CA
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 06/06/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n.91/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. Giorgio Murru Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 91 del ruolo generale per l'anno 2023 promossa da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avvocati Parte_1
Vittorio Perria e Silvia Messina presso il cui studio legale in Sassari è elettivamente domiciliata in forza di procura speciale apposta in calce al ricorso per riassunzione;
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE APPELLATA
CONTRO
con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale Controparte_1
in Sassari, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe
Cudoni presso il cui studio in Sassari è elettivamente domiciliata giusta procura generale alle liti come in atti;
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE APPELLANTE
All'esito della udienza collegiale del 4 giugno 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: le parti, come sopra rappresentate e difese, dichiarano espressamente di rinunziare ad ogni diritto e/o azione derivante dal rapporto di lavoro tra esse
1 intercorso, nonché all'odierno giudizio ed a tutti gli atti di cui ai precedenti giudizi, a spese
integralmente compensate tra loro. Dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una
dall'altra
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'11 giugno 2015 ha agito dinanzi al Tribunale di Parte_1
Sassari, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 38, comma 1 del D.lgs. n. 198/2006
onde ottenere l'accertamento e la repressione del comportamento asseritamente discriminatorio adottato dal Controparte_1
In particolare ha lamentato la disdetta dal contratto di apprendistato professionalizzante disposta nei suoi confronti a fronte di circa duecento apprendisti assunti a tempo indeterminato per nessuno dei quali era stata adottata analoga determinazione essendo stati costoro confermati in servizio all'esito del periodo di tirocinio, dolendosi altresì delle concrete modalità di svolgimento del periodo di apprendistato formazione.
Nella specie il fattore di discriminazione era individuato con riferimento alle due gravidanze che ella aveva portato a termine nel corso del predetto rapporto di apprendistato.
Il ricorso, inizialmente rigettato all'esito della fase sommaria del giudizio, è stato accolto dal
Tribunale di Sassari investito dalla lavoratrice del giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 38 comma 3 del richiamato decreto legislativo con sentenza n. 617/2017.
Conseguentemente il Tribunale adito ha ordinato al di interrompere il Controparte_1
comportamento discriminatorio e di rimuoverne gli effetti reintegrando la nel posto di Pt_1
lavoro precedentemente occupato, con la ricostruzione della carriera sotto il profilo giuridico ed economico, considerando la disdetta come mai intervenuta.
La Corte di appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, in riforma della sentenza di primo grado, con sentenza n. 145/2018 ha respinto la originaria domanda valutando come insufficienti dal punto di vista dimostrativo gli elementi addotti dalla lavoratrice a sostegno del carattere discriminatorio della condotta dell'istituto bancario quanto al lamentato illecito.
Successivamente la Suprema Corte di Cassazione, cui la ha proposto ricorso avverso la Pt_1
predetta sentenza, con ordinanza n. 3361/2023, in accoglimento delle doglianze avanzate dalla lavoratrice vertenti sulle carenze motivazionali che viziavano la sentenza gravata, ha cassato il
2 pronunciamento della Corte territoriale disponendo il rinvio a questa Corte di Appello, anche con riguardo alla regolamentazione del regime delle spese di lite del giudizio di legittimità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. All'esito del deposito del ricorso in riassunzione ai sensi dell'art. 392 c.p.c. da parte di le parti hanno dato atto con nota del 13 marzo 2025 (prodotta in atti), Parte_1
sottoscritta dai rispettivi procuratori, che nelle more del giudizio si è pervenuti alla definizione,
in via stragiudiziale, tramite negoziazione assistita, di ogni questione relativa al giudizio in disamina.
2. Osserva pertanto la Corte che le parti a seguito della espressa rinuncia ad ogni diritto e/o azione derivante dal rapporto di lavoro tra esse intercorso nonché all'odierno giudizio ed a tutti gli atti di cui ai precedenti giudizio a spese integralmente compensate hanno rappresentato in modo univoco l'inesistenza di qualsivoglia ragione di contesa, anche con riguardo alla regolazione delle spese di lite posto che anche su tal punto hanno concordato per l'integrale compensazione.
In ogni caso, onde meglio chiarire che a seguito dell'accordo anzidetto risulta essere venuta meno ogni possibile ragione di contrasto, hanno dichiarato di non aver più nulla a pretendere
l'una dall'altra.
3. In conclusione non resta al Collegio, alla luce di quanto sin qui esposto, che dichiarare la cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite in adesione a quanto concordemente rappresentato dalle parti nella nota da ultimo richiamata.
per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Dispone la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Cagliari il 6 giugno 2025.
L'estensore Il Presidente
Giorgio Murru Maria Luisa Scarpa
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. Giorgio Murru Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 91 del ruolo generale per l'anno 2023 promossa da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avvocati Parte_1
Vittorio Perria e Silvia Messina presso il cui studio legale in Sassari è elettivamente domiciliata in forza di procura speciale apposta in calce al ricorso per riassunzione;
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE APPELLATA
CONTRO
con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale Controparte_1
in Sassari, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe
Cudoni presso il cui studio in Sassari è elettivamente domiciliata giusta procura generale alle liti come in atti;
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE APPELLANTE
All'esito della udienza collegiale del 4 giugno 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: le parti, come sopra rappresentate e difese, dichiarano espressamente di rinunziare ad ogni diritto e/o azione derivante dal rapporto di lavoro tra esse
1 intercorso, nonché all'odierno giudizio ed a tutti gli atti di cui ai precedenti giudizi, a spese
integralmente compensate tra loro. Dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una
dall'altra
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'11 giugno 2015 ha agito dinanzi al Tribunale di Parte_1
Sassari, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 38, comma 1 del D.lgs. n. 198/2006
onde ottenere l'accertamento e la repressione del comportamento asseritamente discriminatorio adottato dal Controparte_1
In particolare ha lamentato la disdetta dal contratto di apprendistato professionalizzante disposta nei suoi confronti a fronte di circa duecento apprendisti assunti a tempo indeterminato per nessuno dei quali era stata adottata analoga determinazione essendo stati costoro confermati in servizio all'esito del periodo di tirocinio, dolendosi altresì delle concrete modalità di svolgimento del periodo di apprendistato formazione.
Nella specie il fattore di discriminazione era individuato con riferimento alle due gravidanze che ella aveva portato a termine nel corso del predetto rapporto di apprendistato.
Il ricorso, inizialmente rigettato all'esito della fase sommaria del giudizio, è stato accolto dal
Tribunale di Sassari investito dalla lavoratrice del giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 38 comma 3 del richiamato decreto legislativo con sentenza n. 617/2017.
Conseguentemente il Tribunale adito ha ordinato al di interrompere il Controparte_1
comportamento discriminatorio e di rimuoverne gli effetti reintegrando la nel posto di Pt_1
lavoro precedentemente occupato, con la ricostruzione della carriera sotto il profilo giuridico ed economico, considerando la disdetta come mai intervenuta.
La Corte di appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, in riforma della sentenza di primo grado, con sentenza n. 145/2018 ha respinto la originaria domanda valutando come insufficienti dal punto di vista dimostrativo gli elementi addotti dalla lavoratrice a sostegno del carattere discriminatorio della condotta dell'istituto bancario quanto al lamentato illecito.
Successivamente la Suprema Corte di Cassazione, cui la ha proposto ricorso avverso la Pt_1
predetta sentenza, con ordinanza n. 3361/2023, in accoglimento delle doglianze avanzate dalla lavoratrice vertenti sulle carenze motivazionali che viziavano la sentenza gravata, ha cassato il
2 pronunciamento della Corte territoriale disponendo il rinvio a questa Corte di Appello, anche con riguardo alla regolamentazione del regime delle spese di lite del giudizio di legittimità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. All'esito del deposito del ricorso in riassunzione ai sensi dell'art. 392 c.p.c. da parte di le parti hanno dato atto con nota del 13 marzo 2025 (prodotta in atti), Parte_1
sottoscritta dai rispettivi procuratori, che nelle more del giudizio si è pervenuti alla definizione,
in via stragiudiziale, tramite negoziazione assistita, di ogni questione relativa al giudizio in disamina.
2. Osserva pertanto la Corte che le parti a seguito della espressa rinuncia ad ogni diritto e/o azione derivante dal rapporto di lavoro tra esse intercorso nonché all'odierno giudizio ed a tutti gli atti di cui ai precedenti giudizio a spese integralmente compensate hanno rappresentato in modo univoco l'inesistenza di qualsivoglia ragione di contesa, anche con riguardo alla regolazione delle spese di lite posto che anche su tal punto hanno concordato per l'integrale compensazione.
In ogni caso, onde meglio chiarire che a seguito dell'accordo anzidetto risulta essere venuta meno ogni possibile ragione di contrasto, hanno dichiarato di non aver più nulla a pretendere
l'una dall'altra.
3. In conclusione non resta al Collegio, alla luce di quanto sin qui esposto, che dichiarare la cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite in adesione a quanto concordemente rappresentato dalle parti nella nota da ultimo richiamata.
per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Dispone la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Cagliari il 6 giugno 2025.
L'estensore Il Presidente
Giorgio Murru Maria Luisa Scarpa
3