Decreto 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, decreto 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 457/2025 Ruolo Generale
Tribunale Ordinario di Rovigo SEZIONE CIVILE
Il Giudice visto il ricorso che precede;
ritenuta la propria competenza e ritenuto il credito giustificato dai documenti prodotti;
rilevato che la ricorrente ha agito per ottenere la condanna di un coerede al pagamento di un credito vantato dal de cuius, del quale anch'ella è erede;
ricordato il principio enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, a mente del quale secondo i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, sicché ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria (sentenza 28 novembre
2007, n. 24657); rilevato che nella nota di chiarimenti depositata il 1° aprile 2025, la ricorrente ha precisato di voler agire ““in favore” dei contitolari della “comunione ereditaria”, ovvero di quei soggetti individuati e indicati nel corpo del ricorso, nonché attraverso la documentazione dimessa (docc. 1 e 2), che con assoluta certezza sono , e , ovvero gli unici Parte_1 Parte_2 Controparte_1 contitolari dei diritti sui beni lasciati dal de cuius ”; Persona_1 ritenuto, peraltro, che la ricorrente sia priva di legittimazione straordinaria per poter far valere il diritto di credito in parola anche in nome e per conto dei coeredi;
ritenuto, infine, che gli interessi al saggio di cui all'art. 1284 primo comma c.c. decorrano dalla notifica del ricorso, atteso che l'atto di costituzione in mora non è stato ricevuto dal debitore;
letti gli artt. 633 e ss. c.p.c.;
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a ), domiciliato come in ricorso, Controparte_1 C.F._1 di pagare, entro il termine di giorni quaranta dalla notificazione del presente decreto, alla ricorrente, domiciliata come in ricorso, la somma di Euro 70.000,00, oltre agli interessi al saggio di cui all'art. 1284 primo comma c.c. decorrenti dalla notificazione del ricorso e del decreto al saldo, nonché le spese del presente procedimento, che si liquidano in Euro 406,50 per spese ed Euro 1.900,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
AVVERTE il debitore ingiunto del diritto di proporre opposizione entro il termine di giorni quaranta dalla notificazione del presente decreto ingiuntivo e che, in mancanza di opposizione entro il predetto termine, la creditrice potrà procedere ad esecuzione forzata.
Rovigo, 3 aprile 2025
Il Giudice dott. Paola Di Francesco
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