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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 3 gennaio 2025 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 5892/2024 R.G.L. promosso da rappresentato e difeso per delega rilasciata su foglio separato Parte_1 allegato al ricorso dall'avv. Fabrizio di Biase presso lo studio del quale in
Trinitapoli (BT) V.le Kennedy, 98 è elettivamente domiciliato ricorrente nei confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 23.1.2023 Rep. n. 37590 a rogito del Notaio Persona_1 dall'avv. Chiara Contursi ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Foggia alla Via Brindisi n. 45, presso l'Avvocatura dell' CP_2 resistente
OGGETTO: Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.06.2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio l' chiedendo che, previo accertamento del proprio stato di CP_1 invalidità, fosse riconosciuto in giudizio il suo diritto all'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222/84, negato in sede amministrativa.
Integrato il contraddittorio, l' ha contestato la fondatezza della CP_1 domanda e ne ha chiesto il rigetto allegando già la titolarità in capo ad esso ricorrente dell'assegno di invalidità mentre nessuna domanda per assegno ordinario di invalidità risultava presentata all' in data 1.4.2023. CP_1
Concludeva per il rigetto del ricorso.
All'udienza, del 3 gennaio 2025 tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note di trattazione della parte resistente, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
********* Va preliminarmente chiarito, come peraltro, indicato dalla parte ricorrente, che la domanda amministrativa cui il ricorso si riferisce è quella dell'1.4.2021.
Il dato si appalesa incontrovertibile in quanto la documentazione posta a corredo del ricorso (domanda amministrativa, reiezione INPS e ricorso amministrativo) si riferiscono senza dubbio alcuno alla domanda amministrativa dell'1.4.2021.
Deve poi, rilevarsi che l' costituendosi ha prodotto il modello TE08 CP_1 datato 17 luglio 2024 con il quale è stata comunicata la liquidazione dell'assegno n. 002-310015054345 Cat. IO, decorrenza 1 maggio 2021 in favore del ricorrente (cfr. doc. ). CP_1
Ciò posto deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Va puntualizzato che il giudice, secondo quanto sostenuto dalla Suprema
Corte, può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle medesime secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr.
Cass. civ., III, 2.08.2004 n.14775).
Orbene, risulta dagli atti di causa che l' abbia corrisposto la CP_1 prestazione richiesta e l'iniziale contrasto tra le parti è dunque venuto meno in corso di giudizio.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, è pur vero che la concessione della provvidenza è avvenuta in corso di giudizio dopo il deposito del ricorso (26.06.2024) e dopo la sua notifica (04.07.2024) ma è altrettanto vero che la prestazione è stata riconosciuta in data 17.07.2024 con disposizione di pagamento al 13.08.2024, ovvero nel termine di delibazione (90 giorni) spettante all'istituto per provvedere sul ricorso amministrativo depositato in data 18.06.2024 (cfr. ricevuta in atti e pertanto, esse possono essere compensate in ragione di un mezzo, mentre per la restante quota devono essere poste a carico dell' . CP_1
Si precisa che le spese di lite vengono liquidate sulla base del minimo dei parametri di riferimento indicati nel DM 147/2022 tenuto conto della matura della causa (materia previdenziale), del valore della causa (scaglione da 5.601
a 26.000) e della condotta collaborativa dell'istituto dopo la proposizione del ricorso amministrativo.
Ne consegue la revoca dell'incarico al CTU.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti dell' in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, con ricorso depositato il 26.06.2024, nella causa iscritta al n. 5892/2024 R.G.L. così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- revoca l'incarico al CTU nominato;
- compensa per un mezzo le spese di lite tra le parti e condanna l' al CP_1 pagamento della restante quota che liquida complessivamente in euro 1.348,50, oltre al rimborso delle spese generali ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 3 gennaio 2025.
Il giudice
Caterina Napolitano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 3 gennaio 2025 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 5892/2024 R.G.L. promosso da rappresentato e difeso per delega rilasciata su foglio separato Parte_1 allegato al ricorso dall'avv. Fabrizio di Biase presso lo studio del quale in
Trinitapoli (BT) V.le Kennedy, 98 è elettivamente domiciliato ricorrente nei confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 23.1.2023 Rep. n. 37590 a rogito del Notaio Persona_1 dall'avv. Chiara Contursi ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Foggia alla Via Brindisi n. 45, presso l'Avvocatura dell' CP_2 resistente
OGGETTO: Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.06.2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio l' chiedendo che, previo accertamento del proprio stato di CP_1 invalidità, fosse riconosciuto in giudizio il suo diritto all'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222/84, negato in sede amministrativa.
Integrato il contraddittorio, l' ha contestato la fondatezza della CP_1 domanda e ne ha chiesto il rigetto allegando già la titolarità in capo ad esso ricorrente dell'assegno di invalidità mentre nessuna domanda per assegno ordinario di invalidità risultava presentata all' in data 1.4.2023. CP_1
Concludeva per il rigetto del ricorso.
All'udienza, del 3 gennaio 2025 tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note di trattazione della parte resistente, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
********* Va preliminarmente chiarito, come peraltro, indicato dalla parte ricorrente, che la domanda amministrativa cui il ricorso si riferisce è quella dell'1.4.2021.
Il dato si appalesa incontrovertibile in quanto la documentazione posta a corredo del ricorso (domanda amministrativa, reiezione INPS e ricorso amministrativo) si riferiscono senza dubbio alcuno alla domanda amministrativa dell'1.4.2021.
Deve poi, rilevarsi che l' costituendosi ha prodotto il modello TE08 CP_1 datato 17 luglio 2024 con il quale è stata comunicata la liquidazione dell'assegno n. 002-310015054345 Cat. IO, decorrenza 1 maggio 2021 in favore del ricorrente (cfr. doc. ). CP_1
Ciò posto deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Va puntualizzato che il giudice, secondo quanto sostenuto dalla Suprema
Corte, può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle medesime secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr.
Cass. civ., III, 2.08.2004 n.14775).
Orbene, risulta dagli atti di causa che l' abbia corrisposto la CP_1 prestazione richiesta e l'iniziale contrasto tra le parti è dunque venuto meno in corso di giudizio.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, è pur vero che la concessione della provvidenza è avvenuta in corso di giudizio dopo il deposito del ricorso (26.06.2024) e dopo la sua notifica (04.07.2024) ma è altrettanto vero che la prestazione è stata riconosciuta in data 17.07.2024 con disposizione di pagamento al 13.08.2024, ovvero nel termine di delibazione (90 giorni) spettante all'istituto per provvedere sul ricorso amministrativo depositato in data 18.06.2024 (cfr. ricevuta in atti e pertanto, esse possono essere compensate in ragione di un mezzo, mentre per la restante quota devono essere poste a carico dell' . CP_1
Si precisa che le spese di lite vengono liquidate sulla base del minimo dei parametri di riferimento indicati nel DM 147/2022 tenuto conto della matura della causa (materia previdenziale), del valore della causa (scaglione da 5.601
a 26.000) e della condotta collaborativa dell'istituto dopo la proposizione del ricorso amministrativo.
Ne consegue la revoca dell'incarico al CTU.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti dell' in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, con ricorso depositato il 26.06.2024, nella causa iscritta al n. 5892/2024 R.G.L. così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- revoca l'incarico al CTU nominato;
- compensa per un mezzo le spese di lite tra le parti e condanna l' al CP_1 pagamento della restante quota che liquida complessivamente in euro 1.348,50, oltre al rimborso delle spese generali ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 3 gennaio 2025.
Il giudice
Caterina Napolitano