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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/02/2025, n. 1760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1760 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 76025 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(ROMA (RM), 06/01/1969), con Parte_1
il patrocinio dell'avv. LAURETI ARMANDO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 10/02/1964), con il patrocinio CP_1
dell'avv. CENTONZE MAURIZIO e dell'avv. CENTONZE ELEONORA
giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI
All'udienza del 29/10/2024 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso Parte_1
che in data 12/09/1998 contraeva matrimonio concordatario con
[...]
e che dall'unione nascevano i figli (19/09/2001) e CP_1 Per_1
(24/06/2006), esponeva che con sentenza n. 11693/2021 il Per_2
Tribunale di Roma pronunciava la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale, alle condizioni ivi indicate in forza delle quali (all'epoca minorenne) è affidato in Per_2
via condivisa ad entrambi i genitori con residenza presso la madre,
assegnazione a costei della casa familiare sita in Roma Via Giuseppe
Cerbara n. 72, di proprietà dello Sposito, disciplina dei tempi di permanenza presso il padre, obbligo di costui di corrispondere alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, la somma mensile di euro
350,00 (euro 175,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, da aprile 2019, onere dei genitori di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra, mai corrisposte al pari del mantenimento ordinario;
che da allora non era ripresa la convivenza né si 3
era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle condizioni della separazione.
Non si costituiva in giudizio, sebbene ritualmente evocato,
[...]
. CP_1
All'udienza presidenziale compariva personalmente la ricorrente e il presidente delegato, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente,
confermava le condizioni separative eccezion fatta per il regime di affidamento di di cui disponeva l'affidamento esclusivo rafforzato Per_2
alla madre, stante la mancata contribuzione paterna al mantenimento e l'assenza di qualsivoglia rapporto e relazione padre-figlio; quindi rinviava la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
Con comparsa del 17/08/2023 si costituiva in giudizio CP_1
che aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma contestava le avverse allegazioni e istanze.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti,
all'udienza del 29/10/2024 il g.i. rimetteva la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data
12/09/1998, giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett.
b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Relativamente alle statuizioni accessorie, mette conto evidenziare che nelle more del giudizio anche il figlio secondogenito, (2006), è Per_2 4
divenuto maggiorenne, di talché nulla deve essere disposto in ordine al suo affidamento;
lo stesso abita unitamente alla sorella (2001) presso Per_1
la madre nella casa familiare sita in Roma Via Giuseppe Cerbara n. 72, di proprietà dello Sposito, immobile che, per l'effetto, anche in questa sede deve essere assegnato alla ricorrente.
Preso atto dello stato di inoccupazione dello Sposito, della incontestata non raggiunta indipendenza economica dei due figli delle parti,
dell'esclusivo godimento della casa familiare da parte della ricorrente,
nonché del reddito da lavoro autonomo della stessa, pari a circa euro
2.000,00 mensili nel triennio 2021-2023, oltre euro 750,00 lordi mensili da locazione di un immobile di sua proprietà, il collegio reputa equo confermare la misura dell'assegno di mantenimento per i due figli dovuto dal padre, come, peraltro, richiesto dalla stessa ricorrente, fermo l'onere di entrambi i genitori di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra afferenti i figli con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il
Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014.
Deve, infine, essere dichiarata l'inammissibilità della domanda di assegno divorzile proposta dal resistente successivamente alla costituzione in giudizio in quanto tardiva.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 76025/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, 5
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma in data 12/09/1998 tra Parte_1
(ROMA (RM), 06/01/1969) e OMA (RM), Controparte_1
10/02/1964) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 965, Parte II, Serie A05, Anno 1998, alle seguenti condizioni:
la casa familiare sita in Roma Via Giuseppe Cerbara n. 72 è assegnata alla ricorrente;
Parte_1
dispone che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli (2001) e (2006), l'assegno Per_1 Per_2
perequativo di euro 350,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat con base aprile 2019, e condanna lo Sposito al versamento, in favore della ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi Parte_1
importi comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il
Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti i due figli con le specificazioni di cui al suindicato
Protocollo;
dichiara inammissibile la domanda di assegno divorzile proposta dal resistente;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 28/01/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente 6
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 76025 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(ROMA (RM), 06/01/1969), con Parte_1
il patrocinio dell'avv. LAURETI ARMANDO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 10/02/1964), con il patrocinio CP_1
dell'avv. CENTONZE MAURIZIO e dell'avv. CENTONZE ELEONORA
giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI
All'udienza del 29/10/2024 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso Parte_1
che in data 12/09/1998 contraeva matrimonio concordatario con
[...]
e che dall'unione nascevano i figli (19/09/2001) e CP_1 Per_1
(24/06/2006), esponeva che con sentenza n. 11693/2021 il Per_2
Tribunale di Roma pronunciava la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale, alle condizioni ivi indicate in forza delle quali (all'epoca minorenne) è affidato in Per_2
via condivisa ad entrambi i genitori con residenza presso la madre,
assegnazione a costei della casa familiare sita in Roma Via Giuseppe
Cerbara n. 72, di proprietà dello Sposito, disciplina dei tempi di permanenza presso il padre, obbligo di costui di corrispondere alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, la somma mensile di euro
350,00 (euro 175,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, da aprile 2019, onere dei genitori di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra, mai corrisposte al pari del mantenimento ordinario;
che da allora non era ripresa la convivenza né si 3
era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle condizioni della separazione.
Non si costituiva in giudizio, sebbene ritualmente evocato,
[...]
. CP_1
All'udienza presidenziale compariva personalmente la ricorrente e il presidente delegato, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente,
confermava le condizioni separative eccezion fatta per il regime di affidamento di di cui disponeva l'affidamento esclusivo rafforzato Per_2
alla madre, stante la mancata contribuzione paterna al mantenimento e l'assenza di qualsivoglia rapporto e relazione padre-figlio; quindi rinviava la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
Con comparsa del 17/08/2023 si costituiva in giudizio CP_1
che aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma contestava le avverse allegazioni e istanze.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti,
all'udienza del 29/10/2024 il g.i. rimetteva la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data
12/09/1998, giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett.
b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Relativamente alle statuizioni accessorie, mette conto evidenziare che nelle more del giudizio anche il figlio secondogenito, (2006), è Per_2 4
divenuto maggiorenne, di talché nulla deve essere disposto in ordine al suo affidamento;
lo stesso abita unitamente alla sorella (2001) presso Per_1
la madre nella casa familiare sita in Roma Via Giuseppe Cerbara n. 72, di proprietà dello Sposito, immobile che, per l'effetto, anche in questa sede deve essere assegnato alla ricorrente.
Preso atto dello stato di inoccupazione dello Sposito, della incontestata non raggiunta indipendenza economica dei due figli delle parti,
dell'esclusivo godimento della casa familiare da parte della ricorrente,
nonché del reddito da lavoro autonomo della stessa, pari a circa euro
2.000,00 mensili nel triennio 2021-2023, oltre euro 750,00 lordi mensili da locazione di un immobile di sua proprietà, il collegio reputa equo confermare la misura dell'assegno di mantenimento per i due figli dovuto dal padre, come, peraltro, richiesto dalla stessa ricorrente, fermo l'onere di entrambi i genitori di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra afferenti i figli con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il
Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014.
Deve, infine, essere dichiarata l'inammissibilità della domanda di assegno divorzile proposta dal resistente successivamente alla costituzione in giudizio in quanto tardiva.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 76025/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, 5
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma in data 12/09/1998 tra Parte_1
(ROMA (RM), 06/01/1969) e OMA (RM), Controparte_1
10/02/1964) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 965, Parte II, Serie A05, Anno 1998, alle seguenti condizioni:
la casa familiare sita in Roma Via Giuseppe Cerbara n. 72 è assegnata alla ricorrente;
Parte_1
dispone che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli (2001) e (2006), l'assegno Per_1 Per_2
perequativo di euro 350,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat con base aprile 2019, e condanna lo Sposito al versamento, in favore della ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi Parte_1
importi comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il
Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti i due figli con le specificazioni di cui al suindicato
Protocollo;
dichiara inammissibile la domanda di assegno divorzile proposta dal resistente;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 28/01/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente 6
Dott.ssa Marta Ienzi