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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 23/05/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in sostituzione dell'udienza del 23 maggio 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 2384/2022 cui è riunito il procedimento recante n. R.G. 3883/2023 la seguente
S E N T E N Z A
tra
rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Giuseppe Pizzi, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via Scala di Giuda n. 115, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in proprio e quale Controparte_1 procuratrice speciale della S.C.C.I. S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avv.ti Angela Maria Rosa Fazio;
CP_2
; e , con cui elettivamente CP_3 CP_4 Controparte_5 domiciliano in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
e Controparte_6
, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso dall' avv.
[...]
Antonio D'Agostino, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al c.so Garibaldi n. 635, giusta procura in atti;
nonché
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_7 rappresentata e difesa dall'avv. Alberta Scaglione, con cui elettivamente domicilia in Locri (RC), alla via D. Candida n. 6, giusta procura in atti;
-resistenti- Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO Mediante due separati ricorsi, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione, prima, avverso l'intimazione di pagamento n. 09420229000531144000 (R.G. 2384/2022) notificatagli in data 09.05.2022 ed in seguito avverso l'intimazione di pagamento n. 09420239001945636000 (R.G. 3883/2023) notificatagli in data 21.07.2023; cui erano sottesi, nella maggior parte(v. pagg 2-3-4 dei due ricorsi), i medesimi avvisi di addebito e cartelle di pagamento, tutti afferenti all'omesso versamento dei contributi dovuti CP_6 ed alla gestione artigiani/aziende con dipendenti CP_1
Nello specifico, deduceva la mancata notifica delle cartelle e degli avvisi in oggetto, l'intervenuta prescrizione dei relativi crediti in ragione dell'assenza di atti interruttivi della stessa nonché l'inesigibilità delle somme per decadenza. Concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale di dichiarare l'illegittimità dell'intimazioni di pagamento e delle pretese sottese, anche per l'intervenuta prescrizione. Si costituiva in giudizio parte resistente deducendo la carenza di CP_1 interesse ad agire del ricorrente, il proprio difetto di legittimazione passiva nonché l'inammissibilità e la tardività del ricorso. Nel merito, deduceva la infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto. Parimenti costituitosi il resistente deduceva -in via preliminare- il CP_6 proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza del ricorso. Da ultimo, l' , evidenziando il proprio Controparte_8 difetto di legittimazione passiva, deduceva, invece, l'infondatezza dell'eccezione di difetto delle notifiche nonché della avvenuta prescrizione della pretesa creditoria. Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto del ricorso. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate e disposta la riunione dei suindicati procedimenti a quello di più vecchia iscrizione per ragioni di identità soggettiva ed oggettiva (in particolare vista la presenza dei medesimi avvisi/cartelle), la causa veniva riservata in decisione.
******* 1. In via preliminare, deve ritenersi infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di tutte le parti opposte. Si osserva sul punto che, pur essendo vero che l'azione di riscossione, successivamente alla notifica dell'atto impositivo da parte dell'ente creditore, spetta all' , quale soggetto incaricato della riscossione del Controparte_7 credito, sia gli enti impositori che l'agente della riscossione sono stati correttamente citati nel presente giudizio, ciascuno in relazione alle diverse censure di rispettiva competenza proposte da parte ricorrente.
1.1 Sempre in via preliminare, va osservato che non risulta violato il principio del ne bis in idem in quanto il precedente giudizio dedotto da CP_1
R.G. n. 428/2021, aveva ad oggetto l'impugnativa dell'estratto di ruolo, giudizio conclusosi con la sentenza di inammissibilità per carenza di interesse ad impugnare l'estratto di ruolo e senza alcuna decisione nel merito.
2. Tanto premesso, va esaminata l'eccezione di inammissibilità della opposizione sollevata dalle parti resistenti. Sul punto, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116). È possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tale caso spetta al giudice (cfr. Cass., sez. un., n. 16412 del 2007) qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda ed i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione. Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi, come nella fattispecie in esame la omessa notifica degli avvisi e cartelle, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. Nella specie, parte ricorrente, oltre a contestare la regolarità formale della procedura di riscossione e delle intimazioni di pagamento (nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito quale atti prodromici), sostiene la prescrizione dei crediti contributivi, negando di avere ricevuto la notifica degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento nelle date indicate nell'atto di intimazione oggetto di opposizione e sostenendo l'assenza di atti interruttivi della prescrizione anteriori alla notifica dell'intimazione di pagamento medesima. In tale quadro, l'eccezione di nullità della procedura di riscossione derivante dall'omessa/invalida notifica degli atti presupposti, ossia degli avvisi di addebito, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., laddove -invece- la censura relativa alla prescrizione maturata successivamente all'asserita notificazione degli, rientra a pieno titolo nell'alveo delle opposizioni all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (in quanto tale non soggetta a termine di decadenza).
3. Ciò chiarito, bisogna esaminare l'esistenza e validità delle notifiche di ciascun avviso di addebito ( e cartella di pagamento ( ), CP_1 CP_6 asseritamente non notificate secondo il ricorrente. Le doglianze sono infondate. È, infatti, documentalmente provato (cfr. prod. e che le CP_1 CP_10 intimazioni di pagamento oggi impugnate siano state, innanzitutto, precedute dalla regolare notifica via posta/PEC degli avvisi e cartelle in esame. A tal uopo, bisogna premettere che gli avvisi di addebito risultano ritualmente notificati nelle seguenti date:
• n. 39420150000085979000, notificato in data 16.06.2015;
• n. 39420150000984241000, notificato in data 23.10.2015;
• n. 39420150000274811000, notificato in data 23.10.2015;
• n. 39420150003086546000, notificato in data 19.12.2015;
• n. 39420160000543581000, notificato in data 03.05.2016; • n. 39420160002079806000, notificato in data 12.08.2016;
• n. 39420160002946221000, notificato in data 06.11.2016;
• n. 39420160004740111000, notificato in data 19.12.2016;
• n. 39420160004882338000, notificato in data 22.12.2016;
• n. 39420170000060772000, notificato in data 16.12.2017;
• n. 39420170001149579000, notificato in data 28.09.2017;
• n. 39420170004155002000, notificato in data 15.01.2018;
• n. 39420170004155103000, notificato in data 15.01.2018;
• n. 39420170004194525000, notificato in data 07.01.2018;
• n. 39420180000395858000, notificato in data 29.05.2018;
• n. 39420180000459847000, notificato in data 16.06.2018;
• n. 39420180000671020000, notificato in data 17.06.2018;
• n. 39420180002526467000, notificato in data 13.07.2018;
• n. 39420180002829327000, notificato in data 30.10.2018;
• n. 39420180003956041000, notificato in data 21.12.2018;
• n. 39420190000304659000, notificato in data 12.04.2019;
• n. 39420190000398366000, notificato in data 11.05.2019;
• n. 39420190001076256000, notificato in data 04.07.2019;
• n. 39420190003416927000, notificato in data 28.11.2019;
• n. 39420190004560726000, notificato in data 16.01.2020;
• n. 39420220000025204000, notificato in data 19.03.2022;
• n. 39420220000255676000, notificato in data 20.05.2022. Mentre le cartelle di pagamento nelle seguenti date:
• n. 09420150021961111000, notificata in data 14.01.2016;
• n. 09420160019255089000, notificata in data 26.08.2016;
• n. 09420170010187875000, notificata in data 24.08.2017;
• n. 09420170017878571000, notificata in data 17.01.2018;
• n. 09420190001734242000, notificata in data 24.01.2019.
Sul punto, parimenti priva di pregio si appalesa l'eccezione sollevata da parte ricorrente con le note di trattazione scritta in ordine alla notifica degli atti prodotti dai resistenti da un indirizzo PEC non presente nei pubblici registri ex art. 16 ter D.L. n. 179 del 2012. A tal fine, è necessario effettuare una ricostruzione del quadro normativo al fine di chiarire i motivi del rigetto della doglianza. L'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973 dispone che: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”. A sua volta, tale ultima norma, integrata dall'art. 7 quater, comma 6, D.L. 1983/2016, convertito in L. 1 dicembre 2016, n.225, prescrive che: “In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n.68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)”. Appare, dunque, evidente come l'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973 prevedendo, da un lato, la provenienza dal registro INI PEC dell'indirizzo del destinatario o che comunque sia indicato dal destinatario stesso nel caso non sussista un obbligo di munirsi di un indirizzo PEC da inserire nel registro INI- PEC, dall'altro non dispone alcunché circa l'indirizzo PEC del mittente. Parimenti, dalla lettura della norma sopra riportata si evince che nulla è previsto dall'art. 60, D.P.R. 600/1973, in ordine all'indirizzo PEC del mittente. Anche il D.P.R. 68/2005, fissando le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, nulla dispone in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo PEC del mittente. Alla luce del quadro normativo sopra richiamato emerge chiaramente come il notificante possa eseguire la notificazione da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, diversamente da quanto previsto dall'art. 3 bis, comma 1, L. n. 53 del 1994 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati.
Pertanto, i crediti portati negli avvisi di addebito e cartelle di pagamento sopra indicati sono ormai cristallizzati per come accertato, in quanto l'interessato non ha proposto opposizione nel termine di cui all'art. 24, d. lgs 46/1999. Ne deriva la inammissibilità della opposizione per fatti estintivi antecedenti alla data di notificazione dei titoli esecutivi, stante la irretrattabilità degli stessi.
4. Non resta che esaminare l'eccezione di prescrizione successiva, relativa al decorso del termine quinquennale di prescrizione, asseritamente maturata tra la data di notifica degli avvisi/cartelle già menzionati e quella di notifica delle intimazioni di pagamento impugnate, rispettivamente prima in data 09.05.2022 e poi in data 21.07.2023. La doglianza è parimenti infondata. È, invero, documentalmente provato (cfr. prod.ne ADER) che le intimazioni di pagamento oggetto della presente impugnativa siano state, anzitutto, precedute dalla regolare notifica via PEC di alcuni atti -comprensivi degli avvisi e cartelle in oggetto- interruttivi del termine quinquennale di prescrizione della pretesa creditoria. Invero, il termine è stato interrotto, per quanto riguarda tutti gli avvisi e cartelle notificati tra il 2015 e il 2018 -segnatamente- dalle intimazioni di pagamento n. 09420189003753767000 notificata il 17.05.2018, n. 09420199005589890000 notificata il 02.05.2019 nonché dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476201900000391000 notificata il 15.04.2019. Inoltre, a tale termine va aggiunto il periodo di sospensione della prescrizione disposto durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19, ai sensi dell'art. 37, comma 2, D.L. n.18/2020 e dell'art. 11, comma 9, D.L. n. 183/2020, i quali hanno previsto la sospensione per 129 giorni dal 23.02.2020 al 30.06.2020 e, ancora, per 182 giorni dal 31.12.2020 al 30.06.2021, per un totale di 311 giorni. Pertanto, risulta per tabulas che dalla data di notifica di tali atti interruttivi nonché degli avvisi e cartelle notificati dal 2019 e fino al 2022, alla data di notifica delle due intimazioni impugnate non fosse ancora decorso il termine quinquennale di prescrizione dei crediti contributivi per nessuno degli atti menzionati.
Sulla base di quanto sinora esposto, il ricorso va rigettato poiché infondato.
5. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, ridotte ai valori minimi stante l'assenza di questioni giuridiche rilevanti e di aggravi processuali o istruttori, seguono la soccombenza del ricorrente, tenendo conto del valore dei singoli atti impositivi di competenza di ciascun ente impositore e sono compensate nei confronti della S.C.C.I. che, di fatto, non ha svolto una autonoma attività difensiva, essendo stata rappresentata dai medesimi difensori dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del G.O.P. dott.ssa Paola Gargano, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali in favore delle resistenti ed in persona dei rispettivi Controparte_8 CP_1 legali rappresentati p.t., liquidate per ogni parte nella complessiva somma di € 4.201,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali in favore della resistente , in persona del legale rappresentate p.t., liquidate nella CP_6 complessiva somma di € 1.865,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge;
- compensa le spese di lite nei confronti di S.C.C.I s.p.a. Reggio Calabria, 23 maggio 2025
Il G.O.P.
dr.ssa Paola Gargano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in sostituzione dell'udienza del 23 maggio 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 2384/2022 cui è riunito il procedimento recante n. R.G. 3883/2023 la seguente
S E N T E N Z A
tra
rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Giuseppe Pizzi, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via Scala di Giuda n. 115, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in proprio e quale Controparte_1 procuratrice speciale della S.C.C.I. S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avv.ti Angela Maria Rosa Fazio;
CP_2
; e , con cui elettivamente CP_3 CP_4 Controparte_5 domiciliano in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
e Controparte_6
, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso dall' avv.
[...]
Antonio D'Agostino, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al c.so Garibaldi n. 635, giusta procura in atti;
nonché
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_7 rappresentata e difesa dall'avv. Alberta Scaglione, con cui elettivamente domicilia in Locri (RC), alla via D. Candida n. 6, giusta procura in atti;
-resistenti- Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO Mediante due separati ricorsi, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione, prima, avverso l'intimazione di pagamento n. 09420229000531144000 (R.G. 2384/2022) notificatagli in data 09.05.2022 ed in seguito avverso l'intimazione di pagamento n. 09420239001945636000 (R.G. 3883/2023) notificatagli in data 21.07.2023; cui erano sottesi, nella maggior parte(v. pagg 2-3-4 dei due ricorsi), i medesimi avvisi di addebito e cartelle di pagamento, tutti afferenti all'omesso versamento dei contributi dovuti CP_6 ed alla gestione artigiani/aziende con dipendenti CP_1
Nello specifico, deduceva la mancata notifica delle cartelle e degli avvisi in oggetto, l'intervenuta prescrizione dei relativi crediti in ragione dell'assenza di atti interruttivi della stessa nonché l'inesigibilità delle somme per decadenza. Concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale di dichiarare l'illegittimità dell'intimazioni di pagamento e delle pretese sottese, anche per l'intervenuta prescrizione. Si costituiva in giudizio parte resistente deducendo la carenza di CP_1 interesse ad agire del ricorrente, il proprio difetto di legittimazione passiva nonché l'inammissibilità e la tardività del ricorso. Nel merito, deduceva la infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto. Parimenti costituitosi il resistente deduceva -in via preliminare- il CP_6 proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza del ricorso. Da ultimo, l' , evidenziando il proprio Controparte_8 difetto di legittimazione passiva, deduceva, invece, l'infondatezza dell'eccezione di difetto delle notifiche nonché della avvenuta prescrizione della pretesa creditoria. Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto del ricorso. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate e disposta la riunione dei suindicati procedimenti a quello di più vecchia iscrizione per ragioni di identità soggettiva ed oggettiva (in particolare vista la presenza dei medesimi avvisi/cartelle), la causa veniva riservata in decisione.
******* 1. In via preliminare, deve ritenersi infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di tutte le parti opposte. Si osserva sul punto che, pur essendo vero che l'azione di riscossione, successivamente alla notifica dell'atto impositivo da parte dell'ente creditore, spetta all' , quale soggetto incaricato della riscossione del Controparte_7 credito, sia gli enti impositori che l'agente della riscossione sono stati correttamente citati nel presente giudizio, ciascuno in relazione alle diverse censure di rispettiva competenza proposte da parte ricorrente.
1.1 Sempre in via preliminare, va osservato che non risulta violato il principio del ne bis in idem in quanto il precedente giudizio dedotto da CP_1
R.G. n. 428/2021, aveva ad oggetto l'impugnativa dell'estratto di ruolo, giudizio conclusosi con la sentenza di inammissibilità per carenza di interesse ad impugnare l'estratto di ruolo e senza alcuna decisione nel merito.
2. Tanto premesso, va esaminata l'eccezione di inammissibilità della opposizione sollevata dalle parti resistenti. Sul punto, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116). È possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tale caso spetta al giudice (cfr. Cass., sez. un., n. 16412 del 2007) qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda ed i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione. Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi, come nella fattispecie in esame la omessa notifica degli avvisi e cartelle, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. Nella specie, parte ricorrente, oltre a contestare la regolarità formale della procedura di riscossione e delle intimazioni di pagamento (nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito quale atti prodromici), sostiene la prescrizione dei crediti contributivi, negando di avere ricevuto la notifica degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento nelle date indicate nell'atto di intimazione oggetto di opposizione e sostenendo l'assenza di atti interruttivi della prescrizione anteriori alla notifica dell'intimazione di pagamento medesima. In tale quadro, l'eccezione di nullità della procedura di riscossione derivante dall'omessa/invalida notifica degli atti presupposti, ossia degli avvisi di addebito, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., laddove -invece- la censura relativa alla prescrizione maturata successivamente all'asserita notificazione degli, rientra a pieno titolo nell'alveo delle opposizioni all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (in quanto tale non soggetta a termine di decadenza).
3. Ciò chiarito, bisogna esaminare l'esistenza e validità delle notifiche di ciascun avviso di addebito ( e cartella di pagamento ( ), CP_1 CP_6 asseritamente non notificate secondo il ricorrente. Le doglianze sono infondate. È, infatti, documentalmente provato (cfr. prod. e che le CP_1 CP_10 intimazioni di pagamento oggi impugnate siano state, innanzitutto, precedute dalla regolare notifica via posta/PEC degli avvisi e cartelle in esame. A tal uopo, bisogna premettere che gli avvisi di addebito risultano ritualmente notificati nelle seguenti date:
• n. 39420150000085979000, notificato in data 16.06.2015;
• n. 39420150000984241000, notificato in data 23.10.2015;
• n. 39420150000274811000, notificato in data 23.10.2015;
• n. 39420150003086546000, notificato in data 19.12.2015;
• n. 39420160000543581000, notificato in data 03.05.2016; • n. 39420160002079806000, notificato in data 12.08.2016;
• n. 39420160002946221000, notificato in data 06.11.2016;
• n. 39420160004740111000, notificato in data 19.12.2016;
• n. 39420160004882338000, notificato in data 22.12.2016;
• n. 39420170000060772000, notificato in data 16.12.2017;
• n. 39420170001149579000, notificato in data 28.09.2017;
• n. 39420170004155002000, notificato in data 15.01.2018;
• n. 39420170004155103000, notificato in data 15.01.2018;
• n. 39420170004194525000, notificato in data 07.01.2018;
• n. 39420180000395858000, notificato in data 29.05.2018;
• n. 39420180000459847000, notificato in data 16.06.2018;
• n. 39420180000671020000, notificato in data 17.06.2018;
• n. 39420180002526467000, notificato in data 13.07.2018;
• n. 39420180002829327000, notificato in data 30.10.2018;
• n. 39420180003956041000, notificato in data 21.12.2018;
• n. 39420190000304659000, notificato in data 12.04.2019;
• n. 39420190000398366000, notificato in data 11.05.2019;
• n. 39420190001076256000, notificato in data 04.07.2019;
• n. 39420190003416927000, notificato in data 28.11.2019;
• n. 39420190004560726000, notificato in data 16.01.2020;
• n. 39420220000025204000, notificato in data 19.03.2022;
• n. 39420220000255676000, notificato in data 20.05.2022. Mentre le cartelle di pagamento nelle seguenti date:
• n. 09420150021961111000, notificata in data 14.01.2016;
• n. 09420160019255089000, notificata in data 26.08.2016;
• n. 09420170010187875000, notificata in data 24.08.2017;
• n. 09420170017878571000, notificata in data 17.01.2018;
• n. 09420190001734242000, notificata in data 24.01.2019.
Sul punto, parimenti priva di pregio si appalesa l'eccezione sollevata da parte ricorrente con le note di trattazione scritta in ordine alla notifica degli atti prodotti dai resistenti da un indirizzo PEC non presente nei pubblici registri ex art. 16 ter D.L. n. 179 del 2012. A tal fine, è necessario effettuare una ricostruzione del quadro normativo al fine di chiarire i motivi del rigetto della doglianza. L'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973 dispone che: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”. A sua volta, tale ultima norma, integrata dall'art. 7 quater, comma 6, D.L. 1983/2016, convertito in L. 1 dicembre 2016, n.225, prescrive che: “In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n.68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)”. Appare, dunque, evidente come l'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973 prevedendo, da un lato, la provenienza dal registro INI PEC dell'indirizzo del destinatario o che comunque sia indicato dal destinatario stesso nel caso non sussista un obbligo di munirsi di un indirizzo PEC da inserire nel registro INI- PEC, dall'altro non dispone alcunché circa l'indirizzo PEC del mittente. Parimenti, dalla lettura della norma sopra riportata si evince che nulla è previsto dall'art. 60, D.P.R. 600/1973, in ordine all'indirizzo PEC del mittente. Anche il D.P.R. 68/2005, fissando le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, nulla dispone in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo PEC del mittente. Alla luce del quadro normativo sopra richiamato emerge chiaramente come il notificante possa eseguire la notificazione da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, diversamente da quanto previsto dall'art. 3 bis, comma 1, L. n. 53 del 1994 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati.
Pertanto, i crediti portati negli avvisi di addebito e cartelle di pagamento sopra indicati sono ormai cristallizzati per come accertato, in quanto l'interessato non ha proposto opposizione nel termine di cui all'art. 24, d. lgs 46/1999. Ne deriva la inammissibilità della opposizione per fatti estintivi antecedenti alla data di notificazione dei titoli esecutivi, stante la irretrattabilità degli stessi.
4. Non resta che esaminare l'eccezione di prescrizione successiva, relativa al decorso del termine quinquennale di prescrizione, asseritamente maturata tra la data di notifica degli avvisi/cartelle già menzionati e quella di notifica delle intimazioni di pagamento impugnate, rispettivamente prima in data 09.05.2022 e poi in data 21.07.2023. La doglianza è parimenti infondata. È, invero, documentalmente provato (cfr. prod.ne ADER) che le intimazioni di pagamento oggetto della presente impugnativa siano state, anzitutto, precedute dalla regolare notifica via PEC di alcuni atti -comprensivi degli avvisi e cartelle in oggetto- interruttivi del termine quinquennale di prescrizione della pretesa creditoria. Invero, il termine è stato interrotto, per quanto riguarda tutti gli avvisi e cartelle notificati tra il 2015 e il 2018 -segnatamente- dalle intimazioni di pagamento n. 09420189003753767000 notificata il 17.05.2018, n. 09420199005589890000 notificata il 02.05.2019 nonché dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476201900000391000 notificata il 15.04.2019. Inoltre, a tale termine va aggiunto il periodo di sospensione della prescrizione disposto durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19, ai sensi dell'art. 37, comma 2, D.L. n.18/2020 e dell'art. 11, comma 9, D.L. n. 183/2020, i quali hanno previsto la sospensione per 129 giorni dal 23.02.2020 al 30.06.2020 e, ancora, per 182 giorni dal 31.12.2020 al 30.06.2021, per un totale di 311 giorni. Pertanto, risulta per tabulas che dalla data di notifica di tali atti interruttivi nonché degli avvisi e cartelle notificati dal 2019 e fino al 2022, alla data di notifica delle due intimazioni impugnate non fosse ancora decorso il termine quinquennale di prescrizione dei crediti contributivi per nessuno degli atti menzionati.
Sulla base di quanto sinora esposto, il ricorso va rigettato poiché infondato.
5. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, ridotte ai valori minimi stante l'assenza di questioni giuridiche rilevanti e di aggravi processuali o istruttori, seguono la soccombenza del ricorrente, tenendo conto del valore dei singoli atti impositivi di competenza di ciascun ente impositore e sono compensate nei confronti della S.C.C.I. che, di fatto, non ha svolto una autonoma attività difensiva, essendo stata rappresentata dai medesimi difensori dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del G.O.P. dott.ssa Paola Gargano, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali in favore delle resistenti ed in persona dei rispettivi Controparte_8 CP_1 legali rappresentati p.t., liquidate per ogni parte nella complessiva somma di € 4.201,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali in favore della resistente , in persona del legale rappresentate p.t., liquidate nella CP_6 complessiva somma di € 1.865,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge;
- compensa le spese di lite nei confronti di S.C.C.I s.p.a. Reggio Calabria, 23 maggio 2025
Il G.O.P.
dr.ssa Paola Gargano