Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/03/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente
dott. Ludovico Rossi Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3648 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato RIGAMONTI CHIARA
e
C.F. nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato BERTONCELLO MANUELA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio degli stessi alle seguenti condizioni:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto
2) Le figlie minorenni e saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocamento prevalente presso la madre.
3) I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti relative alla vita di e (istruzione, educazione, Per_1 Per_2
1
4) Per le questioni di ordinaria amministrazione, invece, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza delle figlie presso di sé.
5) Il Sig. e la Sig.ra stabiliscono che e staranno con il papà il CP_1 Pt_1 Per_1 Per_2
mercoledì dalle ore 17.30 sino alle 21.30, nonchè un week-end ogni quindici giorni, dalle ore 18.30 del venerdì sino alla mattina del lunedì quando il padre accompagnerà a scuola e nel Per_1 Per_2
caso in cui il padre fosse impossibilitato ad accompagnare le bambine a scuola, i genitori faranno ricorso all'ausilio di una baby-sitter con spesa ripartita al 50%. Il padre trascorrerà inoltre con le figlie dopo il weekend di spettanza della madre il lunedì dalle ore 16.00 alle ore 18.30. Qualora il padre abbia una giustificata ragione per non occuparsi delle figlie durante il weekend di sua spettanza, il diritto verrà recuperato nel finesettimana immediatamente successivo, fatti salvi altri impegni precedentemente presi dalla madre con le figlie, che pertanto dovrà dare il suo benestare;
in caso contrario il weekend verrà recuperato successivamente.
6) In ogni caso, padre e figlie potranno vedersi ogni qualvolta lo desiderino, previo avviso alla madre nelle 24ore precedenti, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici delle minori.
7) e staranno con il padre inoltre, per quanto attiene le vacanze natalizie, dal 30.12 Per_1 Per_2
alle ore 9.00 sino al 6.01 o altro giorno precedente alla ripresa scolastica alle 21. Il Sig. CP_1
inoltre potrà trascorrere con le figlie la giornata del 24.12 recandosi nel luogo ove le figlie trascorreranno le vacanze di Natale con la madre. Le vacanze pasquali saranno alternate di anno in anno tra il padre e la madre. I ponti saranno alternati, cominciando l'alternanza con la madre.
8) Quando il padre ospiterà presso la di lui abitazione le figlie, verrà garantito loro uno spazio adeguato, mantenendo presso l'abitazione dei cambi e il necessario per l'igiene personale delle bambine.
9) I genitori terranno con sé le minori per almeno un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive. I coniugi concorderanno il periodo tra loro entro il 30 aprile di ogni anno.
10) La Sig.ra potrà richiedere al padre di occuparsi delle bambine per un periodo di 15 Pt_1
giorni, anche non consecutivi, ogni anno, dando un preavviso di 2 mesi. Il padre, al momento della richiesta, potrà opporre rifiuto alla richiesta della madre solamente per comprovate, non rimandabili e straordinarie necessità sanitarie o lavorative. In quest'ultimo caso, se anche la madre non potesse rinunciare ai propri impegni per ragioni lavorative, i genitori affideranno le figlie minori, per gli orari/giorni in cui il padre non sarà disponibile (comunicati al momento della richiesta), a persona di fiducia/baby sitter dividendone le spese.
2 11) I genitori concordano sin d'ora di comunicarsi reciprocamente i luoghi dove trascorreranno le giornate di propria spettanza lontano dalle proprie abitazioni in occasione delle vacanze che passeranno con i figli, o anche dei rispettivi periodi ordinari.
12) I genitori concordano sin d'ora di collaborare nell'accompagnare le figlie ad eventuali visite programmate nonché ad impegni extrascolastici, la cui gestione non graverà esclusivamente sulla madre, il tutto in considerazione degli impegni lavorativi di entrambi i genitori.
13) Il padre provvederà a versare un contributo per il mantenimento delle figlie di Euro 300,00 a figlia, da corrispondere alla signora mediante bonifico bancario, entro il 15 del mese Pt_1
successivo. L'importo sarà rivalutato secondo gli Indici ISTAT a decorrere da un anno dalla sottoscrizione del presente accordo.
14) Le spese straordinarie, nonché le spese relative alla mensa scolastica, verranno ripartite al 50% tra i genitori.
Per spese straordinarie si intendono quelle indicate di seguito:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista e non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante di base o dallo specialista, anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) corredo scolastico di cancelleria di inizio anno;
d) dotazione informatica (pc/tablet); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extra-scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati
3 da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) qualora non sia possibile l'ausilio del genitore non collocatario prevalente, baby sitter in orario lavorativo del genitore collocatario;
- spese extra-scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, scout) e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni).
Per quanto concerne quanto non menzionato si fa esplicito riferimento al Protocollo del Tribunale di Vicenza. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
15) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti e di non svolgere, dunque, nei loro rapporti, reciproca domanda di mantenimento.
16) i coniugi concordano che l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla sig.ra che Pt_1
si dovrà far carico di richiederlo presentando autonomamente la domanda, rendendosi il padre disponibile a sottoscrivere l'eventuale documentazione necessaria;
le detrazioni fiscali inerenti le spese delle figlie e nonché delle detrazioni fiscali già in corso per i lavori effettuati Per_1 Per_2
nella casa coniugale, verranno invece ripartite al 50% tra i coniugi;
17) I coniugi si danno sin d'ora reciproco assenso per la richiesta e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, propri e delle figlie.
Spese di lite compensate”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 10/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in ZA EN (VI) in data 23/06/2012.
All'esito dell'udienza del 16/01/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Ciò posto, le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di sottoscrizione dell'accordo di separazione raggiunto a
4 seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato (11/11/2022) e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso delle figlie minori, alla prevalente collocazione delle stesse presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze delle minori;
-le spese straordinarie relative alle figlie minori, come regolamentate dagli accordi intervenuti tra le parti e, per quanto non previsto, dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei loro documenti validi per l'espatrio e di quelli per le figlie minori;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Parte_1
5 in ZA EN (VI) il 23/06/2012 alle condizioni in epigrafe riportate Controparte_1
da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di ZA EN (VI) al n. 7, parte II, serie A, anno 2012;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 18.3.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo
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