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Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/12/2024, n. 2910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2910 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3561/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, riunito in camera di consiglio, in persona dei signori magistrati
Concetta Potito Presidente relatore
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice
ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo 3561 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 9 dicembre 2024, avente ad oggetto “divorzio contenzioso – cessazione effetti civili”
TRA
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. n. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato Michela Marica Iorio, ed elettivamente domiciliata come in atti ricorrente
E
, nato a [...] l'[...] (cod. fisc. n. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Mauro Di Virgilio, ed elettivamente domiciliato come in atti resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Foggia
interventore ex lege pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
All'udienza del 9 dicembre 2024 le parti hanno dichiarato di voler divorziare alle condizioni indicate nel verbale di udienza. Il Pubblico Ministero ha reso il parere di competenza, con nota del 26 agosto 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17 luglio 2024 la ricorrente, , ha chiesto Parte_1 dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il resistente in Castelluccio dei Sauri (FG) il 14 agosto 1991 (trascritto al n. 6, parte II, serie A, anno
1991).
Si è costituito in giudizio il resistente che ha svolto autonome domande, non opponendosi alla pronuncia divorzile.
Si è svolta l'udienza innanzi al Giudice delegato e le parti non hanno inteso riconciliarsi, chiedendo altresì di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nulla prevedendosi per il mantenimento dei coniugi.
Il Pubblico Ministero ha reso il parere di sua competenza, in data 26 agosto 2024.
L'istanza congiunta di divorzio proposta deve essere accolta.
È emerso che entrambi i coniugi hanno confermato di vivere separati ininterrottamente dalla comparizione innanzi al presidente in sede di separazione, ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare, riportandosi, poi, alle condizioni riferite nel verbale di udienza.
Ricorrono, dunque, le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 (e successive modifiche) ovvero:
- inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
- durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge, e a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
- mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nulla è previsto per l'assegno divorzile e di questo il Tribunale si limita a prendere atto, trattandosi di diritti disponibili.
pagina 2 di 3 Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
Trattandosi di pronuncia di divorzio consensuale non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di , con l'intervento del P.M., così provvede: Controparte_1
1.accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Castelluccio dei Sauri (FG) il 14 agosto 1991 (atto n. 6, parte II, serie A, anno 1991);
2. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
3. dichiara che nulla è dovuto come assegno divorzile;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 17 dicembre 2024.
Il Presidente estensore
Concetta Potito
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, riunito in camera di consiglio, in persona dei signori magistrati
Concetta Potito Presidente relatore
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice
ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo 3561 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 9 dicembre 2024, avente ad oggetto “divorzio contenzioso – cessazione effetti civili”
TRA
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. n. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato Michela Marica Iorio, ed elettivamente domiciliata come in atti ricorrente
E
, nato a [...] l'[...] (cod. fisc. n. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Mauro Di Virgilio, ed elettivamente domiciliato come in atti resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Foggia
interventore ex lege pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
All'udienza del 9 dicembre 2024 le parti hanno dichiarato di voler divorziare alle condizioni indicate nel verbale di udienza. Il Pubblico Ministero ha reso il parere di competenza, con nota del 26 agosto 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17 luglio 2024 la ricorrente, , ha chiesto Parte_1 dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il resistente in Castelluccio dei Sauri (FG) il 14 agosto 1991 (trascritto al n. 6, parte II, serie A, anno
1991).
Si è costituito in giudizio il resistente che ha svolto autonome domande, non opponendosi alla pronuncia divorzile.
Si è svolta l'udienza innanzi al Giudice delegato e le parti non hanno inteso riconciliarsi, chiedendo altresì di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nulla prevedendosi per il mantenimento dei coniugi.
Il Pubblico Ministero ha reso il parere di sua competenza, in data 26 agosto 2024.
L'istanza congiunta di divorzio proposta deve essere accolta.
È emerso che entrambi i coniugi hanno confermato di vivere separati ininterrottamente dalla comparizione innanzi al presidente in sede di separazione, ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare, riportandosi, poi, alle condizioni riferite nel verbale di udienza.
Ricorrono, dunque, le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 (e successive modifiche) ovvero:
- inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
- durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge, e a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
- mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nulla è previsto per l'assegno divorzile e di questo il Tribunale si limita a prendere atto, trattandosi di diritti disponibili.
pagina 2 di 3 Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
Trattandosi di pronuncia di divorzio consensuale non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di , con l'intervento del P.M., così provvede: Controparte_1
1.accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Castelluccio dei Sauri (FG) il 14 agosto 1991 (atto n. 6, parte II, serie A, anno 1991);
2. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
3. dichiara che nulla è dovuto come assegno divorzile;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 17 dicembre 2024.
Il Presidente estensore
Concetta Potito
pagina 3 di 3