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Decreto 15 marzo 2025
Decreto 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, decreto 15/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 972/2023
TRIBUNALE DI TRENTO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Trento in composizione collegiale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott. Massimo Rigon Giudice dott.ssa Enrica Poli Giudice relatore ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento camerale ex art. 3 d.lgs. n. 25/2008 promosso da
, (C.F. ), nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. SVETLANA TURELLA;
-Ricorrente- contro
Controparte_1
[...]
, in persona del Ministro pro
[...]
tempore
-Resistente- con l'intervento necessario del
PUBBLICO MINISTERO
*
Oggetto: impugnazione nel merito ex art. 3 d.lgs. n. 25/2008 della decisione di trasferimento del ricorrente in Austria, assunta dall'Unità del con CP_1 Controparte_1
provvedimento di data 20-2-2023 prot. IT-556520-A/TN0005215/06H0DH4, notificato al ricorrente in data 13-3-2023.
Conclusioni delle parti
1 per parte ricorrente: “si insiste per l'accoglimento del ricorso e in particolare riconoscere la Par competenza in ordine all'esame della domanda di protezione internazionale del sig. in capo alla Autorità Italiana, ai sensi dell'art. 17 par. 1 del Regolamento n. 604/2013”;
per parte resistente: “Rigettare il ricorso proposto perché infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare l'efficacia del provvedimento impugnato”.
FATTO
§ Con ricorso depositato il 4-4-2023, il ricorrente, cittadino del Pakistan, ha opposto la decisione di trasferimento in oggetto esponendo:
• di avere lasciato il Paese d'origine a causa di problematiche familiari e di aver raggiunto, attraverso la c.d. rotta balcanica, il continente europeo;
• che il trasferimento del ricorrente in Austria metterebbe a rischio la sua incolumità personale in relazione al principio di non refoulement e al divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti, per via delle politiche restrittive in materia di immigrazione adottate dall'Austria e del pericolo di essere rimpatriato in Austria, invocando l'applicazione della clausola discrezionale di cui all'art. 17 Reg. UE n. 604/2013; conclusivamente richiedendo l'annullamento del provvedimento opposto disponendo che lo
Stato italiano provveda all'esame della domanda di protezione internazionale.
§ Nel costituirsi in giudizio, l'Unità del , in punto di CP_1 Controparte_1
procedura, ha dedotto che:
• la Questura competente - dopo aver ricevuto la richiesta di protezione internazionale del ricorrente – ha attivato la procedura - Regolamento UE n. 604/2013 (cd. Dublino CP_1
III) in base al riscontro EURODAC che ha accertato una precedente richiesta in Austria;
• l'Unità ha inviato in data 18-11-2022 la richiesta di ripresa in carico, ai sensi CP_1 dell'art. 18.1 b del Regolamento UE n. 604/2013;
• l'Unità italiana non ha ricevuto risposta alla richiesta di presa in carico da parte CP_1 dell'Unità Dublino austriaca entro i tempi prescritti all'articolo 25.1 Reg. UE n. 604/2013.
“Pertanto, in data 03/12/2022, l'Austria assumeva implicitamente la competenza ai sensi dell'art. 25.2 del Regolamento (UE) 604/2013”;
• dopo la proposizione del ricorso con contestuale istanza di sospensione, ai sensi dell'art. 3 comma 3 quater d.lgs. n. 25/2008, l'unità ha comunicato allo Stato membro CP_1
l'avvenuta sospensione del trasferimento.
L'Amministrazione resistente ha, quindi, contestato i motivi di impugnazione negando la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di competenza dello Stato italiano ai sensi
2 dell'art. 17 del Regolamento, in ragione dell'irrilevanza in seno alla procedura di CP_1
profili relativi al c.d. rischio di refoulement indiretto.
§ Con note del 28-4-2023 e del 5-7-2023 il ricorrente ha dedotto di aver intrapreso un corso di lingua italiana e di aver avviato un'attività lavorativa sul territorio. Con note del 25-3-2024 la difesa, oltre ad aggiornare il percorso lavorativo sul territorio, ha documentato il conseguimento di patente B italiana e la frequenza di corso per il conseguimento della patente
C.
Sollevato il contraddittorio delle parti in ordine alle conseguenze sul procedimento della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Seconda Sezione, del 30 novembre
2023 (procedimenti C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21), con note autorizzate del 15-5-2024, la difesa ha dedotto l'intervenuta integrazione del ricorrente sul territorio, anche ai fini dell'individuazione dei presupposti previsti dall'art. 19 d.lgs. n.
286/1998 (T.U.I.), producendo documentazione a supporto.
Con memoria del 15-5-2024, parte resistente ha affermato di aver assolto agli obblighi informativi, altresì denegando la sussistenza di argomenti atti a condurre a un risultato del procedimento diverso da quello assunto ed escludendo la rilevanza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale ai fini di cui all'art. 17 del Reg. UE n. 604/2023.
§ La causa è stata discussa alla Camera di Consiglio del 21 gennaio 2025, rinviata d'ufficio all'11 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La questione inerente all'applicazione della clausola discrezionale di cui all'art. 17 del
Reg. UE n. 604/2013 -in relazione agli asseriti presupposti per il riconoscimento della c.d. protezione complementare e, quindi, ad esigenze di tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare alla luce della disciplina di cui all'art. 19 D.lgs. n. 286/1998 ratione temporis vigente (tenuto conto della data di presentazione della domanda di protezione internazionale)- appare rivestire carattere assorbente.
2. Vale premettere che l'art. 17 cit. (“Clausole discrezionali”), al paragrafo 1, prevede che
“In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento”.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con pronuncia del 30-11-2023, ha statuito che
“L'articolo 3, paragrafo 1, e paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 604/2013, in combinato disposto con l'articolo 27 di tale regolamento nonché con gli articoli 4, 19 e 47
3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: il giudice dello Stato membro richiedente, adito di un ricorso avverso una decisione di trasferimento, non può esaminare se sussista un rischio, nello Stato membro richiesto, di una violazione del principio di non-refoulement al quale il richiedente protezione internazionale sarebbe esposto a seguito del suo trasferimento verso tale Stato membro, o in conseguenza di questo, quando tale giudice non constati l'esistenza, nello Stato membro richiesto, di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. Divergenze di opinioni tra le autorità e i giudici dello Stato membro richiedente, da un lato, e le autorità e i giudici dello Stato membro richiesto, dall'altro, in relazione all'interpretazione dei presupposti sostanziali della protezione internazionale non dimostrano l'esistenza di carenze sistemiche” e che “L'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013, in combinato disposto con l'articolo 27 di tale regolamento nonché con gli articoli 4, 19 e 47 della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che: esso non impone al giudice dello Stato membro richiedente di dichiarare tale Stato membro competente qualora non condivida la valutazione dello Stato membro richiesto quanto al rischio di refoulement dell'interessato. In assenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nello Stato membro richiesto in occasione del trasferimento o in conseguenza di esso, il giudice dello Stato membro richiedente non può neppure obbligare quest'ultimo Stato membro a esaminare esso stesso una domanda di protezione internazionale sul fondamento dell'articolo 17, paragrafo
1, del regolamento n. 604/2013 per il motivo che esiste, secondo tale giudice, un rischio di violazione del principio di non-refoulement nello Stato membro richiesto”.
In conformità ai principi statuiti dalla Corte di Giustizia, la Suprema Corte, con pronuncia delle Sezioni Unite n. 935 del 15/01/2025, ha escluso la rilevanza del c.d. principio di non refoulement nel procedimento di impugnazione delle decisioni di trasferimento dei richiedenti asilo di cui al Reg. UE n. 604/2013 “a meno che non constati l'esistenza, nello Stato membro richiesto, di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale”.
Va, dunque, innanzitutto esclusa la rilevanza del c.d. principio di non refoulement nell'ambito del giudizio di impugnazione di provvedimento di trasferimento assunto nell'alveo di procedura ex Reg. UE n. 604/2013 (c.d. ), in difetto di allegazione ad opera della CP_1
parte di carenze sistemiche nel sistema asilo dello Stato ove il trasferimento è disposto, altresì dovendosi rammentare che la Corte di Giustizia, con sentenza del 19-12-2024 n. 185, ha chiarito che “L'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 604/2013 del
4 Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, deve essere interpretato nel senso che: non può essere constatato che sussistono, nello
Stato membro designato come competente in base ai criteri enunciati dal capo III di tale regolamento, carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, che implicano il rischio di un trattamento inumano o degradante a norma dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, per il solo motivo che tale Stato membro ha sospeso unilateralmente le prese e le riprese in carico di detti richiedenti. Una constatazione del genere può essere effettuata solo in esito ad un'analisi di tutti i dati pertinenti sulla base di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati”
3. Ciò premesso, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la menzionata pronuncia n.
935/2025, pur precisando la non attinenza al caso concreto coinvolto nella vertenza in esame della questione concernente l'applicazione dell'art. 17 cit. in presenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione complementare, hanno nondimeno sviluppato in motivazione argomentazioni atte a ritenerne la relativa rilevanza anche nella presente sede, nell'interpretazione che allo stato appare dover conseguire conformemente alle esigenze di tutela di diritti di rilievo costituzionale.
In particolare, la Suprema Corte ha osservato che, da un lato, “l'art. 17, pur se squisitamente discrezionale, può essere utilizzato per consentire di non applicare automaticamente il
Regolamento in tutti i casi in cui il Paese competente non sia affetto da gravi carenze sistemiche nel suo sistema di asilo e pur tuttavia il trasferimento verso tale Stato non garantisca una piena tutela dei diritti del richiedente protezione internazionale, sia pure solo in ragione della condizione personale di vulnerabilità del richiedente (CGUE 23.1.2019, C-
661/17 e 16.2.2017, C-578/16)” (par. 18.4); e, che, dall'altro lato, “La Corte di Giustizia ha aggiunto che il Regolamento Dublino III «non contiene […] alcuna disposizione che precisi quale autorità sia abilitata a prendere una decisione […] ai sensi della clausola discrezionale prevista dall'articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento» (§ 65). La Corte, dopo aver ribadito che «il principio della tutela giurisdizionale effettiva costituisce un principio generale del diritto dell'Unione» (§ 77), ha precisato che l'art. 27, par. 3 del Regolamento Dublino III, deve essere interpretato nel senso che non impone di prevedere un ricorso avverso la decisione di non far uso della clausola discrezionale, «fermo restando che detta decisione potrà essere contestata in sede di ricorso avverso la decisione di trasferimento» (§ 78)” (par. 18.5).
5 Come altresì osservato dalle Sezioni Unite, “La sentenza del 30.11.2023, tuttavia, non esclude, in linea generale, il potere dei giudici nazionali di sindacare la decisione di non avvalersi della clausola discrezionale per altre ragioni, nell'ambito del giudizio di impugnazione del provvedimento di trasferimento ex art.27 Reg.604/2013” (par. 18.7) e “La
Corte di Giustizia (CGUE, Grande sezione, 9.11.2010, cause riunite C-57/09 e C-101/09) ha chiarito che gli Stati membri possono concedere forme di protezione umanitaria e caritatevole diverse e ulteriori rispetto a quelle riconosciute dalla normativa europea, purché non modifichino i presupposti e l'ambito di applicazione della disciplina derivata dell'Unione”
(par. 21.1).
La Corte ha, inoltre, rammentato che “è pur vero che la protezione complementare nel nostro ordinamento rappresenta il necessario completamento del diritto d'asilo costituzionale” e che “Le Sezioni Unite hanno infatti affermato che «tutte le protezioni, compresa quella umanitaria, sono espressione del diritto di asilo costituzionale. (…) Il diritto di asilo scaturisce direttamente dal precetto costituzionale e si colloca, come ha osservato sin da epoca risalente autorevole dottrina, in seno all'apertura amplissima della Costituzione verso i diritti fondamentali dell'uomo. Il diritto di asilo è quindi costruito come diritto della personalità, posto a presidio di interessi essenziali della persona e non può recedere al cospetto dello straniero bisognoso di aiuto, che, allegando motivi umanitari, invochi il diritto di solidarietà sociale: i diritti fondamentali dell'uomo spettano ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani, sicché la condizione giuridica dello straniero non può essere considerata ragione di trattamenti diversificati e peggiorativi» (Corte cost., 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249)” (par.
21.2).
Rilevano ancora le Sezioni Unite che “in modo analogo si era pronunciata anche la Corte costituzionale, affermando che il diritto d'asilo «nell'ordinamento costituzionale italiano copre uno spettro più ampio rispetto al diritto dei rifugiati di cui alla Convenzione di Ginevra del 1951. Per la definizione del contenuto di tale materia, infatti, ci si deve riferire all'art. 10, terzo comma, Cost., che appunto riconosce il diritto d'asilo nel territorio della Repubblica come diritto fondamentale dello straniero al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana” (C. Cost., sent.
24.7.2019, n. 194)” (par. 21.3) e che “la protezione complementare (così come la protezione internazionale) vale a tutelare situazioni di vulnerabilità attuali o accertate, con giudizio prognostico, come conseguenza discendente dal rimpatrio dello straniero, in presenza di un'esigenza concernente la salvaguardia di diritti umani fondamentali protetti a livello
6 costituzionale e internazionale (Sez. 1, 12.11.2018, n. 28996)” (par. 21.4); in definitiva concludendo che “il diritto dell'Unione consente al richiedente di impugnare il disposto trasferimento per le più svariate ragioni, tra le quali potrebbe annoverarsi anche la dedotta violazione del proprio diritto al riconoscimento della protezione complementare di diritto nazionale” (par. 23.1).
Alla luce delle argomentazioni della Suprema Corte appare, dunque, doversi assumere la possibilità per il ricorrente di impugnare il provvedimento di trasferimento adottato in seno alla procedura Dublino anche in relazione alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della c.d. protezione complementare, nella specie disciplinata dall'art. 19 T.U.I., tenuto altresì conto che detta protezione deve intendersi preposta alla “salvaguardia di diritti umani fondamentali protetti a livello costituzionale e internazionale”. Deve reputarsi, infatti, che il provvedimento di trasferimento (e con esso il rifiuto dell'Amministrazione circa l'applicazione della clausola di cui all'art. 17 del Regolamento) possa essere censurato da parte del ricorrente nell'alveo del relativo procedimento di impugnazione anche sotto il menzionato profilo, nel qual caso, ove ricorrano i presupposti ex artt. 5 e 19 T.U.I., non potendosi che concludere per il dovere del giudice di riconoscere la competenza dello Stato italiano a conoscere della domanda di protezione internazionale.
Ciò precisato, va ulteriormente considerato, a conferma peraltro delle conclusioni di cui sopra, che la Suprema Corte ha avuto altresì modo di chiarire che la verifica dell'esistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione complementare è subordinata alla proposizione ad opera del ricorrente di specifico motivo di impugnazione (“Né, come in precedenza illustrato, tale ragione di opposizione potrebbe essere scrutinata d'ufficio dal giudice del procedimento di impugnazione del trasferimento per il solo fatto che nel nostro ordinamento le autorità amministrative e giurisdizionali chiamate ad esaminare una domanda di protezione internazionale debbono valutare residualmente la riconoscibilità di un titolo di protezione complementare sulla base delle allegazioni del richiedente” – par. 23.2), insufficiente, inoltre, a detti fini il mero decorso del tempo (“Neppure è sufficiente a tali fini il mero dato del passaggio del tempo, disancorato com'è dalla deduzione di qualsiasi elemento relativo alla vicenda personale del richiedente asilo” – par. 23.4).
Sotto il profilo processuale, non osta, peraltro, al relativo vaglio che la deduzione sia svolta nel corso del giudizio, tenuto conto che “In tema di provvedimenti adottati dall'Unità , CP_1
nel procedimento di impugnazione del decreto di trasferimento, disciplinato dall'art. 3 del d.lgs. n. 25 del 2008, come modificato dal d.l. n. 13 del 2017, che prevede un rito camerale speciale, connotato da forme semplificate e dall'urgenza, non trovano piena applicazione le
7 norme del processo ordinario ed è, pertanto, ammessa la precisazione dei motivi di nullità con note successive al ricorso o nella discussione orale, in assenza di preclusioni ed attesa la prioritaria esigenza di armonizzare la celerità del rito con l'effettività della tutela, imposta dall'art. 27, par. 1, del reg. n. 604 del 2013. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento di merito, che non aveva esaminato la questione del mancato assolvimento degli obblighi informativi, sollevata dal migrante in una memoria autorizzata)” (Cass. Sez. 1, 19/06/2024, n.
16860).
4. Ciò premesso in diritto, venendo al caso concreto, la difesa del ricorrente, con note del
15-5-2024, ha espressamente invocato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto alla protezione speciale.
In particolare, documentato agli atti sin dal ricorso introduttivo è l'avvio di un percorso di lavoro in Italia sin dal mese di aprile 2023 (docc. 16 e 19 ric.), proseguito con continuità presso il medesimo datore di lavoro sino al febbraio 2024 (docc. 20, 21, 22, 23 e 27; doc. 2 all.to note
25-3-2024), per poi intraprendere nuova attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato
(docc. 27 e 31), sino alla maturazione di entrate reddituali significative e atte a ritenere, oltre alla autonomia nel proprio sostentamento, un radicamento in primis lavorativo e con esso sociale in Italia (doc. 22), come altresì confermato dall'acquisizione di alloggio stabile con contratto di locazione (doc. 32).
Al contempo, la difesa ha altresì prodotto documentazione tale da dimostrare la frequenza di corsi di lingua italiana (doc. 17), nonché il conseguimento di patente B oltre alla frequenza di corso per l'acquisizione di patente C (docc. 24 e 25).
Se è vero inoltre che il decorso del tempo non può essere di per sé solo e isolatamente considerato, lo stesso appare nondimeno doversi apprezzare in uno agli ulteriori elementi di integrazione emersi, osservandosi come il ricorrente risulti presente sul territorio sin da luglio
2022 (doc. 2).
Va, quindi, rammentato che “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed
8 economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” (Cass. Civ., Sez. 6, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022); fermo, inoltre, che “tale integrazione - in linea con la tutela della vita privata e familiare assicurata dall'art 8 della CEDU - va valutata in modo complessivo ed unitario, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente” (Cass. Civ.,
Sez. 1, Ordinanza n. 9080 del 31/03/2023).
In conformità ai principi espressi dalla Suprema Corte e in considerazione della situazione concreta del ricorrente, espressiva di un profilo complessivamente apprezzato riconducibile all'art. 19 cit., sussistono, pertanto, idonei e sufficienti elementi onde ritenere il radicamento del ricorrente sul territorio, ciò comportando che l'allontanamento dal territorio nazionale inciderebbe negativamente sui diritti fondamentali del medesimo e segnatamente sulla vita privata e familiare, protetta dagli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione e dall'art. 5 della CEDU, la cui tutela costituisce obbligo costituzionale e internazionale.
Alla luce di ciò, il Collegio ritiene che debba trovare riconoscimento la competenza dello
Stato italiano a conoscere della domanda di protezione internazionale avanzata dal ricorrente.
5. La novità delle questioni, affrontate alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte di cassazione, Sez. Un., n. 935/2025, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, ogni altra questione o eccezione disattesa o assorbita:
• dichiara la competenza dello Stato italiano all'esame della domanda di protezione internazionale presentata dal ricorrente;
• compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio dell'11 marzo 2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Di Bernardi
9
TRIBUNALE DI TRENTO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Trento in composizione collegiale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott. Massimo Rigon Giudice dott.ssa Enrica Poli Giudice relatore ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento camerale ex art. 3 d.lgs. n. 25/2008 promosso da
, (C.F. ), nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. SVETLANA TURELLA;
-Ricorrente- contro
Controparte_1
[...]
, in persona del Ministro pro
[...]
tempore
-Resistente- con l'intervento necessario del
PUBBLICO MINISTERO
*
Oggetto: impugnazione nel merito ex art. 3 d.lgs. n. 25/2008 della decisione di trasferimento del ricorrente in Austria, assunta dall'Unità del con CP_1 Controparte_1
provvedimento di data 20-2-2023 prot. IT-556520-A/TN0005215/06H0DH4, notificato al ricorrente in data 13-3-2023.
Conclusioni delle parti
1 per parte ricorrente: “si insiste per l'accoglimento del ricorso e in particolare riconoscere la Par competenza in ordine all'esame della domanda di protezione internazionale del sig. in capo alla Autorità Italiana, ai sensi dell'art. 17 par. 1 del Regolamento n. 604/2013”;
per parte resistente: “Rigettare il ricorso proposto perché infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare l'efficacia del provvedimento impugnato”.
FATTO
§ Con ricorso depositato il 4-4-2023, il ricorrente, cittadino del Pakistan, ha opposto la decisione di trasferimento in oggetto esponendo:
• di avere lasciato il Paese d'origine a causa di problematiche familiari e di aver raggiunto, attraverso la c.d. rotta balcanica, il continente europeo;
• che il trasferimento del ricorrente in Austria metterebbe a rischio la sua incolumità personale in relazione al principio di non refoulement e al divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti, per via delle politiche restrittive in materia di immigrazione adottate dall'Austria e del pericolo di essere rimpatriato in Austria, invocando l'applicazione della clausola discrezionale di cui all'art. 17 Reg. UE n. 604/2013; conclusivamente richiedendo l'annullamento del provvedimento opposto disponendo che lo
Stato italiano provveda all'esame della domanda di protezione internazionale.
§ Nel costituirsi in giudizio, l'Unità del , in punto di CP_1 Controparte_1
procedura, ha dedotto che:
• la Questura competente - dopo aver ricevuto la richiesta di protezione internazionale del ricorrente – ha attivato la procedura - Regolamento UE n. 604/2013 (cd. Dublino CP_1
III) in base al riscontro EURODAC che ha accertato una precedente richiesta in Austria;
• l'Unità ha inviato in data 18-11-2022 la richiesta di ripresa in carico, ai sensi CP_1 dell'art. 18.1 b del Regolamento UE n. 604/2013;
• l'Unità italiana non ha ricevuto risposta alla richiesta di presa in carico da parte CP_1 dell'Unità Dublino austriaca entro i tempi prescritti all'articolo 25.1 Reg. UE n. 604/2013.
“Pertanto, in data 03/12/2022, l'Austria assumeva implicitamente la competenza ai sensi dell'art. 25.2 del Regolamento (UE) 604/2013”;
• dopo la proposizione del ricorso con contestuale istanza di sospensione, ai sensi dell'art. 3 comma 3 quater d.lgs. n. 25/2008, l'unità ha comunicato allo Stato membro CP_1
l'avvenuta sospensione del trasferimento.
L'Amministrazione resistente ha, quindi, contestato i motivi di impugnazione negando la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di competenza dello Stato italiano ai sensi
2 dell'art. 17 del Regolamento, in ragione dell'irrilevanza in seno alla procedura di CP_1
profili relativi al c.d. rischio di refoulement indiretto.
§ Con note del 28-4-2023 e del 5-7-2023 il ricorrente ha dedotto di aver intrapreso un corso di lingua italiana e di aver avviato un'attività lavorativa sul territorio. Con note del 25-3-2024 la difesa, oltre ad aggiornare il percorso lavorativo sul territorio, ha documentato il conseguimento di patente B italiana e la frequenza di corso per il conseguimento della patente
C.
Sollevato il contraddittorio delle parti in ordine alle conseguenze sul procedimento della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Seconda Sezione, del 30 novembre
2023 (procedimenti C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21), con note autorizzate del 15-5-2024, la difesa ha dedotto l'intervenuta integrazione del ricorrente sul territorio, anche ai fini dell'individuazione dei presupposti previsti dall'art. 19 d.lgs. n.
286/1998 (T.U.I.), producendo documentazione a supporto.
Con memoria del 15-5-2024, parte resistente ha affermato di aver assolto agli obblighi informativi, altresì denegando la sussistenza di argomenti atti a condurre a un risultato del procedimento diverso da quello assunto ed escludendo la rilevanza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale ai fini di cui all'art. 17 del Reg. UE n. 604/2023.
§ La causa è stata discussa alla Camera di Consiglio del 21 gennaio 2025, rinviata d'ufficio all'11 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La questione inerente all'applicazione della clausola discrezionale di cui all'art. 17 del
Reg. UE n. 604/2013 -in relazione agli asseriti presupposti per il riconoscimento della c.d. protezione complementare e, quindi, ad esigenze di tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare alla luce della disciplina di cui all'art. 19 D.lgs. n. 286/1998 ratione temporis vigente (tenuto conto della data di presentazione della domanda di protezione internazionale)- appare rivestire carattere assorbente.
2. Vale premettere che l'art. 17 cit. (“Clausole discrezionali”), al paragrafo 1, prevede che
“In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento”.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con pronuncia del 30-11-2023, ha statuito che
“L'articolo 3, paragrafo 1, e paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 604/2013, in combinato disposto con l'articolo 27 di tale regolamento nonché con gli articoli 4, 19 e 47
3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: il giudice dello Stato membro richiedente, adito di un ricorso avverso una decisione di trasferimento, non può esaminare se sussista un rischio, nello Stato membro richiesto, di una violazione del principio di non-refoulement al quale il richiedente protezione internazionale sarebbe esposto a seguito del suo trasferimento verso tale Stato membro, o in conseguenza di questo, quando tale giudice non constati l'esistenza, nello Stato membro richiesto, di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. Divergenze di opinioni tra le autorità e i giudici dello Stato membro richiedente, da un lato, e le autorità e i giudici dello Stato membro richiesto, dall'altro, in relazione all'interpretazione dei presupposti sostanziali della protezione internazionale non dimostrano l'esistenza di carenze sistemiche” e che “L'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013, in combinato disposto con l'articolo 27 di tale regolamento nonché con gli articoli 4, 19 e 47 della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che: esso non impone al giudice dello Stato membro richiedente di dichiarare tale Stato membro competente qualora non condivida la valutazione dello Stato membro richiesto quanto al rischio di refoulement dell'interessato. In assenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nello Stato membro richiesto in occasione del trasferimento o in conseguenza di esso, il giudice dello Stato membro richiedente non può neppure obbligare quest'ultimo Stato membro a esaminare esso stesso una domanda di protezione internazionale sul fondamento dell'articolo 17, paragrafo
1, del regolamento n. 604/2013 per il motivo che esiste, secondo tale giudice, un rischio di violazione del principio di non-refoulement nello Stato membro richiesto”.
In conformità ai principi statuiti dalla Corte di Giustizia, la Suprema Corte, con pronuncia delle Sezioni Unite n. 935 del 15/01/2025, ha escluso la rilevanza del c.d. principio di non refoulement nel procedimento di impugnazione delle decisioni di trasferimento dei richiedenti asilo di cui al Reg. UE n. 604/2013 “a meno che non constati l'esistenza, nello Stato membro richiesto, di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale”.
Va, dunque, innanzitutto esclusa la rilevanza del c.d. principio di non refoulement nell'ambito del giudizio di impugnazione di provvedimento di trasferimento assunto nell'alveo di procedura ex Reg. UE n. 604/2013 (c.d. ), in difetto di allegazione ad opera della CP_1
parte di carenze sistemiche nel sistema asilo dello Stato ove il trasferimento è disposto, altresì dovendosi rammentare che la Corte di Giustizia, con sentenza del 19-12-2024 n. 185, ha chiarito che “L'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 604/2013 del
4 Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, deve essere interpretato nel senso che: non può essere constatato che sussistono, nello
Stato membro designato come competente in base ai criteri enunciati dal capo III di tale regolamento, carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, che implicano il rischio di un trattamento inumano o degradante a norma dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, per il solo motivo che tale Stato membro ha sospeso unilateralmente le prese e le riprese in carico di detti richiedenti. Una constatazione del genere può essere effettuata solo in esito ad un'analisi di tutti i dati pertinenti sulla base di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati”
3. Ciò premesso, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la menzionata pronuncia n.
935/2025, pur precisando la non attinenza al caso concreto coinvolto nella vertenza in esame della questione concernente l'applicazione dell'art. 17 cit. in presenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione complementare, hanno nondimeno sviluppato in motivazione argomentazioni atte a ritenerne la relativa rilevanza anche nella presente sede, nell'interpretazione che allo stato appare dover conseguire conformemente alle esigenze di tutela di diritti di rilievo costituzionale.
In particolare, la Suprema Corte ha osservato che, da un lato, “l'art. 17, pur se squisitamente discrezionale, può essere utilizzato per consentire di non applicare automaticamente il
Regolamento in tutti i casi in cui il Paese competente non sia affetto da gravi carenze sistemiche nel suo sistema di asilo e pur tuttavia il trasferimento verso tale Stato non garantisca una piena tutela dei diritti del richiedente protezione internazionale, sia pure solo in ragione della condizione personale di vulnerabilità del richiedente (CGUE 23.1.2019, C-
661/17 e 16.2.2017, C-578/16)” (par. 18.4); e, che, dall'altro lato, “La Corte di Giustizia ha aggiunto che il Regolamento Dublino III «non contiene […] alcuna disposizione che precisi quale autorità sia abilitata a prendere una decisione […] ai sensi della clausola discrezionale prevista dall'articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento» (§ 65). La Corte, dopo aver ribadito che «il principio della tutela giurisdizionale effettiva costituisce un principio generale del diritto dell'Unione» (§ 77), ha precisato che l'art. 27, par. 3 del Regolamento Dublino III, deve essere interpretato nel senso che non impone di prevedere un ricorso avverso la decisione di non far uso della clausola discrezionale, «fermo restando che detta decisione potrà essere contestata in sede di ricorso avverso la decisione di trasferimento» (§ 78)” (par. 18.5).
5 Come altresì osservato dalle Sezioni Unite, “La sentenza del 30.11.2023, tuttavia, non esclude, in linea generale, il potere dei giudici nazionali di sindacare la decisione di non avvalersi della clausola discrezionale per altre ragioni, nell'ambito del giudizio di impugnazione del provvedimento di trasferimento ex art.27 Reg.604/2013” (par. 18.7) e “La
Corte di Giustizia (CGUE, Grande sezione, 9.11.2010, cause riunite C-57/09 e C-101/09) ha chiarito che gli Stati membri possono concedere forme di protezione umanitaria e caritatevole diverse e ulteriori rispetto a quelle riconosciute dalla normativa europea, purché non modifichino i presupposti e l'ambito di applicazione della disciplina derivata dell'Unione”
(par. 21.1).
La Corte ha, inoltre, rammentato che “è pur vero che la protezione complementare nel nostro ordinamento rappresenta il necessario completamento del diritto d'asilo costituzionale” e che “Le Sezioni Unite hanno infatti affermato che «tutte le protezioni, compresa quella umanitaria, sono espressione del diritto di asilo costituzionale. (…) Il diritto di asilo scaturisce direttamente dal precetto costituzionale e si colloca, come ha osservato sin da epoca risalente autorevole dottrina, in seno all'apertura amplissima della Costituzione verso i diritti fondamentali dell'uomo. Il diritto di asilo è quindi costruito come diritto della personalità, posto a presidio di interessi essenziali della persona e non può recedere al cospetto dello straniero bisognoso di aiuto, che, allegando motivi umanitari, invochi il diritto di solidarietà sociale: i diritti fondamentali dell'uomo spettano ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani, sicché la condizione giuridica dello straniero non può essere considerata ragione di trattamenti diversificati e peggiorativi» (Corte cost., 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249)” (par.
21.2).
Rilevano ancora le Sezioni Unite che “in modo analogo si era pronunciata anche la Corte costituzionale, affermando che il diritto d'asilo «nell'ordinamento costituzionale italiano copre uno spettro più ampio rispetto al diritto dei rifugiati di cui alla Convenzione di Ginevra del 1951. Per la definizione del contenuto di tale materia, infatti, ci si deve riferire all'art. 10, terzo comma, Cost., che appunto riconosce il diritto d'asilo nel territorio della Repubblica come diritto fondamentale dello straniero al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana” (C. Cost., sent.
24.7.2019, n. 194)” (par. 21.3) e che “la protezione complementare (così come la protezione internazionale) vale a tutelare situazioni di vulnerabilità attuali o accertate, con giudizio prognostico, come conseguenza discendente dal rimpatrio dello straniero, in presenza di un'esigenza concernente la salvaguardia di diritti umani fondamentali protetti a livello
6 costituzionale e internazionale (Sez. 1, 12.11.2018, n. 28996)” (par. 21.4); in definitiva concludendo che “il diritto dell'Unione consente al richiedente di impugnare il disposto trasferimento per le più svariate ragioni, tra le quali potrebbe annoverarsi anche la dedotta violazione del proprio diritto al riconoscimento della protezione complementare di diritto nazionale” (par. 23.1).
Alla luce delle argomentazioni della Suprema Corte appare, dunque, doversi assumere la possibilità per il ricorrente di impugnare il provvedimento di trasferimento adottato in seno alla procedura Dublino anche in relazione alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della c.d. protezione complementare, nella specie disciplinata dall'art. 19 T.U.I., tenuto altresì conto che detta protezione deve intendersi preposta alla “salvaguardia di diritti umani fondamentali protetti a livello costituzionale e internazionale”. Deve reputarsi, infatti, che il provvedimento di trasferimento (e con esso il rifiuto dell'Amministrazione circa l'applicazione della clausola di cui all'art. 17 del Regolamento) possa essere censurato da parte del ricorrente nell'alveo del relativo procedimento di impugnazione anche sotto il menzionato profilo, nel qual caso, ove ricorrano i presupposti ex artt. 5 e 19 T.U.I., non potendosi che concludere per il dovere del giudice di riconoscere la competenza dello Stato italiano a conoscere della domanda di protezione internazionale.
Ciò precisato, va ulteriormente considerato, a conferma peraltro delle conclusioni di cui sopra, che la Suprema Corte ha avuto altresì modo di chiarire che la verifica dell'esistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione complementare è subordinata alla proposizione ad opera del ricorrente di specifico motivo di impugnazione (“Né, come in precedenza illustrato, tale ragione di opposizione potrebbe essere scrutinata d'ufficio dal giudice del procedimento di impugnazione del trasferimento per il solo fatto che nel nostro ordinamento le autorità amministrative e giurisdizionali chiamate ad esaminare una domanda di protezione internazionale debbono valutare residualmente la riconoscibilità di un titolo di protezione complementare sulla base delle allegazioni del richiedente” – par. 23.2), insufficiente, inoltre, a detti fini il mero decorso del tempo (“Neppure è sufficiente a tali fini il mero dato del passaggio del tempo, disancorato com'è dalla deduzione di qualsiasi elemento relativo alla vicenda personale del richiedente asilo” – par. 23.4).
Sotto il profilo processuale, non osta, peraltro, al relativo vaglio che la deduzione sia svolta nel corso del giudizio, tenuto conto che “In tema di provvedimenti adottati dall'Unità , CP_1
nel procedimento di impugnazione del decreto di trasferimento, disciplinato dall'art. 3 del d.lgs. n. 25 del 2008, come modificato dal d.l. n. 13 del 2017, che prevede un rito camerale speciale, connotato da forme semplificate e dall'urgenza, non trovano piena applicazione le
7 norme del processo ordinario ed è, pertanto, ammessa la precisazione dei motivi di nullità con note successive al ricorso o nella discussione orale, in assenza di preclusioni ed attesa la prioritaria esigenza di armonizzare la celerità del rito con l'effettività della tutela, imposta dall'art. 27, par. 1, del reg. n. 604 del 2013. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento di merito, che non aveva esaminato la questione del mancato assolvimento degli obblighi informativi, sollevata dal migrante in una memoria autorizzata)” (Cass. Sez. 1, 19/06/2024, n.
16860).
4. Ciò premesso in diritto, venendo al caso concreto, la difesa del ricorrente, con note del
15-5-2024, ha espressamente invocato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto alla protezione speciale.
In particolare, documentato agli atti sin dal ricorso introduttivo è l'avvio di un percorso di lavoro in Italia sin dal mese di aprile 2023 (docc. 16 e 19 ric.), proseguito con continuità presso il medesimo datore di lavoro sino al febbraio 2024 (docc. 20, 21, 22, 23 e 27; doc. 2 all.to note
25-3-2024), per poi intraprendere nuova attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato
(docc. 27 e 31), sino alla maturazione di entrate reddituali significative e atte a ritenere, oltre alla autonomia nel proprio sostentamento, un radicamento in primis lavorativo e con esso sociale in Italia (doc. 22), come altresì confermato dall'acquisizione di alloggio stabile con contratto di locazione (doc. 32).
Al contempo, la difesa ha altresì prodotto documentazione tale da dimostrare la frequenza di corsi di lingua italiana (doc. 17), nonché il conseguimento di patente B oltre alla frequenza di corso per l'acquisizione di patente C (docc. 24 e 25).
Se è vero inoltre che il decorso del tempo non può essere di per sé solo e isolatamente considerato, lo stesso appare nondimeno doversi apprezzare in uno agli ulteriori elementi di integrazione emersi, osservandosi come il ricorrente risulti presente sul territorio sin da luglio
2022 (doc. 2).
Va, quindi, rammentato che “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed
8 economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” (Cass. Civ., Sez. 6, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022); fermo, inoltre, che “tale integrazione - in linea con la tutela della vita privata e familiare assicurata dall'art 8 della CEDU - va valutata in modo complessivo ed unitario, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente” (Cass. Civ.,
Sez. 1, Ordinanza n. 9080 del 31/03/2023).
In conformità ai principi espressi dalla Suprema Corte e in considerazione della situazione concreta del ricorrente, espressiva di un profilo complessivamente apprezzato riconducibile all'art. 19 cit., sussistono, pertanto, idonei e sufficienti elementi onde ritenere il radicamento del ricorrente sul territorio, ciò comportando che l'allontanamento dal territorio nazionale inciderebbe negativamente sui diritti fondamentali del medesimo e segnatamente sulla vita privata e familiare, protetta dagli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione e dall'art. 5 della CEDU, la cui tutela costituisce obbligo costituzionale e internazionale.
Alla luce di ciò, il Collegio ritiene che debba trovare riconoscimento la competenza dello
Stato italiano a conoscere della domanda di protezione internazionale avanzata dal ricorrente.
5. La novità delle questioni, affrontate alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte di cassazione, Sez. Un., n. 935/2025, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, ogni altra questione o eccezione disattesa o assorbita:
• dichiara la competenza dello Stato italiano all'esame della domanda di protezione internazionale presentata dal ricorrente;
• compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio dell'11 marzo 2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Di Bernardi
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