Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 10/06/2025, n. 11373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11373 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 11373/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06626/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6626 del 2021, proposto da Iniziative Commerciali Società di Servizi a r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Carla Gatta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Frascati, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Caterina Albesano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del diniego di condono edilizio del Comune di Frascati, prot. n. 12464, del 04.03.2020, notificato il 07.04.2021, emesso dal Responsabile apicale del Servizio Pianificazione e Governo del Territorio, con il quale è stata respinta la domanda di condono edilizio inoltrata il 01.03.1995, prot. n. 3922 (P.C.E. n. 834/A) dalla Coop Colle Papa 2000 a r.l. tesa ad ottenere il rilascio del condono edilizio ai sensi dell’art. 39 della legge 724/94 per la realizzazione di un manufatto a destinazione ufficio in Via Flaminio Ponzo snc (ora Via Cavalier d'Arpino n. 2/B) località Vermicino.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Frascati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 4 aprile 2025 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.) La ricorrente Iniziative Commerciali Società di Servizi a r.l. in liquidazione (“ CS ”) ha rappresentato di essere proprietaria di un immobile sito in Frascati, via Cavalier d’Arpino n. 2/B, distinto nel catasto fabbricati del comune di Frascati al foglio 18, particella 1172, subalterno 1 (già particella n. 594/p) interessato da una domanda di condono edilizio ai sensi della legge 23 dicembre 1994, n. 724, presentata dalla Colle Papa 200 soc. coop. edilizia S.r.l. (dante causa della ricorrente) in data 1° marzo 1995.
1.1.) CS ha, inoltre, esposto che l’attuale particella catastale sulla quale insiste l’immobile di sua proprietà ricade nel Piano di edilizia economica e popolare (“ PEEP ”) di Vermicino – adottato dal comune di Frascati con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 31 marzo 1981 e approvato con d.G.r. n. 6193 del 12 novembre 1982 e successiva variante n. 1, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 79 del 30 ottobre 1984 – con destinazione a “ Verde parco pubblico ”.
È stato altresì esposto che la Giunta comunale del comune di Frascati, con provvedimento n. 688 dell’8 novembre 1988, aveva deliberato l’occupazione in via d’urgenza, per un periodo massimo di cinque anni, anche della anzidetta particella 1172, senza però mai occuparla, né espropriarla.
2.) CS ha, poi, rappresentato come il comune di Frascati abbia respinto la domanda di condono del suddetto immobile con provvedimento prot. n. 12464 del 4 marzo 2020, notificato alla società ricorrente in data 7 aprile 2021.
Più in dettaglio, tale provvedimento di diniego reca la seguente motivazione “ l’istanza in oggetto non risulta ammissibile in quanto l’opera abusiva in argomento risulta realizzata all’interno di un’area ricadente nel P.E.E.P di Vermicino, attuato ai sensi della L. 167/62, Zona a Verde ‘Parco Pubblico’, approvato con D.G.R. n. 6193 del 12.11.1982 e successiva Variante n. 1 approvata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 79 del 30.10.1984 – Convenzione D.G.M. n. 51 del 20.07.1988. Pertanto la stessa risulta in contrasto con quanto riportato all’art. 33, lettera d), della L. 47/85 e ss.mm.ii. ” (cfr. doc. 3 della produzione di parte ricorrente).
3.) La società ricorrente, con la proposizione del presente ricorso affidato a quattro distinti motivi, ha impugnato il provvedimento di diniego della istanza di condono relativa all’immobile di sua proprietà, lamentandone l’illegittimità per violazione di legge, e ne ha chiesto l’annullamento.
3.1.) Con il primo motivo di ricorso è stata contestata la legittimità del gravato provvedimento per “ Violazione dell’art. 3 della legge 241/90. Violazione di istruttoria ed incompletezza di motivazione ”.
In particolare, con tale mezzo di gravame è stata lamentata l’illegittimità del provvedimento impugnato sull’assunto che il PEEP di Vermicino fosse decaduto per la parte non attuata a seguito del decorso del termine di legge, atteso che l’area destinata a “Verde parco pubblico” non risulta essere stata mai occupata, né espropriata dal Comune di Frascati, sebbene la Giunta comunale ne avesse deliberato l’occupazione in via d’urgenza per cinque anni.
La legittimità del gravato provvedimento risulterebbe, inoltre, anche inficiata per difetto di motivazione, in quanto il comune di Frascati non avrebbe adeguatamente chiarito le ragioni sulle quali si fonda il diniego di condono, sebbene con l’intervenuta decadenza del PEEP di Vermicino sia venuto meno il vincolo di inedificabilità assoluta insistente sulla particella catastale sulla quale è edificato l’immobile in questione. Di ciò, secondo la prospettazione di CS, il comune di Frascati avrebbe dovuto tener conto al momento della valutazione dell’istanza di condono in applicazione del principio tempus regit actum .
3.2.) Con il secondo motivo di ricorso è stata contestata la legittimità del gravato provvedimento per “ Violazione di legge. Violazione ed errata applicazione dell’art. 33 lett. d), L. 47/1985. Violazione ed errata applicazione dell’art. 9, L. 167/1962, e dell’art. 17, L. 1150/1942 ”.
CS, con tale motivo di ricorso, ha lamentato l’illegittimità del gravato provvedimento di diniego ritenendo che il comune di Frascati non avrebbe potuto considerare ancora efficace il vincolo di inedificabilità assoluta apposto dal PEEP di Vermicino sulla particella sulla quale insiste l’immobile di sua proprietà, risultando ciò in contrasto con l’articolo 9 della legge n. 167/1962, in combinato disposto con l’articolo 17 della legge n. 1150/1942. Sulla scorta di tali disposizioni normative, infatti, risulterebbe che i piani approvati hanno una efficacia limitata a soli diciotto anni dalla data del relativo decreto di approvazione – nella specie, il PEEP di Vermicino sarebbe divenuto inefficace nel 2000, essendo stato approvato in data 12 novembre 1982 – e che le aree comprese nel piano sono soggette ad espropriazione solo durante il periodo di efficacia del piano stesso.
Pertanto, secondo la prospettazione della società ricorrente, la decadenza del PEEP di Vermicino avrebbe comportato il venir meno della dichiarazione di pubblica utilità ex lege dell’area sulla quale è stato edificato l’immobile di sua proprietà, nonché la perdita di efficacia dei vincoli espropriativi imposti sulla stessa.
Peraltro, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 17 della legge n. 1150/1942, le prescrizioni imposte dal PEEP per le zone destinate a verde pubblico, comportanti vincolo di inedificabilità assoluta, avrebbero una efficacia temporale limitata, non potendosi far rientrare tra le prescrizioni di zona, in quanto ad opinare diversamente si determinerebbe una permanenza del vincolo di inedificabilità in assenza di una valida motivazione e a tempo indeterminato, con conseguente contrasto con il dettato costituzionale.
3.3.) Con il terzo motivo di ricorso è stata contestata la legittimità del gravato provvedimento per “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 33, c. 1, lett. d) della legge 47/85 ”.
Con tale mezzo di gravame è stata lamentata l’illegittimità dell’impugnato diniego di condono per contrasto con l’articolo 33, comma 1, lett. d) , della legge n. 47/1985, sull’assunto che tale disposizione normativa non sia applicabile al caso di specie in quanto riferita non a vincoli espropriativi, bensì conformativi apposti ex lege e non mediante strumenti urbanistici, per la tutela di interessi di natura paesaggistica, ambientale, idrogeologica, archeologica, culturale, ecc.
Nel caso di specie, invero, la destinazione a “Verde parco pubblico” imposta dal decaduto PEEP di Vermicino, non sarebbe riconducibile ai vincoli di inedificabilità assoluta previsti dall’articolo 33, comma 1, lett. d) , della legge n. 47/1985.
3.4.) Con il quarto motivo di ricorso è stata contestata la legittimità del gravato provvedimento per “ Violazione dell’art. 10 bis della legge 241/90. Violazione delle garanzie procedimentali ”.
CS, con tale motivo di ricorso, ha lamentato l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto lo stesso non sarebbe stato preceduto dal c.d. preavviso di rigetto, il che le avrebbe impedito di partecipare al procedimento e di esercitare le facoltà all’uopo previste dalla legge.
A tal proposito, la società ricorrente ha evidenziato come l’apporto partecipativo pretermesso, avrebbe potuto condurre il Comune procedente ad un diverso esito provvedimentale, tenuto conto di quanto rappresentato con le censure ricorsuali.
4.) Il comune di Frascati, in data 22 marzo 2022, si è costituito in resistenza nel presente giudizio.
5.) CS, con memoria depositata in data 28 febbraio 2025, ha specificato le proprie doglianze e ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
6.) Il comune di Frascati, con memoria depositata in data 3 marzo 2025, ha eccepito l’infondatezza del gravame e ha instato per la sua reiezione.
7.) Tanto la società ricorrente, quanto il Comune resistente, hanno depositato memorie di replica, con le quali hanno controdedotto alle avverse argomentazioni e difese e hanno, rispettivamente, insistito per l’accoglimento e il rigetto del ricorso.
8.) All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 4 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, giuste le istanze versate in atti dalle parti in data 26 marzo 2025, con le quali è stato chiesto il passaggio in decisione sulla base degli atti e scritti depositati.
DIRITTO
1. Il Collegio ritiene che il ricorso in esame non sia meritevole di favorevole considerazione e debba essere respinto per le seguenti ragioni di diritto.
2. Il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente, atteso che con gli stessi è stata contestata, anche sotto il profilo motivazionale, la legittimità del gravato provvedimento sull’assunto che la particella sulla quale insiste l’immobile oggetto di condono sia stata interessata da un vincolo espropriativo e non da un cogente vincolo conformativo, venuto peraltro meno in seguito alla perdita di efficacia del PEEP di Vermicino, dal che discenderebbe l’insuscettibilità di applicazione, nel caso di specie, del disposto di cui all’articolo 33, comma 1, lett. d) , della legge n. 47/1985.
2.1. Ad avviso del Collegio risulta, innanzitutto, infondata la censura con la quale è stata contestata la legittimità del gravato provvedimento di diniego per carenza motivazionale e per violazione dell’articolo 33, comma 1, lett. d) , della legge n. 47/1985.
In proposito, giova rilevare che a rendere il gravato provvedimento adeguatamente motivato risulta sufficiente l’indicazione della localizzazione dell’immobile all’interno di un’area ricadente nel PEEP di Vermicino con destinazione a “ Verde parco pubblico ”, nonché la contestazione della violazione del disposto di cui all’articolo 33, comma 1, lett. d) , della legge n. 47/1985.
Giova, infatti, evidenziare che la giurisprudenza amministrativa ha affermato che “ avuto riguardo al dato letterale, l’art. 33, comma 1, lett. d) L. n. 47 del 1985, facendo riferimento ad ‘ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità delle aree’, non pone una limitazione alle fonti costitutive del divieto di edificazione, né individua la tipologia di interesse pubblico sotteso all’imposizione del vincolo (invece rilevante ai sensi delle precedenti lettere del medesimo comma) ” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 8384 del 28 dicembre 2020), atteso che “ La lett d) sembra cioè disegnare una fattispecie di carattere residuale idonea ad abbracciare qualsiasi vincolo d’inedificabilità, indipendentemente dalla sua fonte, e quindi anche un vincolo –seppure atipico- di natura negoziale ” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 547 del 9 febbraio 2016).
2.1.1. A differenza di quanto prospettato da CS, il vincolo di inedificabilità che insiste sulla particella sulla quale è edificato il manufatto di sua proprietà oggetto della istanza di condono, non assume carattere espropriativo, bensì conformativo.
In proposito, la giurisprudenza amministrativa ha statuito che “ non può invece attribuirsi carattere ablatorio ai vincoli che regolano la proprietà privata al perseguimento di obiettivi di interesse generale, quali il vincolo di inedificabilità, c.d. ‘di rispetto’, a tutela di una strada esistente, a verde attrezzato, a parco, a zona agricola di pregio, verde, etc. ” (cfr. Cons. Stato, sez. II, sent. n. 342 del 14 gennaio 2020; Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 5125 del 31 agosto 2018; Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 3256 del 1° luglio 2015).
2.1.2. Proprio in ragione del carattere conformativo del vincolo ricadente anche sulla particella su cui insiste il manufatto di proprietà della parte ricorrente, risultano infondate anche le restanti censure articolate con i mezzi di gravame in esame.
Assume valore dirimente, per far emergere la legittimità del gravato provvedimento di diniego, la circostanza per cui l’intervenuta decadenza del PEEP non incide sull’efficacia e persistenza dei vincoli conformativi in esso contenuti, in quanto detta tipologia di vincoli – anche laddove previsti da un piano di edilizia economica e popolare – ha comunque la sua matrice nel Piano regolatore generale, che nel comune di Frascati risulta essere stato approvato con d.p.r. del 19 dicembre 1967, come risulta dall’atto ricognitivo comunale dell’11 febbraio 2008, pubblicamente accessibile sul sito Internet istituzionale dell’ente locale resistente.
Peraltro, dalla documentazione versata in atti – e, segnatamente, dalla deliberazione di Giunta municipale n. 688 dell’8 novembre 1988 – risulta che il PEEP di Vermicino sia stato approvato in variante al Piano regolatore generale del comune di Frascati.
In proposito, vale richiamare il consolidato indirizzo pretorio formatosi in seno alla giurisprudenza amministrativa, applicabile anche alle conseguenze discendenti dalla decadenza dei PEEP, secondo il quale “ ‘ […] la decadenza di detti piani, se certamente comporta la caducazione delle dichiarazioni di pubblica utilità ex lege e dei vincoli espropriativi che ne derivano ai sensi dell'art. 9 della L. 18 aprile 1962, n. 167, fa salvo però il vincolo conformativo derivante dalle destinazioni di zona che il Piano, in quanto strumento attuativo del P.R.G., ha posto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 febbraio 2010, nr. 509; Cons. Stato, sez. IV, 27 ottobre 2009, nn. 6572 e 6568; id., 12 dicembre 2008, nr. 6182)’ (Consiglio di Stato, sez. IV, 12-02-2015, n. 756); peraltro, ‘Affinché la decadenza dello strumento attuativo determini la situazione del tutto peculiare nei limiti desumibili dall'art. 4 della L. 28 gennaio 1977, n. 10 (limiti propri dei comuni sforniti di piano generale) è necessario che difetti in tutto o in parte una disciplina desumibile dallo strumento pianificatorio (Cons. Stato, V, 1° febbraio 1995, n. 163)’ (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. II, 11-04- 2008, n. 2081) ” (cfr. T.A.R. Campania, sezione staccata di Salerno, sez. II, sent. n. 1481 del 24 ottobre 2018, passata in giudicato).
2.2. Per quel che concerne la natura conformativa e non espropriativa del vincolo di rispetto dell’area con destinazione a “ Verde parco pubblico ” nella quale ricade anche la particella catastale di cui al foglio 18, particella 1172, subalterno 1, del catasto fabbricati del comune di Frascati, la stessa trova conforto in plurimi arresti della giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 862 del 12 febbraio 2018 e precedenti giurisprudenziali ivi citati).
Più in particolare, è stato affermato che “ il potere di pianificazione urbanistica del territorio non è circoscritto alla individuazione delle destinazioni delle zone del territorio comunale, ed in particolare alla possibilità e ai limiti edificatori delle stesse. Al contrario, esso si misura con un concetto di urbanistica non limitato alla disciplina coordinata della edificazione dei suoli (e, al massimo, ai tipi di edilizia, distinti per finalità, in tal modo definiti), ma che, per mezzo della disciplina dell'utilizzo delle aree, realizzi anche finalità economico-sociali della comunità locale (non in contrasto ma anzi in armonico rapporto con analoghi interessi di altre comunità territoriali, regionali e dello Stato), nel quadro di rispetto e di positiva attuazione di valori costituzionalmente tutelati. Tali finalità, più complessive dell'urbanistica, e degli strumenti che ne comportano attuazione, sono riscontrabili a partire dalla l. 17 agosto 1942 n. 1150, laddove essa individua il contenuto della disciplina urbanistica e dei suoi scopi (art. 1) non solo nell'assetto e incremento edilizio dell’abitato, ma anche nello ‘sviluppo urbanistico in genere nel territorio della Repubblica’. L’urbanistica quindi, e il correlativo esercizio del potere di pianificazione, non possono essere intesi, sul piano giuridico, solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, ma devono essere ricostruiti come intervento degli enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo ed armonico del medesimo (Cons. St., sez. IV, 22 febbraio 2017, n. 821). Con specifico riferimento al verde pubblico è stato già espressamente riconosciuto in giurisprudenza che detta destinazione, attribuita dal P.R.G. ad aree di proprietà privata, non comporta l’imposizione sulle stesse di un vincolo espropriativo, ma solo di un vincolo conformativo, che è funzionale all'interesse pubblico generale conseguente alla zonizzazione effettuata dallo strumento urbanistico (Cons. St., sez. IV, 12 febbraio 2018, n. 862) ” (cfr. C.G.A.R.S., sez. giurisdizionale, sent. n. 129 del 22 febbraio 2021).
3. Il Collegio ritiene, poi, infondato il quarto motivo di ricorso, con il quale è stata lamentata la violazione dell’articolo 10- bis della legge n. 241/1990, in quanto il comune di Frascati ha depositato copia del preavviso di rigetto comunicato alla società ricorrente (cfr. doc. 2 della produzione del Comune resistente) e CS, a riguardo, non ha controdedotto alcunché con la propria memoria di replica depositata in data 7 marzo 2025.
4. In definitiva, sulla scorta delle suesposte considerazioni, il ricorso in esame deve essere respinto stante la sua infondatezza.
5. Le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico della società ricorrente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna Iniziative Commerciali Società di Servizi a r.l. in liquidazione alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Frascati, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Luca Biffaro, Referendario, Estensore
Luigi Edoardo Fiorani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Biffaro | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO