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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/02/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo
In esito all'udienza dell'11 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter
c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 4948/2018 R.G. vertente
TRA
, c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Lombardo, giusta procura allegata al ricorso introduttivo.
RICORRENTE
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Lidia Dimasi, giusta procura allegata alla memoria di costituzione. RESISTENTE
E
, c.f. Controparte_2 C.F._2
CONVENUTO NON COSTITUITO
OGGETTO: crediti da lavoro
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.10.2018 esponeva di aver prestato Parte_1
attività lavorativa in favore dapprima della ditta , dal 27.08.2016 sino al Controparte_2
30.07.2018 e, senza soluzione di continuità, in favore della società dal Controparte_1
31.07.2018 sino al licenziamento del 09.10.2018. In particolare, riferiva di essere stata assunta
1 in data 27.08.2016 senza regolare contratto e successivamente regolarizzata in data 29.08.2017 con contratto part-time e qualifica di “addetta archiv.”, sebbene svolgesse attività lavorativa dal lunedì al sabato dalle h. 8,30 alle h. 13,30. Veniva infine licenziata in data 09.10.2018 con la motivazione “riorganizzazione aziendale”.
Spiegava di non aver goduto di ferie e permessi, di non essere stata retribuita per il lavoro straordinario prestato e per la maggiorazione di TFR spettante. Rivendicava la complessiva somma di euro 20.000,00 a titolo di differenze retributive, straordinario, ferie non godute, festività lavorate, tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché per trattamento di fine rapporto.
Chiedeva di ritenere e dichiarare l'esistenza del rapporto lavorativo nei termini anzidetti e di condannare sia la ditta , sia la società ognuna Controparte_2 Controparte_1
per le rispettive competenze e responsabilità, al pagamento in proprio favore della complessiva somma di euro 20.000,00, o di quella maggiore o minore ritenuta all'esito del giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
2. La si costituiva in giudizio con memoria depositata in data Controparte_1
4.3.2019.
Deduceva che la ricorrente aveva lavorato alle dipendenze della ditta
[...]
dal 30.8.2017, con contratto part-time 10h/sett. (dal lunedì al venerdì dalle Parte_2
10 alle 12) a tempo indeterminato con qualifica di “impiegata” ed inquadramento nel 5° liv. retributivo CCNL, e che il rapporto era proseguito, senza soluzione di continuità, a seguito di cessione di azienda della ditta in favore della alle CP_1 Controparte_1 dipendenze di quest'ultima dall'agosto 2018 fino all'8.10.2018, data in cui la lavoratrice era stata licenziata per giustificato motivo oggettivo.
Evidenziava che la ricorrente non aveva prestato attività lavorativa nel periodo
27.8.2016-29.8.2017, che l'orario di lavoro della stessa era dalle h 9.00 alle h 10.30 dal lunedì al venerdì, e che nessuna prova era stata fornita dalla lavoratrice in ordine all'asserito lavoro straordinario svolto. Affermava che la stessa aveva regolarmente fruito delle ferie e dei permessi come risultante dalle buste paga e che il TFR era stato regolarmente quantificato e corrisposto, così come erano state corrisposte tredicesima e quattordicesima mensilità.
Contestava la quantificazione del dovuto, poiché generica e non supportata da alcun conteggio, senza nemmeno indicazione ed allegazione del CCNL invocato.
2 Concludeva chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso e, nel merito, di rigettarlo poiché infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese e compensi di lite.
3. La causa veniva istruita a mezzo prova testimoniale. Concesso alle parti termine per note difensive, l'udienza dell'11.2.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e, in esito alle stesse, la causa veniva decisa.
4. Preliminarmente, si rileva che , quale titolare dell'omonima ditta Controparte_2
individuale, benché ritualmente citato, non si è costituito in giudizio, sicché deve dichiararsene la contumacia.
5. Pacifica e documentale l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal
30.8.2017 all'8.10.2018 (dapprima alle dipendenze della e, Parte_3 dall'agosto 2018, della , la ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle Controparte_1
dipendenze della sin dal 27.8.2016, e di avere sempre osservato, sia Parte_3
nel periodo non regolarizzato che in quello regolarizzato, un orario di lavoro dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle 13.30, a differenza di quanto riportato nel contratto di lavoro e nelle buste paga (part-time 10h/sett.), rivendicando tutte le relative differenze retributive maturate e non pagate.
Se, per quanto concerne il periodo regolarizzato, vi è contestazione sugli orari di lavoro e sugli istituti contrattuali non fruiti, per quanto concerne il periodo non regolarizzato, occorre osservare in via generale che, oltre alla prova dei termini quantitativi della prestazione,
l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato richiede la dimostrazione della previsione di un compenso fisso, di un orario di lavoro stabile e continuativo, dell'attribuzione di determinate mansioni, nonché dell'esistenza di un collegamento tecnico, organizzativo e produttivo tra la prestazione svolta e le esigenze aziendali, atteso che i suddetti elementi costituiscono indici rivelatori (cfr. Cass. n. 15631/2018), seppur sussidiari e non determinanti, della natura subordinata del rapporto (cfr. Cass. n. 5436/2019; Cass. n. 29646/2018; Cass. n. 3594/2011;
Cass. n. 5534/2003; Cass. n. 4036/2000). In ogni caso, è comunque necessario che emerga ciò che costituisce l'essenza precipua del vincolo di subordinazione, ossia la soggezione dei lavoratori al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (cfr. Cass. n.
1555/2020; Cass. n. 11653/2018; Cass. n. 24561/2013; Cass. n. 2728/2010; Cass. n.
7966/2006).
Ebbene, nella fattispecie in esame, la prova non può dirsi raggiunta.
3 Dalle testimonianze acquisite non sono infatti emersi elementi probatori idonei a confermare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti tra il 27.8.2016 e il
29.8.2017, né la fondatezza degli orari di lavoro indicati dalla lavoratrice, né la mancata fruizioni di ferie, festivi, permessi, né le conseguenti differenze retributive di cui in ricorso.
Se da un lato la teste (ud. 28.6.2021), madre della ricorrente e dipendente Testimone_1 della resistente, ha genericamente confermato periodi ed orari indicati in ricorso (“ciò riferisco in quanto ci lavoravo anche io, negli stessi periodi”), il teste (ud. 15.1.2024), Tes_2 anch'egli dipendente della resistente (“Ho lavorato presso il caseificio come banconista dal
1993 fino a dicembre 2021”), ha invece confermato i periodi e la natura part-time del rapporto indicati dalla resistente (dalle h 9.00 alle h 10.00 dal lunedì al venerdì), con l'unica precisazione che “A volte la ricorrente lavorava anche il sabato, quando c'erano delle fatture in più, per sbrigare il lavoro di ufficio, forse una volta al mese… Poteva capitare, secondo il lavoro che
c'era, che si fermasse al lavoro una mezz'ora in più o forse un quarto d'ora, per qualche fattura che le portavo io durante le ore di servizio che lei svolgeva;
questo poteva capitare una volta al mese . La signora entrava ed usciva attraverso un corridoio esterno rispetto alla sala vendita;
io la vedevo perché salutava;
se non salutava, io potevo non vederla”.
Nessun elemento di rilievo è stato fornito dall'altro teste escusso, Testimone_3
(ud. 28.6.2021), il quale ha dichiarato che “in quanto cliente frequentavo il caseificio, nel quale mi recavo ogni tre giorni circa e vedevo La IG.ra , che prestava attività Parte_1
lavorativa; la vedevo ogni volta che ci andavo e spesso la vedevo con delle carte in mano;
sono cliente del caseificio sin da quando ero ragazzino ed ho visto la ricorrente dal 2016/2017”. La deposizione risulta oltremodo generica, non essendo determinati con certezza né periodi né orari di lavoro né mansioni svolte.
Le testimonianze, complessivamente valutate, risultano pertanto contraddittorie, frammentarie e generiche e non consentono di ritenere provate le circostanze dedotte da parte ricorrente in ordine a periodi ed orari lavorativi e ad eventuali straordinari, né è stata provata la mancata fruizione di ferie, festivi e permessi. Nessuna indicazione è stata peraltro fornita dalla ricorrente su mansioni svolte e retribuzione percepita nel periodo non regolarizzato. Per tutto il periodo regolarizzato, inoltre, la fruizione degli istituti retributivi invocati emerge dalle buste paga in atti, non contestate quanto al loro regolare pagamento.
6. Le domande non possono dunque trovare accoglimento.
4 7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore della resistente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. Controparte_1
147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari medi.
Non si provvede alla liquidazione delle spese di lite in favore di , Controparte_2
stante la sua contumacia.
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1
depositato in data 13.10.2018 nei confronti di e Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria Controparte_1
istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- rigetta le domande;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_1 [...]
che liquida in complessivi euro 5.388,00 per compensi professionali, Controparte_1
oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a.;
- nulla in ordine alle spese nei confronti di . Controparte_2
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, lì 12 febbraio 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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