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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/03/2025, n. 1248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1248 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace, dr.ssa Francesca Orlando
Facchin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES CPC
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 8416/2023 promossa da:
, , in proprio e quale esercente la CP_1 Controparte_2
potestà sulla figlia minore , Persona_1 Parte_1
, in proprio e quale esercente la potestà sulle figlie minori
[...]
e , Persona_2 Persona_3 [...]
, in proprio e quale esercente la potestà sulla figlia Controparte_3
minore , Persona_4 Parte_2
rappresentati e difesi in giudizio, giusta procure in atti, dall'Avv. Mauro Priolo
ricorrenti
contro
Controparte_4
convenuto contumace
e con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte depositate il 23.01.2025
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza jure sanguinis
Fatto, svolgimento del processo e motivi della decisione
, nato il [...]; nato il [...], in CP_1 Controparte_2
1 proprio e quale esercente la potestà sulla figlia minore , nata Persona_1
il 15/12/2020- rappresentata dal padre e dalla madre Controparte_5
; , nata il [...], in [...] e quale
[...] Parte_1
esercente la potestà sulle figlie minori e Persona_2 Persona_3
nate, rispettivamente, il 29/08/2008 e il 01/04/2020 - rappresentate dalla
[...]
madre e dal padre , nata il Persona_5 Controparte_3
05/06/1984, in proprio e quale esercente la potestà sulla figlia minore Persona_4
, nata il [...] - rappresentata dalla madre e dal padre
[...] Persona_6
nato il [...]; tutti nati in Brasile, adivano il
[...] Parte_2
Tribunale di Venezia chiedendo che fosse accertato e dichiarato di essere cittadini italiani jure sanguinis per discendenza da avo italiano.
A sostegno della domanda deducevano di essere discendenti di (o Persona_7
o o o o ), nato il Persona_7 Persona_8 Persona_8 Persona_9 Per_10
03/04/1868 a Covolo di Piave, frazione del Comune di Pederobba (TV), figlio di e di , cittadino italiano, poi emigrato e deceduto in Persona_11 Persona_12
Brasile senza mai naturalizzarsi né rinunciare alla cittadinanza italiana;
per la linea di discendenza, si richiama integralmente quanto dedotto dai ricorrenti nel ricorso introduttivo e da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
La prima udienza del 11.11.2024 veniva rinviata d'ufficio al 27/01/2025 ex art. 127
ter cpc e, precisate le conclusioni dai soli ricorrenti con note scritte depositate il
23.01.2025, la causa va ora trattenuta in decisione.
***
I fatti e le motivazioni dedotte risultano fondate e provate documentalmente.
Preliminarmente va rilevato che il non si è costituito sicché, verificata la CP_4
regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza ex art. 281
undecies cpc, ne va dichiarata la contumacia.
In ordine alla linea di discendenza ci si riporta integralmente a quanto dedotto dai ricorrenti nel proprio ricorso introduttivo, da intendersi qui integralmente richiamato,
riprodotto e provato sulla base dei documenti allegati;
ad integrazione si rileva che i diversi nomi e cognomi dell'avo, poi tramandati ai discendenti qui ricorrenti,
risultano dal certificato di non naturalizzazione brasiliana prodotto sub doc. 4,
2 nonché che le procure alle liti rilasciate dai minori , Persona_1 Persona_2
, e risultano correttamente
[...] Persona_3 Persona_4
effettuate da ambo i genitori esercenti la patria potestà (cfr. procure alle liti in atti). Si rileva, inoltre, che a pag. 2 del ricorso introduttivo la data di nascita dell'avo è stata erroneamente indicata al giorno 04.06.1868 anziché - come si evince dai certificati in atti - al giorno 03/04/1868 (cfr. doc. 2 e doc. 4 cit.).
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n.
206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge
17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.
46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le
controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal
centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.2022 e in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo, , era nato in [...], da cui deriva Persona_7
la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Orbene, il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge
n. 91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
3 Alla luce della documentazione in atti, va osservato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova, invero, esatto riscontro nella documentazione allegata.
Risulta, inoltre, che non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e Persona_7
mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana, avendola quindi trasmessa iure sanguinis al figlio, , che l'aveva a propria volta trasmessa Persona_13
ai suoi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
In linea di principio, pertanto, la richiesta la richiesta di riconoscimento della cittadinanza, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito, i ricorrenti hanno dato prova di aver introdotto la richiesta di riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, il
Brasile, senza avere avuto alcun riscontro né un numero di prenotazione.
Del resto, sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci – undici anni dalla presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 07.08.1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale
4 irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto,
giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Deve pertanto essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti, Controparte_4
anche perché non risultano essere stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era, infatti, onere dell'amministrazione resistente eccepire puntualmente e specificamente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale, a mero titolo di esempio, l'avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla
L. n. 555 del 1912).
Come, invero, insegnano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione “in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo
“status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile
ed è giustiziabile in ogni tempo alla semplice prova della fattispecie acquisitiva
integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il
riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea
di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass., Sez. Unite, sentenza n.
25317 del 24.08.2022).
Le spese di lite, stante la natura strettamente personale del diritto fatto valere e dell'assenza di difese da parte del , vanno integralmente compensate tra le CP_4
parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_4
- accerta e dichiara che , nato il [...] a [...], PR, CP_1
5 Brasile, ivi residente in [...]da Silva n. 328- Valinhos – SP,
CEP: 13272-822 (Brasile), è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_7
- accerta e dichiara che , nato il [...] a [...], Controparte_2
SP, Brasile, ivi residente in [...]ÃO José dos Campos n. 3127, bloco C apto
102, Parque ÃO Martinho, Campinas – SP CEP: , ÃO PA (Brasile), è P.IVA_1
cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_7
- accerta e dichiara che , nata il [...] a Persona_1
Campinas, SP, Brasile, ivi residente in [...]ÃO José dos Campos n. 3127, bloco
C apto 102, Parque ÃO Martinho, Campinas – SP CEP: , ÃO PA P.IVA_1
(Brasile), è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo,
cittadino italiano, ; Persona_7
- accerta e dichiara che , nata il [...] a Parte_1
Valinhos, SP, Brasile, ivi residente in [...]n. 140, Residencial Guaira Parque
das Flores, Sumaré – SP CEP: 13173-524, ÃO PA (Brasile), è cittadina italiana
iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Per_7
;
[...]
- accerta e dichiara che , nata il [...] a Persona_2
Campinas, SP, Brasile, ivi residente in [...]n. 140, Residencial Guaira Parque
das Flores, Sumaré – SP CEP: 13173-524, ÃO PA (Brasile), è cittadina italiana
iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Per_7
;
[...]
- accerta e dichiara che , nata il [...] a Persona_3
Valinhos, SP, Brasile, ivi residente in [...]n. 140, Residencial Guaira Parque
das Flores, Sumaré – SP CEP: 13173-524, ÃO PA (Brasile), è cittadina italiana
iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Per_7
;
[...]
- accerta e dichiara che , nata il [...] a Controparte_3
Florida Paulista, SP, Brasile, ivi residente in [...]n. 45, Estrela Azevedo
Ariston, Carapicuiba – SP, CEP: 06390-270, ÃO PA (Brasile), è cittadina italiana
6 iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Per_7
;
[...]
- accerta e dichiara che , nata il [...] a [...] Persona_4
Paolo, Brasile, ivi residente in [...]n. 45, Estrela Azevedo Ariston,
Carapicuiba – SP, CEP: , ÃO PA (Brasile), è cittadina italiana iure P.IVA_2
sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_7
- accerta e dichiara che , nato il [...] a Parte_2
Osasco, SP, Brasile, ivi residente in [...]n. 212, Ariston Estrela Azevedo,
Carapicuiba- SP, CEP: 06390-500 (Brasile), è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, . Persona_7
- ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Civile competente Controparte_4
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato
Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza.
Venezia, il 11/03/2025
Il Giudice
Francesca Orlando
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace, dr.ssa Francesca Orlando
Facchin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES CPC
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 8416/2023 promossa da:
, , in proprio e quale esercente la CP_1 Controparte_2
potestà sulla figlia minore , Persona_1 Parte_1
, in proprio e quale esercente la potestà sulle figlie minori
[...]
e , Persona_2 Persona_3 [...]
, in proprio e quale esercente la potestà sulla figlia Controparte_3
minore , Persona_4 Parte_2
rappresentati e difesi in giudizio, giusta procure in atti, dall'Avv. Mauro Priolo
ricorrenti
contro
Controparte_4
convenuto contumace
e con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte depositate il 23.01.2025
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza jure sanguinis
Fatto, svolgimento del processo e motivi della decisione
, nato il [...]; nato il [...], in CP_1 Controparte_2
1 proprio e quale esercente la potestà sulla figlia minore , nata Persona_1
il 15/12/2020- rappresentata dal padre e dalla madre Controparte_5
; , nata il [...], in [...] e quale
[...] Parte_1
esercente la potestà sulle figlie minori e Persona_2 Persona_3
nate, rispettivamente, il 29/08/2008 e il 01/04/2020 - rappresentate dalla
[...]
madre e dal padre , nata il Persona_5 Controparte_3
05/06/1984, in proprio e quale esercente la potestà sulla figlia minore Persona_4
, nata il [...] - rappresentata dalla madre e dal padre
[...] Persona_6
nato il [...]; tutti nati in Brasile, adivano il
[...] Parte_2
Tribunale di Venezia chiedendo che fosse accertato e dichiarato di essere cittadini italiani jure sanguinis per discendenza da avo italiano.
A sostegno della domanda deducevano di essere discendenti di (o Persona_7
o o o o ), nato il Persona_7 Persona_8 Persona_8 Persona_9 Per_10
03/04/1868 a Covolo di Piave, frazione del Comune di Pederobba (TV), figlio di e di , cittadino italiano, poi emigrato e deceduto in Persona_11 Persona_12
Brasile senza mai naturalizzarsi né rinunciare alla cittadinanza italiana;
per la linea di discendenza, si richiama integralmente quanto dedotto dai ricorrenti nel ricorso introduttivo e da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
La prima udienza del 11.11.2024 veniva rinviata d'ufficio al 27/01/2025 ex art. 127
ter cpc e, precisate le conclusioni dai soli ricorrenti con note scritte depositate il
23.01.2025, la causa va ora trattenuta in decisione.
***
I fatti e le motivazioni dedotte risultano fondate e provate documentalmente.
Preliminarmente va rilevato che il non si è costituito sicché, verificata la CP_4
regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza ex art. 281
undecies cpc, ne va dichiarata la contumacia.
In ordine alla linea di discendenza ci si riporta integralmente a quanto dedotto dai ricorrenti nel proprio ricorso introduttivo, da intendersi qui integralmente richiamato,
riprodotto e provato sulla base dei documenti allegati;
ad integrazione si rileva che i diversi nomi e cognomi dell'avo, poi tramandati ai discendenti qui ricorrenti,
risultano dal certificato di non naturalizzazione brasiliana prodotto sub doc. 4,
2 nonché che le procure alle liti rilasciate dai minori , Persona_1 Persona_2
, e risultano correttamente
[...] Persona_3 Persona_4
effettuate da ambo i genitori esercenti la patria potestà (cfr. procure alle liti in atti). Si rileva, inoltre, che a pag. 2 del ricorso introduttivo la data di nascita dell'avo è stata erroneamente indicata al giorno 04.06.1868 anziché - come si evince dai certificati in atti - al giorno 03/04/1868 (cfr. doc. 2 e doc. 4 cit.).
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n.
206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge
17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.
46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le
controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal
centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.2022 e in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo, , era nato in [...], da cui deriva Persona_7
la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Orbene, il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge
n. 91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
3 Alla luce della documentazione in atti, va osservato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova, invero, esatto riscontro nella documentazione allegata.
Risulta, inoltre, che non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e Persona_7
mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana, avendola quindi trasmessa iure sanguinis al figlio, , che l'aveva a propria volta trasmessa Persona_13
ai suoi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
In linea di principio, pertanto, la richiesta la richiesta di riconoscimento della cittadinanza, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito, i ricorrenti hanno dato prova di aver introdotto la richiesta di riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, il
Brasile, senza avere avuto alcun riscontro né un numero di prenotazione.
Del resto, sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci – undici anni dalla presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 07.08.1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale
4 irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto,
giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Deve pertanto essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti, Controparte_4
anche perché non risultano essere stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era, infatti, onere dell'amministrazione resistente eccepire puntualmente e specificamente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale, a mero titolo di esempio, l'avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla
L. n. 555 del 1912).
Come, invero, insegnano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione “in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo
“status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile
ed è giustiziabile in ogni tempo alla semplice prova della fattispecie acquisitiva
integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il
riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea
di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass., Sez. Unite, sentenza n.
25317 del 24.08.2022).
Le spese di lite, stante la natura strettamente personale del diritto fatto valere e dell'assenza di difese da parte del , vanno integralmente compensate tra le CP_4
parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_4
- accerta e dichiara che , nato il [...] a [...], PR, CP_1
5 Brasile, ivi residente in [...]da Silva n. 328- Valinhos – SP,
CEP: 13272-822 (Brasile), è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_7
- accerta e dichiara che , nato il [...] a [...], Controparte_2
SP, Brasile, ivi residente in [...]ÃO José dos Campos n. 3127, bloco C apto
102, Parque ÃO Martinho, Campinas – SP CEP: , ÃO PA (Brasile), è P.IVA_1
cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_7
- accerta e dichiara che , nata il [...] a Persona_1
Campinas, SP, Brasile, ivi residente in [...]ÃO José dos Campos n. 3127, bloco
C apto 102, Parque ÃO Martinho, Campinas – SP CEP: , ÃO PA P.IVA_1
(Brasile), è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo,
cittadino italiano, ; Persona_7
- accerta e dichiara che , nata il [...] a Parte_1
Valinhos, SP, Brasile, ivi residente in [...]n. 140, Residencial Guaira Parque
das Flores, Sumaré – SP CEP: 13173-524, ÃO PA (Brasile), è cittadina italiana
iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Per_7
;
[...]
- accerta e dichiara che , nata il [...] a Persona_2
Campinas, SP, Brasile, ivi residente in [...]n. 140, Residencial Guaira Parque
das Flores, Sumaré – SP CEP: 13173-524, ÃO PA (Brasile), è cittadina italiana
iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Per_7
;
[...]
- accerta e dichiara che , nata il [...] a Persona_3
Valinhos, SP, Brasile, ivi residente in [...]n. 140, Residencial Guaira Parque
das Flores, Sumaré – SP CEP: 13173-524, ÃO PA (Brasile), è cittadina italiana
iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Per_7
;
[...]
- accerta e dichiara che , nata il [...] a Controparte_3
Florida Paulista, SP, Brasile, ivi residente in [...]n. 45, Estrela Azevedo
Ariston, Carapicuiba – SP, CEP: 06390-270, ÃO PA (Brasile), è cittadina italiana
6 iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Per_7
;
[...]
- accerta e dichiara che , nata il [...] a [...] Persona_4
Paolo, Brasile, ivi residente in [...]n. 45, Estrela Azevedo Ariston,
Carapicuiba – SP, CEP: , ÃO PA (Brasile), è cittadina italiana iure P.IVA_2
sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_7
- accerta e dichiara che , nato il [...] a Parte_2
Osasco, SP, Brasile, ivi residente in [...]n. 212, Ariston Estrela Azevedo,
Carapicuiba- SP, CEP: 06390-500 (Brasile), è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, . Persona_7
- ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Civile competente Controparte_4
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato
Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza.
Venezia, il 11/03/2025
Il Giudice
Francesca Orlando
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