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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 08/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Paola BARRACCHIA Presidente
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
- Dott. Maristella SARDONE Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. r. g. 598/2023, avente ad oggetto
“risarcimento danni”, promossa da
, rappresentato e difeso dall' avv. Rosanna Adessi Parte_1
-appellante-
c/ quale impresa designata per la gestione del Controparte_1
Fondo di garanzia per le vittime della strada, rappresentata e difesa dall'avv.
[...]
Controparte_2
con l'avv. Filomena Carla Ciccarelli
[...]
-appellata-
Conclusioni come precisate negli atti di costituzione nel giudizio di appello e richiamate come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni in atti
Motivazione
Con apposito atto di citazione, chiamava in giudizio, innanzi Parte_1 al Tribunale di Trani, la nella qualità di impresa designata per Controparte_1 la gestione dei sinistri del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, e la CP_2
al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro
[...] verificatosi a causa del mezzo -macchina operatrice- di titolarità della non CP_2 coperto da assicurazione.
Deduceva che il sinistro si era verificato -in data 19/2/2014 alle ore 18,00/18,30 circa, sulla S.P. n. 130 Trani/Andria- perché il suddetto veicolo, O.M. FS-30,4 sprovvisto di targa, di proprietà della e condotta da , che viaggiava nella CP_2 Persona_1 stessa direzione di marcia del effettuava una negligente ed improvvisa manovra di Pt_1 svolta a sinistra, portandosi verso la sinistra della propria carreggiata stradale, venendo
Pagina 1 quindi tamponato dal veicolo Citroen tg. AD171BS condotto dal , perché non Pt_1 avvistabile, ed in quanto privo di dispositivi luminosi.
I convenuti, costituendosi, contestavano la configurabilità di alcuna responsabilità del conducente della macchina operatrice, rilevando che era stato il a tamponare la Pt_1 macchina in questione, avendo nell'occorso tenuto una velocità eccessiva, ben superiore a quella consentita (30 Km/h) e non avendo rispettato l'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza.
Il Giudice di prime cure pronunciava, all'esito della istruttoria, la sentenza -n.
582/2023 depositata il 30/3/2023-, con la quale rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite.
Rilevando essere incontestato l'avvenuto tamponamento da parte del si riteneva Pt_1 in merito che dalle risultanze istruttorie acquisite, non potevano trarsi idonei elementi probatori a supporto della asserita responsabilità della macchina operatrice tamponata.
Veniva valutata la inattendibilità del teste addotto da parte attrice, e valorizzate le dichiarazioni testimoniali di altri due testi, che avevano affermato che la macchina operatrice era munita di dispositivi luminosi, e che era nell'occorso stato anche azionato l'indicatore di direzione -destro-.
Ed ancora si considerava che, per quanto indicato dai CC intervenuti sui luoghi, il Pt_1 non aveva tenuto una velocità commisurata allo stato dei luoghi, tanto essendo desumibile dalle tracce di frenata -per circa 30 mt- lasciate nel frangente.
Considerando il mancato rispetto della distanza di sicurezza, e quindi la violazione dell'art. 149 comma 1° CdS, si escludeva l'applicabilità dell'art. 2054 comma 2 c.c., rilevando che l'attore, gravato dal relativo onere, non aveva fornito la prova liberatoria sulla inimputabilità al medesimo della collisione, e sulla giustificabilità del mancato tempestivo arresto dell'auto.
L'appellante impugnava la sentenza chiedendone la riforma, con accoglimento Pt_1 della propria domanda, così come formulata in primo grado
Venivano all'uopo addotti quali motivi:
1)La errata interpretazione delle risultanze istruttorie
Con riferimento a quanto ritenuto sulla inattendibilità del teste indicato dal e sulla Pt_1 idoneità e valore probatorio delle risultanze delle altre prove testi, sostenendo essere generico il richiamo al verbale dei CC in atti.
Si rilevava che non si era tenuto conto delle dichiarazioni, rese nel corso delle indagini preliminari, dalle persone informate sui fatti, e che avevano precisato che la macchina operatrice era priva dei dispositivi luminosi
Ed ancora si contestava l'attendibilità dei testi addotti dalla controparte, perché aventi rapporti di conoscenza e di lavoro con la CP_2
2)La violazione e falsa applicazione dell'art. 113 c.p.c.
Pagina 2 Per aver il Giudice di prime cure omesso di considerare che la macchina operatrice doveva essere munita di dispositivi di illuminazione e segnalazione, che, nel caso, la macchina tamponata, non aveva.
Si deduceva inoltre che l'estensione delle tracce di frenata, era correlabile all'improvviso avvistamento del mezzo tamponato.
Veniva ancora dedotto che non era stato possibile rilevare lo stato di quiete dei mezzi dopo il sinistro, posto che la macchina operatrice non si era fermata dopo l'impatto.
Gli appellati in epigrafe indicati, si costituivano, contestando le avverse richieste e deduzioni e chiedendo il rigetto dell'impugnazione, rappresentando che, a differenza rispetto a quanto narrato dall'attore sugli accadimenti, la macchina operatrice si accingeva, nel frangente – e come dichiarato dai testi- a svoltare a destra, e non a sinistra.
*********************
L'appello deve ritenersi infondato.
I motivi addotti possono essere valutati congiuntamente, attenendo in sostanza alla carente ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di prime cure, ed alla impropria valorizzazione delle acquisizioni allegate al fascicolo
Occorre rilevare che l'attore aveva, a fronte delle recise contestazioni di controparte,
l'onere di dimostrare che l'occorso fosse imputabile alla condotta del conducente della macchina operatrice coinvolta nel sinistro.
Tale prova non può ritenersi raggiunta, e corrette risultano essere le valutazioni del
Giudice di prime cure al riguardo.
Non sono difatti ravvisabili elementi idonei che possano far ritenere che il tamponamento del sia accaduto a causa della scorretta condotta di guida del Pt_1 conducente della macchina operatrice tamponata, o comunque imputabile al medesimo.
Che si sia verificato un tamponamento è fatto pacifico.
Che il soggetto tamponante sia il è altrettanto acclarato. Pt_1
Che il medesimo abbia tenuto nell'occorso una velocità ben superiore ai limiti ed Pt_1 alla condizione dei luoghi, così come rilevato dai CC -ed in considerazione della lunghezza delle tracce di frenata- è fatto assodato, in quanto non oggetto di specifica constatazione, ed acclarato in considerazione di quanto rilevato sulla lunghezza delle tracce di frenata.
L'aspetto sul quale si controverte, ed al quale l'appellante addebita l'accaduto, ed Pt_1 anche la consistenza delle tracce di frenata -in quanto conseguenti ad improvviso avvistamento del mezzo che precedeva la Citroen del è la dotazione o meno, e Pt_1
l'accensione dei segnali luminosi del mezzo tamponato.
Al riguardo va rilevato che il teste di parte attrice, , ha dichiarato che il mezzo Tes_1 investito non era dotato di dispositivi luminosi.
Mentre i testi di parte convenuta hanno affermato l'esatto contrario.
I CC intervenuti sui luoghi dopo l'occorso, hanno rilevato che “Tra gli astanti non venivano reperite sul luogo, persone estranee al sinistro, in grado di testimoniare
l'accaduto”, ancora rilevando che “sul luogo non vi erano elementi oggettivi ascrivibili al sinistro”
Pagina 3 La constatazione dei CC sulla mancanza di riscontro sui luoghi, della presenza dei soggetti che potessero rendere dichiarazioni sull'accaduto, rende le risultanze testimoniali acquisite in prime cure -ed anche quelle delle sommarie informazioni in atti allegate- non rilevanti dal punto di vista probatorio, non potendo ritenersi né recepibile quanto affermato dal teste di parte attrice sulla mancanza di dispositivi luminosi per la macchina operatrice tamponata;
né recepibile quanto dichiarato dai testi addotti dalla su tale dotazione. CP_2
Peraltro pur essendo in atti allegato il verbale di sommarie informazioni rese dalla va anche osservato che la predetta non risulta esser stata escussa come teste CP_3 nel giudizio di primo grado, non avendo affatto dato conferma e descrizione di quanto accaduto.
Si osserva inoltre che anche dal verbale di s.i.t. allegato in atti non possono trarsi -a fronte delle confliggenti dichiarazioni rese dagli opposti testi, e della constatazione dei
CC sul mancato riscontro della presenza dei testi in loco- elementi idonei che possano consentire di ritenere che l'accaduto sia stato cagionato dalla asserita mancanza dei dispositivi luminosi, e quindi dalla condotta del conducente del muletto.
Peraltro dalle dichiarazioni rese dal teste , si desume che lo stesso fosse a Tes_1 distanza di circa 200-300 mt. dal luogo del sinistro, dovendosi anche ritenere che da una sì lunga distanza, e viste le condizioni di visibilità notturne -va rilevato che lo stesso teste ha dichiarato che la strada era buia, pur avendo indicato che l'accaduto si è verificato all'imbrunire (tanto peraltro indurrebbe a ritenere comunque la visibilità della macchina operatrice, da parte del -, difficilmente avrebbe consentito di percepire i Pt_1 dettagli della situazione;
lo stesso teste ha inoltre dichiarato di aver sentito il rumore del tamponamento, e di “essersi accorto dell'incidente, man mano che mi avvicinavo ai veicoli”.
Peraltro, e nonostante la gravità delle condizioni del Papa, non risulta che né il teste
, né la -escussa a sommarie informazioni, ma non nel giudizio civile- Tes_1 CP_3 siano stati rinvenuti sui luoghi dai CC intervenuti -così come peraltro, gli ulteriori testi addotti dalla essendo i suddetti stati sentiti a s.i.t. dai CC, un anno dopo CP_2 rispetto al sinistro.
In siffatto quadro, quel che assume rilevanza dirimente è che il veicolo del abbia Pt_1 tamponato la predetta macchina, tanto rendendo presumibile il mancato rispetto della distanza di sicurezza.
Ed ancora la circostanza rilevante che il viaggiasse a velocità elevata -come Pt_1 desumibile dalla lunghezza delle tracce di frenata-, non rispettosa dei limiti imposti in loco (30 km/h), e non commisurata alla condizione dei luoghi.
Tali constatazioni, in mancanza di prova -con onere a carico dell'appellante- sull'addebitabilità, almeno in parte, dell'occorso al veicolo tamponato, portano a ritenere che la responsabilità del caso vada posta a carico esclusivo del soggetto tamponante, dovendosi ritenere integrata la violazione dell'art. 149 comma 1° CdS.
Devono pertanto ritenersi condivisibili le valutazioni rese dal Giudice di prime cure, non potendo, quanto addotto dall'appellante, assurgere al rango di idoneo riscontro.
Pagina 4 Le prospettazioni di parte devono, per quanto innanzi, esser considerate, in mancanza di idonei elementi a sostegno, meri ed indimostrati assunti, a fronte dei quali emergono elementi oggettivi e convergenti che portano a ritenere che la causa ipotizzabile con riferimento all'occorso, possa esser identificata nell'elevata ed inadeguata velocità tenuta dal e dal mancato rispetto della distanza di sicurezza. Pt_1
A tanto può aggiungersi che, stante il contenuto limite di velocità previsto in loco, può, con ragionamento di tipo controfattuale, ritenersi che ove il Papa avesse tenuto una condotta conforme alle regole ed ai limiti indicati, avrebbe potuto compiere una idonea manovra di emergenza per evitare l'ostacolo o che comunque avrebbe comportato conseguenze meno gravi rispetto all'accaduto.
Quel che in definitiva rileva è che non vi sono idonei riscontri che possano portare a ritenere che l'accaduto sia addebitabile a qualsivoglia responsabilità del conducente della macchina operatrice tamponata.
La domanda proposta dovrà, pertanto, essere rigettata, dovendosi confermare la sentenza di primo grado
Quanto alle spese del giudizio di appello, si ritiene doversi disporre la condanna del soccombente al pagamento nella misura minima dello scaglione indeterminato complessità bassa, non avendo la valutazione del caso coinvolto questioni di particolare complessità, e dovendosi ritenere la domanda indeterminata nel quantum.
Al rigetto dell'appello consegue la declaratoria per quanto previsto ex art. 13 comma
1quater del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 582/2023 pubblicata il 30/3/2023, ogni altra istanza, deduzione eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante pagamento in solido delle spese di lite che si liquidano a favore della e della in complessivi € 4.996,00 cadauno, oltre CP_1 CP_2 rimborso forfettario, Cna ed Iva come per legge;
3) Dichiara che l'appellante è tenuto, per quanto previsto dall' Parte_2 art. 13 comma 1quater del D.P.R. 115/2002, al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 3/1/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Paola Barracchia
Pagina 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Paola BARRACCHIA Presidente
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
- Dott. Maristella SARDONE Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. r. g. 598/2023, avente ad oggetto
“risarcimento danni”, promossa da
, rappresentato e difeso dall' avv. Rosanna Adessi Parte_1
-appellante-
c/ quale impresa designata per la gestione del Controparte_1
Fondo di garanzia per le vittime della strada, rappresentata e difesa dall'avv.
[...]
Controparte_2
con l'avv. Filomena Carla Ciccarelli
[...]
-appellata-
Conclusioni come precisate negli atti di costituzione nel giudizio di appello e richiamate come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni in atti
Motivazione
Con apposito atto di citazione, chiamava in giudizio, innanzi Parte_1 al Tribunale di Trani, la nella qualità di impresa designata per Controparte_1 la gestione dei sinistri del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, e la CP_2
al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro
[...] verificatosi a causa del mezzo -macchina operatrice- di titolarità della non CP_2 coperto da assicurazione.
Deduceva che il sinistro si era verificato -in data 19/2/2014 alle ore 18,00/18,30 circa, sulla S.P. n. 130 Trani/Andria- perché il suddetto veicolo, O.M. FS-30,4 sprovvisto di targa, di proprietà della e condotta da , che viaggiava nella CP_2 Persona_1 stessa direzione di marcia del effettuava una negligente ed improvvisa manovra di Pt_1 svolta a sinistra, portandosi verso la sinistra della propria carreggiata stradale, venendo
Pagina 1 quindi tamponato dal veicolo Citroen tg. AD171BS condotto dal , perché non Pt_1 avvistabile, ed in quanto privo di dispositivi luminosi.
I convenuti, costituendosi, contestavano la configurabilità di alcuna responsabilità del conducente della macchina operatrice, rilevando che era stato il a tamponare la Pt_1 macchina in questione, avendo nell'occorso tenuto una velocità eccessiva, ben superiore a quella consentita (30 Km/h) e non avendo rispettato l'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza.
Il Giudice di prime cure pronunciava, all'esito della istruttoria, la sentenza -n.
582/2023 depositata il 30/3/2023-, con la quale rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite.
Rilevando essere incontestato l'avvenuto tamponamento da parte del si riteneva Pt_1 in merito che dalle risultanze istruttorie acquisite, non potevano trarsi idonei elementi probatori a supporto della asserita responsabilità della macchina operatrice tamponata.
Veniva valutata la inattendibilità del teste addotto da parte attrice, e valorizzate le dichiarazioni testimoniali di altri due testi, che avevano affermato che la macchina operatrice era munita di dispositivi luminosi, e che era nell'occorso stato anche azionato l'indicatore di direzione -destro-.
Ed ancora si considerava che, per quanto indicato dai CC intervenuti sui luoghi, il Pt_1 non aveva tenuto una velocità commisurata allo stato dei luoghi, tanto essendo desumibile dalle tracce di frenata -per circa 30 mt- lasciate nel frangente.
Considerando il mancato rispetto della distanza di sicurezza, e quindi la violazione dell'art. 149 comma 1° CdS, si escludeva l'applicabilità dell'art. 2054 comma 2 c.c., rilevando che l'attore, gravato dal relativo onere, non aveva fornito la prova liberatoria sulla inimputabilità al medesimo della collisione, e sulla giustificabilità del mancato tempestivo arresto dell'auto.
L'appellante impugnava la sentenza chiedendone la riforma, con accoglimento Pt_1 della propria domanda, così come formulata in primo grado
Venivano all'uopo addotti quali motivi:
1)La errata interpretazione delle risultanze istruttorie
Con riferimento a quanto ritenuto sulla inattendibilità del teste indicato dal e sulla Pt_1 idoneità e valore probatorio delle risultanze delle altre prove testi, sostenendo essere generico il richiamo al verbale dei CC in atti.
Si rilevava che non si era tenuto conto delle dichiarazioni, rese nel corso delle indagini preliminari, dalle persone informate sui fatti, e che avevano precisato che la macchina operatrice era priva dei dispositivi luminosi
Ed ancora si contestava l'attendibilità dei testi addotti dalla controparte, perché aventi rapporti di conoscenza e di lavoro con la CP_2
2)La violazione e falsa applicazione dell'art. 113 c.p.c.
Pagina 2 Per aver il Giudice di prime cure omesso di considerare che la macchina operatrice doveva essere munita di dispositivi di illuminazione e segnalazione, che, nel caso, la macchina tamponata, non aveva.
Si deduceva inoltre che l'estensione delle tracce di frenata, era correlabile all'improvviso avvistamento del mezzo tamponato.
Veniva ancora dedotto che non era stato possibile rilevare lo stato di quiete dei mezzi dopo il sinistro, posto che la macchina operatrice non si era fermata dopo l'impatto.
Gli appellati in epigrafe indicati, si costituivano, contestando le avverse richieste e deduzioni e chiedendo il rigetto dell'impugnazione, rappresentando che, a differenza rispetto a quanto narrato dall'attore sugli accadimenti, la macchina operatrice si accingeva, nel frangente – e come dichiarato dai testi- a svoltare a destra, e non a sinistra.
*********************
L'appello deve ritenersi infondato.
I motivi addotti possono essere valutati congiuntamente, attenendo in sostanza alla carente ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di prime cure, ed alla impropria valorizzazione delle acquisizioni allegate al fascicolo
Occorre rilevare che l'attore aveva, a fronte delle recise contestazioni di controparte,
l'onere di dimostrare che l'occorso fosse imputabile alla condotta del conducente della macchina operatrice coinvolta nel sinistro.
Tale prova non può ritenersi raggiunta, e corrette risultano essere le valutazioni del
Giudice di prime cure al riguardo.
Non sono difatti ravvisabili elementi idonei che possano far ritenere che il tamponamento del sia accaduto a causa della scorretta condotta di guida del Pt_1 conducente della macchina operatrice tamponata, o comunque imputabile al medesimo.
Che si sia verificato un tamponamento è fatto pacifico.
Che il soggetto tamponante sia il è altrettanto acclarato. Pt_1
Che il medesimo abbia tenuto nell'occorso una velocità ben superiore ai limiti ed Pt_1 alla condizione dei luoghi, così come rilevato dai CC -ed in considerazione della lunghezza delle tracce di frenata- è fatto assodato, in quanto non oggetto di specifica constatazione, ed acclarato in considerazione di quanto rilevato sulla lunghezza delle tracce di frenata.
L'aspetto sul quale si controverte, ed al quale l'appellante addebita l'accaduto, ed Pt_1 anche la consistenza delle tracce di frenata -in quanto conseguenti ad improvviso avvistamento del mezzo che precedeva la Citroen del è la dotazione o meno, e Pt_1
l'accensione dei segnali luminosi del mezzo tamponato.
Al riguardo va rilevato che il teste di parte attrice, , ha dichiarato che il mezzo Tes_1 investito non era dotato di dispositivi luminosi.
Mentre i testi di parte convenuta hanno affermato l'esatto contrario.
I CC intervenuti sui luoghi dopo l'occorso, hanno rilevato che “Tra gli astanti non venivano reperite sul luogo, persone estranee al sinistro, in grado di testimoniare
l'accaduto”, ancora rilevando che “sul luogo non vi erano elementi oggettivi ascrivibili al sinistro”
Pagina 3 La constatazione dei CC sulla mancanza di riscontro sui luoghi, della presenza dei soggetti che potessero rendere dichiarazioni sull'accaduto, rende le risultanze testimoniali acquisite in prime cure -ed anche quelle delle sommarie informazioni in atti allegate- non rilevanti dal punto di vista probatorio, non potendo ritenersi né recepibile quanto affermato dal teste di parte attrice sulla mancanza di dispositivi luminosi per la macchina operatrice tamponata;
né recepibile quanto dichiarato dai testi addotti dalla su tale dotazione. CP_2
Peraltro pur essendo in atti allegato il verbale di sommarie informazioni rese dalla va anche osservato che la predetta non risulta esser stata escussa come teste CP_3 nel giudizio di primo grado, non avendo affatto dato conferma e descrizione di quanto accaduto.
Si osserva inoltre che anche dal verbale di s.i.t. allegato in atti non possono trarsi -a fronte delle confliggenti dichiarazioni rese dagli opposti testi, e della constatazione dei
CC sul mancato riscontro della presenza dei testi in loco- elementi idonei che possano consentire di ritenere che l'accaduto sia stato cagionato dalla asserita mancanza dei dispositivi luminosi, e quindi dalla condotta del conducente del muletto.
Peraltro dalle dichiarazioni rese dal teste , si desume che lo stesso fosse a Tes_1 distanza di circa 200-300 mt. dal luogo del sinistro, dovendosi anche ritenere che da una sì lunga distanza, e viste le condizioni di visibilità notturne -va rilevato che lo stesso teste ha dichiarato che la strada era buia, pur avendo indicato che l'accaduto si è verificato all'imbrunire (tanto peraltro indurrebbe a ritenere comunque la visibilità della macchina operatrice, da parte del -, difficilmente avrebbe consentito di percepire i Pt_1 dettagli della situazione;
lo stesso teste ha inoltre dichiarato di aver sentito il rumore del tamponamento, e di “essersi accorto dell'incidente, man mano che mi avvicinavo ai veicoli”.
Peraltro, e nonostante la gravità delle condizioni del Papa, non risulta che né il teste
, né la -escussa a sommarie informazioni, ma non nel giudizio civile- Tes_1 CP_3 siano stati rinvenuti sui luoghi dai CC intervenuti -così come peraltro, gli ulteriori testi addotti dalla essendo i suddetti stati sentiti a s.i.t. dai CC, un anno dopo CP_2 rispetto al sinistro.
In siffatto quadro, quel che assume rilevanza dirimente è che il veicolo del abbia Pt_1 tamponato la predetta macchina, tanto rendendo presumibile il mancato rispetto della distanza di sicurezza.
Ed ancora la circostanza rilevante che il viaggiasse a velocità elevata -come Pt_1 desumibile dalla lunghezza delle tracce di frenata-, non rispettosa dei limiti imposti in loco (30 km/h), e non commisurata alla condizione dei luoghi.
Tali constatazioni, in mancanza di prova -con onere a carico dell'appellante- sull'addebitabilità, almeno in parte, dell'occorso al veicolo tamponato, portano a ritenere che la responsabilità del caso vada posta a carico esclusivo del soggetto tamponante, dovendosi ritenere integrata la violazione dell'art. 149 comma 1° CdS.
Devono pertanto ritenersi condivisibili le valutazioni rese dal Giudice di prime cure, non potendo, quanto addotto dall'appellante, assurgere al rango di idoneo riscontro.
Pagina 4 Le prospettazioni di parte devono, per quanto innanzi, esser considerate, in mancanza di idonei elementi a sostegno, meri ed indimostrati assunti, a fronte dei quali emergono elementi oggettivi e convergenti che portano a ritenere che la causa ipotizzabile con riferimento all'occorso, possa esser identificata nell'elevata ed inadeguata velocità tenuta dal e dal mancato rispetto della distanza di sicurezza. Pt_1
A tanto può aggiungersi che, stante il contenuto limite di velocità previsto in loco, può, con ragionamento di tipo controfattuale, ritenersi che ove il Papa avesse tenuto una condotta conforme alle regole ed ai limiti indicati, avrebbe potuto compiere una idonea manovra di emergenza per evitare l'ostacolo o che comunque avrebbe comportato conseguenze meno gravi rispetto all'accaduto.
Quel che in definitiva rileva è che non vi sono idonei riscontri che possano portare a ritenere che l'accaduto sia addebitabile a qualsivoglia responsabilità del conducente della macchina operatrice tamponata.
La domanda proposta dovrà, pertanto, essere rigettata, dovendosi confermare la sentenza di primo grado
Quanto alle spese del giudizio di appello, si ritiene doversi disporre la condanna del soccombente al pagamento nella misura minima dello scaglione indeterminato complessità bassa, non avendo la valutazione del caso coinvolto questioni di particolare complessità, e dovendosi ritenere la domanda indeterminata nel quantum.
Al rigetto dell'appello consegue la declaratoria per quanto previsto ex art. 13 comma
1quater del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 582/2023 pubblicata il 30/3/2023, ogni altra istanza, deduzione eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante pagamento in solido delle spese di lite che si liquidano a favore della e della in complessivi € 4.996,00 cadauno, oltre CP_1 CP_2 rimborso forfettario, Cna ed Iva come per legge;
3) Dichiara che l'appellante è tenuto, per quanto previsto dall' Parte_2 art. 13 comma 1quater del D.P.R. 115/2002, al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 3/1/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Paola Barracchia
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