Art. 19.
Nell' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 666 , come modificato dall' articolo 3 della legge 21 marzo 1958, n. 229 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "L'attestazione della autenticita' della firma non occorre per la richiesta di riesame o la dichiarazione di impugnazione proposta dall'imputato che sia sottoposto alla misura prevista nell'ultimo comma dell' articolo 198 del codice di procedura penale ".
Nell' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 666 , come modificato dall' articolo 3 della legge 21 marzo 1958, n. 229 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "L'attestazione della autenticita' della firma non occorre per la richiesta di riesame o la dichiarazione di impugnazione proposta dall'imputato che sia sottoposto alla misura prevista nell'ultimo comma dell' articolo 198 del codice di procedura penale ".