbimento di ogni ulteriore questione, sia in rito (intempestività della notifica, ulteriori vizi procedimentali) sia di merito
(sussistenza del rapporto contributivo e quantificazione del credito), in conformità all'indirizzo, già seguito da questo Tribunale, secondo cui il vizio motivazionale del titolo esecutivo è logicamente e giuridicamente pregiudiziale rispetto all'esame del rapporto sottostante.
Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., non ricorrendo giusti motivi per una compensazione. Tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, le stesse vanno liquidate in conformità ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro l' Parte_1 [...]
così provvede: Controparte_2
1. accoglie il ricorso proposto da e, per l'effetto, dichiara Parte_1 la nullità e annulla l'avviso di addebito n. 59520190005329454000 emesso dall' nei confronti della medesima;
CP_1
2. condanna l' al pagamento, in favore di , delle spese CP_1 Parte_1 di lite, che liquida in complessivi € 860 per compensi professionali, oltre
15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Antonio Cardile, procuratore antistatario.
Così deciso in Patti 19/12/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo