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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 17/03/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1465/2025 V.G.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al V.G. al n° 1465/2025, promosso congiuntamente da
, con l'avv. MARINCOLO SILVIA ROSA Parte_1 ricorrente
e con l'avv. MARINCOLO SILVIA ROSA CP_1
ricorrente
e con l'intervento del P.M. oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
Con ricorso depositato l'11/2/2025, le parti chiedevano congiuntamente al
Tribunale di Padova di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio concordatario, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle trascrizioni dovute, e con ogni conseguente effetto di legge, alle seguenti condizioni, riportate anche nelle note scritte per l'udienza cartolare del
4/03/2025: 2
a) confermarsi l'assegnazione della ex casa coniugale, compresa di arredi e corredi, sita in Taggì di Sopra (PD) nel Comune di Villafranca Padovana (PD), via Bellini n. 4, alla
Signora Parte_1
b) nulla disporre con riguardo al regime di affidamento e visite del figlio Per_1 maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente;
c) il Signor verserà alla Signora entro il 5 di ogni mese la somma di CP_1 Pt_1
€ 200,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio rivalutabile Per_1 annualmente secondo gli indici Istat Famiglie. Detto importo verrà corrisposto a mezzo bonifico bancario alle note coordinate bancarie;
d) i ricorrenti concordano di suddividere al 50% le spese straordinarie come individuate dal Protocollo del Tribunale di Padova;
e) i ricorrenti concordano che l'assegno unico e/o ogni altro contributo sarà percepito dalla Signora al 100%; Pt_1
f) i ricorrenti dichiarano di avere definito tutte le questioni patrimoniali tra loro esistenti
e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro essendo economicamente autosufficienti.
FATTO E DIRITTO
I sig.ri e hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio concordatario in data 21.09.2002 in Taggì di Sopra (PD), trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 21, Parte II, Serie A, anno 2002.
Dall'unione matrimoniale è nato il figlio in data 8.11.2006, maggiorenne Per_1 ma non economicamente autosufficiente.
Successivamente, cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, i sig.ri e consensualmente Pt_1 CP_1 adivano l'intestato Tribunale al fine di sentir pronunciare la loro separazione personale. In seguito alla udienza presidenziale dinnanzi al Presidente delegato del Tribunale, in data 17.12.2013, la separazione consensuale veniva omologata con
Decreto n. 2362/2014 del 14/01/2014, depositato il 24/02/2014, alle condizioni indicate in ricorso e nelle note d'udienza riportate.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n.
2, lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche 3
incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza presidenziale, avvenuta il 17.12.2013.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Dal momento che le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse del figlio delle stesse va preso Per_1 atto. Inoltre, si dà atto che la condizione di cui alla lettera e), pur facendo parte dell'accordo e della regolamentazione dei propri reciproci interessi, costituisce espressione della libertà negoziale delle parti.
Nulla sulle spese, stante la natura del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sig.ri e in data Parte_1 CP_1
21.09.2002 in Taggì di Sopra (PD), trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Padova, al n. 21, Parte II, Serie A, anno 2002;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la
Sentenza nei relativi registri;
3) Prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti come sopra riportate;
4) Nulla sulle spese.
Padova, 12.3.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al V.G. al n° 1465/2025, promosso congiuntamente da
, con l'avv. MARINCOLO SILVIA ROSA Parte_1 ricorrente
e con l'avv. MARINCOLO SILVIA ROSA CP_1
ricorrente
e con l'intervento del P.M. oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
Con ricorso depositato l'11/2/2025, le parti chiedevano congiuntamente al
Tribunale di Padova di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio concordatario, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle trascrizioni dovute, e con ogni conseguente effetto di legge, alle seguenti condizioni, riportate anche nelle note scritte per l'udienza cartolare del
4/03/2025: 2
a) confermarsi l'assegnazione della ex casa coniugale, compresa di arredi e corredi, sita in Taggì di Sopra (PD) nel Comune di Villafranca Padovana (PD), via Bellini n. 4, alla
Signora Parte_1
b) nulla disporre con riguardo al regime di affidamento e visite del figlio Per_1 maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente;
c) il Signor verserà alla Signora entro il 5 di ogni mese la somma di CP_1 Pt_1
€ 200,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio rivalutabile Per_1 annualmente secondo gli indici Istat Famiglie. Detto importo verrà corrisposto a mezzo bonifico bancario alle note coordinate bancarie;
d) i ricorrenti concordano di suddividere al 50% le spese straordinarie come individuate dal Protocollo del Tribunale di Padova;
e) i ricorrenti concordano che l'assegno unico e/o ogni altro contributo sarà percepito dalla Signora al 100%; Pt_1
f) i ricorrenti dichiarano di avere definito tutte le questioni patrimoniali tra loro esistenti
e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro essendo economicamente autosufficienti.
FATTO E DIRITTO
I sig.ri e hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio concordatario in data 21.09.2002 in Taggì di Sopra (PD), trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 21, Parte II, Serie A, anno 2002.
Dall'unione matrimoniale è nato il figlio in data 8.11.2006, maggiorenne Per_1 ma non economicamente autosufficiente.
Successivamente, cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, i sig.ri e consensualmente Pt_1 CP_1 adivano l'intestato Tribunale al fine di sentir pronunciare la loro separazione personale. In seguito alla udienza presidenziale dinnanzi al Presidente delegato del Tribunale, in data 17.12.2013, la separazione consensuale veniva omologata con
Decreto n. 2362/2014 del 14/01/2014, depositato il 24/02/2014, alle condizioni indicate in ricorso e nelle note d'udienza riportate.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n.
2, lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche 3
incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza presidenziale, avvenuta il 17.12.2013.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Dal momento che le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse del figlio delle stesse va preso Per_1 atto. Inoltre, si dà atto che la condizione di cui alla lettera e), pur facendo parte dell'accordo e della regolamentazione dei propri reciproci interessi, costituisce espressione della libertà negoziale delle parti.
Nulla sulle spese, stante la natura del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sig.ri e in data Parte_1 CP_1
21.09.2002 in Taggì di Sopra (PD), trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Padova, al n. 21, Parte II, Serie A, anno 2002;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la
Sentenza nei relativi registri;
3) Prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti come sopra riportate;
4) Nulla sulle spese.
Padova, 12.3.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato